TAR Roma, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1919
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
>
TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, dell’art. 1, comma 131, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78

    La Corte Costituzionale, con le sentenze 139 e 140 del 2024, ha ritenuto la normativa ragionevole e proporzionata nell’ambito del bilanciamento operato dal legislatore.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, dell’art. 1, comma 131, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78

    La Corte Costituzionale, con le sentenze 139 e 140 del 2024, ha ritenuto la normativa ragionevole e proporzionata nell’ambito del bilanciamento operato dal legislatore.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, dell’art. 1, comma 131, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78

    La Corte Costituzionale, con le sentenze 139 e 140 del 2024, ha ritenuto la normativa ragionevole e proporzionata nell’ambito del bilanciamento operato dal legislatore.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, dell’art. 1, comma 131, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78

    La Corte Costituzionale, con le sentenze 139 e 140 del 2024, ha ritenuto la normativa ragionevole e proporzionata nell’ambito del bilanciamento operato dal legislatore.

  • Rigettato
    Illegittimità dell’accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019

    La Corte Costituzionale, con le sentenze 139 e 140 del 2024, ha ritenuto la normativa ragionevole e proporzionata nell’ambito del bilanciamento operato dal legislatore.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 e dell’art. 9 ter del d.l. n. 78/2015

    La Corte Costituzionale, con le sentenze 139 e 140 del 2024, ha ritenuto la normativa ragionevole e proporzionata nell’ambito del bilanciamento operato dal legislatore.

  • Rigettato
    Violazione dei principi sulla trasparenza amministrativa di cui alla legge n. 241/1990

    La Corte Costituzionale, con le sentenze 139 e 140 del 2024, ha ritenuto la normativa ragionevole e proporzionata nell’ambito del bilanciamento operato dal legislatore.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e del principio di partecipazione al procedimento

    Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

  • Inammissibile
    Violazione dei principi sulla trasparenza e conoscibilità dei dati

    Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione del DM 6 ottobre 2022 e dell’art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78

    Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 7, e della Nota esplicativa sul Ripiano dispositivi medici 2015-2018

    Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

  • Inammissibile
    Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati

    Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

  • Inammissibile
    Illegittimità dei provvedimenti impugnati per contrasto con il principio di neutralità IVA

    Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

  • Inammissibile
    Illegittimità propria dei provvedimenti impugnati per illegittimità dell’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019

    Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

  • Inammissibile
    Illegittimità costituzionale dell’art. 7, commi 1 e 2 del d.l. n. 95/2025

    La questione di illegittimità costituzionale è inammissibile perché la norma invocata non è applicabile al caso di specie, non essendo il giudice tenuto a farvi applicazione per la definizione della controversia. In ogni caso, il meccanismo di definizione agevolata previsto dalla norma è pienamente in linea con le coordinate costituzionali, in quanto mera facoltà per il debitore, e non viola il diritto di difesa.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1919
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1919
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo