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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/02/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico, in funzione di giudice del lavoro di Napoli, dott.ssa Alessandra
Santulli, dopo il deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14662/23 R.G.A.L. vertente tra in persona del Presidente del Consiglio di Parte_1
Amministrazione- legale rapp.te p.t., dr. rapp.to e difeso, Parte_2 giusta procura ad litem allegata al ricorso dall'avv. Andrea Napolitano, presso il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via F. Del Carretto n. 26
OPPONENTE
E
elett.te dom.ta in Napoli alla Via Monteoliveto n. 86, Controparte_1 presso lo studio degli Avv.ti Sergio de Costanzo, Gianpaolo Madonna e Angelo
Dalla Montà che la rappresentano e difendono giusta procura in calce alla memoria
OPPOSTA
Oggetto: incentivi per svolgimento di funzioni tecniche
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 28 luglio 2023 la ha proposto opposizione avverso il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 921 emesso in data 18.7.2023 con cui le si ingiungeva il pagamento di €
11.897,42 oltre accessori per indennità ex art. 113 Dlgs 50/2016 a lei dovute per attività di supporto al RUP, chiedendo annullarsi e/o revocarsi il ridetto decreto ingiuntivo, perchè inammissibile;
illegittimo e comunque infondato in fatto e in diritto non essendovi allo stato alcun credito della sig.ra nei confronti CP_1 dell'azienda..
Ha sostenuto che: Parte
-l'opposta, dipendente con qualifica di “Quadro” e mansioni di “Capo Unità Organizzativa Tecnico-amministrativa” vanta il compenso a titolo di incentivo avendo svolto le mansioni di supporto al RUP in alcune procedure di gara espletate dall'Azienda per l'esecuzione di lavori pubblici e/o l'affidamento di servizi;
- l'incentivo in questione é contemplato nella misura del 2% del valore dell'appalto, da ripartire tra i dipendenti incaricati delle indicate funzioni tecniche, sulla base di un apposito Regolamento Aziendale;
- le somme destinate al pagamento tale incentivo vengono conferite ex art. 113 Dlgs 50/2016 in un apposito fondo per remunerare le funzioni tecniche svolte dai loro dipendenti;
-la ripartizione di tali somme per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura va effettuata con la modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni, “previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti”; Parte
- nella specie ha approvato con provvedimento del Presidente del C.d.A. n. 498 del 4/3/2020 il Regolamento in materia di incentivi tecnici ex art. 113 Dlgs 50/2016,
1 Regolamento poi il modificato con provvedimento n. 923 del 19/4/2022 alla luce dell'accordo intervenuto con le OO.SS. in sede di contrattazione decentrata;
- tale Regolamento prevede che per l'erogazione delle somme dovute ai tecnici, è necessario l'accertamento del Presidente del CdA e la determinazione di liquidazione” nella specie non ancora avvenuta;
- nella fattispecie per cui è causa il RUP non ha ancora proposto al Presidente del
Cda l'attestazione che è tenuto a fare. Ha contestato, quindi, la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, rassegnando le soprascritte conclusioni.
Incardinatasi la lite, la eccepisce la manifesta infondatezza delle doglianze CP_1 in relazione all'emanazione del provvedimento di liquidazione delle somme dovute a titolo di retribuzione ex art. 113 D.lgs. n. 50 del 2016, la violazione del principio di buona fede oggettiva ex art. 1 comma 2 bis l. 241 del 1990, la lesione del legittimo affidamento nell'azione doverosa della P.A., richiamando la natura retributiva dell'incentivo. Deduce la mancata contestazione circa lo svolgimento delle attività lavorative;
confuta la mancata adozione del provvedimento di quantificazione e liquidazione dell'incentivo mettendo in guardia circa la confusione tra elemento costitutivo del diritto azionato e condizione di esigibilità dello stesso e il valore meramente ricognitivo del provvedimento del Presidente del CdA. In subordine, chiede che venga condannata l'opponente al pagamento delle spettanze vantate in sede monitoria anche facendo ordine all'opponente di emanare provvedimenti di liquidazione ad opera del Presidente del CdA. Deduce l'avvenuto riconoscimento parziale del debito in relazione al provvedimento del Presidente del CdA n. 1086/2023, l'infondatezza delle doglianze in merito alla mancanza di fondi, insistendo per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo .
Conclude affinchè, in via preliminare, venga dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, nel merito in via principale, venga respinta l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, in accoglimento della spiegata domanda “complanare”, venga accertata la natura retributiva degli incentivi per attività di supporto RUP ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016 , con condanna dell'“ all'emanazione dei provvedimenti di cui sopra, in Parte_1 relazione alle procedure ad evidenza pubblica di cui al ricorso per decreto ingiuntivo;
in via di ulteriore subordine, venga confermata l'ingiunzione nella minor somma di
€uro 3.500,00, vittoria di spese da distrarsi Disposta la trattazione in modalità cartolare, è stata concessa la provvisoria parziale esecutività ai sensi dell'art. 648 c.p.c. di somme non contestate. Dopo il deposito di note scritte, la causa é stata decisa come da separata sentenza.
L'opposizione va respinta con conferma del decreto ingiuntivo.
In via preliminare è utile rammentare con Cassazione, SS.UU de 13 gennaio 2022, n.
927, in ordine alla natura del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo che a sua volta rimanda alla sentenza 30 luglio 2008, n. 20604, ove il S.C. aveva statuito che il procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo deve “considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione”.
2 Con sentenza del 9 settembre 2010, n. 19246, era stato inoltre sostenuto che il giudizio di opposizione “ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice della opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione”. Oggetto di causa é il diritto al pagamento del compenso incentivante del pubblico dipendente.
Non è in contestazione la tipologia degli interventi, il loro effettivo svolgimento nonché gli importi vantati. Parte L' ha ammesso la debenza del solo emolumento di cui alla Determina n. 1086 del 9/1/2023) mentre ha sostenuto che per le restanti somme non sia stato adottato il necessario provvedimento di quantificazione e liquidazione dell'incentivo ex art. 113
Dlgs 50/2016 dovuto alla sig.ra previsto dall'art .13 del Regolamento ( e CP_1 art. 14 del Regolamento modificato). In ordine agli altri compensi incentivanti, è indispensabile l'inquadramento normativo, tenendo conto che si tratta di lavori eseguiti dal 2022 . L'istituto dell'incentivo tecnico, introdotto per la prima volta dalla legge n. 109/1994 ( c.d. legge Merloni) è stato poi disciplinato dal d.lgs. n. 163/2006, che ne ha conservato la ratio .
L'articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016, che ha abrogato il d. lgs. n.163/2006, ha introdotto una significativa trasformazione dell'istituto, stabilendo in modo rigoroso quali tipi di contratti e attività professionali potessero giustificare l'erogazione di incentivi.
L'art. 113 sotto la rubrica (In. per funzioni tecniche) prevede:
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che
3 costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori.
Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
Il fondamento del diritto alla liquidazione del compenso incentivante si rinviene in una fattispecie a formazione complessa nella quale confluiscono l'accordo - di cui alla contrattazione decentrata integrativa , che fissa modalità e criteri del riparto del fondo- , e il regolamento dell'ente che deve recepire e dare attuazione all'accordo sindacale ( in tema vedi anche deliberazioni della Corte dei Conti in tal senso:
Sezione regionale di controllo per il La., delibera n. 57/2018/PA.; Sezione regionale di controllo per il Fr.-Ve. Gi., delibera n. 6/2018/PA. e Sezione regionale di controllo per la Toscana, delibera n. 186/2017/PA.).
Nel solco di questa ricostruzione, la Suprema Corte ha chiarito che il compenso incentivante può essere attribuito, se previsto dalla contrattazione collettiva decentrata e se sia stato adottato l'atto regolamentare della Amministrazione aggiudicatrice volto alla precisazione dei criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel (cfr. Cass Sez. L - , Sentenza n. 13937 del CP_2
05/06/2017 in senso conforme più di recente Cass. 10222 del 28.5.2020 che nel riaffermare che l'incentivo ha carattere retributivo (vedi anche Cass. n. 21398/2019 ) ha ribadito che “.... poiché il legislatore ha rimesso, dapprima alla contrattazione collettiva decentrata e successivamente alla potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni, la determinazione delle modalità di ripartizione del fondo, la nascita del diritto è condizionata, non dalla sola prestazione dell'attività incentivata, bensì anche dall'adozione del regolamento, in assenza del quale il dipendente può fare valere solo un'azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il
4 legislatore ha posto a carico delle amministrazioni appaltanti ( Cass. n.
13937/2017, Cass. n. 3779/2012, Cass. n. 13384/2004).
Ne consegue che in assenza dell'emanazione del regolamento da parte dell'ente che definisca il riparto del non è configurabile il diritto del dipendente. Nella CP_2 Parte specie la ha approvato con provvedimento del Presidente del C.d.A. n. 498 del
4/3/2020 il richiesto Regolamento in materia di incentivi tecnici ex art. 113 Dlgs 50/2016; Regolamento poi il modificato con provvedimento n. 923 del 19/4/2022 alla luce dell'accordo intervenuto con le OO.SS. in sede di contrattazione decentrata.
Al cospetto di tale articolato normativo, l'Ente richiama il Regolamento che esso stesso si è dato assumendo che il diritto al compenso sorge solo con la determina di liquidazione, che allo stato non è stata adottata se non per una parte delle somme stesse, assumendo, che anche per queste ultime non sarebbe esigibile il pagamento trattandosi di somme che, in quanto comprese nel quadro economico di gare per Parte l'affidamento di lavori e/o servizi di cui è soggetto attuatore della CP_3
e quindi finanziati con fondi possono essere liquidate
[...] Controparte_3 solo con tali fondi regionali, una volta effettivamente versati all'azienda e inclusi nell'apposito fondo.
La prospettazione dell'opponente non convince poiché fa dipendere l'insorgenza del diritto, non la sua esigibilità, da una serie di attività che, secondo Regolamento competono al Presidente del CDA.
Reputa il Tribunale, in sintonia con l'orientamenti espressi materia dalla SC che tali adempimenti cui il Presidente del CdA è tenuto, tra cui la determina di quantificazione, non incidono sull'insorgenza del diritto, che nasce con l'approvazione del progetto dei lavori da svolgere, bensì, sulla esigibilità .
Si rammenta , infatti con Cassazione civile sez. lav., 28/05/2020, n.10222 che …..La ricostruzione del quadro normativo è stata compiutamente effettuata da Cass. n.
13937/2017 e, più di recente, da Cass. n. 2284/2019, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., perchè in questa sede interessa solo rimarcare, per risolvere la questione che qui viene in rilievo, che il legislatore, derogando alla disciplina generale del trattamento accessorio dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, ha previsto, in una logica premiale ed al fine di valorizzare le professionalità esistenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, un compenso ulteriore, da attribuire, secondo le modalità stabilite dalle diverse versioni della norma succedutesi nel tempo, al personale impegnato nelle attività di progettazione interna agli enti oltre che in quelle di esecuzione dei lavori pubblici.
Quanto alla natura dell'emolumento ed ai presupposti condizionanti l'insorgenza del diritto, la giurisprudenza di questa Corte, valorizzando la ratio della disposizione, si
è consolidata nell'affermare che l'incentivo ha carattere retributivo (Cass. n.
21398/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata al punto 6) ma, poichè il legislatore ha rimesso, dapprima alla contrattazione collettiva decentrata e successivamente alla potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni, la determinazione delle modalità di ripartizione del fondo, la nascita del diritto è condizionata, non dalla sola prestazione dell'attività incentivata, bensì anche dall'adozione del regolamento, in assenza del quale il dipendente può fare valere solo un'azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle
5 amministrazioni appaltanti (Cass. n. 13937/2017, Cass. n. 3779/2012, Cass. n.
13384/2004).
A questo riguardo la Corte si é soffermata “ sulla natura del procedimento di liquidazione e sugli effetti, quanto all'azionabilità del diritto, della mancata conclusione del procedimento stesso.”
Ha considerato la S.C., che i giudici del merito avevano esattamente qualificato la procedura di liquidazione condizione di esigibilità del credito, sorto con l'approvazione del progetto, traendone tuttavia un 'errata conseguenza “della non azionabilità del diritto anche nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini indicati per la conclusione della procedura, finendo per trasformare la condizione di esigibilità in elemento costitutivo del diritto azionato e per fornire un'interpretazione del quadro normativo e delle disposizioni regolamentari contrastante con i principi generali che regolano l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Infatti, sulla base della disciplina dettata dagli artt. 1183 e seguenti c.c., il credito diviene esigibile nel momento in cui sia spirato il termine concesso al debitore per il pagamento, sicchè il datore di lavoro pubblico non può certo opporre al prestatore la mancata conclusione del procedimento interno necessario per la liquidazione della spesa, al fine di sottrarsi all'adempimento di un'obbligazione di carattere retributivo, allorquando, come nella fattispecie, gli atti da adottare non siano costitutivi del diritto ma svolgano una funzione meramente ricognitiva, in quanto finalizzati ad accertare che la prestazione sia stata resa nei termini indicati dalla fonte attributiva del diritto stesso.
6.2. Il principio secondo cui nei confronti delle amministrazioni pubbliche
l'esigibilità del credito si realizza solo con l'emissione del mandato di pagamento è stato affermato da questa Corte solo per escludere che il creditore possa pretendere prima di detta data interessi corrispettivi, ma da detto principio, comunque inapplicabile ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro per i quali vale la disciplina dettata dalla L. n. 724 del 1994, art. 22 (cfr. Cass. n. 9134/1995 e già prima Cass.
S.U. n. 9202/1990), non si può certo trarre la conseguenza che in assenza della conclusione del procedimento di liquidazione sarebbe impedito al creditore di agire in giudizio per far valere l'inadempimento dell'amministrazione rispetto ad un'obbligazione già scaduta.
Le disposizioni normative e regolamentari vanno, infatti, interpretate alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale in tema di accesso alla tutela giurisdizionale e, quindi, considerando che da tempo il giudice delle leggi ha evidenziato che "gli artt. 24 e 113 Cost., non impongono una correlazione assoluta tra il sorgere del diritto e la sua azionabilità, la quale, ove ricorrano esigenze di ordine generale e superiori finalità di giustizia, può essere differita ad un momento successivo, sempre che sia osservato il limite imposto dall'esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa, ovvero di non differirla irrazionalmente, lasciandone privo l'interessato per un periodo di tempo incongruo"
(Corte Cost. n. 154/1992).
Tornando al caso in esame, è pacifico che l'opposta abbia svolto l'attività e non è stato allegato che vi siano ritardi o incompletezza di sorta, in quanto sul punto, la difesa dell' è del tutto generica. Si aggiunga, che nel regolamento non sono Parte
6 posti termini perché il RUP e Presidente del CdA si attivino, lasciando in sostanza alla decisione unilaterale del debitore il momento in cui provvedere alla quantificazione del compenso e al pagamento.
Sul piano della quantificazione si osserva , inoltre, che il calcolo è stato fatto a norma di Regolamento e della tabelle ad esso correlate ed è mancata anche sotto tale profilo, una specifica contestazione.
Tantomeno può addebitarsi al soggetto terzo, l'inadempimento Controparte_3 nel pagamento del compenso visto che la materia riguarda rapporti tra il soggetto Parte attuatore e il soggetto finanziatore. Parte Anche su questo tema si registra un assoluta genericità della difesa dell' , che non ha offerto la benchè minima indicazione né dei tempi della liquidazione né dei tempi dell'assegnazione dei fondi in relazione agli specifici lavori ai quali la ha partecipato, impedendo ogni possibilità di comprensione del se e del CP_1 quando del pagamento di una prestazione già resa.
In ragione della surricordata natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve , dunque ritenersi che se l'istante creditrice- opposta ha fornito prova dei fatti costitutivi del credito, l'opponente debitore non ha dimostrato la sussistenza di fatti estintivi modificativi o impeditivi del credito, sicchè l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo rivo va confermato .
Spese secondo soccombenza liquidate come in dispositivo ai valori medi con esclusione della fase decisionale, che è mancata per la trattazione cartolare del giudizio . Esse vanno distratte in favore dei procuratori antistatari .
P.Q.M.
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede: a) Respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 921 /2023; b) Condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali della presente fase che liquida in complessivi € 3500,00 oltre iva e cpa come per legge con attribuzione;
c) Dichiara il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.
Si comunichi
Così deciso in Napoli il 16 febbraio 2025 Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
depositata in Cancelleria il
Il Cancelleria
7
Il Giudice unico, in funzione di giudice del lavoro di Napoli, dott.ssa Alessandra
Santulli, dopo il deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14662/23 R.G.A.L. vertente tra in persona del Presidente del Consiglio di Parte_1
Amministrazione- legale rapp.te p.t., dr. rapp.to e difeso, Parte_2 giusta procura ad litem allegata al ricorso dall'avv. Andrea Napolitano, presso il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via F. Del Carretto n. 26
OPPONENTE
E
elett.te dom.ta in Napoli alla Via Monteoliveto n. 86, Controparte_1 presso lo studio degli Avv.ti Sergio de Costanzo, Gianpaolo Madonna e Angelo
Dalla Montà che la rappresentano e difendono giusta procura in calce alla memoria
OPPOSTA
Oggetto: incentivi per svolgimento di funzioni tecniche
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 28 luglio 2023 la ha proposto opposizione avverso il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 921 emesso in data 18.7.2023 con cui le si ingiungeva il pagamento di €
11.897,42 oltre accessori per indennità ex art. 113 Dlgs 50/2016 a lei dovute per attività di supporto al RUP, chiedendo annullarsi e/o revocarsi il ridetto decreto ingiuntivo, perchè inammissibile;
illegittimo e comunque infondato in fatto e in diritto non essendovi allo stato alcun credito della sig.ra nei confronti CP_1 dell'azienda..
Ha sostenuto che: Parte
-l'opposta, dipendente con qualifica di “Quadro” e mansioni di “Capo Unità Organizzativa Tecnico-amministrativa” vanta il compenso a titolo di incentivo avendo svolto le mansioni di supporto al RUP in alcune procedure di gara espletate dall'Azienda per l'esecuzione di lavori pubblici e/o l'affidamento di servizi;
- l'incentivo in questione é contemplato nella misura del 2% del valore dell'appalto, da ripartire tra i dipendenti incaricati delle indicate funzioni tecniche, sulla base di un apposito Regolamento Aziendale;
- le somme destinate al pagamento tale incentivo vengono conferite ex art. 113 Dlgs 50/2016 in un apposito fondo per remunerare le funzioni tecniche svolte dai loro dipendenti;
-la ripartizione di tali somme per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura va effettuata con la modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni, “previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti”; Parte
- nella specie ha approvato con provvedimento del Presidente del C.d.A. n. 498 del 4/3/2020 il Regolamento in materia di incentivi tecnici ex art. 113 Dlgs 50/2016,
1 Regolamento poi il modificato con provvedimento n. 923 del 19/4/2022 alla luce dell'accordo intervenuto con le OO.SS. in sede di contrattazione decentrata;
- tale Regolamento prevede che per l'erogazione delle somme dovute ai tecnici, è necessario l'accertamento del Presidente del CdA e la determinazione di liquidazione” nella specie non ancora avvenuta;
- nella fattispecie per cui è causa il RUP non ha ancora proposto al Presidente del
Cda l'attestazione che è tenuto a fare. Ha contestato, quindi, la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, rassegnando le soprascritte conclusioni.
Incardinatasi la lite, la eccepisce la manifesta infondatezza delle doglianze CP_1 in relazione all'emanazione del provvedimento di liquidazione delle somme dovute a titolo di retribuzione ex art. 113 D.lgs. n. 50 del 2016, la violazione del principio di buona fede oggettiva ex art. 1 comma 2 bis l. 241 del 1990, la lesione del legittimo affidamento nell'azione doverosa della P.A., richiamando la natura retributiva dell'incentivo. Deduce la mancata contestazione circa lo svolgimento delle attività lavorative;
confuta la mancata adozione del provvedimento di quantificazione e liquidazione dell'incentivo mettendo in guardia circa la confusione tra elemento costitutivo del diritto azionato e condizione di esigibilità dello stesso e il valore meramente ricognitivo del provvedimento del Presidente del CdA. In subordine, chiede che venga condannata l'opponente al pagamento delle spettanze vantate in sede monitoria anche facendo ordine all'opponente di emanare provvedimenti di liquidazione ad opera del Presidente del CdA. Deduce l'avvenuto riconoscimento parziale del debito in relazione al provvedimento del Presidente del CdA n. 1086/2023, l'infondatezza delle doglianze in merito alla mancanza di fondi, insistendo per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo .
Conclude affinchè, in via preliminare, venga dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, nel merito in via principale, venga respinta l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, in accoglimento della spiegata domanda “complanare”, venga accertata la natura retributiva degli incentivi per attività di supporto RUP ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016 , con condanna dell'“ all'emanazione dei provvedimenti di cui sopra, in Parte_1 relazione alle procedure ad evidenza pubblica di cui al ricorso per decreto ingiuntivo;
in via di ulteriore subordine, venga confermata l'ingiunzione nella minor somma di
€uro 3.500,00, vittoria di spese da distrarsi Disposta la trattazione in modalità cartolare, è stata concessa la provvisoria parziale esecutività ai sensi dell'art. 648 c.p.c. di somme non contestate. Dopo il deposito di note scritte, la causa é stata decisa come da separata sentenza.
L'opposizione va respinta con conferma del decreto ingiuntivo.
In via preliminare è utile rammentare con Cassazione, SS.UU de 13 gennaio 2022, n.
927, in ordine alla natura del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo che a sua volta rimanda alla sentenza 30 luglio 2008, n. 20604, ove il S.C. aveva statuito che il procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo deve “considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione”.
2 Con sentenza del 9 settembre 2010, n. 19246, era stato inoltre sostenuto che il giudizio di opposizione “ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice della opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione”. Oggetto di causa é il diritto al pagamento del compenso incentivante del pubblico dipendente.
Non è in contestazione la tipologia degli interventi, il loro effettivo svolgimento nonché gli importi vantati. Parte L' ha ammesso la debenza del solo emolumento di cui alla Determina n. 1086 del 9/1/2023) mentre ha sostenuto che per le restanti somme non sia stato adottato il necessario provvedimento di quantificazione e liquidazione dell'incentivo ex art. 113
Dlgs 50/2016 dovuto alla sig.ra previsto dall'art .13 del Regolamento ( e CP_1 art. 14 del Regolamento modificato). In ordine agli altri compensi incentivanti, è indispensabile l'inquadramento normativo, tenendo conto che si tratta di lavori eseguiti dal 2022 . L'istituto dell'incentivo tecnico, introdotto per la prima volta dalla legge n. 109/1994 ( c.d. legge Merloni) è stato poi disciplinato dal d.lgs. n. 163/2006, che ne ha conservato la ratio .
L'articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016, che ha abrogato il d. lgs. n.163/2006, ha introdotto una significativa trasformazione dell'istituto, stabilendo in modo rigoroso quali tipi di contratti e attività professionali potessero giustificare l'erogazione di incentivi.
L'art. 113 sotto la rubrica (In. per funzioni tecniche) prevede:
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che
3 costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori.
Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
Il fondamento del diritto alla liquidazione del compenso incentivante si rinviene in una fattispecie a formazione complessa nella quale confluiscono l'accordo - di cui alla contrattazione decentrata integrativa , che fissa modalità e criteri del riparto del fondo- , e il regolamento dell'ente che deve recepire e dare attuazione all'accordo sindacale ( in tema vedi anche deliberazioni della Corte dei Conti in tal senso:
Sezione regionale di controllo per il La., delibera n. 57/2018/PA.; Sezione regionale di controllo per il Fr.-Ve. Gi., delibera n. 6/2018/PA. e Sezione regionale di controllo per la Toscana, delibera n. 186/2017/PA.).
Nel solco di questa ricostruzione, la Suprema Corte ha chiarito che il compenso incentivante può essere attribuito, se previsto dalla contrattazione collettiva decentrata e se sia stato adottato l'atto regolamentare della Amministrazione aggiudicatrice volto alla precisazione dei criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel (cfr. Cass Sez. L - , Sentenza n. 13937 del CP_2
05/06/2017 in senso conforme più di recente Cass. 10222 del 28.5.2020 che nel riaffermare che l'incentivo ha carattere retributivo (vedi anche Cass. n. 21398/2019 ) ha ribadito che “.... poiché il legislatore ha rimesso, dapprima alla contrattazione collettiva decentrata e successivamente alla potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni, la determinazione delle modalità di ripartizione del fondo, la nascita del diritto è condizionata, non dalla sola prestazione dell'attività incentivata, bensì anche dall'adozione del regolamento, in assenza del quale il dipendente può fare valere solo un'azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il
4 legislatore ha posto a carico delle amministrazioni appaltanti ( Cass. n.
13937/2017, Cass. n. 3779/2012, Cass. n. 13384/2004).
Ne consegue che in assenza dell'emanazione del regolamento da parte dell'ente che definisca il riparto del non è configurabile il diritto del dipendente. Nella CP_2 Parte specie la ha approvato con provvedimento del Presidente del C.d.A. n. 498 del
4/3/2020 il richiesto Regolamento in materia di incentivi tecnici ex art. 113 Dlgs 50/2016; Regolamento poi il modificato con provvedimento n. 923 del 19/4/2022 alla luce dell'accordo intervenuto con le OO.SS. in sede di contrattazione decentrata.
Al cospetto di tale articolato normativo, l'Ente richiama il Regolamento che esso stesso si è dato assumendo che il diritto al compenso sorge solo con la determina di liquidazione, che allo stato non è stata adottata se non per una parte delle somme stesse, assumendo, che anche per queste ultime non sarebbe esigibile il pagamento trattandosi di somme che, in quanto comprese nel quadro economico di gare per Parte l'affidamento di lavori e/o servizi di cui è soggetto attuatore della CP_3
e quindi finanziati con fondi possono essere liquidate
[...] Controparte_3 solo con tali fondi regionali, una volta effettivamente versati all'azienda e inclusi nell'apposito fondo.
La prospettazione dell'opponente non convince poiché fa dipendere l'insorgenza del diritto, non la sua esigibilità, da una serie di attività che, secondo Regolamento competono al Presidente del CDA.
Reputa il Tribunale, in sintonia con l'orientamenti espressi materia dalla SC che tali adempimenti cui il Presidente del CdA è tenuto, tra cui la determina di quantificazione, non incidono sull'insorgenza del diritto, che nasce con l'approvazione del progetto dei lavori da svolgere, bensì, sulla esigibilità .
Si rammenta , infatti con Cassazione civile sez. lav., 28/05/2020, n.10222 che …..La ricostruzione del quadro normativo è stata compiutamente effettuata da Cass. n.
13937/2017 e, più di recente, da Cass. n. 2284/2019, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., perchè in questa sede interessa solo rimarcare, per risolvere la questione che qui viene in rilievo, che il legislatore, derogando alla disciplina generale del trattamento accessorio dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, ha previsto, in una logica premiale ed al fine di valorizzare le professionalità esistenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, un compenso ulteriore, da attribuire, secondo le modalità stabilite dalle diverse versioni della norma succedutesi nel tempo, al personale impegnato nelle attività di progettazione interna agli enti oltre che in quelle di esecuzione dei lavori pubblici.
Quanto alla natura dell'emolumento ed ai presupposti condizionanti l'insorgenza del diritto, la giurisprudenza di questa Corte, valorizzando la ratio della disposizione, si
è consolidata nell'affermare che l'incentivo ha carattere retributivo (Cass. n.
21398/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata al punto 6) ma, poichè il legislatore ha rimesso, dapprima alla contrattazione collettiva decentrata e successivamente alla potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni, la determinazione delle modalità di ripartizione del fondo, la nascita del diritto è condizionata, non dalla sola prestazione dell'attività incentivata, bensì anche dall'adozione del regolamento, in assenza del quale il dipendente può fare valere solo un'azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle
5 amministrazioni appaltanti (Cass. n. 13937/2017, Cass. n. 3779/2012, Cass. n.
13384/2004).
A questo riguardo la Corte si é soffermata “ sulla natura del procedimento di liquidazione e sugli effetti, quanto all'azionabilità del diritto, della mancata conclusione del procedimento stesso.”
Ha considerato la S.C., che i giudici del merito avevano esattamente qualificato la procedura di liquidazione condizione di esigibilità del credito, sorto con l'approvazione del progetto, traendone tuttavia un 'errata conseguenza “della non azionabilità del diritto anche nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini indicati per la conclusione della procedura, finendo per trasformare la condizione di esigibilità in elemento costitutivo del diritto azionato e per fornire un'interpretazione del quadro normativo e delle disposizioni regolamentari contrastante con i principi generali che regolano l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Infatti, sulla base della disciplina dettata dagli artt. 1183 e seguenti c.c., il credito diviene esigibile nel momento in cui sia spirato il termine concesso al debitore per il pagamento, sicchè il datore di lavoro pubblico non può certo opporre al prestatore la mancata conclusione del procedimento interno necessario per la liquidazione della spesa, al fine di sottrarsi all'adempimento di un'obbligazione di carattere retributivo, allorquando, come nella fattispecie, gli atti da adottare non siano costitutivi del diritto ma svolgano una funzione meramente ricognitiva, in quanto finalizzati ad accertare che la prestazione sia stata resa nei termini indicati dalla fonte attributiva del diritto stesso.
6.2. Il principio secondo cui nei confronti delle amministrazioni pubbliche
l'esigibilità del credito si realizza solo con l'emissione del mandato di pagamento è stato affermato da questa Corte solo per escludere che il creditore possa pretendere prima di detta data interessi corrispettivi, ma da detto principio, comunque inapplicabile ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro per i quali vale la disciplina dettata dalla L. n. 724 del 1994, art. 22 (cfr. Cass. n. 9134/1995 e già prima Cass.
S.U. n. 9202/1990), non si può certo trarre la conseguenza che in assenza della conclusione del procedimento di liquidazione sarebbe impedito al creditore di agire in giudizio per far valere l'inadempimento dell'amministrazione rispetto ad un'obbligazione già scaduta.
Le disposizioni normative e regolamentari vanno, infatti, interpretate alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale in tema di accesso alla tutela giurisdizionale e, quindi, considerando che da tempo il giudice delle leggi ha evidenziato che "gli artt. 24 e 113 Cost., non impongono una correlazione assoluta tra il sorgere del diritto e la sua azionabilità, la quale, ove ricorrano esigenze di ordine generale e superiori finalità di giustizia, può essere differita ad un momento successivo, sempre che sia osservato il limite imposto dall'esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa, ovvero di non differirla irrazionalmente, lasciandone privo l'interessato per un periodo di tempo incongruo"
(Corte Cost. n. 154/1992).
Tornando al caso in esame, è pacifico che l'opposta abbia svolto l'attività e non è stato allegato che vi siano ritardi o incompletezza di sorta, in quanto sul punto, la difesa dell' è del tutto generica. Si aggiunga, che nel regolamento non sono Parte
6 posti termini perché il RUP e Presidente del CdA si attivino, lasciando in sostanza alla decisione unilaterale del debitore il momento in cui provvedere alla quantificazione del compenso e al pagamento.
Sul piano della quantificazione si osserva , inoltre, che il calcolo è stato fatto a norma di Regolamento e della tabelle ad esso correlate ed è mancata anche sotto tale profilo, una specifica contestazione.
Tantomeno può addebitarsi al soggetto terzo, l'inadempimento Controparte_3 nel pagamento del compenso visto che la materia riguarda rapporti tra il soggetto Parte attuatore e il soggetto finanziatore. Parte Anche su questo tema si registra un assoluta genericità della difesa dell' , che non ha offerto la benchè minima indicazione né dei tempi della liquidazione né dei tempi dell'assegnazione dei fondi in relazione agli specifici lavori ai quali la ha partecipato, impedendo ogni possibilità di comprensione del se e del CP_1 quando del pagamento di una prestazione già resa.
In ragione della surricordata natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve , dunque ritenersi che se l'istante creditrice- opposta ha fornito prova dei fatti costitutivi del credito, l'opponente debitore non ha dimostrato la sussistenza di fatti estintivi modificativi o impeditivi del credito, sicchè l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo rivo va confermato .
Spese secondo soccombenza liquidate come in dispositivo ai valori medi con esclusione della fase decisionale, che è mancata per la trattazione cartolare del giudizio . Esse vanno distratte in favore dei procuratori antistatari .
P.Q.M.
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede: a) Respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 921 /2023; b) Condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali della presente fase che liquida in complessivi € 3500,00 oltre iva e cpa come per legge con attribuzione;
c) Dichiara il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.
Si comunichi
Così deciso in Napoli il 16 febbraio 2025 Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
depositata in Cancelleria il
Il Cancelleria
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