TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/10/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 30 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3073/25 Reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo, dall'avv. Davide Davascio, presso il cui studio elegge domicilio in Salerno alla
Via G.Cuomo n.7
Opponente
E
, con sede in Roma, alla Via Controparte_1
PP GR n. 14, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Nocera
Inferiore alla Via G. Citarella n. 5 presso lo studio L'avv. Alfredo Genovese, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_2 domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale PS in uno all'avv. Francesco Bove che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites del 22.3.2024 n.37875 Rep. per notar di Per_1
Fiumicino
Opposti Avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni rassegnate alla presenta udienza: i procuratori delle parti convenute hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti.
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 16 maggio 2025 esponeva che in data 06-05-2025 Parte_1 aveva ricevuto l'intimazione di pagamento n. 10020259002679922/000, emessa dall'
[...] la Provincia di Salerno in qualità di concessionario alla riscossione L'Inps Controparte_3 sede di Salerno, per un importo di € 4250,00 e fondata sull'avviso di addebito n.
40020180009051556000, asseritamente notificato il 12-02-2019 (DM /10 anno 2013), e sull'avviso di addebito n.400202300028620289000, asseritamente notificato il 21-01-2024 (contr. Anno 2021/
2022). L'opponente evidenziava di aver presentato domanda di definizione agevolata con riferimento al primo degli avvisi di addebito sopra menzionati , mentre eccepiva l'omessa notifica del secondo;
per quanto concerne l'intimazione di pagamento impugnata, eccepiva la sua nullità, per genericità e incertezza L'atto e della sua motivazione, con violazione L'art.3 della Legge 241/1990 e L'articolo 7 dello Statuto del Contribuente;
inoltrava altresì istanza di sospensione L'esecutività L'atto impugnato, proprio per i motivi sopra descritti;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di “Preliminarmente SOSPENDERE l'esecuzione L'atto impugnato e degli avvisi e atti presupposti, anche inaudita altera parts, sussistendo tutti i presupposti richiesti dalla legge per la pronuncia cautelare attesa anche la presenza di un atto oggetto di rottamazione , NEL MERITO
Accertare e dichiarare, nulla l'intimazione di pagamento per tutti i motivi espressi e documenti prodotti, con accertamento negativo del credito di cui agli avvisi di addebito di competenza di
Codesto Tribunale. Il tutto con salvezza di ogni altro diritto e ragione di credito, con espressa riserva di eccepire, produrre e integrare, in funzione delle difese e dei documenti che produrrà controparte nei termini di rito. Con condanna di controparte alle spese e onorari di lite, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_1 sottolineando che il suo operato si esauriva nella funzione di notifica L'intimazione di pagamento, regolarmente avvenuta, non essendo titolare del credito notificato;
nel merito, documentata la legittimità del proprio operato, chiedeva che la domanda L'opponente fosse rigettata, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio anche l'Inps, la quale documentava l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito contestati dall'opponente; affermava quindi che la relativa eccezione era infondata, sottolineando, per quanto riguarda l'avviso d'addebito n. 40020180009051556000, che dalla consultazione della procedura Gestione ava era emerso che l'ava aveva formato oggetto di definizione agevolata 2023 con provvedimento del 16/06/23 (e successivo provvedimento di revoca della stessa in data 03/05/24) per il quale risultava un versamento parziale effettuato a mezzo F35 in data
06/11/2023; sempre per quanto riguardava l'avviso d'addebito n. 40020180009051556000 precisava che dalla consultazione della procedura Gestione ava risultava anche un provvedimento di dilazione concessa dall' in data 27/02/2019 ed un successivo provvedimento di revoca della dilazione in CP_4 data 04/09/2019; chiedeva dunque al giudice adito di rigettare definitivamente l'avversa domanda in quanto inammissibile ed infondata e, per l'effetto, confermare il provvedimento impugnato e tutti i titoli ad esso presupposti, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.
Il giudice all'udienza del 30 ottobre 2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti per le parti convenute , il Giudice decideva come da sentenza con motivazione contestuale.
***********************
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento .
Abbiamo anticipato , nella parte narrativa della presente decisione , che il ricorrente contesta la legittimità della intimazione di pagamento opposta perché , per uno degli avvisi di addebito menzionati nell'atto , egli sarebbe stato ammesso alla procedura di definizione agevolata , mentre l'altro avviso di addebito non sarebbe mai stato notificato .
Orbene, occorre innanzitutto evidenziare che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene, infatti, una elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), atti tra i quali non è compresa la intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
L'invito al pagamento, dunque, non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura riscossiva, e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione L'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Va rilevato, peraltro, che lo stesso riscossione, nel notificare l'intimazione di Controparte_5 pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, per esempio per la mancata notifica della cartella o per errori nella indicazione degli importi dovuti.
In tema di riscossione dei contributi , infatti , possiamo ritenere che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni : la prima , equivalente a quella del precetto , consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto , con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale , ha natura sostanziale , e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva , ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale . Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione L'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità L'atto consequenziale con una opposizione agli atti esecutivi o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass. n.24975/2006;
Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Tanto premesso, va evidenziato che nel caso di specie l'opposizione è innanzitutto qualificabile come opposizione agli atti esecutivi atteso che il ricorrente paventa la mancata notifica degli atti prodromici alla intimazione di pagamento.
Sotto tale profilo l'opposizione è tuttavia priva di fondamento . Nel costituirsi in giudizio , infatti ,
l'PS ha documentato la rituale notifica di entrambi gli avvisi di addebito menzionati nell'atto di intimazione . Rientrano nell'ambito della opposizione agli atti esecutivi anche le doglianze relative alla generità L'atto di intimazione e alla violazione dello statuto del contribuente , ma anche sotto tale profilo l'opposizione è infondata.
L'intimazione di pagamento impugnata è, infatti, pienamente conforme al modello approvato con il
D.M. 28 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale, n. 173 del 26 luglio 1999) e successive modificazioni ed integrazioni.
Sul punto va osservato che con provvedimento L' del 17 febbraio 2015 è stato Controparte_1 approvato il nuovo modello di intimazione di pagamento. L'avviso di intimazione è stato oggetto di una revisione grafica e contenutistica al fine di assicurare una maggiore chiarezza dei dati ivi contenuti e una migliore fruibilità delle informazioni fornite, consentendone l'utilizzo per tutte le differenti tipologie di atti il cui recupero coattivo è affidato all'Agente della riscossione.
In particolare, sotto il profilo grafico, è stato inserito sul frontespizio L'avviso un prospetto riassuntivo in cui vengono indicati dall' gli elementi identificativi della Controparte_6 cartella di pagamento o degli altri atti per i quali il contribuente risulta moroso.
L'inserimento di tale prospetto risponde, peraltro, all'ulteriore finalità̀ di consentire l'utilizzo di un unico avviso di intimazione per una pluralità di atti.
Secondo il modello, dunque, l'intimazione deve contenere:
a) l'indicazione della data di notifica degli atti (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, avvisi di addebito) indicati con il numero identificativo;
b) l'ammontare L'importo che non risulta pagato;
c) l'invito a provvedere al pagamento entro cinque giorni dall'avviso;
d) l'avvertenza che in caso di mancato pagamento si procederà ad esecuzione forzata.
e) l'avvertimento che contro i vizi propri L'intimazione si può presentare ricorso dinanzi alle medesime Autorità competenti a ricevere il ricorso per i vizi propri dei singoli atti, il tutto nel rispetto dei medesimi termini;
f) l'indicazione del responsabile del procedimento.
Nessun ulteriore elemento prescrive la legge riferendosi l'intimazione di pagamento ad atti già notificati. Nessun difetto di motivazione L'atto impugnato neppure per omessa (non dovuta) allegazione delle cartelle e/o atti precedentemente notificati.
In via generale, si osserva che, “Con riferimento all'obbligo di allegazione sancito dalla L. n. 212 del
2000, art. 7, comma 1, è stato poi affermato che tale obbligo non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione (Cass. n. 407 del 2015; con specifico riferimento alla mancata allegazione di cartella di pagamento prodromica ad intimazione di pagamento, v. Cass. n. 3417 del 2017).” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 25902).
Ed infondata si appalesa anche l'eccezione di illegittimità della intimazione di pagamento per asserita omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. L'intimazione di pagamento per cui è causa, infatti , sub “Dettaglio del debito” per ciascun atto, e per ciascun carico affidato contiene il calcolo degli interessi di mora e il richiamo alla nota 1 che, a sua volta, contiene a pagina 8, il seguente avvertimento: “A tale somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 maturati fino alla data di effettivo pagamento (per i debiti di natura previdenziale, gli interessi di mora sono dovuti esclusivamente se, alla data del pagamento, è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le sanzioni civili - c.d. somme aggiuntive – nelle misure di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge
23 dicem0bre 2000, n. 388) …”.
Ma del pari infondati sono anche i motivi di doglianza sollevati nei confronti L'PS .
Innanzitutto , con riferimento all'avviso di addebito n. 400 2023 000 28620289 il ricorrente , come abbiamo anticipato , si limita ad eccepire la mancata notifica L'atto , mentre non solleva alcuna contestazione in ordine al merito della pretesa contributiva .
Con riferimento invece all'avviso di addebito n. 40020180009051556000, secondo quanto evidenziato dall'Inps e non contraddetto dal ricorrente, lo stesso aveva sì formato oggetto di definizione agevolata 2023 con provvedimento del 16/06/23, ma tale provvedimento era stato poi successivamente revocato in data 03/05/24 . .
Il ricorso, pertanto , va interamente rigettato .
Le spese , liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
1. rigetta l'opposizione ;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 400,00 in favore L' e in € 400,00 in favore L'PS. Controparte_1
Salerno,30 ottobre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio