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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Napoli Nord
I Sez. Volontaria Giurisdizione
N. R. G. 3037/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
AN IG Presidente
ZI NI GI
RO ET GI rel ./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3037 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il
31/10/2025, avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, nata ad [...] l'[...] e ivi residente alla Parte_1
via Verdi n.48, C.F.: e , nato a C.F._1 Parte_2
Napoli il 7/1/1977, residente in [...] alla via Carolina Guida
n.12, C.F.: elettivamente domiciliati in Aversa C.F._2
(CE) alla via Cilea n. 14 presso lo studio dell'avv. Luigi Dello Vicario che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
pagi na 1 di 5 RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Il difensore costituito ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/7/2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il 4/5/2002 in Aversa e che dalla loro unione sono nate tre figlie, il 22/10/2002 maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente, il 16/6/2006 e il 23/12/2013 e Per_2 Persona_3
riferendo che tra i coniugi è intervenuto accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con note scritte depositate il 10/10/2025 le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, dichiarando di rinunciare alla partecipazione dell'udienza di comparizione del
23/10/2025.
La GI delegata ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con ordinanza del 31/10/2025.
Il PM ha apposto il visto, nulla opponendo.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Invero, sono decorsi oltre sei mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione personale ex art. 6 l. 162/2014 raggiunto a seguito di negoziazione assistita (sottoscritto il 16/11/2023) trasmesso in data pagi na 2 di 5 20/11/2023 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Nord, che l'ha recepito con nulla osta del 28/11/2023 n. 420/2023 N.A.; inoltre, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la qua le, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni di cui al ricorso congiunto che qui si trascrivono:
1)-i coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2)-la figlia minore pur mantenendo la residenza presso la casa Per_3
della madre, resterà affidata ad entrambi genitori, che provvederanno alla sua educazione ed istruzione, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della stessa;
3)-il padre terrà la figlia ogni 15 giorni per un fine settimana dalle ore
11.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica;
ogni giovedì compatibilmente con i suoi orari di lavoro potrà portare con sé la figlia minore prelevandola alle ore 16.00 e riportandola a casa dalla madre alle ore 20.30; la minore ad anni alterni trascorrerà le vacanze natalizie dal
23 dicembre al 30 dicembre con il padre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con la madre e così anche per le festività di Pasqua;
la minore trascorrerà con il padre 15 giorni di vacanza nel periodo estivo da concordare entro il 15 giugno di ogni anno con la madre;
4)-la casa coniugale, comprensiva di beni mobili, arredi e suppellettili resta assegnata alla signora , sulla quale graveranno Parte_1
tutte le spese che riguardano le utenze domestiche (acqua, luce, gas), nonché ogni altro esborso per la manutenzione ordinaria connesso al pagi na 3 di 5 godimento dell'immobile;
5)-restano a carico dell'assegnataria gli oneri relativi alla tassa Tari e ogni ulteriore sopravvenuto tributo collegato al godimento dell'immobile;
6)-il Sig. si impegna a versare alla moglie, quale contributo per Pt_2
l'assegno di mantenimento mensile per la figlia la somma di euro Per_3
250,00 oltre il 50% dell'assegno unico a cui rinuncia (euro 75,00) e per la figlia maggiorenne ed economicamente non autosufficiente la Per_2
somma di euro 250,00 oltre il 50% dell'assegno unico a cui rinuncia (euro
75,00) che corrisponderà il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico sulla posta pay IBAN [...] intestata alla sig.ra
, rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT, Parte_1
oltre le spese straordinarie, mediche non previste dal sistema sanitario e sportive, previamente concordate e dietro presentazione di idonea giustificativa di spesa;
7)-nulla è previsto (rispetto all'accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita n.420/2023 con atto integrativo del 20.11.2023, che costituisce modifica) a titolo di contributo al mantenimento della figlia che è Per_1
economicamente autosufficiente, in quanto lavora presso la Casa
Circondariale AN NO, come dipendente.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le pagi na 4 di 5 hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
, nata ad [...] l'[...] e , nato a Parte_1 Parte_2
Napoli il 7/1/1977 alle condizioni indicate in ricorso e in parte motiva, qui da intendersi ripetute e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aversa la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile (Atto n.30, P.II, serie A, Anno 2002).
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 3/12/2025.
La GI relatrice La Presidente
RO ET AN IG
pagi na 5 di 5