TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/06/2025, n. 2397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2397 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
n. 15290/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile procedure concorsuali - esecuzioni nella persona del Giudice Alessandro Pernigotto ha pronunciato ex artt. 281 terdecies e
281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15290/2023 R.G. promossa con ricorso ex artt. 281 decies ss. c.p.c. depositato da:
Parte_1 con l'Avv. Marino Colosio,
Ricorrente contro
, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 con gli Avv.ti Roberto Bonardi e Leonardo Rasotto,
Resistenti
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza cartolare del 8.5.2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 281 decies ss. c.p.c. depositato in data 12.12.2023 ha Parte_1 convenuto in giudizio , e allo scopo Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 di sentire dichiarati inefficaci nei propri riguardi ai sensi dell'art. 2901 c.c. i seguenti atti di disposizione:
bonifici bancari disposti da parte di in favore della nuova compagna Controparte_1
1 in data 18.12.2018, per € 5.500,00=, nonché in data 20.12.2018, per Controparte_2
€ 40.000,00=;
assegni circolari tratti da in favore della madre in Controparte_1 Controparte_3 data 13.12.2018, per € 4.000,00=, nonché in data 18.12.2018, per € 6.000,00=.
A fondamento di tale domanda ha allegato che: Parte_1
nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi instaurato da nei confronti di , il giudice con ordinanza ex art. 708, Parte_1 Controparte_1
c. III, c.p.c. del 23.1.2019 ha disposto che quest'ultimo, “con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta: agosto 2018)” (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente) corrisponda mensilmente, a titolo di concorso nel mantenimento, € 400,00= in favore della moglie nonché € 800,00=, oltre alla quota di spettanza delle spese Parte_1 straordinarie, in favore del comune figlio;
Per_1
non ha mai corrisposto quanto stabilito nell'ordinanza presidenziale;
Controparte_1
nel mese di dicembre dell'anno 2018 ha dapprima compiuto in Controparte_1 favore della nuova compagna e della madre gli atti Controparte_2 Controparte_3 di disposizione patrimoniale revocandi ed ha poi provveduto a cessare l'attività
d'impresa individuale già esercitata sin dall'anno 2013.
Con comparsa depositata in data 13.5.2023 si sono costituiti in giudizio
[...]
, e eccependo la prescrizione dell'azione CP_1 Controparte_2 Controparte_3 revocatoria promossa da parte ricorrente e domandone in ogni caso il rigetto nel merito.
La causa, a seguito della concessione (su concorde richiesta dei procuratori delle parti: cfr. verbale d'udienza del 27.6.2024) dei termini di cui all'art. 281 duodecies, c. IV, c.p.c., è stata senz'altro spedita alla fase decisionale secondo il modulo di cui agli artt. 281 terdecies
e 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande proposte da sono fondate e meritano accoglimento: Parte_1 ricorrono invero tutte le condizioni contemplate dalla disposizione di cui all'art. 2901 c.c.
Preliminarmente, peraltro, mette conto di rilevare che l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria opposta dai resistenti va respinta.
2 In primo luogo, posto che gli atti revocandi su indicati non sono soggetti ad alcuna forma di pubblicità, deve invero ritenersi che il termine di prescrizione dell'azione revocatoria che li colpisca inizi a decorrere dalla data in cui la parte interessata ne abbia avuto conoscenza (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 24.3.2016, n. 5889): nel caso di specie risulta incontestato che ha avuto conoscenza delle disposizioni patrimoniali in Parte_1 questione soltanto in data 5.5.2020, grazie al deposito del report elaborato dalla Guardia di Finanza su incarico del giudice del procedimento di separazione, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 12.12.2023.
In secondo luogo, poiché anche a ritenere il contrario, il primo degli atti revocandi è stato compiuto in data 13.12.2018 e quini entro il quinquennio di cui all'art. 2903 c.c.
Ciò posto, quanto al merito, in primo luogo, occorre ricordare che ai fini del vittorioso esperimento dell'azione revocatoria non è necessario che l'attore risulti titolare nei confronti del convenuto di un credito definitivamente accertato ma è sufficiente che egli possa vantare una ragione di credito ovverosia anche soltanto una legittima aspettativa di credito che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile (così come argomentato dall'inciso di cui all'art. 2901 c.c. “anche se il credito è soggetto a condizione
o a termine”; cfr. in ogni caso Cass. Civ., Sez. III, 15.5.2018, n. 11755; Id., 15.11.2016, n.
23208; Id., Sez. II, 22.3.2016, n. 5619; Id., Sez. III, 9.2.2012, n. 1893; Id., Sez. I,
17.10.2012, n. 21398; Id., Sez. III, 5.3.2009, n. 5359; Id., Sez. II, 18.7.2008, n. 20002; Id.,
Sez. III, 18.3.2003, n. 3981; Id., Sez. II, 29.10.1999, n. 12143).
Orbene appare evidente che nel caso di specie il requisito in questione appare senz'altro sussistente.
Risulta infatti documentato che il giudice del procedimento di separazione personale dei coniugi promosso da nei confronti di , con ordinanza ex Parte_1 Controparte_1 art. 708, c. III, c.p.c. del 23.1.2019 ha disposto che quest'ultimo, “con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta: agosto 2018)” (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente) corrispondesse mensilmente, a titolo di concorso nel mantenimento, € 400,00= in favore della moglie nonché € 800,00=, oltre alla quota di spettanza delle spese Parte_1 straordinarie, in favore del comune figlio . Per_1
3 Del resto, che detto debito non sia stato regolarmente onorato da parte di
[...]
emerge chiaramente dalle dichiarazioni rese da parte di quest'ultimo CP_1 all'udienza del 14.5.2024 tenutasi nell'ambito dell'ulteriore procedimento iscritto al n.
2682/2022 r.g. di questo Tribunale (“Riprende l'avv.to Guerini affermando che il , CP_1 oltretutto, in questi anni, non ha mai pagato niente, neanche il 50% delle spese straordinarie. Il
conferma”: cfr. nota di deposito di parte ricorrente del 23.5.2024). CP_1
In secondo luogo, occorre che il debitore compia un atto idoneo ad incidere sul proprio patrimonio determinandone un'alterazione peggiorativa nel senso tanto di una possibile riduzione dei cespiti attivi quanto di una ipotetica assunzione di nuovi obblighi o passività.
Nel caso in esame si tratta, com'è pacifico ed incontestato fra le parti, delle disposizioni patrimoniali compiute da parte di nei confronti ora della nuova Controparte_1 compagna a mezzo di bonifici bancari per il complessivo importo di € Controparte_2
45.500,00=, ora della madre a mezzo di assegni circolari per il Controparte_3 complessivo importo di € 10.000,00=.
Vengono in particolare in rilievo atti a titolo gratuito (con ogni conseguenza rispetto all'indagine da condursi circa il c.d. elemento soggettivo su cui infra), per mezzo dei quali ha determinato la fuoriuscita dal suo patrimonio responsabile ex art. Controparte_1
2740 c.c. di cospicue somme di denaro.
Quanto ai bonifici disposti in favore di invero, le stesse difese di Controparte_2
(“il resistente, al fine di poter salvaguardare le ragioni creditorie dei fornitori Controparte_1 aziendali, pochi giorni prima di provvedere alla cessazione della ditta individuale, bonificava alla compagnia la somma di Euro 5.500,00 in data 18.12.2018 e la somma di Euro Parte_2
40.000,00 in data 20.12.2018, unicamente al fine della costituzione di un rapporto di provvista per poter procedere ai suddetti pagamenti”: cfr. comparsa di costituzione, p. 3) inducono a ritenere che si è trattato di attribuzioni patrimoniali compiute in difetto di alcuna controprestazione e quindi, come anticipato, a titolo gratuito.
Del pari, quanto agli assegni tratti in favore di , ha Controparte_3 Controparte_1 dedotto che si sarebbe trattato della restituzione di “un prestito nell'ambito del rapporto madre-
4 figlio” (cfr. comparsa di costituzione, p. 4) ma tale allegazione è rimasta priva di qualsiasi riscontro probatorio (così come, per inciso, del tutto indimostrata è rimasta l'ulteriore deduzione di parte resistente secondo la quale le somme riversate in favore di CP_2 arebbero state impiegate per il pagamento dei crediti dell'impresa cessata).
[...]
In terzo luogo, mette poi conto di osservare che quanto al requisito dell'eventus (o meglio, periculum) damni risulta invece consolidato l'orientamento giurisprudenziale a mente del quale tale “presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore
l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. Civ., Sez. III, 19.7.2018, n. 19207 ma cfr. anche ex multis Id., Sez. I, 28.2.2018, n. 4728; Id., Sez. VI, 7.5.2015, n. 9170; Id.,
Sez. III, 3.2.2015, n. 1902; Id., Sez., III, 9.2.2012, n. 1896; Id., Sez. III, 29.3.2007, n. 7767;
Id., 15.2.2007, n. 3470; Id., 14.10.2005, n. 19963).
Ebbene nel caso di specie appare pacifico che privo di patrimonio Controparte_1 immobiliare, per mezzo delle disposizione revocande si è spogliato di una consistente somma di denaro utilmente aggredibile: né del resto il convenuto ha fornito alcuna prova di segno contrario (nel senso dunque della inesistenza della condizione in esame, come sarebbe stato suo onere fare, cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, Ord. 19.7.2018, n. 19207).
In quarto ed ultimo luogo, occorre valutare la ricorrenza dell'elemento soggettivo il quale si atteggia diversamente a seconda che l'atto di cui si domanda che venga dichiarata l'inefficacia sia stato compiuto anteriormente (essendo richiesto in tal caso il presupposto della cosiddetta dolosa preordinazione) ovvero successivamente (essendo invece in tal caso sufficiente quello della cosiddetta scientia damni) all'assunzione dell'obbligazione.
E' logicamente necessario dunque stabilire se nel caso di specie le ragioni di credito vantate da parte di siano sorte anteriormente o successivamente al Parte_1 compimento da parte di delle disposizioni patrimoniali in discussione. Controparte_1
5 Occorre al riguardo rammentare che posto che l'esercizio dell'azione revocatoria presuppone soltanto l'esistenza di un credito e non già la sua concreta esigibilità (così come confermato nuovamente dall'inciso di cui all'art. 2901 c.c. “anche se il credito è soggetto
a condizione o a termine”) al fine di valutare l'anteriorità o la posteriorità del credito rispetto al compimento dell'atto dispositivo deve aversi riguardo esclusivamente al momento in cui il credito è sorto e non già a quello in cui si siano eventualmente verificati eventi idonei ad incidere sulla sua stessa esigibilità (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III,
10.7.2014, n. 15773; Id., 10.8.2011, n. 17356; Id., 9.4.2009, n. 8680) ovvero a quello in cui se ne sia prodotto l'accertamento giudiziale (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, 5.9.2019, n.
22161).
Orbene, venendo al caso di specie, l'ordinanza ex art. 708, c. III, c.p.c. del 23.1.2019 pronunciata nell'ambito del procedimento di separazione dei coniugi e sopra più volte richiamata è assolutamente chiara nel porre a carico di l'obbligo di Controparte_1 concorrere al mantenimento di e del figlio “con decorrenza dalla data Parte_1 Per_1 della domanda (prima mensilità dovuta: agosto 2018)” (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente): ne discende che la ragione di credito vantata da risulta anteriore rispetto agli Parte_1 atti revocandi compiuti da tutti nel mese di dicembre 2018. Controparte_1
Tanto premesso, occorre dunque valutare (in una prospettiva anche presuntiva, cfr. Cass.
Civ., Sez. III, 9.3.2018, n. 5658; Id., 27.9.2017, n. 22467; Id., Sez. II, 19.11.2015, n. 23666;
Id., Sez. III, n. 18.9.2015, n. 18315; Id., 30.12.2014, n. 27546; Id., Sez. VI, 18.7.2014, n.
16498) se al momento del compimento degli atti, in capo al resistente Controparte_1 ricorresse l'elemento della scientia damni, con esclusione di ogni valutazione in merito alle posizioni di e stante la su richiamata gratuità Controparte_2 Controparte_3 dell'atto.
Orbene, ricordato come valga ad integrare la scientia damni “la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale” (Cass. Civ., Sez. III, 28.2.2019, n. 5810), ritiene questo giudice che anche questo requisito, nel caso di specie, può dirsi integrato.
A tal fine, appaiono rilevanti, nel loro complesso, le circostanze per cui:
6 già nel mese di marzo 2018 – la circostanza è incontestata – ha Parte_1 preannunciato a la volontà di procedere al deposito della domanda Controparte_1 per separazione personale;
il relativo ricorso è stato depositato nel mese di luglio 2018;
i plurimi atti di disposizione in esame sono stati tutti compiuti in un breve lasso di tempo, compreso fra il 13.12.2018 ed il 20.12.2018;
i bonifici e gli assegni su richiamati sono stati disposti in favore ora della nuova compagna di , ora della madre;
Controparte_1
contestualmente al compimento degli atti in questione, ha altresì Controparte_1 provveduto a cessare l'attività di impresa individuale esercitata sin dal 2013;
subito dopo il deposito dell'ordinanza ex art. 708, c. III, c.p.c. si è Controparte_1 reso inadempiente alle obbligazioni ivi stabilite, costringendo a Parte_1 promuovere azioni esecutive, per lo più infruttuose;
nel costituirsi in seno al presente giudizio, ha espressamente Controparte_1 indicato che quantomeno i bonifici disposti in favore di avrebbero Controparte_2 risposto allo scopo di “poter salvaguardare le ragioni creditorie dei fornitori aziendali, pochi giorni prima di provvedere alla cessazione della ditta individuale” ovverosia, secondo una diversa prospettiva, allo scopo di rendere non aggredibili le somme in questione da parte dei creditori.
Tutto quanto sin qui elencato conferma l'esistenza di una piena consapevolezza, se non di una dolosa preordinazione, in capo a . Controparte_1
In conclusione, nella concorrenza dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c., la domanda di inefficacia proposta da va accolta, con la precisazione per cui, non avendo Parte_1
l'azione revocatoria ordinaria effetti recuperatori, alla dichiarazione di inefficacia medesima non può conseguire alcuna condanna restitutoria a carico dei resistenti.
--=o0o=--
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo – in favore dello Stato posto che parte ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia del 29.2.2024 - ai sensi
7 del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, con riguardo al valore della causa ed all'attività concretamente svolta nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
Tanto precisato, avuto “riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione
è diretta” (cfr. art. 5 del D.M. n. 55/2014), appare equo fare riferimento ai parametri previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso fra € 26.000 ed € 52.000,00=, con riconoscimento dei valori medi per tutte le fasi del giudizio
Non sussistono invece le condizioni per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
dichiara nei confronti di l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. delle Parte_1 disposizioni patrimoniali realizzate nelle seguenti forme:
bonifici bancari disposti da parte di in favore di Controparte_1 CP_2 in data 18.12.2018 per € 5.500,00= e in data 20.12.2018 per €
[...]
40.000,00=;
assegni circolari tratti da in favore di in data Controparte_1 Controparte_3
13.12.2018 per € 4.000,00= e in data 18.12.2018 per € 6.000,00=.
condanna , e a rifondere in favore Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 dello Stato le spese del presente giudizio che liquida in € 7.616,00= per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 15 % al compenso liquidato, ad I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.
Brescia, 6 giugno 2025
Il Giudice
Alessandro Pernigotto
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione delle M.O.T. Giulia Delli Carri, Anna
Gilberti e Luciana Franzese.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile procedure concorsuali - esecuzioni nella persona del Giudice Alessandro Pernigotto ha pronunciato ex artt. 281 terdecies e
281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15290/2023 R.G. promossa con ricorso ex artt. 281 decies ss. c.p.c. depositato da:
Parte_1 con l'Avv. Marino Colosio,
Ricorrente contro
, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 con gli Avv.ti Roberto Bonardi e Leonardo Rasotto,
Resistenti
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza cartolare del 8.5.2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 281 decies ss. c.p.c. depositato in data 12.12.2023 ha Parte_1 convenuto in giudizio , e allo scopo Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 di sentire dichiarati inefficaci nei propri riguardi ai sensi dell'art. 2901 c.c. i seguenti atti di disposizione:
bonifici bancari disposti da parte di in favore della nuova compagna Controparte_1
1 in data 18.12.2018, per € 5.500,00=, nonché in data 20.12.2018, per Controparte_2
€ 40.000,00=;
assegni circolari tratti da in favore della madre in Controparte_1 Controparte_3 data 13.12.2018, per € 4.000,00=, nonché in data 18.12.2018, per € 6.000,00=.
A fondamento di tale domanda ha allegato che: Parte_1
nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi instaurato da nei confronti di , il giudice con ordinanza ex art. 708, Parte_1 Controparte_1
c. III, c.p.c. del 23.1.2019 ha disposto che quest'ultimo, “con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta: agosto 2018)” (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente) corrisponda mensilmente, a titolo di concorso nel mantenimento, € 400,00= in favore della moglie nonché € 800,00=, oltre alla quota di spettanza delle spese Parte_1 straordinarie, in favore del comune figlio;
Per_1
non ha mai corrisposto quanto stabilito nell'ordinanza presidenziale;
Controparte_1
nel mese di dicembre dell'anno 2018 ha dapprima compiuto in Controparte_1 favore della nuova compagna e della madre gli atti Controparte_2 Controparte_3 di disposizione patrimoniale revocandi ed ha poi provveduto a cessare l'attività
d'impresa individuale già esercitata sin dall'anno 2013.
Con comparsa depositata in data 13.5.2023 si sono costituiti in giudizio
[...]
, e eccependo la prescrizione dell'azione CP_1 Controparte_2 Controparte_3 revocatoria promossa da parte ricorrente e domandone in ogni caso il rigetto nel merito.
La causa, a seguito della concessione (su concorde richiesta dei procuratori delle parti: cfr. verbale d'udienza del 27.6.2024) dei termini di cui all'art. 281 duodecies, c. IV, c.p.c., è stata senz'altro spedita alla fase decisionale secondo il modulo di cui agli artt. 281 terdecies
e 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande proposte da sono fondate e meritano accoglimento: Parte_1 ricorrono invero tutte le condizioni contemplate dalla disposizione di cui all'art. 2901 c.c.
Preliminarmente, peraltro, mette conto di rilevare che l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria opposta dai resistenti va respinta.
2 In primo luogo, posto che gli atti revocandi su indicati non sono soggetti ad alcuna forma di pubblicità, deve invero ritenersi che il termine di prescrizione dell'azione revocatoria che li colpisca inizi a decorrere dalla data in cui la parte interessata ne abbia avuto conoscenza (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 24.3.2016, n. 5889): nel caso di specie risulta incontestato che ha avuto conoscenza delle disposizioni patrimoniali in Parte_1 questione soltanto in data 5.5.2020, grazie al deposito del report elaborato dalla Guardia di Finanza su incarico del giudice del procedimento di separazione, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 12.12.2023.
In secondo luogo, poiché anche a ritenere il contrario, il primo degli atti revocandi è stato compiuto in data 13.12.2018 e quini entro il quinquennio di cui all'art. 2903 c.c.
Ciò posto, quanto al merito, in primo luogo, occorre ricordare che ai fini del vittorioso esperimento dell'azione revocatoria non è necessario che l'attore risulti titolare nei confronti del convenuto di un credito definitivamente accertato ma è sufficiente che egli possa vantare una ragione di credito ovverosia anche soltanto una legittima aspettativa di credito che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile (così come argomentato dall'inciso di cui all'art. 2901 c.c. “anche se il credito è soggetto a condizione
o a termine”; cfr. in ogni caso Cass. Civ., Sez. III, 15.5.2018, n. 11755; Id., 15.11.2016, n.
23208; Id., Sez. II, 22.3.2016, n. 5619; Id., Sez. III, 9.2.2012, n. 1893; Id., Sez. I,
17.10.2012, n. 21398; Id., Sez. III, 5.3.2009, n. 5359; Id., Sez. II, 18.7.2008, n. 20002; Id.,
Sez. III, 18.3.2003, n. 3981; Id., Sez. II, 29.10.1999, n. 12143).
Orbene appare evidente che nel caso di specie il requisito in questione appare senz'altro sussistente.
Risulta infatti documentato che il giudice del procedimento di separazione personale dei coniugi promosso da nei confronti di , con ordinanza ex Parte_1 Controparte_1 art. 708, c. III, c.p.c. del 23.1.2019 ha disposto che quest'ultimo, “con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta: agosto 2018)” (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente) corrispondesse mensilmente, a titolo di concorso nel mantenimento, € 400,00= in favore della moglie nonché € 800,00=, oltre alla quota di spettanza delle spese Parte_1 straordinarie, in favore del comune figlio . Per_1
3 Del resto, che detto debito non sia stato regolarmente onorato da parte di
[...]
emerge chiaramente dalle dichiarazioni rese da parte di quest'ultimo CP_1 all'udienza del 14.5.2024 tenutasi nell'ambito dell'ulteriore procedimento iscritto al n.
2682/2022 r.g. di questo Tribunale (“Riprende l'avv.to Guerini affermando che il , CP_1 oltretutto, in questi anni, non ha mai pagato niente, neanche il 50% delle spese straordinarie. Il
conferma”: cfr. nota di deposito di parte ricorrente del 23.5.2024). CP_1
In secondo luogo, occorre che il debitore compia un atto idoneo ad incidere sul proprio patrimonio determinandone un'alterazione peggiorativa nel senso tanto di una possibile riduzione dei cespiti attivi quanto di una ipotetica assunzione di nuovi obblighi o passività.
Nel caso in esame si tratta, com'è pacifico ed incontestato fra le parti, delle disposizioni patrimoniali compiute da parte di nei confronti ora della nuova Controparte_1 compagna a mezzo di bonifici bancari per il complessivo importo di € Controparte_2
45.500,00=, ora della madre a mezzo di assegni circolari per il Controparte_3 complessivo importo di € 10.000,00=.
Vengono in particolare in rilievo atti a titolo gratuito (con ogni conseguenza rispetto all'indagine da condursi circa il c.d. elemento soggettivo su cui infra), per mezzo dei quali ha determinato la fuoriuscita dal suo patrimonio responsabile ex art. Controparte_1
2740 c.c. di cospicue somme di denaro.
Quanto ai bonifici disposti in favore di invero, le stesse difese di Controparte_2
(“il resistente, al fine di poter salvaguardare le ragioni creditorie dei fornitori Controparte_1 aziendali, pochi giorni prima di provvedere alla cessazione della ditta individuale, bonificava alla compagnia la somma di Euro 5.500,00 in data 18.12.2018 e la somma di Euro Parte_2
40.000,00 in data 20.12.2018, unicamente al fine della costituzione di un rapporto di provvista per poter procedere ai suddetti pagamenti”: cfr. comparsa di costituzione, p. 3) inducono a ritenere che si è trattato di attribuzioni patrimoniali compiute in difetto di alcuna controprestazione e quindi, come anticipato, a titolo gratuito.
Del pari, quanto agli assegni tratti in favore di , ha Controparte_3 Controparte_1 dedotto che si sarebbe trattato della restituzione di “un prestito nell'ambito del rapporto madre-
4 figlio” (cfr. comparsa di costituzione, p. 4) ma tale allegazione è rimasta priva di qualsiasi riscontro probatorio (così come, per inciso, del tutto indimostrata è rimasta l'ulteriore deduzione di parte resistente secondo la quale le somme riversate in favore di CP_2 arebbero state impiegate per il pagamento dei crediti dell'impresa cessata).
[...]
In terzo luogo, mette poi conto di osservare che quanto al requisito dell'eventus (o meglio, periculum) damni risulta invece consolidato l'orientamento giurisprudenziale a mente del quale tale “presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore
l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. Civ., Sez. III, 19.7.2018, n. 19207 ma cfr. anche ex multis Id., Sez. I, 28.2.2018, n. 4728; Id., Sez. VI, 7.5.2015, n. 9170; Id.,
Sez. III, 3.2.2015, n. 1902; Id., Sez., III, 9.2.2012, n. 1896; Id., Sez. III, 29.3.2007, n. 7767;
Id., 15.2.2007, n. 3470; Id., 14.10.2005, n. 19963).
Ebbene nel caso di specie appare pacifico che privo di patrimonio Controparte_1 immobiliare, per mezzo delle disposizione revocande si è spogliato di una consistente somma di denaro utilmente aggredibile: né del resto il convenuto ha fornito alcuna prova di segno contrario (nel senso dunque della inesistenza della condizione in esame, come sarebbe stato suo onere fare, cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, Ord. 19.7.2018, n. 19207).
In quarto ed ultimo luogo, occorre valutare la ricorrenza dell'elemento soggettivo il quale si atteggia diversamente a seconda che l'atto di cui si domanda che venga dichiarata l'inefficacia sia stato compiuto anteriormente (essendo richiesto in tal caso il presupposto della cosiddetta dolosa preordinazione) ovvero successivamente (essendo invece in tal caso sufficiente quello della cosiddetta scientia damni) all'assunzione dell'obbligazione.
E' logicamente necessario dunque stabilire se nel caso di specie le ragioni di credito vantate da parte di siano sorte anteriormente o successivamente al Parte_1 compimento da parte di delle disposizioni patrimoniali in discussione. Controparte_1
5 Occorre al riguardo rammentare che posto che l'esercizio dell'azione revocatoria presuppone soltanto l'esistenza di un credito e non già la sua concreta esigibilità (così come confermato nuovamente dall'inciso di cui all'art. 2901 c.c. “anche se il credito è soggetto
a condizione o a termine”) al fine di valutare l'anteriorità o la posteriorità del credito rispetto al compimento dell'atto dispositivo deve aversi riguardo esclusivamente al momento in cui il credito è sorto e non già a quello in cui si siano eventualmente verificati eventi idonei ad incidere sulla sua stessa esigibilità (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III,
10.7.2014, n. 15773; Id., 10.8.2011, n. 17356; Id., 9.4.2009, n. 8680) ovvero a quello in cui se ne sia prodotto l'accertamento giudiziale (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, 5.9.2019, n.
22161).
Orbene, venendo al caso di specie, l'ordinanza ex art. 708, c. III, c.p.c. del 23.1.2019 pronunciata nell'ambito del procedimento di separazione dei coniugi e sopra più volte richiamata è assolutamente chiara nel porre a carico di l'obbligo di Controparte_1 concorrere al mantenimento di e del figlio “con decorrenza dalla data Parte_1 Per_1 della domanda (prima mensilità dovuta: agosto 2018)” (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente): ne discende che la ragione di credito vantata da risulta anteriore rispetto agli Parte_1 atti revocandi compiuti da tutti nel mese di dicembre 2018. Controparte_1
Tanto premesso, occorre dunque valutare (in una prospettiva anche presuntiva, cfr. Cass.
Civ., Sez. III, 9.3.2018, n. 5658; Id., 27.9.2017, n. 22467; Id., Sez. II, 19.11.2015, n. 23666;
Id., Sez. III, n. 18.9.2015, n. 18315; Id., 30.12.2014, n. 27546; Id., Sez. VI, 18.7.2014, n.
16498) se al momento del compimento degli atti, in capo al resistente Controparte_1 ricorresse l'elemento della scientia damni, con esclusione di ogni valutazione in merito alle posizioni di e stante la su richiamata gratuità Controparte_2 Controparte_3 dell'atto.
Orbene, ricordato come valga ad integrare la scientia damni “la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale” (Cass. Civ., Sez. III, 28.2.2019, n. 5810), ritiene questo giudice che anche questo requisito, nel caso di specie, può dirsi integrato.
A tal fine, appaiono rilevanti, nel loro complesso, le circostanze per cui:
6 già nel mese di marzo 2018 – la circostanza è incontestata – ha Parte_1 preannunciato a la volontà di procedere al deposito della domanda Controparte_1 per separazione personale;
il relativo ricorso è stato depositato nel mese di luglio 2018;
i plurimi atti di disposizione in esame sono stati tutti compiuti in un breve lasso di tempo, compreso fra il 13.12.2018 ed il 20.12.2018;
i bonifici e gli assegni su richiamati sono stati disposti in favore ora della nuova compagna di , ora della madre;
Controparte_1
contestualmente al compimento degli atti in questione, ha altresì Controparte_1 provveduto a cessare l'attività di impresa individuale esercitata sin dal 2013;
subito dopo il deposito dell'ordinanza ex art. 708, c. III, c.p.c. si è Controparte_1 reso inadempiente alle obbligazioni ivi stabilite, costringendo a Parte_1 promuovere azioni esecutive, per lo più infruttuose;
nel costituirsi in seno al presente giudizio, ha espressamente Controparte_1 indicato che quantomeno i bonifici disposti in favore di avrebbero Controparte_2 risposto allo scopo di “poter salvaguardare le ragioni creditorie dei fornitori aziendali, pochi giorni prima di provvedere alla cessazione della ditta individuale” ovverosia, secondo una diversa prospettiva, allo scopo di rendere non aggredibili le somme in questione da parte dei creditori.
Tutto quanto sin qui elencato conferma l'esistenza di una piena consapevolezza, se non di una dolosa preordinazione, in capo a . Controparte_1
In conclusione, nella concorrenza dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c., la domanda di inefficacia proposta da va accolta, con la precisazione per cui, non avendo Parte_1
l'azione revocatoria ordinaria effetti recuperatori, alla dichiarazione di inefficacia medesima non può conseguire alcuna condanna restitutoria a carico dei resistenti.
--=o0o=--
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo – in favore dello Stato posto che parte ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia del 29.2.2024 - ai sensi
7 del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, con riguardo al valore della causa ed all'attività concretamente svolta nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
Tanto precisato, avuto “riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione
è diretta” (cfr. art. 5 del D.M. n. 55/2014), appare equo fare riferimento ai parametri previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso fra € 26.000 ed € 52.000,00=, con riconoscimento dei valori medi per tutte le fasi del giudizio
Non sussistono invece le condizioni per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
dichiara nei confronti di l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. delle Parte_1 disposizioni patrimoniali realizzate nelle seguenti forme:
bonifici bancari disposti da parte di in favore di Controparte_1 CP_2 in data 18.12.2018 per € 5.500,00= e in data 20.12.2018 per €
[...]
40.000,00=;
assegni circolari tratti da in favore di in data Controparte_1 Controparte_3
13.12.2018 per € 4.000,00= e in data 18.12.2018 per € 6.000,00=.
condanna , e a rifondere in favore Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 dello Stato le spese del presente giudizio che liquida in € 7.616,00= per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 15 % al compenso liquidato, ad I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.
Brescia, 6 giugno 2025
Il Giudice
Alessandro Pernigotto
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione delle M.O.T. Giulia Delli Carri, Anna
Gilberti e Luciana Franzese.
8