Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 2928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2928 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 15.4.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 28308/2024 R.G.
TRA
, nato il [...] a [...] (c.f.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Emanuele Improta
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.12.2024 il ricorrente, premesso di essere titolare di assegno sociale ha dedotto:
- che dal febbraio 2017 ha iniziato a percepire anche la maggiorazione sociale ex art. 38 L.
448/2001 in misura integrale;
CP_
- che con missiva datata 03.07.2024 - rectius 14.11.2024 - l' gli comunicava che, in seguito al ricalcolo della prestazione a decorrere dall'1.1.2022 (sulla base della comunicazione dei redditi relativi all'anno 2022), era risultato che dal gennaio 2022 al dicembre 2023 gli aveva corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di € 3.802,42;
- l'insussistenza di tale indebito non avendo percepito, come anche sua moglie, alcun reddito nel periodo di riferimento;
Ha, pertanto, concluso per l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito di € 3.802,42, CP_ nonché per la condanna dell' “alla restituzione delle somme accertate come insussistenti che dovesse aver nel frattempo recuperato, con trattenute sulla prestazione in godimento del ricorrente”, oltre accessori, vinte le spese di lite, con attribuzione.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che, rappresentando che “con provvedimento di autotutela è stato annullato l'indebito”, ha concluso per la cessazione della materia del contendere.
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Nel corso del giudizio è emerso un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere.
Come, infatti, di fatto confermato dal procuratore di parte ricorrente all'udienza odierna l' ha provveduto all'annullamento dell'indebito per cui è causa. CP_1
Pertanto, come chiesto anche dall'istante, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti.
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Quanto, infine, alle spese di lite, ritenuto che, in ragione della suindicata sentenza, che anche in sede giurisdizionale la domanda sarebbe stata sostanzialmente accolta, le stesse seguono la soccombenza (virtuale).
I compensi di lite, dunque, liquidati come in dispositivo tenendo conto del richiesto aumento di cui all'art. 4, comma 1 bis, del DM 44/2014, nonché dei limiti di cui all'art. 152 disp. att. CP_ c.p.c., vengono posti a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) dichiara nel resto la domanda inammissibile;
c) condanna l' a pagare in favore della ricorrente i compensi di lite, che liquida in € CP_1
1.340,00 oltre Iva e Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
In Napoli, il 15.4.2024
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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