Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 31/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1065/2022 R.G. promossa
DA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dagli avv.ti Valentina Marchese e Stefano Mudanò
Appellanti
CONTRO
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Sorrentino
Appellata
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3395/2022 dell'11.10.2022, notificata il 13.10.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di AT rigettava l'opposizione proposta da
e avverso il decreto Parte_1 Parte_2 Parte_3
ingiuntivo n. 525/2021, emesso dal medesimo ufficio in data 9 maggio 2021, con il quale la aveva ingiunto agli opponenti, in Controparte_1
proporzione della relativa quota ereditaria, il pagamento della somma di euro
4.562,92, (rectius 4.565,92), oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese, a titolo di ratei pensionistici percepiti indebitamente dai predetti in quanto erogati successivamente alla data del decesso della madre, Per_1
avvenuto il 25 marzo 2008.
[...]
Il primo giudice, rigettata preliminarmente l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata da , osservava che Controparte_1
quest'ultima aveva documentato l'erogazione di ratei di pensione in favore di in data successiva al decesso, circostanza non contestata dagli Persona_1
opponenti, i quali si erano limitati a rappresentare la difficoltà di fornire prova contraria.
Rilevava, indi, che la pretesa restitutoria scaturiva da un'erogazione indebita,
e dunque sine titulo, di ratei pensionistici alla defunta e che, Persona_1
trattandosi di indebito oggettivo ordinario, trovava applicazione l'art. 2033 c.c.
Trovando pertanto applicazione il termine di prescrizione decennale, il
Tribunale dichiarava infondata l'eccezione di prescrizione formulata dagli opponenti in quanto il termine risultava interrotto dall'intimazione del 3 febbraio 2017, notificata ad , erede e coobbligato in solido, il Parte_1
13 febbraio 2017, avendo tale intimazione tutti i requisiti necessari ai fini dell'efficace interruzione della prescrizione. Precisava, infine, il Tribunale che, ai sensi dell'art. 1310 c.c., gli atti con i quali il creditore interrompeva la prescrizione nei confronti di uno dei debitori in solido avevano effetti anche riguardo agli altri debitori solidali. 3
Confermava, pertanto, il decreto ingiuntivo n. 525/2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo, e condannava gli opponenti in solido alla refusione delle spese di giudizio nei confronti di . Controparte_1
e impugnavano la Parte_1 Parte_2 Parte_3
sentenza; resisteva al gravame la appellata. CP_1
Con ordinanza resa da questa Corte all'esito dell'udienza del 14 marzo 2023, veniva disposta l'acquisizione di informazioni presso la cancelleria del
Tribunale del lavoro di AT in ordine alla data di iscrizione a ruolo del fascicolo, recante originariamente il n. 10999/2022 R.G.; in data 31 marzo 2023 la cancelleria del Tribunale attestava che la data di iscrizione era quella dell'11.11.2022.
La causa veniva posta in decisione all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gli appellanti con il primo motivo di gravame censurano la sentenza per aver ritenuto non decorso il termine decennale di prescrizione in quanto interrotto dall'intimazione di pagamento inviata da il 3 Controparte_1
febbraio 2017.
Evidenziano che la notifica di tale intimazione è stata effettuata impersonalmente a tutti gli eredi ben oltre il termine di un anno dal decesso della madre , sicché, ai sensi degli artt. 286, 303, 747 c.p.c. e Persona_1 4
defunta è inesistente e/o nulla e che, per conseguenza, è maturata la prescrizione.
2. Con ulteriore doglianza censurano la statuizione di condanna alle spese processuali, chiedendo, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, la condanna della odierna appellata al pagamento delle spese CP_1
processuali di entrambi i gradi di giudizio.
3. Parte appellata ha resistito al gravame e ha chiesto la condanna degli appellanti per lite temeraria assumendo che ne ricorrano i presupposti.
4. Così riassunti i motivi di gravame, va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello (sollevata da parte appellata solo a seguito delle informazioni richieste da questa Corte con l'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 14 marzo 2023; nella specie, l'atto di appello era stato trasmesso alla cancelleria di questa Corte in data 15.11.2022).
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, dal collegio condivisa,
“Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012 e modificato dall'art.
51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n.
114 del 2014), sicché esso è tempestivo qualora la suddetta ricevuta venga generata entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile”: Cass. 9087/2023. Afferma inoltre Cass. 31371/2022, invocata dalla difesa di parte appellante: “… il deposito in via telematica, utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenziosi, non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, sia in assenza di una espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità processuale, sia per il raggiungimento dello scopo, una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario (…)”. 5
Va inoltre richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “La proposizione dell'appello davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall'art. 341 c.p.c. non determina l'inammissibilità dell'impugnazione ma è idonea ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della "translatio iudicii"” (Cass. 8155/2018; 15463/2020; Cass. S.
U. n. 18121/2016).
Nella specie, il deposito del ricorso in appello, seppure irregolarmente effettuato presso la cancelleria non competente, è stato compiuto tempestivamente: come si evince dall'attestazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale del Lavoro di AT a seguito di richiesta di questa Corte, il gravame è stato infatti depositato in data 11 novembre 2022, ovvero entro il termine di 30 giorni dalla notifica, in data 13 ottobre 2022, della sentenza. Si è trattato, pertanto, di mera irregolarità - l'atto di appello risulta infatti indirizzato al giudice competente, ma depositato per mera svista presso la cancelleria non competente -; né potrebbe ravvisarsi, in assenza di una espressa norma di legge che la preveda, una nullità processuale, come evidenziato dai giudici di legittimità.
5. Va parimenti rigettata l'eccezione, formulata dall'appellata, di inammissibilità del primo motivo di gravame per asserita novità.
Invero, gli odierni appellanti avevano già eccepito nell'originario ricorso in opposizione la prescrizione della pretesa creditoria della e il CP_1
mancato rispetto, con riferimento alla notifica del sollecito di pagamento effettuata impersonalmente agli eredi nel domicilio della defunta madre, del termine di un anno dal decesso.
6. Ciò posto, il primo motivo di gravame è fondato nei limiti che seguono.
Come evidenziato nello storico di lite, con il decreto ingiuntivo n. 525/2021 la aveva ingiunto agli opponenti il pagamento della Controparte_1 6
somma di euro 4.565,92, oltre accessori e spese “ognuno in proporzione della relativa quota ereditaria”.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata e a quanto ritenuto anche dal Tribunale, non trattandosi, dunque, di obbligazione solidale, non è applicabile la disciplina prevista dall'art. 1310 cod. civ.
Non sono parimenti applicabili le norme processuali e/o l'art. 65 del d.P.R.
29 settembre 1973 n. 600 in tema di notificazione di atti tributari, invocati da parte appellante con riferimento all'atto interruttivo notificato il 13 febbraio
2017, trattandosi nella specie di mero atto di parte, inviato a mezzo raccomandata A/R.
In particolare, in detta data, la notificava una missiva intestata CP_1
“Agli eredi di ”, “ Persona_1 Controparte_2
[...
, in AT, avente sicuramente efficacia interruttiva del decorso del termine (decennale) di opposizione, per quanto incontestatamente ritenuto dal primo giudice.
In particolare, come anche riconosciuto dalla stessa odierna parte appellante nel ricorso in opposizione, le somme oggetto d'ingiunzione di pagamento
“sono state richieste in data 03.02.2017 al sig. ” e solo Parte_1
“successivamente in data 01.10.2019 al sig. ed Parte_1 [...]
… nessuna comunicazione è stata inviata … da controparte al sig. Pt_3
… Pertanto tale notifica sarà da ritenersi inesistente poiché Parte_2
effettuata a tutti gli eredi impersonalmente o in extrema ratio potrebbe ritenersi efficace nei soli confronti di ”. Parte_1
Invero, per come risulta anche dall'epigrafe dell'atto di appello, all'indirizzo di AT risiede , nominativamente indicato CP_2 Parte_1
nell'intestazione della missiva, regolarmente notificata. 7
Non può, pertanto, dubitarsi dell'efficacia interruttiva di tale atto e l'eccezione di prescrizione è dunque infondata con riferimento alla posizione del predetto appellante.
Il credito ingiunto nei confronti di e deve, Parte_3 Parte_2
invece, ritenersi prescritto, non risultando notificato, nei confronti del secondo, alcun atto interruttivo anteriormente alla notifica del decreto ingiuntivo e, nei confronti del primo, risultando notificata soltanto la missiva dell'ottobre 2019
(primo atto interruttivo), allorquando era già interamente decorso il termine di prescrizione decennale.
7. Infine, con riferimento, alle “valutazioni in merito alla prolissità e ridondanza delle argomentazioni addotte” dalla difesa di parte appellante (cfr. note cartolari del 13.03.2023), di cui la stessa difesa ha chiesto “l'espunzione”, va senz'altro escluso che ricorrano i presupposti di cui all'art. 89 cod. proc. civ.
Come osservato dai giudici di legittimità (cfr. ex multis, Cass. 26195/2011), in tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo;
in particolare, “non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole (come l'avverbio "subdolamente"), che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario”. Men che meno possono ritenersi lesive della dignità professionale dell'avversario l'espressione censurata, contenuta a pag. 9 della memoria difensiva : “la difesa avversaria ha del tutto CP_3
abbandonato le considerazioni ed argomentazioni prolisse e ridondanti espresse, con tanta persuasione ma con altrettanta infondatezza, mei propri scritti come depositati nel giudizio a quo” (v. anche Cass. 10288/2009: “La cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti 8
difensivi, prevista dall'art. 89 cod. proc. civ. e che può essere disposta anche nel giudizio di legittimità, rientrando tra i poteri officiosi del giudice, va esclusa allorquando le espressioni in parola non siano dettate da un passionale
e scomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte (o dell'ufficio), ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell'avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni”. (Nella specie, poiché le espressioni ritenute offensive erano dirette ad evidenziare le lacune del ricorso, la S.C. ne ha escluso l'intento dispregiativo, considerandole come esercizio del diritto di difesa).
8. Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'appello, il decreto ingiuntivo opposto va, pertanto, revocato, e l'appellante va Parte_1
condannato al pagamento dell'indebito, come accertato dalla sentenza di primo grado, nei limiti della propria quota ereditaria.
9. L'esito complessivo del giudizio e la reciproca soccombenza giustificano la compensazione tra le parti delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ogni altra questione assorbita.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara prescritto il credito vantato dall'appellata nei confronti di e revoca il decreto ingiuntivo Parte_3 Parte_2
originariamente opposto e condanna al pagamento in favore di Parte_1
dell'indebito, come accertato dalla sentenza di primo Controparte_1
grado, nei limiti della propria quota ereditaria;
compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi. 9
Così deciso in AT, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025.
La Presidente
Dott.ssa Elvira Maltese
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
65 del D.P.R. n. 600/1973, tale atto non era idoneo a interrompere la prescrizione.
Assumono che la notifica del sollecito di pagamento, ai fini dell'efficacia interruttiva della prescrizione, doveva essere effettuata a tutti gli eredi singolarmente presso i rispettivi indirizzi di residenza. Assumono che la notifica effettuata impersonalmente a tutti gli eredi presso il domicilio della