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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 26/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 972/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 972/2021 vertente
TRA
(c.f. ) nato a [...] il [...], rapp.ta e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dagli avv.ti Luigi Minichiello e Paolo Farnetano, presso il cui studio, in
Baronissi alla via Maggiore n 10, è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], rapp.to e difeso, Parte_2 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Santarsiere, presso il cui studio in Sala Consilina alla Via
Mezzacapo n. 221, è elettivamente domiciliato
-resistente-
e
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione giudiziale;
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, depositato in data 28/07/2021, la Sig.ra
[...]
ha premesso di aver contratto matrimonio concordatario (atto di matrimonio n 38 PII s.A. Parte_1
1999) con il Sig. , in Sala Consilina (Sa) il giorno 31/07/1999, in regime di Parte_2
comunione legale, e dal quale sono nate due figlie: nata a [...] il [...] e Persona_1
nata a [...] il [...]. Persona_2
Ciò premesso, ha poi dedotto:
- che l'ultima residenza comune dei coniugi è stata presso la casa di proprietà della sig.ra
[...]
sita nel Comune di Sala Consilina alla Via Alloggiamento snc;
Parte_1
- che di comune accordo circa 15 anni fa i coniugi decidevano che la sig.ra Parte_1
avrebbe dovuto dedicarsi alla cura delle figlie e alle esigenze casalinghe lasciando la propria attività di lavoro contribuendo alle esigenze familiari;
- che nell'anno 2006 veniva iniziata attività imprenditoriale che tuttora viene svolta dal sig.
(attività di pet shop Arca di Noè) nel locale sito in Sala Consilina alla via Parte_2
Tressanti n 12 acquistato in costanza di matrimonio in regime di comunione dei beni dal sig.
, il quale utilizza tutt'ora un locale della casa coniugale come deposito;
Parte_3
- che tale attività era inizialmente intestata alla ricorrente ma che successivamente nel 49% di tale attività subentrava , inoltre nel 2017 la sig.ra cedeva Parte_3 Parte_1 in donazione la quota del 51% di tale attività al marito con l'intesa di entrare in possesso del
49%, situazione di fatto mai avvenuta;
- che da molto tempo i coniugi per incompatibilità di carattere e incomprensioni non avevano più un'unione affettiva e sentimentale ed essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale, la convivenza diventava insostenibile culminando, a causa dell'ennesima lite, in data 23/09/2019 con la separazione di fatto;
- che la convivenza era divenuta insostenibile soprattutto per colpa del sig. , Parte_2
che cominciava ad assumere atteggiamenti vessatori accusando la moglie di non essere capace né di lavorare né di gestire i figli nonché a maltrattare la moglie psicologicamente e in alcuni casi anche fisicamente provocando dei turbamenti psicologici oltre che alla moglie, anche alle figlie in particolare alla figlia minorenne;
Per_2
- che, a seguito di tali episodi, la figlia minorenne aveva difficoltà relazionali con il padre Per_2
non volendo trascorrere molto tempo con lui, né seguire un calendario di incontri fissi tanto da dover intraprendere un percorso psicologico di sostegno, interrotto a causa delle difficoltà economiche in cui versa la madre;
- che il sig. di professione imprenditore e titolare dell'attività commerciale Parte_2
di vendita di prodotti e articoli per animali Arca Noe Pet Shop sito in Sala Consilina percepisce un reddito annuo da lavoro più che sufficiente a soddisfare le esigenze familiari ben superiore alla retribuzione percepita dalla ricorrente, mentre la ricorrente, a causa dello stato di disoccupazione, non ha percepito finora un reddito sufficiente e dignitoso;
- che il sig. su unilaterale decisione dal mese di ottobre 2019 sino al mese di Parte_2
dicembre 2020 versava a titolo di mantenimento per la coniuge e per le figlie la somma mensile di € 800 più le spese di utenze acqua, luce e gas;
- che durante la convivenza matrimoniale il sig. versava alla coniuge Parte_2 [...]
circa € 1.400,00 ogni mese per le esigenze familiari, oltre a provvedere al Parte_1
pagamento delle utenze, delle spese straordinarie, delle spese fiscali, delle spese relative all'automobile ecc., garantendo un ottimo tenore di vita soprattutto alle figlie;
- che dal mese di gennaio 2021 il sig. non corrispondeva nessuna somma Parte_2
alla sig.ra a titolo di mantenimento per sé stessa e per le figlie, avendo Parte_1
unicamente lasciato nella disponibilità della coniuge un libretto cointestato con circa € 10.000 alla data del mese di gennaio 2021 quindi con somme che per metà appartengono alla ricorrente;
- in virtù della condotta tenuta dal sig. , che tra l'altro aveva anche una Parte_2
relazione extraconiugale e non essendo più sanabile la frattura nel rapporto matrimoniale si imponeva la separazione dei coniugi a carico del sig. che aveva fatto Parte_2
recapitare la richiesta della separazione personale tramite due missive con raccomandate a/r.
Per tutti questi motivi la ricorrente chiedeva al Tribunale, previa emanazione dei provvedimenti opportuni e urgenti nell'interesse dei coniugi e dei figli minori, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
I- di pronunciare la separazione personale per fatto addebitale al sig. Parte_2
per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
II- di disporre per l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre sig.ra ; Parte_1
III- di disporre che il sig. possa vedere e tenere con sé la figlia minore Parte_2
tenendo conto delle esigenze e dei tempi scelti dalla stessa, in ragione del vissuto in premessa rappresentato;
IV- di assegnare la casa familiare alla ricorrente unitamente alle figlie Parte_1
e , nonché di disporre la liberazione del locale della casa stessa Per_1 Persona_2
utilizzato dal resistente come deposito;
V- di porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla coniuge un congruo assegno di mantenimento non inferiore a € 350,00; VI- di porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un congruo assegno mensile per il mantenimento delle figlie pari a € 850,00 quale contributo al mantenimento della prole (anche per la figlia maggiorenne che non ha indipendenza economica) e quindi € 425,00 per ciascuna figlia oltre al 50% delle spese extra individuate in quelle sanitarie, scolastiche, per attività sportive debitamente documentate ecc…;
VII- di disporre lo scioglimento del regime di comunione legale dei beni nel seguente modo:
a) divisione del patrimonio mobiliare relativo a somme su c/c bancario, libretto risparmio postale, buono postale fruttifero per comunione dei beni;
b) divisione dell'immobile mediante corresponsione/ conguaglio di somma di denaro pari al 50% del valore dello stesso;
VIII - di disporre il rimborso mensilità non più versate per il mantenimento familiare dal mese di Gennaio 2021;
IX - con vittoria di spese, di diritti e di onorari di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Ritualmente instaurato il contraddittorio fra le parti con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, con memoria difensiva depositata il 07/02/2022 si è costituito il resistente
, il quale, non opponendosi alla richiesta di separazione dei coniugi, ha dedotto che Parte_2
nella ricostruzione della controparte alcune circostanze erano state omesse.
Innanzitutto, rappresentava che la lavorava da alcuni mesi probabilmente da dopo Parte_1
il deposito del ricorso.
Chiariva che in questo periodo, il sig. condivideva la scelta di un percorso di Parte_2
mediazione familiare, ma la sig. continuava nella sua strategia limitandosi a Parte_1
dichiarare che avrebbe risposto tramite un avvocato. Al mancato confronto fra lui e la sig.
[...]
e alla scarsità di risorse economiche per trovarsi un'abitazione dignitosa, il sig. Parte_1 Pt_2
riduceva il mantenimento nei confronti della moglie e delle figlie.
Il resistente poi sottolineava come la sig. non avesse chiarito i motivi per i quali Parte_1
chiedeva la separazione di fatto acconsentendo che il marito si allontanasse dalla casa familiare.
Tutto ciò premesso, il resistente ha concluso chiedendo al Tribunale, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione dei coniugi, sia rigettata la domanda di addebito del marito, pronunciata la separazione dei coniugi e sia dichiarata la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro; - la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali provvederanno direttamente nei periodi di permanenza con i figli alle necessità quotidiane della minore;
Le spese straordinarie saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie e urgenti dovranno essere preventivamente concordate. Sul punto non ci si discosta da quanto richiesto dalla ricorrente, essendo l'affido condiviso la soluzione favorita dal legislatore e non sussistendo gli estremi di cui all'art. 155 bis c.p.c. ;
- per il mantenimento si deve tener conto del fatto che il sig. provvede a tutto per la figlia Pt_2 iscritta all'Università e corrisponde alla somma di € 350,00 per la piccola che vive con la madre Per_1
che è autosufficiente dal punto di vista economico.
- con vittoria di spese, onorari e diritti di causa.
All'udienza di prima comparizione del 16/02/2022, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in pari data e allegata al verbale di udienza, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, ciascuno impegnandosi a tenere comportamenti corretti verso l'altra parte e a prestare cura della prole nonché ad assegnare la casa familiare ad abitazione della moglie, con prosieguo innanzi al Giudice Istruttore all'udienza del 09/05/2022. Sempre con tale ordinanza, il
Presidente disponeva l'affidamento condiviso delle figlie con residenza della minore presso la madre precisandone tempi e modi della presenza della prole presso ciascun genitore e l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento entro il 5 di ogni mese per un totale di € 900 euro mensili di cui € 200 alla moglie e € 700 per le figlie.
Con memoria integrativa, depositata il 21/02/2024, la sig. contestava quanto Parte_1
dedotto da parte resistente, in relazione alla circostanza che la ricorrente avrebbe posto alla base della separazione motivazioni economiche. La ricorrente precisava che era stato il sig. Parte_2
a richiedere per primo e per più volte la separazione personale con tentativi di accordo che non avevano mai avuto riscontro, palesando l'intenzione del resistente di voler evitare qualsiasi discorso sulle possibili soluzioni e conseguenze economiche.
Sulla precisazione che la ricorrente avesse trovato un lavoro, la stessa sottolineava come si trattasse di un lavoro poco remunerativo, precario e di poco affidamento per il presente e per il futuro (contratto di collaborazione a tempo determinato e part time che corrisponde a € 250/300 al mese).
All'udienza del 09/05/2022 venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
La causa è stata istruita con prove documentali e testimoniali.
Con provvedimento del 07/11/2024, reso all'esito dell'udienza cartolare del 15/10/2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. e trasmissione degli atti al PM per le determinazioni di competenza.
Il PM in data 8/1/2025 nulla ha opposto alla pronuncia.
Sulla domanda di separazione giudiziale.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta di separazione.
In particolare, le reciproche accuse che i coniugi si sono rivolti, nonché la mancanza di una volontà di riconciliarsi sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Sulla domanda di addebito.
Nella specie, avendo la ricorrente chiesto la pronuncia di addebito nei confronti dell'altro coniuge, è necessario anche accertare se tale situazione sia a lui ascrivibile.
Orbene, la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte di uno dei coniugi, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. n. 18618/2011).
Ancora, secondo la S.C., “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. n. 18074/2014).
Per quanto attiene alla specifica violazione dell'obbligo di fedeltà è stato altresì precisato che "ai fini dell'addebito della separazione, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare
l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Facendo corretta applicazione dei principi dell'onere probatorio in materia, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà" (Cass. n. 15811/2017). Del resto, "in tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo" (Cass. n. 20866/2021).
Tanto premesso, la ricorrente ha individuato quali cause della separazione gli atteggiamenti vessatori e prepotenti del marito, nonché la violazione del dovere di fedeltà dello stesso, deducendo che lo stesso avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale.
Orbene, dagli atti non emerge con certezza la conferma di una relazione extraconiugale antecedente alla separazione posto che i testimoni ascoltati non hanno mai avuto percezione diretta di tali fatti.
Anche la figlia maggiorenne, , conferma la relazione extraconiugale chiarendo di aver Persona_1
visto il padre insieme ad una donna prima del febbraio del 2022 e che erano stati al mare insieme intorno al 2020, pochi mesi dopo che lo stesso era uscito di casa.
Quanto, invece, ai dedotti comportamenti vessatori subiti dalla ricorrente gli stessi hanno trovato conferma nelle dichiarazioni della figlia maggiorenne ascoltata all'udienza del 28.3.2023 che Per_1 dichiarava: “Mio padre ha avuto sempre un atteggiamento violento nei confronti di mia madre, nel
2017 c'è stato uno scontro violento e durante un litigio dove mio padre cercava di soffocare mia madre con il manico di una scopa e io intervenni per evitare il peggio. Nell'aprile 2019 non ero presente, ero all'università, quando tornai mia sorella era turbata e lei mi raccontò che mio padre aveva afferrato mia mamma per i piedi e la trascinava in casa. Io ricordo che dopo quella lite, mio padre è andato via.”
Tali fatti venivano confermati alla stessa udienza anche da , madre della ricorrente Controparte_1 che dichiarava “Quel giorno io venivo da casa mia e ho trovato lì l'avvocato e mia figlia che mi ha raccontato insieme all'avvocato quello che era successo, che avevano litigato e che lui l'aveva trascinata per i piedi, l'aveva minacciata. Mi sembra che il giorno stesso sia stato cacciato di casa, non si sono più riappacificati dopo il litigio.”
Nonostante per tali fatti non siano mai sorti procedimenti penali, tali circostanze non venivano in modo preciso smentite dal resistente. Ed un particolare nel proprio atto di costituzione si legge espressamente “Bene, è precisare, che se il sig. ha sbagliato con la sig.ra e debba pagare, ma ciò non toglie che il sig. Pt_2 Pt_1 Pt_2
è il padre delle figlie avute dal matrimonio con la sig.ra ” Per_3
Sul punto venivano formulati capi del tutto generici e rispetto all' abilitazione alla prova diretta e contraria sui capitoli di prova ammessi da controparte, stante la mancata citazione dei propri testimoni, lo stesso veniva dichiarato decaduto dalla prova con ordinanza del 13.7.2023.
Orbene, considerato che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte “In tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili - traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner - essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione
e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere” ( cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 8548 del 14.4.2011; Cass.
Sez. I n. 817 del 14.01.2011), ritiene il Tribunale dimostrata l'addebitabilità della separazione al marito.
Sulla domanda di affidamento delle minori.
Quanto alla richiesta di affidamento condiviso della figlia minorenne, occorre premettere che la legge n 54/2006 pone come regola generale l'affidamento condiviso “che non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori” (Cass. n 2219/2018). Infatti, l'art 337 ter stabilisce che “Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi
e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale
“.“Pertanto il giudice deve considerare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori determinandone i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli e solo se l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore, il giudice può con provvedimento motivato disporre per l'affidamento esclusivo” ( art 337 ter e art 337 quater del c.c.).
“Il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione “(Cass 9764/2019), trova espresso riconoscimento anche a livello internazionale come la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 nonché a livello europeo tramite la Carta di Nizza.
“Il principio di bigenitorialità non comporta l'applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore in quanto l'esercizio del diritto deve essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del figlio e dell'altro genitore giacché in tema di affidamento dei figli minori il giudizio prognostico che il giudice deve operare circa le capacità dei genitori di educare e crescere i figli nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione , va formulata tenendo conto del modo in cui i genitori hanno in precedenza svolto i propri compiti, le capacità di relazioni affettive, di attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore “( Cass
Ord. N 31902/2018, Cass n 18817/2015).
Nel caso di specie, come richiesto da entrambe le parti, si applica la regola ordinaria in materia di affidamento: l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre.
In virtù dell'audizione effettuata presso questo Giudice, da cui sono emersi alcuni episodi di violenza del padre nei confronti della madre a cui la minore ha assistito, la stessa ha Persona_2
manifestato la volontà di voler incontrare il padre in libertà, senza restrizioni precise, in particolare all'udienza del 5.12.2023 dichiarava: “non vorrei un calendario che prevede che io dorma a casa di papà, non mi farebbe piacere, preferirei incontrarlo in base alle nostre esigenze senza un preciso calendario da rispettare”.
Per tale ragione ritiene il Tribunale, tenuto conto della età della minore che tra qualche mese compirà
17 anni, in ragione anche dell'assenza di una precisa richiesta del padre in tale senso, di non fissare un calendario di incontri rimettendo alla volontà della stessa minore tempi e modalità di incontro con la figura paterna.
Sull'assegnazione della casa familiare.
Quanto poi alla richiesta di assegnazione della casa familiare proveniente dalla sig. , Parte_1 ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà”.
Orbene, la norma è stata interpretata dalla Suprema Corte nel senso che essa attribuisce al giudice della separazione (o del divorzio) il potere di assegnare l'abitazione nella casa familiare solo al genitore cui vengono affidati i figli minorenni (e, successivamente all'entrata in vigore della legge n.
74 del 1987 che ha sostituito l'art. 6 della legge divorzio, anche al genitore con il quale convivono figli maggiorenni, non ancora economicamente autosufficienti), trattandosi di una norma di carattere eccezionale dettata nell'esclusivo interesse della prole, con la conseguenza che è esclusa la possibilità di assegnare la casa coniugale al coniuge non affidatario di figli minorenni né convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. Alla stregua di tale interpretazione, affermatasi a partire dalla sentenza della Suprema Corte a sezioni unite del 23.4.1982 n. 2494 e ribadita dalle sezioni unite 28.10.1995 n. 11297 e 21.7.2004 n. 13603, è presupposto necessario per l'assegnazione della casa coniugale l'affidamento della prole o, a partire dalla legge n. 74/87, la convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti.
Infatti, secondo la Cassazione l'art 337 sexties, prevedendo come criterio prioritario l'interesse dei figli nel godimento della casa familiare, ha una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni che in esso si radicano (Cass. n. 25604 e 32231 del 2018; Cass. n.
21334 del 2013; Cass. n. 18603 del 2021).
Facendo applicazione di tale principio, la casa familiare è attribuita alla sig. Parte_1
genitore collocataria della figlia minorenne e della figlia che seppur Persona_2 Persona_1 maggiorenne non è autosufficiente e frequenta l'università.
Relativamente alla casa familiare la ricorrente chiede altresì la liberazione del locale utilizzato come deposito dal resistente e tale profilo involge la questione della possibilità di limitare una porzione dell'immobile al genitore non collocatario dei figli.
In questo caso, la giurisprudenza ritiene che “l'assegnazione di una porzione della casa familiare al genitore non collocatario dei figli può disporsi solo nel caso in cui l'unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia agevolmente divisibile”
(Cass. n 22266/2020, Cass. Ord. n 22268/2021).
Nel caso in esame, con l'assegnazione della casa si dovrà conseguentemente procedere alla liberazione di tale locale, non essendoci prove sull'autonomia del locale/deposito rispetto all'abitazione.
Sulla domanda di mantenimento della ricorrente.
Quanto all'obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge, l'articolo 156 dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli abbia non adeguati redditi propri”.
“L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”. Il giudice dovrà quindi verificare se sussistono i presupposti di cui all'art 156 c.c.:
- il coniuge richiedente non abbia subito l'addebito della separazione;
- il coniuge non disponga di adeguati redditi propri ossia si trovi un una condizione economica deteriore rispetto al coniuge obbligato;
- disparità economica- patrimoniale tra le parti.
Quanto all'adeguatezza dei redditi parametro per costante giurisprudenza cui si fa riferimento è il tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Inoltre, il coniuge cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne (cfr. Cass. 21.10.2010 n. 21649).
Applicando i suesposti principi di diritto al caso in esame, va in primo luogo evidenziato che il tenore di vita, in costanza di matrimonio, era basato sui redditi da lavoro del resistente , Parte_2 di professione imprenditore e titolare dell'attività commerciale di vendita di prodotti ed articoli per animali Arca di Noè Pet Shop sito in Sala Consilina (SA) alla Contrada Tressanti.
Il resistente non ha depositato certificazione reddituale aggiornata, ma dai depositi in atti si ravvisa una forte sproporzione tra i redditi stante l'attuale stato di disoccupazione della ricorrente che si è sempre occupata della famiglia come emerso in fase istruttoria.
Dunque, ritiene il Tribunale, di riconoscere per la stessa un contributo mensile di euro 200,00 come stabilito in fase presidenziale.
Sull'assegno di mantenimento delle figlie.
Quanto ai provvedimenti economici riguardanti i figli, la legge concede innanzitutto rilevanza “agli accordi liberamente sottoscritti dalle parti” (articolo 337 ter, 4 comma, c.c.); in ogni caso “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice ove necessario stabilisce la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinarsi considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di un matrimonio;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore
4) le risorse economiche di entrambi i genitori
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
In relazione al principio di proporzionalità la Corte di cassazione ha affermato che “la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun coniuge per il mantenimento, l'educazione e
l'istruzione della prole non si fonda a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato su una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge.
Pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un miglior soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro coniuge anche in presenza di una notevole disparità reddituale” (Cass. n 18538/2013).
L' articolo 337 septies c.c. poi prevede una tutela economica anche per i figli maggiorenni, laddove questi non sono economicamente autosufficienti viene corrisposto un assegno periodico.
Considerato che il sig. ha una capacità reddituale più alta della sig. Parte_2 [...]
e considerato il tenore di vita sia del coniuge che delle figlie durante il rapporto Parte_1
matrimoniale, si ritiene congruo porre a carico dello stesso il pagamento di un assegno di mantenimento di euro 350,00 per ciascuna figlia.
Va, altresì, confermato l'obbligo per il padre di contribuire, al 50%, alle spese straordinarie per le figlie.
Quanto alle domande riguardanti lo scioglimento della comunione e il pagamento delle mensilità non versate va chiarito che è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un sìmultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione/divorzio - soggetta al rito speciale
- con quella scioglimento comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno - soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (cfr. da ultimo in materia risarcitoria Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 18870 del 08/09/2014).
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte e tenuto conto della riduzione del 30 % per non eccessiva complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi , nato a [...] il Parte_2
15/06/1971 e nata a [...] il [...] i quali hanno contratto Parte_1
matrimonio civile in Sala Consilina (Sa) il 31.7.1999 (atto di matrimonio n.38 PII s.A. 1999 del Comune di Sala Consilina) con addebito a carico di . Parte_2
- Dispone l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
- Disciplina il diritto-dovere di vista paterno come in parte motiva indicato;
- Assegna la casa familiare alla sig. che vi abiterà con le figlie;
Parte_1
- Pone a carico di l'assegno di euro 700,00 mensili a titolo di contributo al Parte_2
mantenimento delle figlie, che dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese alla ricorrente e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI a far data da marzo 2026;
- Pone a carico di il pagamento del 50% delle spese straordinarie per le Parte_2
figlie;
- Pone a carico di l'assegno di euro 200,00 mensili a titolo di contributo al Parte_2
mantenimento della ricorrente che dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese in favore della ricorrente e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI a far data da marzo 2026;
- Dichiara inammissibile ogni ulteriore domanda;
- Condanna parte resistente alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, nella misura di € 5.331,20 per compensi professionali ed euro 125,00 per spese, oltre al rimborso forfetario per spese generali ed oltre IVA e CPA se dovute come per legge con attribuzione ai procuratori anticipatari;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sala Consilina per gli adempimenti di competenza;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Presidente/Relatore dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 972/2021 vertente
TRA
(c.f. ) nato a [...] il [...], rapp.ta e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dagli avv.ti Luigi Minichiello e Paolo Farnetano, presso il cui studio, in
Baronissi alla via Maggiore n 10, è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], rapp.to e difeso, Parte_2 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Santarsiere, presso il cui studio in Sala Consilina alla Via
Mezzacapo n. 221, è elettivamente domiciliato
-resistente-
e
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione giudiziale;
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, depositato in data 28/07/2021, la Sig.ra
[...]
ha premesso di aver contratto matrimonio concordatario (atto di matrimonio n 38 PII s.A. Parte_1
1999) con il Sig. , in Sala Consilina (Sa) il giorno 31/07/1999, in regime di Parte_2
comunione legale, e dal quale sono nate due figlie: nata a [...] il [...] e Persona_1
nata a [...] il [...]. Persona_2
Ciò premesso, ha poi dedotto:
- che l'ultima residenza comune dei coniugi è stata presso la casa di proprietà della sig.ra
[...]
sita nel Comune di Sala Consilina alla Via Alloggiamento snc;
Parte_1
- che di comune accordo circa 15 anni fa i coniugi decidevano che la sig.ra Parte_1
avrebbe dovuto dedicarsi alla cura delle figlie e alle esigenze casalinghe lasciando la propria attività di lavoro contribuendo alle esigenze familiari;
- che nell'anno 2006 veniva iniziata attività imprenditoriale che tuttora viene svolta dal sig.
(attività di pet shop Arca di Noè) nel locale sito in Sala Consilina alla via Parte_2
Tressanti n 12 acquistato in costanza di matrimonio in regime di comunione dei beni dal sig.
, il quale utilizza tutt'ora un locale della casa coniugale come deposito;
Parte_3
- che tale attività era inizialmente intestata alla ricorrente ma che successivamente nel 49% di tale attività subentrava , inoltre nel 2017 la sig.ra cedeva Parte_3 Parte_1 in donazione la quota del 51% di tale attività al marito con l'intesa di entrare in possesso del
49%, situazione di fatto mai avvenuta;
- che da molto tempo i coniugi per incompatibilità di carattere e incomprensioni non avevano più un'unione affettiva e sentimentale ed essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale, la convivenza diventava insostenibile culminando, a causa dell'ennesima lite, in data 23/09/2019 con la separazione di fatto;
- che la convivenza era divenuta insostenibile soprattutto per colpa del sig. , Parte_2
che cominciava ad assumere atteggiamenti vessatori accusando la moglie di non essere capace né di lavorare né di gestire i figli nonché a maltrattare la moglie psicologicamente e in alcuni casi anche fisicamente provocando dei turbamenti psicologici oltre che alla moglie, anche alle figlie in particolare alla figlia minorenne;
Per_2
- che, a seguito di tali episodi, la figlia minorenne aveva difficoltà relazionali con il padre Per_2
non volendo trascorrere molto tempo con lui, né seguire un calendario di incontri fissi tanto da dover intraprendere un percorso psicologico di sostegno, interrotto a causa delle difficoltà economiche in cui versa la madre;
- che il sig. di professione imprenditore e titolare dell'attività commerciale Parte_2
di vendita di prodotti e articoli per animali Arca Noe Pet Shop sito in Sala Consilina percepisce un reddito annuo da lavoro più che sufficiente a soddisfare le esigenze familiari ben superiore alla retribuzione percepita dalla ricorrente, mentre la ricorrente, a causa dello stato di disoccupazione, non ha percepito finora un reddito sufficiente e dignitoso;
- che il sig. su unilaterale decisione dal mese di ottobre 2019 sino al mese di Parte_2
dicembre 2020 versava a titolo di mantenimento per la coniuge e per le figlie la somma mensile di € 800 più le spese di utenze acqua, luce e gas;
- che durante la convivenza matrimoniale il sig. versava alla coniuge Parte_2 [...]
circa € 1.400,00 ogni mese per le esigenze familiari, oltre a provvedere al Parte_1
pagamento delle utenze, delle spese straordinarie, delle spese fiscali, delle spese relative all'automobile ecc., garantendo un ottimo tenore di vita soprattutto alle figlie;
- che dal mese di gennaio 2021 il sig. non corrispondeva nessuna somma Parte_2
alla sig.ra a titolo di mantenimento per sé stessa e per le figlie, avendo Parte_1
unicamente lasciato nella disponibilità della coniuge un libretto cointestato con circa € 10.000 alla data del mese di gennaio 2021 quindi con somme che per metà appartengono alla ricorrente;
- in virtù della condotta tenuta dal sig. , che tra l'altro aveva anche una Parte_2
relazione extraconiugale e non essendo più sanabile la frattura nel rapporto matrimoniale si imponeva la separazione dei coniugi a carico del sig. che aveva fatto Parte_2
recapitare la richiesta della separazione personale tramite due missive con raccomandate a/r.
Per tutti questi motivi la ricorrente chiedeva al Tribunale, previa emanazione dei provvedimenti opportuni e urgenti nell'interesse dei coniugi e dei figli minori, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
I- di pronunciare la separazione personale per fatto addebitale al sig. Parte_2
per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
II- di disporre per l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre sig.ra ; Parte_1
III- di disporre che il sig. possa vedere e tenere con sé la figlia minore Parte_2
tenendo conto delle esigenze e dei tempi scelti dalla stessa, in ragione del vissuto in premessa rappresentato;
IV- di assegnare la casa familiare alla ricorrente unitamente alle figlie Parte_1
e , nonché di disporre la liberazione del locale della casa stessa Per_1 Persona_2
utilizzato dal resistente come deposito;
V- di porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla coniuge un congruo assegno di mantenimento non inferiore a € 350,00; VI- di porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un congruo assegno mensile per il mantenimento delle figlie pari a € 850,00 quale contributo al mantenimento della prole (anche per la figlia maggiorenne che non ha indipendenza economica) e quindi € 425,00 per ciascuna figlia oltre al 50% delle spese extra individuate in quelle sanitarie, scolastiche, per attività sportive debitamente documentate ecc…;
VII- di disporre lo scioglimento del regime di comunione legale dei beni nel seguente modo:
a) divisione del patrimonio mobiliare relativo a somme su c/c bancario, libretto risparmio postale, buono postale fruttifero per comunione dei beni;
b) divisione dell'immobile mediante corresponsione/ conguaglio di somma di denaro pari al 50% del valore dello stesso;
VIII - di disporre il rimborso mensilità non più versate per il mantenimento familiare dal mese di Gennaio 2021;
IX - con vittoria di spese, di diritti e di onorari di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Ritualmente instaurato il contraddittorio fra le parti con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, con memoria difensiva depositata il 07/02/2022 si è costituito il resistente
, il quale, non opponendosi alla richiesta di separazione dei coniugi, ha dedotto che Parte_2
nella ricostruzione della controparte alcune circostanze erano state omesse.
Innanzitutto, rappresentava che la lavorava da alcuni mesi probabilmente da dopo Parte_1
il deposito del ricorso.
Chiariva che in questo periodo, il sig. condivideva la scelta di un percorso di Parte_2
mediazione familiare, ma la sig. continuava nella sua strategia limitandosi a Parte_1
dichiarare che avrebbe risposto tramite un avvocato. Al mancato confronto fra lui e la sig.
[...]
e alla scarsità di risorse economiche per trovarsi un'abitazione dignitosa, il sig. Parte_1 Pt_2
riduceva il mantenimento nei confronti della moglie e delle figlie.
Il resistente poi sottolineava come la sig. non avesse chiarito i motivi per i quali Parte_1
chiedeva la separazione di fatto acconsentendo che il marito si allontanasse dalla casa familiare.
Tutto ciò premesso, il resistente ha concluso chiedendo al Tribunale, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione dei coniugi, sia rigettata la domanda di addebito del marito, pronunciata la separazione dei coniugi e sia dichiarata la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro; - la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali provvederanno direttamente nei periodi di permanenza con i figli alle necessità quotidiane della minore;
Le spese straordinarie saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie e urgenti dovranno essere preventivamente concordate. Sul punto non ci si discosta da quanto richiesto dalla ricorrente, essendo l'affido condiviso la soluzione favorita dal legislatore e non sussistendo gli estremi di cui all'art. 155 bis c.p.c. ;
- per il mantenimento si deve tener conto del fatto che il sig. provvede a tutto per la figlia Pt_2 iscritta all'Università e corrisponde alla somma di € 350,00 per la piccola che vive con la madre Per_1
che è autosufficiente dal punto di vista economico.
- con vittoria di spese, onorari e diritti di causa.
All'udienza di prima comparizione del 16/02/2022, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in pari data e allegata al verbale di udienza, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, ciascuno impegnandosi a tenere comportamenti corretti verso l'altra parte e a prestare cura della prole nonché ad assegnare la casa familiare ad abitazione della moglie, con prosieguo innanzi al Giudice Istruttore all'udienza del 09/05/2022. Sempre con tale ordinanza, il
Presidente disponeva l'affidamento condiviso delle figlie con residenza della minore presso la madre precisandone tempi e modi della presenza della prole presso ciascun genitore e l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento entro il 5 di ogni mese per un totale di € 900 euro mensili di cui € 200 alla moglie e € 700 per le figlie.
Con memoria integrativa, depositata il 21/02/2024, la sig. contestava quanto Parte_1
dedotto da parte resistente, in relazione alla circostanza che la ricorrente avrebbe posto alla base della separazione motivazioni economiche. La ricorrente precisava che era stato il sig. Parte_2
a richiedere per primo e per più volte la separazione personale con tentativi di accordo che non avevano mai avuto riscontro, palesando l'intenzione del resistente di voler evitare qualsiasi discorso sulle possibili soluzioni e conseguenze economiche.
Sulla precisazione che la ricorrente avesse trovato un lavoro, la stessa sottolineava come si trattasse di un lavoro poco remunerativo, precario e di poco affidamento per il presente e per il futuro (contratto di collaborazione a tempo determinato e part time che corrisponde a € 250/300 al mese).
All'udienza del 09/05/2022 venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
La causa è stata istruita con prove documentali e testimoniali.
Con provvedimento del 07/11/2024, reso all'esito dell'udienza cartolare del 15/10/2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. e trasmissione degli atti al PM per le determinazioni di competenza.
Il PM in data 8/1/2025 nulla ha opposto alla pronuncia.
Sulla domanda di separazione giudiziale.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta di separazione.
In particolare, le reciproche accuse che i coniugi si sono rivolti, nonché la mancanza di una volontà di riconciliarsi sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Sulla domanda di addebito.
Nella specie, avendo la ricorrente chiesto la pronuncia di addebito nei confronti dell'altro coniuge, è necessario anche accertare se tale situazione sia a lui ascrivibile.
Orbene, la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte di uno dei coniugi, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. n. 18618/2011).
Ancora, secondo la S.C., “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. n. 18074/2014).
Per quanto attiene alla specifica violazione dell'obbligo di fedeltà è stato altresì precisato che "ai fini dell'addebito della separazione, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare
l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Facendo corretta applicazione dei principi dell'onere probatorio in materia, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà" (Cass. n. 15811/2017). Del resto, "in tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo" (Cass. n. 20866/2021).
Tanto premesso, la ricorrente ha individuato quali cause della separazione gli atteggiamenti vessatori e prepotenti del marito, nonché la violazione del dovere di fedeltà dello stesso, deducendo che lo stesso avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale.
Orbene, dagli atti non emerge con certezza la conferma di una relazione extraconiugale antecedente alla separazione posto che i testimoni ascoltati non hanno mai avuto percezione diretta di tali fatti.
Anche la figlia maggiorenne, , conferma la relazione extraconiugale chiarendo di aver Persona_1
visto il padre insieme ad una donna prima del febbraio del 2022 e che erano stati al mare insieme intorno al 2020, pochi mesi dopo che lo stesso era uscito di casa.
Quanto, invece, ai dedotti comportamenti vessatori subiti dalla ricorrente gli stessi hanno trovato conferma nelle dichiarazioni della figlia maggiorenne ascoltata all'udienza del 28.3.2023 che Per_1 dichiarava: “Mio padre ha avuto sempre un atteggiamento violento nei confronti di mia madre, nel
2017 c'è stato uno scontro violento e durante un litigio dove mio padre cercava di soffocare mia madre con il manico di una scopa e io intervenni per evitare il peggio. Nell'aprile 2019 non ero presente, ero all'università, quando tornai mia sorella era turbata e lei mi raccontò che mio padre aveva afferrato mia mamma per i piedi e la trascinava in casa. Io ricordo che dopo quella lite, mio padre è andato via.”
Tali fatti venivano confermati alla stessa udienza anche da , madre della ricorrente Controparte_1 che dichiarava “Quel giorno io venivo da casa mia e ho trovato lì l'avvocato e mia figlia che mi ha raccontato insieme all'avvocato quello che era successo, che avevano litigato e che lui l'aveva trascinata per i piedi, l'aveva minacciata. Mi sembra che il giorno stesso sia stato cacciato di casa, non si sono più riappacificati dopo il litigio.”
Nonostante per tali fatti non siano mai sorti procedimenti penali, tali circostanze non venivano in modo preciso smentite dal resistente. Ed un particolare nel proprio atto di costituzione si legge espressamente “Bene, è precisare, che se il sig. ha sbagliato con la sig.ra e debba pagare, ma ciò non toglie che il sig. Pt_2 Pt_1 Pt_2
è il padre delle figlie avute dal matrimonio con la sig.ra ” Per_3
Sul punto venivano formulati capi del tutto generici e rispetto all' abilitazione alla prova diretta e contraria sui capitoli di prova ammessi da controparte, stante la mancata citazione dei propri testimoni, lo stesso veniva dichiarato decaduto dalla prova con ordinanza del 13.7.2023.
Orbene, considerato che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte “In tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili - traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner - essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione
e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere” ( cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 8548 del 14.4.2011; Cass.
Sez. I n. 817 del 14.01.2011), ritiene il Tribunale dimostrata l'addebitabilità della separazione al marito.
Sulla domanda di affidamento delle minori.
Quanto alla richiesta di affidamento condiviso della figlia minorenne, occorre premettere che la legge n 54/2006 pone come regola generale l'affidamento condiviso “che non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori” (Cass. n 2219/2018). Infatti, l'art 337 ter stabilisce che “Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi
e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale
“.“Pertanto il giudice deve considerare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori determinandone i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli e solo se l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore, il giudice può con provvedimento motivato disporre per l'affidamento esclusivo” ( art 337 ter e art 337 quater del c.c.).
“Il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione “(Cass 9764/2019), trova espresso riconoscimento anche a livello internazionale come la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 nonché a livello europeo tramite la Carta di Nizza.
“Il principio di bigenitorialità non comporta l'applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore in quanto l'esercizio del diritto deve essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del figlio e dell'altro genitore giacché in tema di affidamento dei figli minori il giudizio prognostico che il giudice deve operare circa le capacità dei genitori di educare e crescere i figli nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione , va formulata tenendo conto del modo in cui i genitori hanno in precedenza svolto i propri compiti, le capacità di relazioni affettive, di attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore “( Cass
Ord. N 31902/2018, Cass n 18817/2015).
Nel caso di specie, come richiesto da entrambe le parti, si applica la regola ordinaria in materia di affidamento: l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre.
In virtù dell'audizione effettuata presso questo Giudice, da cui sono emersi alcuni episodi di violenza del padre nei confronti della madre a cui la minore ha assistito, la stessa ha Persona_2
manifestato la volontà di voler incontrare il padre in libertà, senza restrizioni precise, in particolare all'udienza del 5.12.2023 dichiarava: “non vorrei un calendario che prevede che io dorma a casa di papà, non mi farebbe piacere, preferirei incontrarlo in base alle nostre esigenze senza un preciso calendario da rispettare”.
Per tale ragione ritiene il Tribunale, tenuto conto della età della minore che tra qualche mese compirà
17 anni, in ragione anche dell'assenza di una precisa richiesta del padre in tale senso, di non fissare un calendario di incontri rimettendo alla volontà della stessa minore tempi e modalità di incontro con la figura paterna.
Sull'assegnazione della casa familiare.
Quanto poi alla richiesta di assegnazione della casa familiare proveniente dalla sig. , Parte_1 ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà”.
Orbene, la norma è stata interpretata dalla Suprema Corte nel senso che essa attribuisce al giudice della separazione (o del divorzio) il potere di assegnare l'abitazione nella casa familiare solo al genitore cui vengono affidati i figli minorenni (e, successivamente all'entrata in vigore della legge n.
74 del 1987 che ha sostituito l'art. 6 della legge divorzio, anche al genitore con il quale convivono figli maggiorenni, non ancora economicamente autosufficienti), trattandosi di una norma di carattere eccezionale dettata nell'esclusivo interesse della prole, con la conseguenza che è esclusa la possibilità di assegnare la casa coniugale al coniuge non affidatario di figli minorenni né convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. Alla stregua di tale interpretazione, affermatasi a partire dalla sentenza della Suprema Corte a sezioni unite del 23.4.1982 n. 2494 e ribadita dalle sezioni unite 28.10.1995 n. 11297 e 21.7.2004 n. 13603, è presupposto necessario per l'assegnazione della casa coniugale l'affidamento della prole o, a partire dalla legge n. 74/87, la convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti.
Infatti, secondo la Cassazione l'art 337 sexties, prevedendo come criterio prioritario l'interesse dei figli nel godimento della casa familiare, ha una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni che in esso si radicano (Cass. n. 25604 e 32231 del 2018; Cass. n.
21334 del 2013; Cass. n. 18603 del 2021).
Facendo applicazione di tale principio, la casa familiare è attribuita alla sig. Parte_1
genitore collocataria della figlia minorenne e della figlia che seppur Persona_2 Persona_1 maggiorenne non è autosufficiente e frequenta l'università.
Relativamente alla casa familiare la ricorrente chiede altresì la liberazione del locale utilizzato come deposito dal resistente e tale profilo involge la questione della possibilità di limitare una porzione dell'immobile al genitore non collocatario dei figli.
In questo caso, la giurisprudenza ritiene che “l'assegnazione di una porzione della casa familiare al genitore non collocatario dei figli può disporsi solo nel caso in cui l'unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia agevolmente divisibile”
(Cass. n 22266/2020, Cass. Ord. n 22268/2021).
Nel caso in esame, con l'assegnazione della casa si dovrà conseguentemente procedere alla liberazione di tale locale, non essendoci prove sull'autonomia del locale/deposito rispetto all'abitazione.
Sulla domanda di mantenimento della ricorrente.
Quanto all'obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge, l'articolo 156 dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli abbia non adeguati redditi propri”.
“L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”. Il giudice dovrà quindi verificare se sussistono i presupposti di cui all'art 156 c.c.:
- il coniuge richiedente non abbia subito l'addebito della separazione;
- il coniuge non disponga di adeguati redditi propri ossia si trovi un una condizione economica deteriore rispetto al coniuge obbligato;
- disparità economica- patrimoniale tra le parti.
Quanto all'adeguatezza dei redditi parametro per costante giurisprudenza cui si fa riferimento è il tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Inoltre, il coniuge cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne (cfr. Cass. 21.10.2010 n. 21649).
Applicando i suesposti principi di diritto al caso in esame, va in primo luogo evidenziato che il tenore di vita, in costanza di matrimonio, era basato sui redditi da lavoro del resistente , Parte_2 di professione imprenditore e titolare dell'attività commerciale di vendita di prodotti ed articoli per animali Arca di Noè Pet Shop sito in Sala Consilina (SA) alla Contrada Tressanti.
Il resistente non ha depositato certificazione reddituale aggiornata, ma dai depositi in atti si ravvisa una forte sproporzione tra i redditi stante l'attuale stato di disoccupazione della ricorrente che si è sempre occupata della famiglia come emerso in fase istruttoria.
Dunque, ritiene il Tribunale, di riconoscere per la stessa un contributo mensile di euro 200,00 come stabilito in fase presidenziale.
Sull'assegno di mantenimento delle figlie.
Quanto ai provvedimenti economici riguardanti i figli, la legge concede innanzitutto rilevanza “agli accordi liberamente sottoscritti dalle parti” (articolo 337 ter, 4 comma, c.c.); in ogni caso “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice ove necessario stabilisce la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinarsi considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di un matrimonio;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore
4) le risorse economiche di entrambi i genitori
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
In relazione al principio di proporzionalità la Corte di cassazione ha affermato che “la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun coniuge per il mantenimento, l'educazione e
l'istruzione della prole non si fonda a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato su una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge.
Pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un miglior soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro coniuge anche in presenza di una notevole disparità reddituale” (Cass. n 18538/2013).
L' articolo 337 septies c.c. poi prevede una tutela economica anche per i figli maggiorenni, laddove questi non sono economicamente autosufficienti viene corrisposto un assegno periodico.
Considerato che il sig. ha una capacità reddituale più alta della sig. Parte_2 [...]
e considerato il tenore di vita sia del coniuge che delle figlie durante il rapporto Parte_1
matrimoniale, si ritiene congruo porre a carico dello stesso il pagamento di un assegno di mantenimento di euro 350,00 per ciascuna figlia.
Va, altresì, confermato l'obbligo per il padre di contribuire, al 50%, alle spese straordinarie per le figlie.
Quanto alle domande riguardanti lo scioglimento della comunione e il pagamento delle mensilità non versate va chiarito che è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un sìmultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione/divorzio - soggetta al rito speciale
- con quella scioglimento comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno - soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (cfr. da ultimo in materia risarcitoria Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 18870 del 08/09/2014).
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte e tenuto conto della riduzione del 30 % per non eccessiva complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi , nato a [...] il Parte_2
15/06/1971 e nata a [...] il [...] i quali hanno contratto Parte_1
matrimonio civile in Sala Consilina (Sa) il 31.7.1999 (atto di matrimonio n.38 PII s.A. 1999 del Comune di Sala Consilina) con addebito a carico di . Parte_2
- Dispone l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
- Disciplina il diritto-dovere di vista paterno come in parte motiva indicato;
- Assegna la casa familiare alla sig. che vi abiterà con le figlie;
Parte_1
- Pone a carico di l'assegno di euro 700,00 mensili a titolo di contributo al Parte_2
mantenimento delle figlie, che dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese alla ricorrente e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI a far data da marzo 2026;
- Pone a carico di il pagamento del 50% delle spese straordinarie per le Parte_2
figlie;
- Pone a carico di l'assegno di euro 200,00 mensili a titolo di contributo al Parte_2
mantenimento della ricorrente che dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese in favore della ricorrente e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI a far data da marzo 2026;
- Dichiara inammissibile ogni ulteriore domanda;
- Condanna parte resistente alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, nella misura di € 5.331,20 per compensi professionali ed euro 125,00 per spese, oltre al rimborso forfetario per spese generali ed oltre IVA e CPA se dovute come per legge con attribuzione ai procuratori anticipatari;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sala Consilina per gli adempimenti di competenza;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Presidente/Relatore dott.ssa Antonella Tedesco