Ordinanza cautelare 10 dicembre 2022
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 07/01/2026, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00185/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12660/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12660 del 2022, proposto da VI IA RG, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo SA D'OB, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Paolo Alaimo e dall'avvocato Pietro Gitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
LI SA D'OB, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Accardo e Claudia Simonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Condominio di Via dei Colli della Farnesina n. 164, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Iolanda Tarzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
della comunicazione di avvio del procedimento di ingiunzione di demolizione delle opere abusivamente realizzate - procedimento prot. n. CU/57673/2022 e rep. n. CU/1044/2022 del 17 giugno 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, di LI SA D'OB e del Condominio Via dei Colli della Farnesina n. 164;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 35 comma 1 lettera ‘c’ c.p.a.;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa IA PA e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la signora VI IA RG impugnava l’atto emarginato in epigrafe, con il quale Roma Capitale aveva comunicato alla ricorrente, in qualità di occupante responsabile dei lavori, e alla signora LI SA D’OB, in qualità di proprietaria non responsabile, l’avvio del procedimento di ingiunzione alla demolizione delle opere abusivamente realizzate sull’immobile ubicato in Via della Farnesina n. 164, come di seguito descritte: “ Nella porzione di immobile con distacco su Via Giuseppe vaccari ed in parte nella porzione con distacco nord, si rilevava la presenza di un ampliamento ad uso residenziale di circa 60,00 mq, suddiviso in una cucina, sala da pranzo e soggiorno. Tale ampliamento risultava realizzato in legno, infissi in metallo e vetri con copertura a falda inclinata in pannelli in legno e sovrastanti onduline metalliche. Si rilevava inoltre, nel giardino di proprietà in aderenza al muro perimetrale, con distacco su Via G. Vaccari, la presenza di una scala in muratura con apertura di un accesso pedonale sulla stessa Via G. Vaccari ”. Tali opere, secondo l’Amministrazione, erano infatti state eseguite in violazione dell’art. 33 D.P.R. 380/2001 e 16 L.R. 15/2008, essendo stato realizzato un intervento di ristrutturazione edilizia in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali.
La ricorrente deduceva l’illegittimità dell’atto gravato per la ritenuta non abusività delle opere descritte.
2. Si costituivano in giudizio i soggetti intimati LI SA D’OB e il Condominio di Via dei Colli della Farnesina n. 164, la prima evidenziando l’assoluta inammissibilità per difetto di interesse del ricorso, il secondo deducendo la completa infondatezza del gravame.
Si costituiva anche l’Amministrazione di Roma Capitale, sollevando eccezione preliminare d’inammissibilità del gravame per difetto di interesse, e in subordine deducendo l’infondatezza dell’atto introduttivo del giudizio.
3. La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio del 9 dicembre 2022, veniva respinta con ordinanza n. 7561/2022, che dava atto della carenza di lesività dell’atto gravato, e dunque dell’assenza di periculum in mora .
4. All’udienza straordinaria del 14 novembre 2025 il difensore di parte ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso; il Collegio, preso atto altresì della rinuncia al mandato dei difensori del Comune e del Condominio, tratteneva la causa in decisione.
5. Il Collegio, nonostante la possibile fondatezza dell’eccezione d’inammissibilità del ricorso, ritiene di decidere lo stesso sulla base della ragione più liquida; conseguentemente, attesa la dichiarazione del difensore di parte ricorrente all’udienza del 14 novembre 2025, la causa verrà definita con sentenza di improcedibilità ex art. 35 comma 1 lettera ‘c’ c.p.a.
6. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO NA, Presidente FF
IA PA, Primo Referendario, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA PA | TO NA |
IL SEGRETARIO