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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 27/05/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 384 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza del 5 novembre 2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(COD. FISC./P.I.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Pepe e Paolo Carnevali, come da incarico in atti.
ATTRICE
E
Controparte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Mosca, come da investitura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 novembre 2024, i procuratori delle parti concludevano come da verbale, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato.
FATTO E DIRITTO
1.- La domanda è infondata.
2.- Deve essere preliminarmente disattesa la istanza di revoca della ordinanza del 28 dicembre 2023, che ha rigettato la domanda della attrice tesa a conseguire l'ordine ex art. 210 c.p.c. di esibizione degli estratti conto, sul motivo portante che la richiesta ex art. 119, comma IV, T.U.B., del 16 giugno 2016 (doc. 22 di parte attrice), non ricomprendeva gli estratti conto relativi ai rapporti intrattenuti con l'istituto di credito.
Non ricorrono, infatti, ragioni, né la attrice ha addotto elementi in fatto e o in diritto di segno diverso, per discostarsi dal ricevuto insegnamento che subordina la emissione dell'ordine ex art. 210 c.p.c. alla previa attivazione dell'interessato (Cass. sent. n.
24641/2021; ord. n. 23861/2022; ord. n. 9082/2023).
1 Deve quindi rimarcarsi che non ha prodotto neppure un solo estratto conto, Parte_1
né se ne rinviene alcuno nella produzione della banca, che non ha esercitato alcuna domanda riconvenzionale.
Neppure potrebbe sopperirsi a tale grave lacuna per il tramite della C.T.U..
Secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 24641/2021), il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, previsto dall'art. 119, comma 4,
D.Lgs. n. 385/1993, non può essere soddisfatto in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, se il cliente non ha precedentemente formulato la relativa richiesta alla banca e la documentazione riguarda fatti o situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento di domande o eccezioni, devono necessariamente essere provati dalla parte che le ha formulate.
Qui giunti, precisato che la attrice ha domandato l'accertamento della avvenuta applicazione della “capitalizzazione” oltre che di tassi usurari nonché costi indebiti, non resta che rigettare la domanda.
Sul punto, la Suprema Corte ha stabilito che qualora il correntista instauri una delle tre seguenti tipologie di azioni: azione di ripetizione dell'indebito; azione di accertamento finalizzata a rideterminare il saldo del conto corrente, previa eliminazione delle annotazioni indebite;
ovvero azione di accertamento negativo, volta ad accertare l'inesistenza delle ragioni di credito vantate dalla banca, ha l'onere di allegare e dimostrare i fatti posti alla base della domanda, ciò comportando la necessità di allegare, prima, e dimostrare, poi, l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente, rispetto alle quali l'applicazione di interessi indebiti o di clausole illegittime avrebbe comportato esborsi maggiori rispetto al dovuto. Tale onere probatorio va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto.
Di talché, se il correntista non dispone di alcun estratto conto e non riesce ad ottenerlo nel corso del giudizio, neanche con gli strumenti processuali accordati dal codice di rito, la sua domanda – di ripetizione d'indebito o di accertamento negativo – è destinata ad essere integralmente respinta (Cass. n. 4372/2018, nella quale – con riferimento alla necessità di esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca – viene affermato che: «… a fronte della comprovata esistenza di un contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti emerge dagli estratti conto che il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio. La prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione
2 dell'eccepita prescrizione è, dunque, nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione: perlomeno lo è ove il correntista assolva al proprio onere probatorio;
se ciò non accada il problema non dovrebbe nemmeno porsi, visto che mancherebbe la prova del fatto costitutivo del diritto azionato, onde la domanda attrice andrebbe respinta senza necessità di prendere in esame l'eccezione di prescrizione»).
Simmetricamente, nella giurisprudenza di merito si è stabilito che in assenza di tutti gli estratti conto relativi al rapporto dedotto in giudizio, il credito fatto valere dalla Banca opposta va ritenuto sfornito di prova, non risultando consentito stabilire l'effettivo ammontare dello stesso (Trib. Nola 29 luglio 2019 n. 1753).
Non serve ulteriormente indagare in punto alla asserita nullità delle clausole contrattuali: a difettare è infatti sarebbe l'interesse ad agire.
È solo il caso di aggiungere che non ha trovato alcuna conferma la dedotta nullità del contratto di conto corrente che la parte attrice ha identificato in quello distinto con il n.
0876569150000091300005. A monte, infatti, vi è che la non ha Parte_1
efficacemente contrastato la specifica e documentata eccezione della convenuta, secondo cui non si è in presenza di alcun contratto di conto corrente, ma di una operazione di anticipo su fattura (ossia di una delle tante operazioni regolate nell'unico conto corrente in essere tra le parti, avente n. 0876569150000090100170).
Se così, torna utile richiamare alla memoria il principio che, affermato per la apertura di credito, trova applicazione anche alle operazioni per cui è lite, secondo cui, l'apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità – a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, in applicazione dell'art. 117, comma
2, d. legisl. n. 385 del 1993 (Cass. civ., sez. I, 13 gennaio 2022, n. 926).
Di vero, le esigenze di tutela del cliente ravvisabili a fondamento della prescrizione dell'obbligo della forma scritta ad substantiam sancito dall'art. 117 TUB risultano in tal modo adeguatamente soddisfatte, reputandosi una garanzia sufficiente per l'utente dei servizi bancari e finanziari che sia redatto per iscritto il solo conto corrente, quale tipico contratto «contenitore», all'interno del quale, poi, andranno a prevedersi alcune o tutte le condizioni da applicarsi alle operazioni o ai servizi ivi menzionati, che potranno, pertanto, perfezionarsi anche in altra forma (Cass. n. 22278/2017; Cass. n. 7763/2017;
Cass. n. 27836/2017; Cass. n. 27201/2019).
In concreto, è fuori discussione che il (solo) contratto di conto corrente intercorso sia stato stipulato per iscritto e che sono in esso riportate le condizioni normative, generali e
3 astratte, del contratto di apertura di credito “ospitato”, con la specificazione della disciplina relativa alla parte economica dell'apertura di credito.
Neppure può seriamente sollevarsi un problema di sottoscrizione da parte della banca, dal momento che «In tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti» (Cass. civ., sez. I, 06 giugno 2018, n. 14646).
In concreto, è innegabile che il testo del contratto di conto corrente sia stato scritto e predisposto dalla banca, sottoscritto dal cliente, il quale ne ha ricevuto una copia (che infatti ha esibito e prodotto).
Neppure può trovare favorevole considerazione la dedotta nullità, per indeterminatezza, della clausola contrattuale stabilente la commissione di massimo scoperto. Si è ritenuto che in tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti (Cass. 1373/2024).
Inoltre, deve escludersi un illecito anatocismo, dal momento che l'art. 4 del contratto di conto corrente prevede la cd. capitalizzazione reciproca. In assenza degli estratti conto, non è possibile stabilire se e in che misura la parte attrice avrebbe subito una ipotetica sperequazione nella applicazione degli interessi anatocistici.
Del tutto generica appare infine la deduzione della intervenuta applicazione di tassi di interesse ultra soglia. In carenza degli estratti conto, non è ben chiaro a quale fonte il consulente possa avere attinto per il computo dei numeri debitori, né risulta che abbia proceduto, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108/1996, alla separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il “tasso soglia” - ricavato dal tasso effettivo globale medio
4 (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108/1996 - e con la “CMS soglia” (calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali).
Al riguardo, deve ritenersi inammissibile per difetto di decisività la doglianza relativa all'incidenza della commissione di massimo scoperto sul superamento del tasso soglia se priva di specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrare l'idoneità di tale incidenza a determinare concretamente l'incapienza del margine di compensazione fra interessi e CMS al punto da configurare l'usura (Cass. civ., sez. III, ord., 30 giugno
2023, n. 18559).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 384 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro
14.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge.
Macerata, 26 maggio 2025.
Il Giudice
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 384 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza del 5 novembre 2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(COD. FISC./P.I.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Pepe e Paolo Carnevali, come da incarico in atti.
ATTRICE
E
Controparte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Mosca, come da investitura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 novembre 2024, i procuratori delle parti concludevano come da verbale, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato.
FATTO E DIRITTO
1.- La domanda è infondata.
2.- Deve essere preliminarmente disattesa la istanza di revoca della ordinanza del 28 dicembre 2023, che ha rigettato la domanda della attrice tesa a conseguire l'ordine ex art. 210 c.p.c. di esibizione degli estratti conto, sul motivo portante che la richiesta ex art. 119, comma IV, T.U.B., del 16 giugno 2016 (doc. 22 di parte attrice), non ricomprendeva gli estratti conto relativi ai rapporti intrattenuti con l'istituto di credito.
Non ricorrono, infatti, ragioni, né la attrice ha addotto elementi in fatto e o in diritto di segno diverso, per discostarsi dal ricevuto insegnamento che subordina la emissione dell'ordine ex art. 210 c.p.c. alla previa attivazione dell'interessato (Cass. sent. n.
24641/2021; ord. n. 23861/2022; ord. n. 9082/2023).
1 Deve quindi rimarcarsi che non ha prodotto neppure un solo estratto conto, Parte_1
né se ne rinviene alcuno nella produzione della banca, che non ha esercitato alcuna domanda riconvenzionale.
Neppure potrebbe sopperirsi a tale grave lacuna per il tramite della C.T.U..
Secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 24641/2021), il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, previsto dall'art. 119, comma 4,
D.Lgs. n. 385/1993, non può essere soddisfatto in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, se il cliente non ha precedentemente formulato la relativa richiesta alla banca e la documentazione riguarda fatti o situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento di domande o eccezioni, devono necessariamente essere provati dalla parte che le ha formulate.
Qui giunti, precisato che la attrice ha domandato l'accertamento della avvenuta applicazione della “capitalizzazione” oltre che di tassi usurari nonché costi indebiti, non resta che rigettare la domanda.
Sul punto, la Suprema Corte ha stabilito che qualora il correntista instauri una delle tre seguenti tipologie di azioni: azione di ripetizione dell'indebito; azione di accertamento finalizzata a rideterminare il saldo del conto corrente, previa eliminazione delle annotazioni indebite;
ovvero azione di accertamento negativo, volta ad accertare l'inesistenza delle ragioni di credito vantate dalla banca, ha l'onere di allegare e dimostrare i fatti posti alla base della domanda, ciò comportando la necessità di allegare, prima, e dimostrare, poi, l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente, rispetto alle quali l'applicazione di interessi indebiti o di clausole illegittime avrebbe comportato esborsi maggiori rispetto al dovuto. Tale onere probatorio va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto.
Di talché, se il correntista non dispone di alcun estratto conto e non riesce ad ottenerlo nel corso del giudizio, neanche con gli strumenti processuali accordati dal codice di rito, la sua domanda – di ripetizione d'indebito o di accertamento negativo – è destinata ad essere integralmente respinta (Cass. n. 4372/2018, nella quale – con riferimento alla necessità di esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca – viene affermato che: «… a fronte della comprovata esistenza di un contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti emerge dagli estratti conto che il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio. La prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione
2 dell'eccepita prescrizione è, dunque, nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione: perlomeno lo è ove il correntista assolva al proprio onere probatorio;
se ciò non accada il problema non dovrebbe nemmeno porsi, visto che mancherebbe la prova del fatto costitutivo del diritto azionato, onde la domanda attrice andrebbe respinta senza necessità di prendere in esame l'eccezione di prescrizione»).
Simmetricamente, nella giurisprudenza di merito si è stabilito che in assenza di tutti gli estratti conto relativi al rapporto dedotto in giudizio, il credito fatto valere dalla Banca opposta va ritenuto sfornito di prova, non risultando consentito stabilire l'effettivo ammontare dello stesso (Trib. Nola 29 luglio 2019 n. 1753).
Non serve ulteriormente indagare in punto alla asserita nullità delle clausole contrattuali: a difettare è infatti sarebbe l'interesse ad agire.
È solo il caso di aggiungere che non ha trovato alcuna conferma la dedotta nullità del contratto di conto corrente che la parte attrice ha identificato in quello distinto con il n.
0876569150000091300005. A monte, infatti, vi è che la non ha Parte_1
efficacemente contrastato la specifica e documentata eccezione della convenuta, secondo cui non si è in presenza di alcun contratto di conto corrente, ma di una operazione di anticipo su fattura (ossia di una delle tante operazioni regolate nell'unico conto corrente in essere tra le parti, avente n. 0876569150000090100170).
Se così, torna utile richiamare alla memoria il principio che, affermato per la apertura di credito, trova applicazione anche alle operazioni per cui è lite, secondo cui, l'apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità – a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, in applicazione dell'art. 117, comma
2, d. legisl. n. 385 del 1993 (Cass. civ., sez. I, 13 gennaio 2022, n. 926).
Di vero, le esigenze di tutela del cliente ravvisabili a fondamento della prescrizione dell'obbligo della forma scritta ad substantiam sancito dall'art. 117 TUB risultano in tal modo adeguatamente soddisfatte, reputandosi una garanzia sufficiente per l'utente dei servizi bancari e finanziari che sia redatto per iscritto il solo conto corrente, quale tipico contratto «contenitore», all'interno del quale, poi, andranno a prevedersi alcune o tutte le condizioni da applicarsi alle operazioni o ai servizi ivi menzionati, che potranno, pertanto, perfezionarsi anche in altra forma (Cass. n. 22278/2017; Cass. n. 7763/2017;
Cass. n. 27836/2017; Cass. n. 27201/2019).
In concreto, è fuori discussione che il (solo) contratto di conto corrente intercorso sia stato stipulato per iscritto e che sono in esso riportate le condizioni normative, generali e
3 astratte, del contratto di apertura di credito “ospitato”, con la specificazione della disciplina relativa alla parte economica dell'apertura di credito.
Neppure può seriamente sollevarsi un problema di sottoscrizione da parte della banca, dal momento che «In tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti» (Cass. civ., sez. I, 06 giugno 2018, n. 14646).
In concreto, è innegabile che il testo del contratto di conto corrente sia stato scritto e predisposto dalla banca, sottoscritto dal cliente, il quale ne ha ricevuto una copia (che infatti ha esibito e prodotto).
Neppure può trovare favorevole considerazione la dedotta nullità, per indeterminatezza, della clausola contrattuale stabilente la commissione di massimo scoperto. Si è ritenuto che in tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti (Cass. 1373/2024).
Inoltre, deve escludersi un illecito anatocismo, dal momento che l'art. 4 del contratto di conto corrente prevede la cd. capitalizzazione reciproca. In assenza degli estratti conto, non è possibile stabilire se e in che misura la parte attrice avrebbe subito una ipotetica sperequazione nella applicazione degli interessi anatocistici.
Del tutto generica appare infine la deduzione della intervenuta applicazione di tassi di interesse ultra soglia. In carenza degli estratti conto, non è ben chiaro a quale fonte il consulente possa avere attinto per il computo dei numeri debitori, né risulta che abbia proceduto, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108/1996, alla separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il “tasso soglia” - ricavato dal tasso effettivo globale medio
4 (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108/1996 - e con la “CMS soglia” (calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali).
Al riguardo, deve ritenersi inammissibile per difetto di decisività la doglianza relativa all'incidenza della commissione di massimo scoperto sul superamento del tasso soglia se priva di specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrare l'idoneità di tale incidenza a determinare concretamente l'incapienza del margine di compensazione fra interessi e CMS al punto da configurare l'usura (Cass. civ., sez. III, ord., 30 giugno
2023, n. 18559).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 384 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro
14.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge.
Macerata, 26 maggio 2025.
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