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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/12/2024, n. 3134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 3134 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 8400/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
AN, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
01/10/1967, residente in [...]16 scala D, elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via Giuseppe Macaggi n. 17/11, presso lo studio dell'Avv. Stefano Bagatta, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Ricorrente - nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...] ed ivi _1 C.F._2
residente in [...]16 scala D, elettivamente domiciliato in Genova (GE), Corso
Torino n. 14/6, presso lo studio dell'Avv. Mauro Barosso, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Resistente -
Con l'intervento ex lege del P.M. che ha concluso come in atti Conclusioni per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, confermata preliminarmente l'Ordinanza Presidenziale del 12.02.2023,
- in ogni caso respingere e rigettare ogni contraria istanza domanda e/o eccezione, in primis la domanda di addebito ex adverso proposta, in quanto palesemente non provata e, comunque, infondata tanto in fatto quanto in diritto;
- In via principale, dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi, IGnori CP_2
e;
[...] _1
- sempre in via principale, vista la perdurante disparità economica tra i coniugi emergente dalla documentazione reddituale agli atti, tenuto conto di come il lungo matrimonio abbia inciso sulla capacità lavorativa della ricorrente e di come la ricorrente abbia contribuito, nel corso del matrimonio, alla formazione del patrimonio familiare, porre a carico del resistente, sig. , un congruo onere di contribuzione al mantenimento della coniuge, sig.ra _1
, nella misura di - almeno - € 500,00#, mensili da corrispondere entro il Controparte_2
giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, o, IN VIA DI
SUBORDINE, quella diversa somma dovesse risultare di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, all'esito dell'istruttoria;
- In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.”
Conclusioni per il resistente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previe le declaratorie del caso e previa rimessione in istruttoria della causa per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in atti e non ammesse, 1) In via preliminare, revocare il provvedimento presidenziale emesso in data 14.02.2023, per i motivi tutti di cui in premessa ed in particolare considerazione del sopravvenuto mutamento delle condizioni patrimoniali del IG. ed accertare e dichiarare che nessuna somma è _1
dovuta; 2) in via principale, accertare e dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o in subordine infondate in fatto ed in diritto le domande avversarie per i motivi suesposti e/o per quello che emergerà in corso di causa e per l'effetto rigettare tutte le domande proposte e/o proponende nei confronti dell'esponente; 3) sempre in via principale pronunciare la separazione tra i coniugi, con addebito nei confronti della IG.ra , per tutti Controparte_2
i motivi indicati in atti;
4) Rigettare comunque tutte le domande proposte e/o proponende nei confronti dell'esponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o comunque non provate.
5) Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta a parte ricorrente ed accertare e dichiarare che i veicoli Fiat Panda e Peugeot di cui in atti vengano assegnati all'esponente;
6) In subordine ridurre in punto quantum per le pretese di parte ricorrente per tutti i motivi indicati in atti. 7) Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/10/2022 e ritualmente notificato, la IG.ra
[...]
ha chiesto la separazione personale dal marito IG. , esponendo che: CP_2 _1
- i coniugi avevano contratto matrimonio in CA (AG) in data 28/06/1994, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune e dall'unione coniugale era nata la figlia ormai maggiorenne ed economicamente indipendente;
Per_1
- la coppia aveva stabilito la propria residenza presso la casa coniugale sita in Genova, Via
Tortona n. 7/16 scala destra, già di proprietà del IG. ; _1
- la vita matrimoniale, inizialmente felice, si era successivamente incrinata a causa di incomprensioni ed incompatibilità caratteriali tanto che i coniugi, pur convivendo sotto lo stesso tetto, erano sostanzialmente separati di fatto da tempo;
- in particolare in data 13/08/2022, a causa dell'aumento delle liti quotidiane, dei dissapori e delle incomprensioni, la IG.ra , ritenendo invivibile la situazione creatasi in casa, CP_2
aveva manifestato l'intenzione di separarsi al coniuge, il quale le aveva impedito di far rientro di sera nella casa coniugale, negandole di prendere con sé i vestiti e gli effetti personali, obbligandola a chiedere aiuto ed ospitalità prima presso l'abitazione della figlia e, poi, presso un'amica;
- la ricorrente si vedeva pertanto costretta a far rientro in Sicilia, a CA (AG), dai propri genitori, dove è stata ospite in attesa di poter rientrare a Genova, città dove vive ancora la figlia e dove la ricorrente ha le proprie amicizie e le proprie abitudini di vita;
Per_1
- nel corso del trentennale matrimonio la IG.ra non aveva quasi mai lavorato, CP_2
essendosi sempre dedicata esclusivamente alla cura della famiglia e della casa nonché all'assistenza della suocera, IG.ra , affetta da Alzheimer e deceduta Persona_2 nell'agosto 2018;
- nel 2020, i coniugi, con grande sacrificio famigliare, avevano aiutato economicamente la figlia contribuendo all'acquisto di un appartamento per la stessa, posto nello stesso Per_1
stabile di Via Tortona n. 7, al piano superiore rispetto a quello dei genitori;
- negli ultimi anni, con il raggiungimento della indipendenza economica della figlia Per_1
la ricorrente si era dedicata a cercare un'occupazione, trovando nel tempo qualche lavoretto saltuario, per poche ore a settimana come babysitter o badante e nel 2022 aveva lavorato presso l'azienda Synergie come addetta alle pulizie, percependo uno stipendio mensile di circa € 500,00;
- grazie a queste piccole entrate, la ricorrente poteva godere di un minimo di autonomia per le proprie piccole spese personali, così da non dipendere esclusivamente dalle concessioni del coniuge;
- il IG. lavora invece dall'età di 17 anni presso l'azienda Sogegross con contratto a _1
tempo indeterminato ed ha uno stipendio mensile di circa € 1.500/€ 1.800.
In tali premesse, la ricorrente ha chiesto che venisse posto a carico di quest'ultimo un contributo al suo mantenimento pari ad € 600,00 mensili o in subordine quella diversa somma da determinarsi anche in via equitativa oltre all'assegnazione a suo favore della vettura Fiat
Panda, targata GC101DN, già di proprietà della stessa, e al marito della vettura Peugeot 206, targata BV049PG.
Con comparsa di risposta del 09/12/2022, si è costituito in giudizio il IG. il quale, pur _1
aderendo alla domanda in punto di separazione, ha imputato la causa della crisi coniugale alla moglie la quale avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale con il IG. CP_3
(addetto alle vendite di cucine) conosciuto “on line” nel mese di giugno/luglio del
[...] Concessi quindi i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., con ordinanza del 28/12/2023 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza cartolare del 02/05/2024 per la precisazione delle conclusioni, che le parti hanno precisato come in epigrafe, all'esito della quale è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle difese conclusive.
* * * * * *
Ciò premesso, la domanda di separazione, alla quale il convenuto non si è opposto ma anzi ha espressamente aderito, deve certamente essere accolta sussistendo le condizioni di cui all'art. 151 c.c.
Entrambe le parti, infatti, seppur nella diversa ricostruzione dei fatti, hanno chiesto che venisse pronunciata la separazione personale essendo venuta meno ad oggi la comunione morale e spirituale fra i coniugi che da anni vivono di fatto separati.
Pertanto, a fronte dell'ormai irreversibile frattura affettiva che nemmeno il tentativo di conciliazione esperito in sede presidenziale è riuscito a ricomporre, sussiste quella situazione d'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza alla quale l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
Quanto alla domanda di addebito della separazione alla moglie formulata dal IG. , _1
ritiene il Collegio che la stessa non possa trovare accoglimento.
Come noto, infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità da cui questo giudice non intende discostarsi, in tema di separazione personale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione dei doveri coniugali che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma è necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale (vds. ex multis Cass. n. 14840/2006,
23071/2005, 12130/2001, 279/2000, 2444/1999, 7817/1997).
In altre parole, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile in via esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi e che sussista quindi un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Da ciò discende che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri sia stato la causa del fallimento della convivenza, non può essere pronunciata la separazione con addebito.
Orbene, nel caso di specie, il IG. ha attribuito la causa della crisi coniugale alla condotta _1
della IG.ra , la quale da circa dieci anni viveva da separata in casa dormendo nella CP_2
cameretta della figlia, aveva instaurato una relazione extraconiugale con un altro uomo, IG.
, ed aveva infine abbandonato il tetto coniugale per andare a vivere dalla Controparte_3
figlia per oltre un mese e mezzo.
Tuttavia, dalle reciproche recriminazioni e dalla ricostruzione dei fatti operata dalle parti in sede di udienza presidenziale è emerso che la coppia fosse in realtà già in crisi da diverso tempo dal momento che i coniugi dormivano in camere separate quantomeno dal Natale 2021, come espressamente dichiarato anche dallo stesso IG. . _1
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, le circostanze poste a fondamento della domanda di addebito dal convenuto non hanno trovato alcun riscontro probatorio e i capitoli di prova formulati, anche laddove ammessi, non erano idonei a dimostrare la stabilità del vincolo prima delle condotte imputate alla ricorrente.
Ne consegue che, a fronte dell'impossibilità di accertare quel nesso di causalità richiesto dalla giurisprudenza di legittimità fra la condotta contraria ai doveri coniugali imputata alla moglie e il fallimento del matrimonio, la domanda di addebito della separazione deve essere rigettata.
Quanto alle ulteriori condizioni di separazione, l'unico motivo di dissidio fra le parti riguarda il contributo al mantenimento della moglie, chiesto dalla IG.ra . CP_2
Sul punto giova brevemente ricordare che tale contributo svolge una funzione puramente solidaristica in virtù dell'obbligo di assistenza materiale fra i coniugi che non viene meno in sede di separazione, attenuandosi unicamente i reciproci doveri di natura personale.
Infatti, ai sensi dell'art. 156 c.c. il coniuge a cui non sia addebitabile la separazione può richiedere all'altro coniuge un contributo al suo mantenimento laddove non abbia adeguati mezzi di sostentamento, valutate le circostanze e i redditi del coniuge obbligato e fermo in ogni caso l'obbligo di prestare gli alimenti.
Va da sé che tale contributo non costituisca un obbligo meramente alimentare che presuppone lo stato di bisogno del coniuge economicamente più “debole”, ma risponde piuttosto all'esigenza di mitigare le conseguenze patrimoniali negative della separazione laddove questa comporti un rilevante squilibrio economico fra i coniugi.
In altre parole, tale emolumento ha la funzione di riequilibrare, nell'ambito della crisi famigliare, le posizioni economiche fra i coniugi consentendo al coniuge più debole di mantenere “tendenzialmente” il medesimo tenore di vita, in virtù di quella solidarietà coniugale derivante dal vincolo matrimoniale che persiste anche dopo la separazione.
Orbene, nel caso di specie, dalle prospettazioni delle parti emerge in maniera incontrovertibile che i coniugi in costanza di matrimonio traessero il sostentamento del nucleo famigliare in via principale e prevalente dagli introiti derivanti dall'attività lavorativa del IG. , il quale _1
può contare su un reddito medio annuo da lavoratore dipendente, risultante dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in atti1 pari a circa € 20.658,50, corrispondente ad una disponibilità mensile nell'ordine di € 1.721,50.
Di contro, la IG.ra in costanza di matrimonio ha svolto in via prevalente attività CP_2
casalinga, per scelta condivisa o meno tra i coniugi (circostanza che poco importa non mutando il risultato per molto tempo accettato da entrambe le parti), e soltanto negli ultimi anni, con il raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia, ha reperito dei lavoretti saltuari come addetta alle pulizie percependo una retribuzione mensile pari ad € 500,00.
Pertanto, alla luce dello squilibrio economico in oggi ancora sussistente fra i coniugi, consegue il diritto della IG.ra a vedersi riconosciuto un contributo al suo CP_2
mantenimento, quantificato in via provvisoria in € 500,00 mensili.
Tuttavia, rispetto all'epoca della fase presidenziale, la IG.ra ha trovato CP_2
un'occupazione più stabile presso la Coopservice che le garantisce una miglior retribuzione nell'ordine di circa € 1.000,00 mensili, come si evince dalle certificazioni dei redditi aggiornate e dalla stessa istanza di rinuncia al Patrocinio a Spese dello Stato, consentendole di far fronte ad un canone di locazione per la propria abitazione.
In questo quadro, tenuto conto del tenore di vita goduto dal nucleo famigliare in costanza di matrimonio, del ménage famigliare adottato dal nucleo familiare, della durata medio-lunga del matrimonio (quasi trentennale) e dell'età di 57 anni della moglie, appare congruo rideterminare il contributo per il mantenimento della moglie in € 350,00, con decorrenza dalla presente pronuncia stante il miglioramento delle condizioni economiche della convenuta intervenuto in corso di causa.
Deve invece dichiararsi l'inammissibilità in questa sede, per mancanza di connessione forte ai sensi dell'art. 40 c.p.c. con il rito speciale in materia di separazione, delle domande formulate dalle parti in punto assegnazione dei veicoli, peraltro reiterate soltanto da parte del
IG. , rilevando in ogni caso come nelle more sia intervenuta la demolizione di uno dei _1
due veicoli Peugeot 206 targata BV049PG, mentre le questioni relative alla proprietà della
Fiat Panda targata GC101DN andranno necessariamente regolate in separata sede.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto nella misura liquidata come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui alle tabelle allegate al D.M.
55/2014 per le cause dal valore indeterminato di complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi IG.ra , nata a [...] Controparte_2
(AG) il 01/10/1967 e IG. , nato a [...] il [...]; _1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere alle annotazioni della sentenza, passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiara tenuto e condanna il IG. al pagamento di un contributo mensile al _1
mantenimento della moglie IG.ra pari ad € 350,00, oltre rivalutazione Controparte_2
Istat per 12 mensilità annue, da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese, con decorrenza dalla presente pronuncia;
- rigetta per il resto tutte le altre domande formulate dalle parti;
- condanna il IG. al pagamento delle spese di lite in favore della IG.ra _1
che liquida in € 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali Controparte_2
al 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 13/09/2024 Il Giudice Estensore
Dott. Danilo Corvacchiola
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2022 con cui aveva trascorso la notte del 13/14 agosto 2022 prendendo in locazione per tre giorni un appartamento, per poi abbandonare definitivamente il tetto coniugale trasferendosi a vivere a casa della figlia nell'immobile sovrastante.
Per tali motivi, il convenuto ha chiesto che la separazione venisse addebitata alla moglie e ha chiesto il rigetto della domanda di mantenimento della moglie in quanto dotata di comprovata capacità lavorativa.
All'esito della fase presidenziale, il Presidente di Sezione, in persona del dott. Domenico
Pellegrini, con ordinanza non reclamata del 13/02/2023, fallito ogni tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente ed ha posto a carico del IG. un _1 contributo mensile pari ad € 500,00 per il mantenimento della moglie, rimettendo le parti dinanzi al G.I. 1 Mod. 730/2020: Reddito imponibile € 24.534,00 – Imposta netta € 3.245,00 = € 21.289,00
Mod. 730/2021: Reddito imponibile € 25.069,00 – Imposta netta € 3.467,00 = € 21.602,00
Mod. 730/2022: Reddito imponibile € 23.343,00 – Imposta netta € 3.750,00 = € 19.593,00
CU 2023: Reddito € 23.425,00 – Imposta netta € 3.277,00 = € 20.148,00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
AN, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
01/10/1967, residente in [...]16 scala D, elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via Giuseppe Macaggi n. 17/11, presso lo studio dell'Avv. Stefano Bagatta, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Ricorrente - nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...] ed ivi _1 C.F._2
residente in [...]16 scala D, elettivamente domiciliato in Genova (GE), Corso
Torino n. 14/6, presso lo studio dell'Avv. Mauro Barosso, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Resistente -
Con l'intervento ex lege del P.M. che ha concluso come in atti Conclusioni per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, confermata preliminarmente l'Ordinanza Presidenziale del 12.02.2023,
- in ogni caso respingere e rigettare ogni contraria istanza domanda e/o eccezione, in primis la domanda di addebito ex adverso proposta, in quanto palesemente non provata e, comunque, infondata tanto in fatto quanto in diritto;
- In via principale, dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi, IGnori CP_2
e;
[...] _1
- sempre in via principale, vista la perdurante disparità economica tra i coniugi emergente dalla documentazione reddituale agli atti, tenuto conto di come il lungo matrimonio abbia inciso sulla capacità lavorativa della ricorrente e di come la ricorrente abbia contribuito, nel corso del matrimonio, alla formazione del patrimonio familiare, porre a carico del resistente, sig. , un congruo onere di contribuzione al mantenimento della coniuge, sig.ra _1
, nella misura di - almeno - € 500,00#, mensili da corrispondere entro il Controparte_2
giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, o, IN VIA DI
SUBORDINE, quella diversa somma dovesse risultare di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, all'esito dell'istruttoria;
- In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.”
Conclusioni per il resistente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previe le declaratorie del caso e previa rimessione in istruttoria della causa per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in atti e non ammesse, 1) In via preliminare, revocare il provvedimento presidenziale emesso in data 14.02.2023, per i motivi tutti di cui in premessa ed in particolare considerazione del sopravvenuto mutamento delle condizioni patrimoniali del IG. ed accertare e dichiarare che nessuna somma è _1
dovuta; 2) in via principale, accertare e dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o in subordine infondate in fatto ed in diritto le domande avversarie per i motivi suesposti e/o per quello che emergerà in corso di causa e per l'effetto rigettare tutte le domande proposte e/o proponende nei confronti dell'esponente; 3) sempre in via principale pronunciare la separazione tra i coniugi, con addebito nei confronti della IG.ra , per tutti Controparte_2
i motivi indicati in atti;
4) Rigettare comunque tutte le domande proposte e/o proponende nei confronti dell'esponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o comunque non provate.
5) Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta a parte ricorrente ed accertare e dichiarare che i veicoli Fiat Panda e Peugeot di cui in atti vengano assegnati all'esponente;
6) In subordine ridurre in punto quantum per le pretese di parte ricorrente per tutti i motivi indicati in atti. 7) Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/10/2022 e ritualmente notificato, la IG.ra
[...]
ha chiesto la separazione personale dal marito IG. , esponendo che: CP_2 _1
- i coniugi avevano contratto matrimonio in CA (AG) in data 28/06/1994, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune e dall'unione coniugale era nata la figlia ormai maggiorenne ed economicamente indipendente;
Per_1
- la coppia aveva stabilito la propria residenza presso la casa coniugale sita in Genova, Via
Tortona n. 7/16 scala destra, già di proprietà del IG. ; _1
- la vita matrimoniale, inizialmente felice, si era successivamente incrinata a causa di incomprensioni ed incompatibilità caratteriali tanto che i coniugi, pur convivendo sotto lo stesso tetto, erano sostanzialmente separati di fatto da tempo;
- in particolare in data 13/08/2022, a causa dell'aumento delle liti quotidiane, dei dissapori e delle incomprensioni, la IG.ra , ritenendo invivibile la situazione creatasi in casa, CP_2
aveva manifestato l'intenzione di separarsi al coniuge, il quale le aveva impedito di far rientro di sera nella casa coniugale, negandole di prendere con sé i vestiti e gli effetti personali, obbligandola a chiedere aiuto ed ospitalità prima presso l'abitazione della figlia e, poi, presso un'amica;
- la ricorrente si vedeva pertanto costretta a far rientro in Sicilia, a CA (AG), dai propri genitori, dove è stata ospite in attesa di poter rientrare a Genova, città dove vive ancora la figlia e dove la ricorrente ha le proprie amicizie e le proprie abitudini di vita;
Per_1
- nel corso del trentennale matrimonio la IG.ra non aveva quasi mai lavorato, CP_2
essendosi sempre dedicata esclusivamente alla cura della famiglia e della casa nonché all'assistenza della suocera, IG.ra , affetta da Alzheimer e deceduta Persona_2 nell'agosto 2018;
- nel 2020, i coniugi, con grande sacrificio famigliare, avevano aiutato economicamente la figlia contribuendo all'acquisto di un appartamento per la stessa, posto nello stesso Per_1
stabile di Via Tortona n. 7, al piano superiore rispetto a quello dei genitori;
- negli ultimi anni, con il raggiungimento della indipendenza economica della figlia Per_1
la ricorrente si era dedicata a cercare un'occupazione, trovando nel tempo qualche lavoretto saltuario, per poche ore a settimana come babysitter o badante e nel 2022 aveva lavorato presso l'azienda Synergie come addetta alle pulizie, percependo uno stipendio mensile di circa € 500,00;
- grazie a queste piccole entrate, la ricorrente poteva godere di un minimo di autonomia per le proprie piccole spese personali, così da non dipendere esclusivamente dalle concessioni del coniuge;
- il IG. lavora invece dall'età di 17 anni presso l'azienda Sogegross con contratto a _1
tempo indeterminato ed ha uno stipendio mensile di circa € 1.500/€ 1.800.
In tali premesse, la ricorrente ha chiesto che venisse posto a carico di quest'ultimo un contributo al suo mantenimento pari ad € 600,00 mensili o in subordine quella diversa somma da determinarsi anche in via equitativa oltre all'assegnazione a suo favore della vettura Fiat
Panda, targata GC101DN, già di proprietà della stessa, e al marito della vettura Peugeot 206, targata BV049PG.
Con comparsa di risposta del 09/12/2022, si è costituito in giudizio il IG. il quale, pur _1
aderendo alla domanda in punto di separazione, ha imputato la causa della crisi coniugale alla moglie la quale avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale con il IG. CP_3
(addetto alle vendite di cucine) conosciuto “on line” nel mese di giugno/luglio del
[...] Concessi quindi i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., con ordinanza del 28/12/2023 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza cartolare del 02/05/2024 per la precisazione delle conclusioni, che le parti hanno precisato come in epigrafe, all'esito della quale è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle difese conclusive.
* * * * * *
Ciò premesso, la domanda di separazione, alla quale il convenuto non si è opposto ma anzi ha espressamente aderito, deve certamente essere accolta sussistendo le condizioni di cui all'art. 151 c.c.
Entrambe le parti, infatti, seppur nella diversa ricostruzione dei fatti, hanno chiesto che venisse pronunciata la separazione personale essendo venuta meno ad oggi la comunione morale e spirituale fra i coniugi che da anni vivono di fatto separati.
Pertanto, a fronte dell'ormai irreversibile frattura affettiva che nemmeno il tentativo di conciliazione esperito in sede presidenziale è riuscito a ricomporre, sussiste quella situazione d'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza alla quale l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
Quanto alla domanda di addebito della separazione alla moglie formulata dal IG. , _1
ritiene il Collegio che la stessa non possa trovare accoglimento.
Come noto, infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità da cui questo giudice non intende discostarsi, in tema di separazione personale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione dei doveri coniugali che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma è necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale (vds. ex multis Cass. n. 14840/2006,
23071/2005, 12130/2001, 279/2000, 2444/1999, 7817/1997).
In altre parole, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile in via esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi e che sussista quindi un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Da ciò discende che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri sia stato la causa del fallimento della convivenza, non può essere pronunciata la separazione con addebito.
Orbene, nel caso di specie, il IG. ha attribuito la causa della crisi coniugale alla condotta _1
della IG.ra , la quale da circa dieci anni viveva da separata in casa dormendo nella CP_2
cameretta della figlia, aveva instaurato una relazione extraconiugale con un altro uomo, IG.
, ed aveva infine abbandonato il tetto coniugale per andare a vivere dalla Controparte_3
figlia per oltre un mese e mezzo.
Tuttavia, dalle reciproche recriminazioni e dalla ricostruzione dei fatti operata dalle parti in sede di udienza presidenziale è emerso che la coppia fosse in realtà già in crisi da diverso tempo dal momento che i coniugi dormivano in camere separate quantomeno dal Natale 2021, come espressamente dichiarato anche dallo stesso IG. . _1
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, le circostanze poste a fondamento della domanda di addebito dal convenuto non hanno trovato alcun riscontro probatorio e i capitoli di prova formulati, anche laddove ammessi, non erano idonei a dimostrare la stabilità del vincolo prima delle condotte imputate alla ricorrente.
Ne consegue che, a fronte dell'impossibilità di accertare quel nesso di causalità richiesto dalla giurisprudenza di legittimità fra la condotta contraria ai doveri coniugali imputata alla moglie e il fallimento del matrimonio, la domanda di addebito della separazione deve essere rigettata.
Quanto alle ulteriori condizioni di separazione, l'unico motivo di dissidio fra le parti riguarda il contributo al mantenimento della moglie, chiesto dalla IG.ra . CP_2
Sul punto giova brevemente ricordare che tale contributo svolge una funzione puramente solidaristica in virtù dell'obbligo di assistenza materiale fra i coniugi che non viene meno in sede di separazione, attenuandosi unicamente i reciproci doveri di natura personale.
Infatti, ai sensi dell'art. 156 c.c. il coniuge a cui non sia addebitabile la separazione può richiedere all'altro coniuge un contributo al suo mantenimento laddove non abbia adeguati mezzi di sostentamento, valutate le circostanze e i redditi del coniuge obbligato e fermo in ogni caso l'obbligo di prestare gli alimenti.
Va da sé che tale contributo non costituisca un obbligo meramente alimentare che presuppone lo stato di bisogno del coniuge economicamente più “debole”, ma risponde piuttosto all'esigenza di mitigare le conseguenze patrimoniali negative della separazione laddove questa comporti un rilevante squilibrio economico fra i coniugi.
In altre parole, tale emolumento ha la funzione di riequilibrare, nell'ambito della crisi famigliare, le posizioni economiche fra i coniugi consentendo al coniuge più debole di mantenere “tendenzialmente” il medesimo tenore di vita, in virtù di quella solidarietà coniugale derivante dal vincolo matrimoniale che persiste anche dopo la separazione.
Orbene, nel caso di specie, dalle prospettazioni delle parti emerge in maniera incontrovertibile che i coniugi in costanza di matrimonio traessero il sostentamento del nucleo famigliare in via principale e prevalente dagli introiti derivanti dall'attività lavorativa del IG. , il quale _1
può contare su un reddito medio annuo da lavoratore dipendente, risultante dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in atti1 pari a circa € 20.658,50, corrispondente ad una disponibilità mensile nell'ordine di € 1.721,50.
Di contro, la IG.ra in costanza di matrimonio ha svolto in via prevalente attività CP_2
casalinga, per scelta condivisa o meno tra i coniugi (circostanza che poco importa non mutando il risultato per molto tempo accettato da entrambe le parti), e soltanto negli ultimi anni, con il raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia, ha reperito dei lavoretti saltuari come addetta alle pulizie percependo una retribuzione mensile pari ad € 500,00.
Pertanto, alla luce dello squilibrio economico in oggi ancora sussistente fra i coniugi, consegue il diritto della IG.ra a vedersi riconosciuto un contributo al suo CP_2
mantenimento, quantificato in via provvisoria in € 500,00 mensili.
Tuttavia, rispetto all'epoca della fase presidenziale, la IG.ra ha trovato CP_2
un'occupazione più stabile presso la Coopservice che le garantisce una miglior retribuzione nell'ordine di circa € 1.000,00 mensili, come si evince dalle certificazioni dei redditi aggiornate e dalla stessa istanza di rinuncia al Patrocinio a Spese dello Stato, consentendole di far fronte ad un canone di locazione per la propria abitazione.
In questo quadro, tenuto conto del tenore di vita goduto dal nucleo famigliare in costanza di matrimonio, del ménage famigliare adottato dal nucleo familiare, della durata medio-lunga del matrimonio (quasi trentennale) e dell'età di 57 anni della moglie, appare congruo rideterminare il contributo per il mantenimento della moglie in € 350,00, con decorrenza dalla presente pronuncia stante il miglioramento delle condizioni economiche della convenuta intervenuto in corso di causa.
Deve invece dichiararsi l'inammissibilità in questa sede, per mancanza di connessione forte ai sensi dell'art. 40 c.p.c. con il rito speciale in materia di separazione, delle domande formulate dalle parti in punto assegnazione dei veicoli, peraltro reiterate soltanto da parte del
IG. , rilevando in ogni caso come nelle more sia intervenuta la demolizione di uno dei _1
due veicoli Peugeot 206 targata BV049PG, mentre le questioni relative alla proprietà della
Fiat Panda targata GC101DN andranno necessariamente regolate in separata sede.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto nella misura liquidata come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui alle tabelle allegate al D.M.
55/2014 per le cause dal valore indeterminato di complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi IG.ra , nata a [...] Controparte_2
(AG) il 01/10/1967 e IG. , nato a [...] il [...]; _1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere alle annotazioni della sentenza, passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiara tenuto e condanna il IG. al pagamento di un contributo mensile al _1
mantenimento della moglie IG.ra pari ad € 350,00, oltre rivalutazione Controparte_2
Istat per 12 mensilità annue, da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese, con decorrenza dalla presente pronuncia;
- rigetta per il resto tutte le altre domande formulate dalle parti;
- condanna il IG. al pagamento delle spese di lite in favore della IG.ra _1
che liquida in € 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali Controparte_2
al 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 13/09/2024 Il Giudice Estensore
Dott. Danilo Corvacchiola
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2022 con cui aveva trascorso la notte del 13/14 agosto 2022 prendendo in locazione per tre giorni un appartamento, per poi abbandonare definitivamente il tetto coniugale trasferendosi a vivere a casa della figlia nell'immobile sovrastante.
Per tali motivi, il convenuto ha chiesto che la separazione venisse addebitata alla moglie e ha chiesto il rigetto della domanda di mantenimento della moglie in quanto dotata di comprovata capacità lavorativa.
All'esito della fase presidenziale, il Presidente di Sezione, in persona del dott. Domenico
Pellegrini, con ordinanza non reclamata del 13/02/2023, fallito ogni tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente ed ha posto a carico del IG. un _1 contributo mensile pari ad € 500,00 per il mantenimento della moglie, rimettendo le parti dinanzi al G.I. 1 Mod. 730/2020: Reddito imponibile € 24.534,00 – Imposta netta € 3.245,00 = € 21.289,00
Mod. 730/2021: Reddito imponibile € 25.069,00 – Imposta netta € 3.467,00 = € 21.602,00
Mod. 730/2022: Reddito imponibile € 23.343,00 – Imposta netta € 3.750,00 = € 19.593,00
CU 2023: Reddito € 23.425,00 – Imposta netta € 3.277,00 = € 20.148,00