Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 24/12/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00403/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00234/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 234 del 2025, proposto dalla società T.D.P. Carburanti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Cerceo e Pietro Cerceo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianpiero Iannozzi e Caterina Secinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria
- dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Anas s.p.a. sull'istanza/diffida avanzata dalla società interessata in data 10.03.2025 per ottenere il rinnovo dell’autorizzazione di due accessi alla S.S. n. 16, al Km. 550+700, nei pressi dell’impianto di carburanti sito nel Comune di Campomarino;
- e di conseguenza, dell'obbligo dell'Anas s.p.a. di concludere il relativo procedimento con un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Anas s.p.a.;
Vista la memoria del 5 novembre 2025 con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. IG LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- l’Anas s.p.a. - Struttura Territoriale Abruzzo e Molise, con il provvedimento n. U. 0184292 del 23.03.2022, ha rilevato delle irregolarità ostative al rinnovo dell’autorizzazione per i due accessi all’impianto carburanti sito nel Comune di Campomarino sulla S.S. 16 al Km. 550+700, gestito dalla società T.D.P. Carburanti s.r.l.;
- con l’istanza/diffida del 10.03.2025 quest’ultima società ha trasmesso allora all’Anas s.p.a. una proposta relativa alla regolazione di siffatti accessi, per superare le criticità che erano state in precedenza espresse dall’Ente gestore della strada;
- stante l’inerzia tenuta dall’Anas s.p.a. su tale atto, con il ricorso notificato il 4.07.2025 la società T.D.P. Carburanti s.r.l. ha domandato quindi l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato sulla detta istanza/diffida del 10.03.2025, affidandosi al seguente motivo di ricorso: “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 Legge n. 241/1990 e s.m.i., nonchè di ogni norma e principio in materia di obbligo di conclusione del procedimento amministrativo. Violazione dell’art. 97 della Costituzione della Repubblica Italiana. Eccesso di potere per elusione del dovere di pronunciarsi. Sviamento ”;
- in resistenza al ricorso l’Anas s.p.a. si è costituita in giudizio eccependone l’inammissibilità e l’infondatezza;
- la società ricorrente, in seguito, con la memoria del 5.11.2025 ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, rappresentando come, “ a seguito della notifica e relativo deposito del libello introduttivo e precisamente in data 26.08 u.s., l’Amministrazione resistente trasmetteva via p.e.c. il provvedimento prot. CDG 0740268 del 26.08.2025 con il quale comunicava che ‘In data 31/10/2023 la Struttura Territoriale Anas Abruzzo e Molise – Area Gestione Rete Molise ed il Comune di Campomarino hanno sottoscritto Verbale di delimitazione della traversa interna del Comune di Campomarino, dal Km 550+527 al Km 551+250 (della cui esistenza non era a conoscenza l’odierna ricorrente), con il quale il già menzionato Comune ha assunto la titolarità alla gestione e manutenzione dell’intero tratto ad eccezione del piano viabile, della segnaletica orizzontale e verticale indicante le caratteristiche strutturali o geometriche della strada’, così concludendo che ‘l’istanza prot. CDG 0212472 del 10.3.2025 riferita al provvedimento di chiusura del 23/12/2019, non può più essere valutata da Anas S.p.A. a causa della variata competenza gestionale’ e contestualmente invitando la ricorrente ad inoltrare la richiesta al Comune di Campomarino ‘che, previo nulla osta ai fini viabili ex art. 26 co. 3 del CdS, valuterà il rilascio degli atti amministrativi di competenza’. Dunque, allo stato, è venuto meno l’interesse dell’odierna ricorrente alla decisione del presente ricorso, alla luce della cessata materia del contendere (relativamente al silenzio serbato sull’istanza a suo tempo proposta) ” (cfr. la memoria della parte ricorrente del 5.11.2025);
- entrambe le parti hanno depositato poi istanza di passaggio della causa in decisione senza discussione;
- alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, l’affare è stato infine trattenuto in decisione;
Considerato che:
- al Collegio, sulla scorta degli elementi esposti, non resta che prendere atto della dichiarazione resa dal difensore della ricorrente in ordine al sopravvenuto difetto del relativo interesse al ricorso, e provvedere in conformità;
- al cospetto, infatti, dell’univoca dichiarazione di parte ricorrente circa il venir meno dell’interesse al ricorso, la quale preclude la decisione nel merito della controversia, il gravame deve per ciò stesso essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del cod.proc.amm. (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061; id. sez. V, 13 luglio 2018, n.4290; id., sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310; Tar Lazio, Roma, sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514);
- l’intervenuta variazione della titolarità delle funzioni di gestione del tratto viario di cui si tratta, passate dall’Anas s.p.a. al Comune di Campomarino, risulta, d’altra parte, già ex se inevitabilmente ostativa al soddisfacimento della pretesa sostanziale sottesa al ricorso introduttivo, il quale è stato proposto a carico della sola Anas;
Ritenuto, in conclusione, che per quanto detto il Collegio deve dunque dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse (e non la cessazione della materia del contendere, non potendosi dire sostanzialmente soddisfatta la pretesa avanzata in giudizio dalla parte ricorrente);
Reputato, infine, che le spese di lite possono essere compensate tra le parti del giudizio, in conformità alle richieste della stessa ricorrente (cfr. la memoria del 5.11.2025);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL Gaviano, Presidente
IG LA, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG LA | OL Gaviano |
IL SEGRETARIO