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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/06/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di IT (Verbale - Sentenza)
Dato atto che l'udienza del giorno 27.06.2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani viene tenuta con le modalità della trattazione scritta;
dato atto, infatti, che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni, eccezioni e le note di trattazione scritta depositate dalla parte attrice;
pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice
Daniele Sodani
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 1789 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, la r oriale C.F._2
( , elettivamente Persona_1 C.F._3 domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Menghetti, sito in Roma via Crescenzio Flaminia n. 43, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
ATTORI
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Pt_2 quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
[...] convenivano in giudizio il Persona_1 Controparte_1 ta 9.09.2019 Persona_1 giardino Comunale di in via rossimità del civico CP_1
n. 83 quando a causa di un masso sconnesso della pavimentazione (non segnalato), era caduto rovinosamente contro un albero, cagionandosi delle lesioni;
-che la dinamica del sinistro era evincibile dalla documentazione fotografica del masso sconnesso relativo alla pavimentazione, non segnalato, e dalla denuncia di evento dannoso e di infortunio presentata al Corpo di Polizia Municipale di -che, a seguito dell'evento, il minore veniva CP_1 trasportato presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù dove gli veniva diagnosticato: “Trauma dentale” con prognosi 20 gg. Sulla scorta delle precedenti considerazioni concludeva chiedendo accertarsi la responsabilità e la condanna del convenuta in quanto custode dei CP_1 luoghi ai sensi dell'art. 2051 c.c. o 2043 c.c..
2.Nessuno si costituiva in giudizio per il he rimaneva Controparte_1 contumace.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale e di ctu medico legale e, all'esito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.La domanda di risarcimento del danno è stata svolta ai sensi dell'art. 2051 c.c., tenuto conto della oggettiva qualifica di custode dei luoghi del convenuto. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, si è anche osservato, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma
1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ. Sez. III Ord., 01/02/2018, n. 2480; Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152). Tale principio di diritto - più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6-3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724; Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2019, n. 20312; Cass. Sez. 3, ord. 2 dicembre 2021, n. 38089; Cass. Sez. 3, ord. 1 dicembre 2022, n. 35429; Cass. Sez. 3, ord. 20 luglio 2023, n. 21675, Rv. 668745-01), anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., 30 giugno 2022, n. 20943,) - è stato riaffermato con ulteriori precisazioni. Si è, pertanto, statuito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.) che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando, appunto, la sola colpa del leso, senza che la condotta del danneggiato debba presentare ulteriori connotazioni: Cass. Sez. 3, ord. n. 21675 del 2023, cit.; Cass. Sez. 3, sent. 24 gennaio 2024, n. 2376, Rv. 670396- 01; Cass. Sez. 3, ord. 27 luglio 2024, n. 21065), nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. Deve, dunque, ribadirsi - a dispetto di quanto la Suprema Corte ha talvolta affermato con orientamento ormai superato, cfr Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 12/10/2022) 19-12-2022, n. 37059, Cass. n. 25837/2017, Cass. n. 26524/2020, Cass. n. 4035/2021 Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/02/2023, n. 5116, Cass. Sez. 3, sent. 19 marzo 2023, n. 4051- che, "in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. n. 2376 del 2024, cit.; Cass. Sez. 3, ord. 25 luglio 2024, n. 4051 Cass. Sez. 3, sent. 30 ottobre 2024, n. 28057; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 05/11/2024) 31/03/2025, n. 8450). Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Pertanto, ferma restando la natura oggettiva della responsabilità speciale prevista dall'art. 2051 c.c. nella motivata valutazione del giudice di merito, la condotta del danneggiato può assumere:
-rilievo causale meramente concorrente;
tanto accade ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato concorre "a cagionare il danno"; nel qual caso vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato ed una percentuale di danno ascrivibile al fatto della cosa (e, quindi, imputabile al custode della stessa); precisamente, il risarcimento, dovuto al danneggiato, è ridotto "secondo la gravità della colpa (di quest'ultimo, ndr) e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate";
- efficienza causale esclusiva;
tanto accade ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato, per il grado della colpa e per il rilievo delle conseguenze, interrompe il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e si pone come unica causa di quest'ultimo; nel qual caso tutto il danno ricadrà sul danneggiato e non vi sarà alcuna percentuale di danno imputabile al custode (cfr Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 22/01/2025) 27/01/2025, n. 1904). Vale anche osservare che la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del custode, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca (così Sez. 3 -, Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023; Cass. Civ. n. 24/01/2024, n. 2376; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 07/02/2024) 27/03/2024, n. 8346).
5.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va osservato, che, quindi, era onere della parte attrice dimostrare il nesso causale tra la caduta e l'alterazione del manto. Sotto tale profilo, tuttavia, non vi è stata adeguata prova dalla parte attrice. Dalla documentazione fotografica versata in atti non si evince il punto esatto della caduta. La prova testimoniale sotto tale profilo non ha indicato all'interno delle immagini l'esatto punto di inciampo del ragazzo. Sennonché è evidente che la caduta è avvenuta in pieno giorno, all'interno di un'area ampia e ben visibile, senza ostacoli alla vista della zona circostante, per via di un'alterazione del tutto visibile e posta sulla linea laterale della zona di camminamento priva di alterazioni e facilmente percorribile. Dunque, l'utente in quel momento, dunque, non poteva non prestare una pur minima attenzione allo stato dei luoghi al momento del passaggio, sì da poter superare indenne il tratto con l'uso della più basilare grado di accortezza ed attenzione, alterazione che, lo si è detto, altrimenti era del tutto inidonea a cagionare la caduta. Non vi è, quindi, nesso causale tra le lesioni riportate dal minore di oltre 9 anni e il manto, ma semmai tra le lesioni e la condotta abnorme ed eccezionale tenuta dal minore (e dal genitore responsabile presente in quel momento che era in posizione favorevole per notare lo spostamento del figlio) il quale ne faceva un uso del tutto anomalo ed imprevedibile per il custode.
6.In conclusione, non essendovi prova del nesso causale tra la caduta e la cosa in custodia del dovendosi ricondurre la caduta alla esclusiva colpa del CP_1 minore e del s re responsabile che ne ometteva la dovuta vigilanza, la domanda va respinta. Le medesime motivazioni rendono infondata anche la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c..
7.Le spese di lite non vanno liquidate stante la contumacia del CP_1
[...]
8.Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico della parte attrice.
PQM
il Tribunale di IT, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA la domanda attorea;
-NULLA sulle spese di lite;
-PONE le spese di ctu definitivamente a carico di parte attrice. Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani