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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/06/2024, n. 4573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4573 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, all'udienza del
23/5/2024 , tenutasi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta a R.n.14435/2023
e vertente
TRA
Avv. C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 Parte_2 C.F._1
San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Picenna, 55, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato ma da considerarsi annesso al presente atto, dall'Avv. Dario Scognamillo (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Napoli al Centro Direzionale Isola A/7 Sc. C.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 133 e 176 c.p.c., il sottoscritto difensore e procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento al seguente numero telefax 081/19308455 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC ritualmente comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Email_1
Napoli,
RICORRENTE
E
, con sede in Roma Via Giuseppe Grezar n. 14, C.F. Controparte_1
, in persona del Legale Rappresentante p.t. sig. ( P.IVA_1 Controparte_2 [...]
), giusta procura speciale per atto notarile Rep. nr 180134 raccolta nr 12348 C.F._3 del 22/06/2023, rappresentata e difesa dall'avv. Mariano Materazzo ( C.F._4
) presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al Viale Maria Cristina di
[...]
Savoia 3, giusta procura in calce al presente atto, ed al quale potranno essere effettuate le comunicazioni e gli avvisi di Cancelleria al seguente numero di fax: 081 0320141 al seguente indirizzo PEC: Email_2
RESISTENTE
E L' C.F. - P.I. Controparte_3 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in P.IVA_3 Napoli alla Via de Gasperi 55 (Sede ), presso l'avv. Maria Sofia Lizzi ( CP_3
) che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per C.F._5
Notar del 23.01.23 rep. N.37590, n. racc. 7131 la quale si dichiara Persona_1
1 disponibile a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzopec: t (Fax 081.19626338- Email_3
Con atto di opposizione ritualmente notificato il ricorrente esponeva: che con PEC del 19/7/2023 l' notificava all'avvocato Salvatore Ricigliano l'intimazione di Controparte_1 pagamento numero 071202390022699143000 del complessivo importo di euro 7750,99; che la citata intimazione veniva emessa su un dettaglio di debito specificato a pagina tre di una cartella di pagamento recante il numero 071201701 09254312000 presuntivamente notificata il 10/10/2018, avente ad oggetto debito Irpef 2014 con ruolo emesso dalla Direzione provinciale II di Napoli Ufficio territoriale di Napoli 3 e di un avviso di addebito recante il numero 3712000170015932843000 CP_ presuntivamente notificato in data 3 gennaio 2018 avente oggetto debito 2010 con ruolo emesso CP_ dall' ; che il credito vantato dalla parte resistente era prescritto non avendo mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento e mancava il riferimento a ulteriori richieste eventualmente ricevute, che dalla lettura dell'intimazione di pagamento non è dato di sapere l'anno di emissione dei ruoli in cui sono stati resi esecutivi e ciò comprimeva il diritto di difesa per inosservanza del disposto gli articoli 27 legge 689/ 81 e 17 d.p.r. 612/73 che l'articolo 25 del decreto legislativo numero 46/ 99 regolamenta la tempistica decadenziale entro cui l'ente deve procedere all'iscrizione dei ruoli, stabilendo che i contributi devono essere iscritti a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito il termine decorre dalla data di conoscenza;
che il termine nel risultava rispettato;
che i presunti illeciti non erano stati mai contestati chiedeva pertanto al tribunale di: 1) accertare dichiarare i presunti crediti vantati dai resistenti nei confronti dell'avvocato Salvatore di Scigliano con l'intimazione di pagamento numero zero 7/1/2023 902 699 11 43 sono prescritti;
2) accertare dichiarare decaduta CP_ l' , la cassa di previdenza, l' e l'agenzia entrate elezione Controparte_1 provinciale II di Napoli ufficio territoriale di Napoli 3 dal diritto di riscossione del debito cui fa riferimento l'intimazione di pagamento numero 07120239002269914300, essendo afferente a ruoli esecutivi oltre il termine di decadenza e per l'effetto di quanto sopra annullare la cartella esattoriale n. 071201701 09254312000 e l'avviso di addebito numero 3712000170015932843000, condannando le parti eventualmente in solido al pagamento e le spese con attribuzione Si costituiva l' eccependo l' inammissibilità del ricorso , non essendo Controparte_1 stata l' intimazione di pagamento impugnata nei 40 giorni ai sensi del d.lgs. n. 46/99 , il difetto di giurisdizione, avendo ad oggetto la cartella n. 07120239002269914300 l' imposta IRPEF e rientrando nella giurisdizione della Commissione tributaria, il proprio difetto di legittimazione passiva e l' inammissibilità del ricorso per violazione del termine di cui all' art 617 c.p.c. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso vinte le spese . CP_
Si costituiva l' eccependo che gli avvisi di addebito risultano regolarmente notificati, sicchè l' opposizione era inammissibile, si riportava al contenuto della Relazione ove si diceva che l' avviso di addebito era stato regolarmente notificato e il termine di prescrizione interrotto dall' avviso bonario Eccepiva sempre in via preliminare la tardività, per violazione dei termini perentori di cui all'art 617 c.p.c., delle eccezioni sollevate in riferimento a pretesi vizi formali dei titoli, alle notifiche e, più in generale, afferenti al quomodo executionis. All' udienza del 23/5/2024 tenutasi con trattazione scritta , all' esito del deposito delle note di trattazione scritta, il giudice decideva come da sentenza contestuale . Va preliminarmente accolta l' eccezione di difetto di giurisdizione del giudice del lavoro in ordine alla cartella esattoriale n. 071201701 09254312000, essendo riservata alla giurisdizione del giudice tributario (ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023, delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione) .
Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato
2 Preliminarmente va disattesa l' eccezione di inammissibilità per violazione del termine perentorio dei 40 gg, a tal fine previsto dall'art. 24 d.lgs.n.46/1999, avanzata dall' atteso che il ricorrente ha proposto l' opposizione nel termine di 40 giorni CP_3 dalla notifica dell' intimazione di pagamento avvenuta con PEC del 19/7/2023 . Va peraltro rilevato che parte opponente in primis deduce la mancata notifica dell' avviso di addebito richiamato nell' atto di intimazione di cui al ricorso e comunque il decorso del termine di prescrizione quinquennale alla data di notifica dell' intimazione di pagamento E', infatti, possibile far valere i fatti estintivi della pretesa creditoria, intervenuti successivamente alla formazione e notifica della cartella (titolo esecutivo), mediante opposizione che, avendo natura di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., può essere proposta in qualsiasi tempo, fino alla conclusione della procedura esecutiva”. (Tribunale Catania Sez. Lavoro Sentenza N. 144 del 20.01.2015) Sempre preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall '
, avente ad oggetto l'inoppugnabilità dell'intimazione di pagamento atteso che CP_3 la giurisprudenza di legittimità ha da tempo risolto il dibattito in ordine all'autonoma impugnabilità dell'avviso di pagamento, sancendo “l'impugnabilità dinanzi al Giudice di tutti gli atti adottati che portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità che essi siano espressi in forma autoritativa” al fine di evitare “un'incredibile disparità sul piano dei soggetti del rapporto tributario”. Premesso ciò, va osservato che l' ha fornito prova della notifica dell' avviso di CP_3 addebito n. 37120170015932843000 avvenuta con racc 66546415342-s ricevuta il 3/1/2018, sicché va esaminata la ulteriore eccezione di prescrizione del credito portato dall' avviso di addebito al momento della notifica dell' intimazione di pagamento
In merito va richiamato il recente orientamento espresso dalla Cassazione, Sezioni Unite, nella sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, nel quale vengono affermati i seguenti principi di diritto:
“1) “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, articolo 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, articolo 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'articolo 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella CP_3 di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (Decreto Legge 31 maggio CP_3
2010, n. 78, articolo 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010 2) “e' di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'articolo 2953 c.c.. Tale
3 principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché' di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché' delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'articolo 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”. Ebbene, è indubbio, stante la consolidata giurisprudenza in materia, che tutti gli atti di riscossione “comunque denominati” soggiacciono ad un termine breve di prescrizione (quinquennale), espressamente previsto dalla legge, con conseguente esclusione della c.d. “conversione” prevista dall'art. 2953 c.c., la cui applicazione è limitata ai casi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo, ipotesi non riconducibile alle cartelle esattoriali e agli avviso di addebito, aventi natura di atto amministrativo. Esso peraltro alla data di notifica dell' intimazione opposta ovvero il 19/7/2023 non può ritenersi decorso, stante la sospensione dei termini di cui al decreto dovuto all'emergenza sanitaria -1
. La prima sospensione è stata disposta dall'art. 37, D.l. n. 18/2020, dal 23.2.2020 al
30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni. Il secondo periodo di sospensione, dal
31.12.2020 al 30.6.2021, è stato stabilito in forza dell'art. 11, c. 9, D.l. n. 183/2020 per complessivi 182 giorni. Conclusivamente, questo giudice stante l' infondatezza delle deduzioni poste a base del ricorso, ritiene che lo sesso vada rigettato Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, disattesa e reietta ogni altra pretesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei resistenti in solido delle spese di lite liquidate in euro 1200,00 oltre rimborso forfettario Iva e Cpa come per legge Si comunichi Napoli 23/5/2024
Il giudice del lavoro Maria Pia Mazzocca
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