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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 02/12/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1225/2023 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 2 dicembre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1225/2023 R.G. Lav. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. G. M.E. Di Blasi per procura in calce al Parte_1
ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Pietraperzia via G. Farulla
n.1;
ricorrente
contro
, in persona del presidente legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, anche quale mandatario della Controparte_2
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti dall'avv. S. Dolce;
[...]
resistente
Avente ad oggetto: opposizione avviso di addebito/diritto indennità di disoccupazione agricola e malattia.
All'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 22.08. 2023 parte ricorrente, proponeva opposizione avverso avviso di addebito: L'avviso di addebito n. 594 2023 00001354 29 000 notificato a mezzo di raccomandata A/R in data
13.07.2023 – mediante il quale veniva richiesto al ricorrente il pagamento, entro 60 giorni dalla data di notifica, di complessivi €. 3.384,13 comprensivo delle spese di notifica e al netto di eventuali importi sanati o già recuperati, riferito al periodo dal 01/2020 al 12/2020 per “revoca DS AGR ed
eventuali prestazioni accessori a seguito di accertamenti ispettivi e conseguenti cancellazione di
giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 2800.27/06/2022.0082682 CP_1
Si fa presente di aver provveduto alla comunicazione del debito con notifica del 31/10/2022”.
Chiedeva dichiararsi l'illegittimità della iscrizione a ruolo delle somme pretese in pendenza di giudizio avverso l'accertamento/disconoscimento delle giornate di lavoro ed accertarsi la illegittimità
della pretesa dell' alla restituzione già percepite a tale titolo. CP_1
Vinte le spese di lite.
L' si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza nel merito della domanda. CP_1
All'udienza odierna la causa veniva decisa come da sentenza, di cui è stata data rituale lettura.
*******
Circa l'unico motivo di ricorso che fa leva sulla pendenza dell'impugnazione all' accertamento che ha condotto al disconoscimento delle giornate lavorative si osserva quanto segue.
Deve ritenersi l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle opposte partite contributive, siccome effettuata in pendenza del giudizio instaurato avverso il relativo atto di accertamento/disconoscimento.
E' infatti da ritenersi perfettamente ammissibile il cd. giudizio in prevenzione avverso i verbali ispettivi degli enti preposti, ossia l'azione di accertamento negativo della pretesa fiscale-contributiva-
assicurativa.
Tale azione trova fondamento nell'art.24 comma 4 del d.lgs. n.46/99, il quale dispone espressamente che “se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria,
l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice”. La proposizione di tale azione, quindi, per espressa previsione di legge, ha l'effetto di inibire all'ente previdenziale l'avvio della procedura di esecuzione ed, in particolare, l'iscrizione a ruolo del credito nascente dal verbale ispettivo, ciò sino a quando, appunto, non intervenga un provvedimento esecutivo
del giudice, ossia una pronuncia del giudice adito che convalidi – in tutto o in parte - il debito contributivo, accertandone la debenza.
Nella specie, è acclarato che l'iscrizione a ruolo delle opposte pretese è intervenuta prima della definizione del procedimento giudiziario avverso l'avviso di accertamento e notificazione il che, di per sé, rende illegittima l'iscrizione medesima.
D'altra parte osta alla integrale soddisfacimento delle ragioni attoree, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato dall' a mente del quale la ritenuta illegittimità del CP_1
procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi/contributi (Cass. 14149/12).
Occorre a tal fine richiamare uno stralcio del citato pronunciamento:
“Nulla però impedisce all'ente previdenziale di astenersi dall'iscrizione a ruolo, che lo
facoltizzerebbe direttamente all'esecuzione, e di agire in giudizio per procurarsi appunto un titolo
esecutivo giudiziale.Si tratta di un percorso meno agevole rispetto al primo, che però ha il vantaggio
di eliminare tutte le questioni relative alla legittimità dell'iscrizione a ruolo, governata dalle regole
di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, consentendo di trattare il merito della pretesa, non essendovi dubbio
che l'obbligo di versamento di contributi e premi resti pur sempre passibile di accertamento in sede
giudiziale.
In altri termini, la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice
dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi.
Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto
ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (tra le tante Cass. n. 12311 del 04/12/1997) che L'opposizione
al decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che
sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 c.p.c., art. 644 cod. proc. civ. e segg.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento
ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere
– dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni
proposte "ex adverso" ancorchè il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite
dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del
decreto emesso all'esito dello stesso. La sentenza impugnata non poteva dunque limitarsi ad
affermare l'illegittimità della iscrizione a ruolo, ma al cospetto peraltro di una specifica richiesta
formulata dall' in primo grado e reiterata in appello, doveva esaminare nel merito la fondatezza CP_3
della pretesa dell' al pagamento dei premi” CP_3
Ebbene, nel caso a mani, l' non si è limitato a richiedere il rigetto dell'opposizione e la conferma CP_1
(in tutto od in subordine in parte) dell'avviso di addebito opposto, ma ha formulato in via subordinata,
apposita domanda di accertamento della “sussistenza del credito vantato dall'ente, riferito alle
prestazioni previdenziali per cui è causa…”.
S'impone dunque un accertamento nel merito della pretesa oggetto dell'avviso opposto.
Giova ora premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento ovvero in materia di indennità di disoccupazione agricola e prestazioni connesse
(laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura,
come nel caso di specie in cui è in contestazione la sussistenza dei presupposti di esistenza del preteso diritto all'indennità di malattia), grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1
esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12
giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845). Anche laddove manchi un provvedimento di disconoscimento, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che "... nel settore dell'agricoltura, il diritto ... alle prestazioni previdenziali, al momento
del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una
complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo
oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione
dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive
modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma
dell'art. 4 d.lg.lt. 9 aprile 1946 n.212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della
formazione degli elenchi)" (Cass. civ. sez. lav.
5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n. 16585).
La giurisprudenza ha evidenziato che “sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere
le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la
suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente,
in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie
dedotta in giudizio” (Cass. cit.), ricordando altresì che “il giudice del merito... non può limitarsi a
decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perchè
quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine
compiuta dalla p.a., ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza
dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento
al contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o,
addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la
comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla
causa (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che
rigettava la domanda del lavoratore iscritto negli elenchi, rilevando l'esistenza di contraddizioni
nelle dichiarazioni delle parti in merito al rapporto dedotto, idonee a vincere la presunzione di valore
probatorio della certificazione amministrativa, dichiarazioni in relazione alle quali il lavoratore non
solo non aveva fornito la prova della effettività del rapporto, ma non aveva svolto alcuna contestazione)” (Cass. civ. Sez. lav.
5.6.2003 n.9004; conf. 23.8.2004 n. 16585; da ultimo, cfr. Cass.
civ. sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877).Ed infatti, la produzione dell'iscrizione nell'elenco costituisce prova sufficiente solo ove l'istituto previdenziale convenuto non ne contesti le risultanze (Cass. Civ.
sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877).Ora, in base agli ordinari principi processuali, e agli oneri di allegazione, contestazione e prova, appare chiaro che, sia che risulti emesso un provvedimento di disconoscimento, sia che detto provvedimento manchi (e, dunque, si reputi vigente l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che va in tal caso ritualmente documentata), gli oneri probatori in ogni modo gravanti sul lavoratore presuppongono, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione, in specie laddove l' previdenziale contesti il carattere fittizio del rapporto ovvero CP_1
l'insussistenza della subordinazione (Cass. civ. sez. lav., 02.6. 2012, n.13877, cit.).
In particolare, in ossequio all'art. 414 c.p.c., appare necessario che l'attore indichi, in maniera quanta più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, il cui accertamento è necessario ai fini previdenziali invocati,
dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20
marzo 2001 n. 3975).
Alla luce dei summenzionati principi deve essere deciso l'odierno ricorso.
Ora, nella specie, il disconoscimento delle giornate prestate alle dipendenze della ditta individuale
[...]
è scaturito da un accertamento effettuato allo scopo di rilevare irregolarità nella Parte_2
percezione di indennità di malattia e di disoccupazione, il cui esito è stato riversato nel verbale di accertamento , prodotto dall'Istituto previdenziale. CP_1
Da tali accertamenti sono emerse diverse circostanze rilevanti che depongono in senso contrario rispetto all'effettivo svolgimento da parte della ditta in oggetto di attività agricola con dipendenti secondo le modalità qualitative e quantitative denunciate.
CP_ Si osserva come “i verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un accertamento
precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può
anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo” (Cassazione civile sez.
lav., 1 marzo 2000, n. 2275).
Dall'esame del suddetto verbale risulta come gli ispettori abbiano registrato numerose anomalie ed irregolarità nella gestione societaria con riferimento alla ditta “ . Si è in particolare Parte_2
riscontrato un divario tra il volume d'affari dichiarato da una parte e le emergenze documentali e non,
sottoposte all'attenzione dei verbalizzanti, dall'altra e diverse lacune e contraddizioni nelle dichiarazioni rese dai pretesi dipendenti ed assunte nel corso dell'accertamento.
In particolare gli ispettori hanno riscontrato una notevolissima divergenza tra il fabbisogno di manodopera denunciato dalla stessa azienda e l'abnorme numero di presunti lavoratori dipendenti formalmente assunti dalla stessa ditta, con evidenti riflessi sulla antieconomicità dell'attività
aziendale.
L'ispezione si è pertanto conclusa con il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato asseritamente instaurati dalla ditta in oggetto per la mancanza di qualsiasi struttura aziendale ed economica.
A fronte di tali specifici macroscopici elementi, da cui emerge la fittizietà della attività agricola in oggetto e che comunque certamente, la ditta in questione non ha svolto effettivamente attività
agricola con dipendenti ne termini denunciati, gli oneri allegatori e probatori gravanti sulla parte ricorrente non possono non assumere particolare pregnanza.
Di contro, parte ricorrente non ha offerto alcun riscontro, né di tipo documentale ( non si producono documenti di rilievo come buste paga, modelli DMAG ecc..) né articolando eventuale prova per testi,
al fine di comprovare il buon diritto alla erogazione della prestazione in oggetto.
Va pertanto accolta la domanda subordinata dell' . CP_1
Le spese di lite vanno compensate in considerazione della reciproca soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
In accoglimento della domanda spiegata in ricorso, annulla l'avviso di addebito opposto;
In accoglimento della domanda subordinata dell' accerta e dichiara la sussistenza del credito CP_1
vantato dall'ente, riferito alle prestazioni previdenziali per cui è causa, come riportato nell'avviso di addebito opposto.
Compensa le spese.
Enna, 02/12/2025
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 2 dicembre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1225/2023 R.G. Lav. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. G. M.E. Di Blasi per procura in calce al Parte_1
ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Pietraperzia via G. Farulla
n.1;
ricorrente
contro
, in persona del presidente legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, anche quale mandatario della Controparte_2
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti dall'avv. S. Dolce;
[...]
resistente
Avente ad oggetto: opposizione avviso di addebito/diritto indennità di disoccupazione agricola e malattia.
All'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 22.08. 2023 parte ricorrente, proponeva opposizione avverso avviso di addebito: L'avviso di addebito n. 594 2023 00001354 29 000 notificato a mezzo di raccomandata A/R in data
13.07.2023 – mediante il quale veniva richiesto al ricorrente il pagamento, entro 60 giorni dalla data di notifica, di complessivi €. 3.384,13 comprensivo delle spese di notifica e al netto di eventuali importi sanati o già recuperati, riferito al periodo dal 01/2020 al 12/2020 per “revoca DS AGR ed
eventuali prestazioni accessori a seguito di accertamenti ispettivi e conseguenti cancellazione di
giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 2800.27/06/2022.0082682 CP_1
Si fa presente di aver provveduto alla comunicazione del debito con notifica del 31/10/2022”.
Chiedeva dichiararsi l'illegittimità della iscrizione a ruolo delle somme pretese in pendenza di giudizio avverso l'accertamento/disconoscimento delle giornate di lavoro ed accertarsi la illegittimità
della pretesa dell' alla restituzione già percepite a tale titolo. CP_1
Vinte le spese di lite.
L' si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza nel merito della domanda. CP_1
All'udienza odierna la causa veniva decisa come da sentenza, di cui è stata data rituale lettura.
*******
Circa l'unico motivo di ricorso che fa leva sulla pendenza dell'impugnazione all' accertamento che ha condotto al disconoscimento delle giornate lavorative si osserva quanto segue.
Deve ritenersi l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle opposte partite contributive, siccome effettuata in pendenza del giudizio instaurato avverso il relativo atto di accertamento/disconoscimento.
E' infatti da ritenersi perfettamente ammissibile il cd. giudizio in prevenzione avverso i verbali ispettivi degli enti preposti, ossia l'azione di accertamento negativo della pretesa fiscale-contributiva-
assicurativa.
Tale azione trova fondamento nell'art.24 comma 4 del d.lgs. n.46/99, il quale dispone espressamente che “se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria,
l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice”. La proposizione di tale azione, quindi, per espressa previsione di legge, ha l'effetto di inibire all'ente previdenziale l'avvio della procedura di esecuzione ed, in particolare, l'iscrizione a ruolo del credito nascente dal verbale ispettivo, ciò sino a quando, appunto, non intervenga un provvedimento esecutivo
del giudice, ossia una pronuncia del giudice adito che convalidi – in tutto o in parte - il debito contributivo, accertandone la debenza.
Nella specie, è acclarato che l'iscrizione a ruolo delle opposte pretese è intervenuta prima della definizione del procedimento giudiziario avverso l'avviso di accertamento e notificazione il che, di per sé, rende illegittima l'iscrizione medesima.
D'altra parte osta alla integrale soddisfacimento delle ragioni attoree, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato dall' a mente del quale la ritenuta illegittimità del CP_1
procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi/contributi (Cass. 14149/12).
Occorre a tal fine richiamare uno stralcio del citato pronunciamento:
“Nulla però impedisce all'ente previdenziale di astenersi dall'iscrizione a ruolo, che lo
facoltizzerebbe direttamente all'esecuzione, e di agire in giudizio per procurarsi appunto un titolo
esecutivo giudiziale.Si tratta di un percorso meno agevole rispetto al primo, che però ha il vantaggio
di eliminare tutte le questioni relative alla legittimità dell'iscrizione a ruolo, governata dalle regole
di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, consentendo di trattare il merito della pretesa, non essendovi dubbio
che l'obbligo di versamento di contributi e premi resti pur sempre passibile di accertamento in sede
giudiziale.
In altri termini, la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice
dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi.
Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto
ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (tra le tante Cass. n. 12311 del 04/12/1997) che L'opposizione
al decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che
sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 c.p.c., art. 644 cod. proc. civ. e segg.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento
ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere
– dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni
proposte "ex adverso" ancorchè il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite
dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del
decreto emesso all'esito dello stesso. La sentenza impugnata non poteva dunque limitarsi ad
affermare l'illegittimità della iscrizione a ruolo, ma al cospetto peraltro di una specifica richiesta
formulata dall' in primo grado e reiterata in appello, doveva esaminare nel merito la fondatezza CP_3
della pretesa dell' al pagamento dei premi” CP_3
Ebbene, nel caso a mani, l' non si è limitato a richiedere il rigetto dell'opposizione e la conferma CP_1
(in tutto od in subordine in parte) dell'avviso di addebito opposto, ma ha formulato in via subordinata,
apposita domanda di accertamento della “sussistenza del credito vantato dall'ente, riferito alle
prestazioni previdenziali per cui è causa…”.
S'impone dunque un accertamento nel merito della pretesa oggetto dell'avviso opposto.
Giova ora premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento ovvero in materia di indennità di disoccupazione agricola e prestazioni connesse
(laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura,
come nel caso di specie in cui è in contestazione la sussistenza dei presupposti di esistenza del preteso diritto all'indennità di malattia), grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1
esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12
giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845). Anche laddove manchi un provvedimento di disconoscimento, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che "... nel settore dell'agricoltura, il diritto ... alle prestazioni previdenziali, al momento
del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una
complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo
oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione
dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive
modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma
dell'art. 4 d.lg.lt. 9 aprile 1946 n.212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della
formazione degli elenchi)" (Cass. civ. sez. lav.
5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n. 16585).
La giurisprudenza ha evidenziato che “sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere
le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la
suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente,
in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie
dedotta in giudizio” (Cass. cit.), ricordando altresì che “il giudice del merito... non può limitarsi a
decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perchè
quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine
compiuta dalla p.a., ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza
dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento
al contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o,
addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la
comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla
causa (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che
rigettava la domanda del lavoratore iscritto negli elenchi, rilevando l'esistenza di contraddizioni
nelle dichiarazioni delle parti in merito al rapporto dedotto, idonee a vincere la presunzione di valore
probatorio della certificazione amministrativa, dichiarazioni in relazione alle quali il lavoratore non
solo non aveva fornito la prova della effettività del rapporto, ma non aveva svolto alcuna contestazione)” (Cass. civ. Sez. lav.
5.6.2003 n.9004; conf. 23.8.2004 n. 16585; da ultimo, cfr. Cass.
civ. sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877).Ed infatti, la produzione dell'iscrizione nell'elenco costituisce prova sufficiente solo ove l'istituto previdenziale convenuto non ne contesti le risultanze (Cass. Civ.
sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877).Ora, in base agli ordinari principi processuali, e agli oneri di allegazione, contestazione e prova, appare chiaro che, sia che risulti emesso un provvedimento di disconoscimento, sia che detto provvedimento manchi (e, dunque, si reputi vigente l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che va in tal caso ritualmente documentata), gli oneri probatori in ogni modo gravanti sul lavoratore presuppongono, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione, in specie laddove l' previdenziale contesti il carattere fittizio del rapporto ovvero CP_1
l'insussistenza della subordinazione (Cass. civ. sez. lav., 02.6. 2012, n.13877, cit.).
In particolare, in ossequio all'art. 414 c.p.c., appare necessario che l'attore indichi, in maniera quanta più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, il cui accertamento è necessario ai fini previdenziali invocati,
dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20
marzo 2001 n. 3975).
Alla luce dei summenzionati principi deve essere deciso l'odierno ricorso.
Ora, nella specie, il disconoscimento delle giornate prestate alle dipendenze della ditta individuale
[...]
è scaturito da un accertamento effettuato allo scopo di rilevare irregolarità nella Parte_2
percezione di indennità di malattia e di disoccupazione, il cui esito è stato riversato nel verbale di accertamento , prodotto dall'Istituto previdenziale. CP_1
Da tali accertamenti sono emerse diverse circostanze rilevanti che depongono in senso contrario rispetto all'effettivo svolgimento da parte della ditta in oggetto di attività agricola con dipendenti secondo le modalità qualitative e quantitative denunciate.
CP_ Si osserva come “i verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un accertamento
precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può
anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo” (Cassazione civile sez.
lav., 1 marzo 2000, n. 2275).
Dall'esame del suddetto verbale risulta come gli ispettori abbiano registrato numerose anomalie ed irregolarità nella gestione societaria con riferimento alla ditta “ . Si è in particolare Parte_2
riscontrato un divario tra il volume d'affari dichiarato da una parte e le emergenze documentali e non,
sottoposte all'attenzione dei verbalizzanti, dall'altra e diverse lacune e contraddizioni nelle dichiarazioni rese dai pretesi dipendenti ed assunte nel corso dell'accertamento.
In particolare gli ispettori hanno riscontrato una notevolissima divergenza tra il fabbisogno di manodopera denunciato dalla stessa azienda e l'abnorme numero di presunti lavoratori dipendenti formalmente assunti dalla stessa ditta, con evidenti riflessi sulla antieconomicità dell'attività
aziendale.
L'ispezione si è pertanto conclusa con il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato asseritamente instaurati dalla ditta in oggetto per la mancanza di qualsiasi struttura aziendale ed economica.
A fronte di tali specifici macroscopici elementi, da cui emerge la fittizietà della attività agricola in oggetto e che comunque certamente, la ditta in questione non ha svolto effettivamente attività
agricola con dipendenti ne termini denunciati, gli oneri allegatori e probatori gravanti sulla parte ricorrente non possono non assumere particolare pregnanza.
Di contro, parte ricorrente non ha offerto alcun riscontro, né di tipo documentale ( non si producono documenti di rilievo come buste paga, modelli DMAG ecc..) né articolando eventuale prova per testi,
al fine di comprovare il buon diritto alla erogazione della prestazione in oggetto.
Va pertanto accolta la domanda subordinata dell' . CP_1
Le spese di lite vanno compensate in considerazione della reciproca soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
In accoglimento della domanda spiegata in ricorso, annulla l'avviso di addebito opposto;
In accoglimento della domanda subordinata dell' accerta e dichiara la sussistenza del credito CP_1
vantato dall'ente, riferito alle prestazioni previdenziali per cui è causa, come riportato nell'avviso di addebito opposto.
Compensa le spese.
Enna, 02/12/2025