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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/04/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 281/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 281/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 4 aprile 2025 ad ore 9,26 innanzi al dott. Nadia Mencarelli, sono comparsi:
Per 'avv. PIZZI RICCARDO anche i.s. dell'avv. RICCIO PAOLA Parte_1 Per 'avv. D'ADDERIO DIEGO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Pizzi precisa le conclusioni come da memoria integrativa rimettendosi al Giudice per la liquidazione delle spese.
L'avv.. D'Adderio precisa le conclusioni come da memoria integrativa contestando quella avversaria e si rimette al Giudice per la liquidazione del gratuito patrocinio e delle spese di lite.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. All'esito della Camera di Consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura ad ore 11,05.
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 281/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PIZZI RICCARDO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. RICCIO PAOLA ( ) Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in C.F._2 presso il difensore avv. PIZZI RICCARDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ADDERIO Controparte_1 C.F._3
DIEGO elettivamente domiciliato in VIA A. COSTA 34 SENIGALLIA presso il difensore avv. D'ADDERIO DIEGO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di licenza per finita locazione e contestuale citazione per la convalida,
notificato in data 28.11.2024, conveniva in giudizio, avanti il sovra intestato Parte_1
Tribunale, al fine di sentir convalidare l'intimata licenza per finita locazione e fissare Controparte_1
la data di esecuzione del rilascio nel più breve termine possibile, con vittoria delle spese di lite. Parte
intimante premetteva: che il 16.07.2017 veniva sottoscritto contratto di locazione ad uso abitativo, registrato il 27.07.2017, tra e l'intimato relativamente all'immobile sito a Senigallia Controparte_2
(AN), via Montello n. 22, per la durata di tre anni e previsione di rinnovo biennale in mancanza di disdetta;
che il contratto si era rinnovato sia alla prima scadenza, per il biennio 2020/2022, che per una seconda volta relativamente al periodo 16.07.2022/15.07.2024; che parte locatrice, in data 05.01.2024,
pagina 2 di 6 inviava al conduttore disdetta per la successiva scadenza del 15.07.2024 con raccomandata a.r.
pervenuta al destinatario il 08.01.2024; che, stante la mancata riconsegna alla scadenza, la locatrice inviava diffida a rilasciare l'immobile entro il 16.09.2024; che il conduttore reclamava la rinnovazione del contratto per un triennio a decorrere dal 15.07.2022; che tale tesi veniva contestata dalla locatrice la quale richiedeva il rilascio dell'immobile entro il 31.10.2024; che in data 27.09.2024 la locatrice decedeva lasciando quale unico chiamato all'eredità il figlio , il quale, con Parte_1
raccomandata a.r del 14.10.2024 comunicava sia il decesso della locatrice che la rinnovata volontà di rientrare nella detenzione dell'immobile entro il 31.10.2024; che tale termine era vanamente decorso;
che l'intimato pagava regolarmente il canone sino al mese di luglio 2024 dopo di che versava la indennità di occupazione.
Con comparsa depositata in data 10.01.2025 si costituiva in giudizio dichiarando di Controparte_1
non opporsi alla convalida della licenza per finita locazione al 16.07.2026, domanda coerente con il fatto che il locatore aveva continuato a percepire i canoni di locazione maturati successivamente alla scadenza del 15.07.2024, facendo contestualmente richiesta di concessione del termine più ampio possibile per la esecuzione del rilascio stante l'età, le precarie condizioni di salute ed essendo percettore della sola pensione sociale.
Alla prima udienza del 14.01.2025 la difesa di parte intimante evidenziava che la intitolazione dell'atto e le conclusioni rassegnate erano frutto di un mero refuso essendo evidente, dal tenore dell'atto introduttivo del giudizio, che si trattasse di intimazione di sfratto per finita locazione al 15.07.2024, domanda per il cui accoglimento insisteva contestando le avverse allegazioni. La difesa dell'intimato si opponeva alla domanda siccome nuova rispetto a quella formulata con l'atto introduttivo ed insisteva nelle conclusioni rassegnate. Il Giudice, preso atto della opposizione alla domanda di convalida di sfratto per finita locazione, disponeva il mutamento del rito, ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c., nonché
fissava udienza, ex art. 420 c.p.c., al 04.04.2025, con termine alle parti per la integrazione degli atti introduttivi con memorie e documenti. A tale udienza il Giudice, stante la natura documentale e di mero diritto della controversia, invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. Le parti, rassegnate le conclusioni come da verbale di udienza, da intendersi quivi richiamate,
discutevano oralmente la causa che, all'esito il Giudice decideva dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto. pagina 3 di 6 Reputa questo Tribunale che l'opposizione spiegata dal resistente sia infondata e come tale vada respinta.
Che quella introdotta dal ricorrente fosse domanda di convalida di sfratto per finita locazione piuttosto che licenza per finita locazione era, infatti, evidente e non suscettibile di interpretazione dubbia dal chiaro tenore del corpo dell'atto introduttivo del giudizio nel quale il ricorrente dava debito risalto al tempestivo invio della disdetta per impedire il rinnovo del contratto di locazione alla scadenza del
15.07.2024, oltre che al ripetersi delle diffide volte ad ottenere la restituzione dell'immobile, dapprima per la data del 16.09.2024 e poi, per ben due volte, per la data del 31.10.2024, nonché all'inutile decorso anche di tali scadenze, tanto da intimare lo sfratto per finita locazione e citare l'intimato alla udienza del 14.01.2025 per sentir convalidare lo sfratto per finita locazione. In tale contesto appare evidente che la intitolazione dell'atto quanto le conclusioni rassegnate siano frutto di un mero refuso od errore materiale posto che i fatti analiticamente indicati dall'intimante attestavano la sussistenza dei presupposti della avvenuta risoluzione del contratto, in forza di tempestiva e rituale disdetta, per la scadenza del 15.07.2024, non inficiata dall'accettazione dei canoni/indennità corrisposti dall'intimato dopo la suddetta scadenza. Come noto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., il conduttore in mora nella riconsegna dell'immobile è obbligato al pagamento del risarcimento del danno quantificato dalla legge in misura pari al canone pattuito, fatto salvo il maggior danno, ed è altrettanto pacifico che l'accettazione della indennità da parte del locatore non è idonea a far venire meno l'efficacia risolutiva della disdetta. Come chiarito da costante e pacifica giurisprudenza della Suprema Corte la rinnovazione tacita del contratto di locazione ai sensi dell'art. 1597 c.c. postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, cosicché qualora questi, come nel caso di specie, abbia manifestato con la disdetta la sua volontà di porre termine al rapporto, la suddetta rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell'immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo invece un suo comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella manifestata precedentemente per la cessazione del rapporto ( cfr. ex multis Cass. Civ. 10946/2003 – 10644/2002 – 12334/1999 ).
Nel caso di specie l'intimante, oltre ad avere richiamato la disdetta, ha pure agito tempestivamente in giudizio per ottenere il rilascio nel più breve termine possibile, per cui, nel momento in cui ha pagina 4 di 6 formalizzato la richiesta di convalida di sfratto per finita locazione, non ha operato alcuna mutatio libelli essendo rimasti inalterati i presupposti di fatto e di diritto sulla scorta dei quali ha agito in giudizio.
Come, infatti, correttamente rilevato dalla difesa di parte ricorrente” il giudice di merito, nell'esercizio
del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni
adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale
desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende
rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché
dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra il chiesto ed il
pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta “( cfr. ex multis
Cass. Civ. 17787/2024 – 5880/2024 – 4302/2023 ).
Quanto al merito del contendere, nel caso concreto che la disdetta inviata dalla locatrice in data
05.01.2024 sia stata tempestiva e legittima non è stato in alcun modo contestato dal resistente e comunque la stessa deve qualificarsi come legittima ed efficace avuto riguardo all'art 1 del contratto che così recita “…Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di
attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza”.
Di conseguenza va dichiarato che il contratto di locazione stipulato il 16.07.2017, registrato il
27.07.2017, avente ad oggetto l'immobile sito a Senigallia (AN), Via Montello n. 22 si è risolto in data
15.07.2024 per maturata scadenza. Per l'effetto va dichiarato tenuto e condannato al Controparte_1
rilascio del suddetto immobile libero da cose e/o persone anche interposte nella disponibilità dell'intimante . Parte_1
Quanto alla data del rilascio, visto l'art. 56 LEC, tenuto conto sia del tempo trascorso dalla disdetta che delle condizioni di età e salute del resistente, viene fissata al 30.09.2025.
Le competenze di lite, liquidate in dispositivo ex DM 55/14 tenuto conto del valore della controversia (
scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00 ), della natura delle difese e dell'attività svolta ( non c'è stata attività istruttoria, né deposito di note conclusionali per cui le voci relative vengono liquidate al 50% )
seguono la soccombenza per cui vanno poste, a carico del resistente. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione respinta od assorbita:
• Accertata la tempestività della disdetta inviata in data 05.01.2024, dichiara che il contratto di locazione stipulato in data 16.07.2017, registrato in data 27.07.2017, avente ad oggetto l'unità
immobiliare sita a Senigallia (AN), via Montello n. 22 è scaduto in data 15.07.2024;
• Per l'effetto condanna al rilascio del suddetto immobile libero da cose e/o Controparte_1
persone anche interposte nella disponibilità del ricorrente : Parte_1
• Fissa, per la esecuzione del rilascio, la data del 30.09.2025;
• Condanna , ex art. 91 c.p.c., al rimborso delle spese processuali che sono Controparte_1
liquidate in € 421,06 per esborsi ed in € 3.318,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge;
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Ancona, 04.04.2025
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 281/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 4 aprile 2025 ad ore 9,26 innanzi al dott. Nadia Mencarelli, sono comparsi:
Per 'avv. PIZZI RICCARDO anche i.s. dell'avv. RICCIO PAOLA Parte_1 Per 'avv. D'ADDERIO DIEGO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Pizzi precisa le conclusioni come da memoria integrativa rimettendosi al Giudice per la liquidazione delle spese.
L'avv.. D'Adderio precisa le conclusioni come da memoria integrativa contestando quella avversaria e si rimette al Giudice per la liquidazione del gratuito patrocinio e delle spese di lite.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. All'esito della Camera di Consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura ad ore 11,05.
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 281/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PIZZI RICCARDO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. RICCIO PAOLA ( ) Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in C.F._2 presso il difensore avv. PIZZI RICCARDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ADDERIO Controparte_1 C.F._3
DIEGO elettivamente domiciliato in VIA A. COSTA 34 SENIGALLIA presso il difensore avv. D'ADDERIO DIEGO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di licenza per finita locazione e contestuale citazione per la convalida,
notificato in data 28.11.2024, conveniva in giudizio, avanti il sovra intestato Parte_1
Tribunale, al fine di sentir convalidare l'intimata licenza per finita locazione e fissare Controparte_1
la data di esecuzione del rilascio nel più breve termine possibile, con vittoria delle spese di lite. Parte
intimante premetteva: che il 16.07.2017 veniva sottoscritto contratto di locazione ad uso abitativo, registrato il 27.07.2017, tra e l'intimato relativamente all'immobile sito a Senigallia Controparte_2
(AN), via Montello n. 22, per la durata di tre anni e previsione di rinnovo biennale in mancanza di disdetta;
che il contratto si era rinnovato sia alla prima scadenza, per il biennio 2020/2022, che per una seconda volta relativamente al periodo 16.07.2022/15.07.2024; che parte locatrice, in data 05.01.2024,
pagina 2 di 6 inviava al conduttore disdetta per la successiva scadenza del 15.07.2024 con raccomandata a.r.
pervenuta al destinatario il 08.01.2024; che, stante la mancata riconsegna alla scadenza, la locatrice inviava diffida a rilasciare l'immobile entro il 16.09.2024; che il conduttore reclamava la rinnovazione del contratto per un triennio a decorrere dal 15.07.2022; che tale tesi veniva contestata dalla locatrice la quale richiedeva il rilascio dell'immobile entro il 31.10.2024; che in data 27.09.2024 la locatrice decedeva lasciando quale unico chiamato all'eredità il figlio , il quale, con Parte_1
raccomandata a.r del 14.10.2024 comunicava sia il decesso della locatrice che la rinnovata volontà di rientrare nella detenzione dell'immobile entro il 31.10.2024; che tale termine era vanamente decorso;
che l'intimato pagava regolarmente il canone sino al mese di luglio 2024 dopo di che versava la indennità di occupazione.
Con comparsa depositata in data 10.01.2025 si costituiva in giudizio dichiarando di Controparte_1
non opporsi alla convalida della licenza per finita locazione al 16.07.2026, domanda coerente con il fatto che il locatore aveva continuato a percepire i canoni di locazione maturati successivamente alla scadenza del 15.07.2024, facendo contestualmente richiesta di concessione del termine più ampio possibile per la esecuzione del rilascio stante l'età, le precarie condizioni di salute ed essendo percettore della sola pensione sociale.
Alla prima udienza del 14.01.2025 la difesa di parte intimante evidenziava che la intitolazione dell'atto e le conclusioni rassegnate erano frutto di un mero refuso essendo evidente, dal tenore dell'atto introduttivo del giudizio, che si trattasse di intimazione di sfratto per finita locazione al 15.07.2024, domanda per il cui accoglimento insisteva contestando le avverse allegazioni. La difesa dell'intimato si opponeva alla domanda siccome nuova rispetto a quella formulata con l'atto introduttivo ed insisteva nelle conclusioni rassegnate. Il Giudice, preso atto della opposizione alla domanda di convalida di sfratto per finita locazione, disponeva il mutamento del rito, ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c., nonché
fissava udienza, ex art. 420 c.p.c., al 04.04.2025, con termine alle parti per la integrazione degli atti introduttivi con memorie e documenti. A tale udienza il Giudice, stante la natura documentale e di mero diritto della controversia, invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. Le parti, rassegnate le conclusioni come da verbale di udienza, da intendersi quivi richiamate,
discutevano oralmente la causa che, all'esito il Giudice decideva dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto. pagina 3 di 6 Reputa questo Tribunale che l'opposizione spiegata dal resistente sia infondata e come tale vada respinta.
Che quella introdotta dal ricorrente fosse domanda di convalida di sfratto per finita locazione piuttosto che licenza per finita locazione era, infatti, evidente e non suscettibile di interpretazione dubbia dal chiaro tenore del corpo dell'atto introduttivo del giudizio nel quale il ricorrente dava debito risalto al tempestivo invio della disdetta per impedire il rinnovo del contratto di locazione alla scadenza del
15.07.2024, oltre che al ripetersi delle diffide volte ad ottenere la restituzione dell'immobile, dapprima per la data del 16.09.2024 e poi, per ben due volte, per la data del 31.10.2024, nonché all'inutile decorso anche di tali scadenze, tanto da intimare lo sfratto per finita locazione e citare l'intimato alla udienza del 14.01.2025 per sentir convalidare lo sfratto per finita locazione. In tale contesto appare evidente che la intitolazione dell'atto quanto le conclusioni rassegnate siano frutto di un mero refuso od errore materiale posto che i fatti analiticamente indicati dall'intimante attestavano la sussistenza dei presupposti della avvenuta risoluzione del contratto, in forza di tempestiva e rituale disdetta, per la scadenza del 15.07.2024, non inficiata dall'accettazione dei canoni/indennità corrisposti dall'intimato dopo la suddetta scadenza. Come noto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., il conduttore in mora nella riconsegna dell'immobile è obbligato al pagamento del risarcimento del danno quantificato dalla legge in misura pari al canone pattuito, fatto salvo il maggior danno, ed è altrettanto pacifico che l'accettazione della indennità da parte del locatore non è idonea a far venire meno l'efficacia risolutiva della disdetta. Come chiarito da costante e pacifica giurisprudenza della Suprema Corte la rinnovazione tacita del contratto di locazione ai sensi dell'art. 1597 c.c. postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, cosicché qualora questi, come nel caso di specie, abbia manifestato con la disdetta la sua volontà di porre termine al rapporto, la suddetta rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell'immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo invece un suo comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella manifestata precedentemente per la cessazione del rapporto ( cfr. ex multis Cass. Civ. 10946/2003 – 10644/2002 – 12334/1999 ).
Nel caso di specie l'intimante, oltre ad avere richiamato la disdetta, ha pure agito tempestivamente in giudizio per ottenere il rilascio nel più breve termine possibile, per cui, nel momento in cui ha pagina 4 di 6 formalizzato la richiesta di convalida di sfratto per finita locazione, non ha operato alcuna mutatio libelli essendo rimasti inalterati i presupposti di fatto e di diritto sulla scorta dei quali ha agito in giudizio.
Come, infatti, correttamente rilevato dalla difesa di parte ricorrente” il giudice di merito, nell'esercizio
del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni
adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale
desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende
rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché
dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra il chiesto ed il
pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta “( cfr. ex multis
Cass. Civ. 17787/2024 – 5880/2024 – 4302/2023 ).
Quanto al merito del contendere, nel caso concreto che la disdetta inviata dalla locatrice in data
05.01.2024 sia stata tempestiva e legittima non è stato in alcun modo contestato dal resistente e comunque la stessa deve qualificarsi come legittima ed efficace avuto riguardo all'art 1 del contratto che così recita “…Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di
attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza”.
Di conseguenza va dichiarato che il contratto di locazione stipulato il 16.07.2017, registrato il
27.07.2017, avente ad oggetto l'immobile sito a Senigallia (AN), Via Montello n. 22 si è risolto in data
15.07.2024 per maturata scadenza. Per l'effetto va dichiarato tenuto e condannato al Controparte_1
rilascio del suddetto immobile libero da cose e/o persone anche interposte nella disponibilità dell'intimante . Parte_1
Quanto alla data del rilascio, visto l'art. 56 LEC, tenuto conto sia del tempo trascorso dalla disdetta che delle condizioni di età e salute del resistente, viene fissata al 30.09.2025.
Le competenze di lite, liquidate in dispositivo ex DM 55/14 tenuto conto del valore della controversia (
scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00 ), della natura delle difese e dell'attività svolta ( non c'è stata attività istruttoria, né deposito di note conclusionali per cui le voci relative vengono liquidate al 50% )
seguono la soccombenza per cui vanno poste, a carico del resistente. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione respinta od assorbita:
• Accertata la tempestività della disdetta inviata in data 05.01.2024, dichiara che il contratto di locazione stipulato in data 16.07.2017, registrato in data 27.07.2017, avente ad oggetto l'unità
immobiliare sita a Senigallia (AN), via Montello n. 22 è scaduto in data 15.07.2024;
• Per l'effetto condanna al rilascio del suddetto immobile libero da cose e/o Controparte_1
persone anche interposte nella disponibilità del ricorrente : Parte_1
• Fissa, per la esecuzione del rilascio, la data del 30.09.2025;
• Condanna , ex art. 91 c.p.c., al rimborso delle spese processuali che sono Controparte_1
liquidate in € 421,06 per esborsi ed in € 3.318,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge;
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Ancona, 04.04.2025
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 6 di 6