Ordinanza cautelare 8 settembre 2021
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 31/03/2025, n. 2683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2683 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02683/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03009/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3009 del 2021, proposto da
AN PO, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Ferola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, piazza della Repubblica n. 2.
contro
Comune di Capri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli alla via San Giacomo, n. 15.
per l'annullamento
a) dell'ordinanza n. 31 in data 13.04.2021, notificata il 16.04.2021, con cui il Comune di Capri – Settore Edilizia Privata ha ordinato il pagamento della somma di € 20.000,00 a titolo di sanzione ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 380/2021 per le opere edilizie eseguite nell'immobile della ricorrente in Capri, via Lo Palazzo n.20;
b) dell'ordinanza n. 32 emanata in pari data e notificata il 19.04.2021,con cui il Comune di Capri ha altresì disposto ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 380/2021 l'acquisizione a titolo gratuito al patrimonio dell'ente delle opere edilizie eseguite nell'immobile della ricorrente in Capri, via Lo Palazzo n.20, Foglio di Mappa 4, p.lla 268 sub 5.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capri;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la sig.ra PO ha impugnato i provvedimenti adottati dal Comune di Capri in epigrafe dettagliati.
Si è costituito in giudizio il Comune di Capri.
Con atto depositato in data 2 dicembre 2024, la sig.ra PO ha dichiarato che il Comune di Capri, dopo l’annullamento giurisdizionale degli atti presupposti delle ordinanze odiernamente gravate, ha disposto l’annullamento in autotutela dei provvedimenti in questione.
All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 29 gennaio 2025, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 87 co. 4bis, del c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
Tenuto conto della dichiarazione di parte ricorrente e del disposto annullamento in autotutela degli atti impugnati, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, ult. co., c.p.a..
In considerazione del fatto che le impugnate ordinanze sono state adottate dal Comune anche all’esito di pronunce giurisdizionali, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Domenico De Falco, Consigliere, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Falco | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO