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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 26/03/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 372/24 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
OGGETTO: dall'avv. ERMES FRANCESCO GALLONE (C.F. ) ed C.F._2
Donazione elettivamente domiciliato presso il suo studio in MILANO, VIA SAN MARCO
26, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di primo grado
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ), rappresentata e difesa, anche CP_1 C.F._3
in via disgiunta, dagli avv.ti PAOLO MORONI (C.F. ) C.F._4
pagina 1 di 14 e CLAUDIA BALESTRIERI (C.F. ed elettivamente C.F._5
domiciliata presso il domicilio telematico dell'avv. Paolo Moroni all'indirizzo come da procura allegata alla comparsa Email_1
di costituzione in appello
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova n. 198/2024 (sezione civile)
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“ Dandosi atto della mancanza dei presupposti di cui all'art. 803 c.c.,
respingersi le domande della signora in quanto infondate in fatto CP_1
ed in diritto;
) Con la rifusione delle spese e dei compensi professionali oltre
rimborso spese generali, C.P.A. e IVA. Ai fini istruttori si insiste per
l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello della signora CP_1
e per testi: ) Vero che immediatamente dopo l'acquisto della Azienda
[...]
Agricola di Quistello il dott. cominciò a frequentarla ogni sabato e Parte_1
domenica; ) Vero che il convenuto, nell'occasione di cui al punto precedente,
praticava nell'azienda di cui al punto precedente, attività di coltivatore
lavorando la terra, piantando ortaggi, raccogliendoli e potando le piante;
)
Vero che l'attività agricola dell'azienda in Quistello veniva svolta
principalmente su istanza del dott. ricorrendo a cosiddetti conto Parte_1
pagina 2 di 14 terzisti che, con loro macchine, provvedevano a seminare i campi, a raccogliere
il grano e altri cerali;
) Vero che i cosiddetti conto terzisti venivano incaricati
direttamente dal dott. e da questo pagati per l'attività prestata;
) Vero CP_1
che il dott. svolgeva personalmente le pratiche amministrative Parte_1
dell'azienda agricola recandosi preso la ) Vero che il dott. CP_2 Pt_1
i recava periodicamente presso la ed il per ordinare
[...] CP_2 CP_3
le forniture di gasolio per riempire il serbatoio presso l'azienda al fine di
poterlo poi utilizzare per le macchie agricole e pagandolo direttamente;
)
Vero che il convenuto, a mezzo di trattori facenti parte dell'azienda, trasportava
il concime, lo distribuiva sui campi e trasportava il raccolto di mais e grano;
Si
indicano a testi: c/o c/o Testimone_1 CP_2 Testimone_2
; ”. CP_2 Testimone_3 Tes_4
Dell'appellata
“In via preliminare: dichiarare, ex art. 342 e 348 bis c.p.c., l'inammissibilità
dell'appello avversario per i motivi illustrati in narrativa;
Nel merito, in via
principale: rigettare l'appello avversario per le ragioni tutte indicate in
narrativa e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
In ogni caso: con
vittoria di diritti, onorari e spese del presente grado di giudizio, aumentati del
30% per la redazione del presente atto con tecniche informatiche tali da
agevolarne la consultazione o la fruizione ex art. 4, comma 1 bis del D.M. n.
55/2014”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 14 Con sentenza n. 198/2024 il Tribunale di Mantova revocava, ai sensi dell'art.
art. 803 c.c., la donazione fatta da in favore del padre CP_1 Parte_1
con atto a rogito della dott.ssa del 25.07.2019, avente ad Persona_1
oggetto la piena proprietà del complesso di beni immobiliari e mobiliari, siti in
Quistello (MN), via Colombarole n. 46/48 (meglio identificati nell'atto notarile)
e, per l'effetto, condannava alla restituzione in favore dell'attrice Parte_1
di tutti i beni donati e dei frutti prodotti da tali beni, maturati a far data dal giorno della domanda giudiziale (30.06.2022), ai sensi dell'art. 807 c.c.
Argomentava il tribunale che l'intervenuta adozione, ai sensi dell'art. 44 Legge
184/1983, da parte della sig.ra delle minori gemelle e CP_1 Per_2 [...]
(figlie del compagno ), disposta con sentenza n. Per_3 Controparte_4
67/2022 del Tribunale per i Minorenni di Milano e passata in giudicato, aveva determinato l'instaurazione tra la donna e le minori di un rapporto di filiazione equiparabile a quello biologico o a quello risultante all'esito dell'adozione legittimante dei minori ex art. 27 l. 184/1983, tale da poter garantire alla donante il “diritto di ripensamento” sulla scelta di effettuare la donazione.
Rigettava, tuttavia, la domanda attorea di condanna del convenuto al pagamento di un importo a titolo di indennizzo, ex art. 808 co. 2 c.c., diretto a compensare la diminuzione di valore subita dai beni qualora sugli stessi fossero stati costituiti diritti reali, in quanto generica.
Le spese di lite venivano interamente compensate.
Per la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda di pagina 4 di 14 revocazione della donazione proponeva appello Parte_1
L'appellata chiedeva il rigetto del gravame.
All'udienza del 26 marzo 2025 la Corte si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto applicabile l'art. 803 c.c., la cui ratio è quella di consentire al donante la rivalutazione dell'opportunità della donazione, al fine di poter recuperare i mezzi adeguati ad adempiere ai doveri di mantenimento, istruzione ed educazione, derivanti dall'instaurazione di un nuovo rapporto di filiazione.
Deduce che il Tribunale non aveva adeguatamente considerato che la sig.ra era già proprietaria di un consistente patrimonio immobiliare che CP_1
le avrebbe permesso di adempiere a tali obblighi senza dover recuperare ulteriori risorse e fa rilevare che la necessità di recuperare i mezzi sarebbe comunque venuta meno con il raggiungimento della maggiore età da parte delle gemelle, così eliminando qualsivoglia presupposto per la revoca.
Con il secondo motivo censura il difetto dei presupposti per l'applicazione dell'art. 803 c.c.
Deduce che, al momento della donazione nel 2019, la sig.ra era CP_1
già a conoscenza dell'esistenza delle gemelle, con cui conviveva da oltre 10
anni, al cui mantenimento, nel corso degli anni, aveva provveduto.
Assume, pertanto, che non vi erano motivi per revocare la donazione, poiché la situazione familiare non era cambiata in seguito all'atto di liberalità e che pagina 5 di 14 dall'adozione non erano sorti nuovi doveri di mantenimento.
Fa rilevare, altresì, che nessuna garanzia sussisteva che i beni donati venissero,
effettivamente, destinati alle esigenze delle figlie adottive.
Con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale – stante l'unificazione dello status di figlio operata dalla l. 219/2012 e l'espressa inclusione dei figli minori adottivi nella nuova definizione di “parentela” di cui all'art. 74 c.c. – ha ritenuto applicabile l'art. 803 c.c. al caso di specie,
equiparando a tal fine non solo i figli nati nel matrimonio e i figli adottivi, ma anche i figli minori adottati con adozione legittimante ex art. 27 l. 184/1983 a quelli adottati in casi particolari, ai sensi dell'art. 44 l. cit., sostenendo che in entrambi i casi il genitore adottivo assume obblighi di mantenimento e di educazione solo dopo la formalizzazione dell'adozione, indipendentemente dal legame affettivo preesistente.
La difesa dell'appellante, innanzitutto, sostiene che il legislatore, modificando l'art. 803 c.c. con il d.lgs. 154/2013, abbia volutamente escluso i figli adottivi,
tutelando così il donatario da possibili abusi del donante, che potrebbe ottenere l'adozione di un minore solo per revocare una donazione e riappropriarsi dei beni per scopi speculativi. Inoltre, ribadisce come il Tribunale non abbia considerato i legami affettivi, consolidatisi sin dal 2007, quando la sig.ra CP_1
ha iniziato a convivere con , padre delle gemelle e
[...] Controparte_4
responsabile del loro mantenimento, formando una famiglia di fatto (ai sensi della l. 76/2016, c.d. legge Cirinnà), che avrebbe reso evidente l'esistenza di pagina 6 di 14 figli e determinato la condizione ostativa prevista dall'art. 803 c.c. per la revoca della donazione. In ogni caso, deduce che, quand'anche l'art. 803 c.c. tutelasse le ipotesi di adozione legittimante, non potrebbe estendersi alle adozioni speciali di cui alla clausola residuale prevista dall'art. 44 l. 184/1983.
Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto irrilevante la circostanza che l'azione di revocazione sia stata proposta dalla figlia nei confronti del padre e non contro estranei.
Deduce, infatti, l'inammissibilità dell'azione, sulla scorta del fatto che la figlia rivestiva la qualità di erede legittima al momento della donazione dei beni
(quindi l'immobile donato al padre sarebbe comunque caduto in successione in favore delle figlie adottate), andando in tal modo a pregiudicare il diritto degli altri figli, che sarebbero stati privati della loro quota di eredità paterna.
Con il quinto motivo, l'appellante contesta la decisione del Tribunale di non qualificare la donazione come remuneratoria ai sensi dell'art. 770 c.c. (e,
dunque irrevocabile ex art. 805 c.c.), per mancanza di prove utili.
Nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., la difesa dell'odierno appellante sosteneva che la donazione fosse stata effettuata dalla sig.ra per riconoscenza verso il padre, che, a sua volta, aveva CP_1
eseguito varie donazioni indirette in suo favore, acquistando immobili con i propri fondi, tra cui la tenuta agricola oggetto del presente giudizio e gestendo quest'ultima personalmente anche prima della donazione nel 2019. Il primo giudice ha ritenuto non provate tali circostanze, anche perché in parte smentite pagina 7 di 14 dalla documentazione prodotta dalla controparte, rilevando che la documentazione presentata dall'allora convenuto fosse tardiva e le prove orali generiche e superflue. L'appellante deduce, invece, di aver fornito ampia documentazione a sostegno dell'intento rimuneratorio della donazione,
desumibile altresì dal fatto che i suddetti pagamenti per importi rilevanti non potevano essere stati eseguiti dalla sig.ra all'epoca studentessa, e CP_1
quindi con mezzi propri.
-----------------
Il primo motivo è infondato.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che, la revocazione della donazione per sopravvenienza di figli o discendenti, rispondendo all'esigenza di consentire al donante di riconsiderare l'opportunità dell'attribuzione liberale a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio, ovvero della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza, in funzione degli obblighi di mantenimento,
istruzione ed educazione che derivano da tale evento, è preclusa ove il donante avesse consapevolezza, alla data dell'atto di liberalità, dell'esistenza di un figlio ovvero di un discendente legittimo.
Tale previsione non contrasta con gli artt. 3, 30 e 31 Cost. in quanto non determina alcuna ingiustificata disparità di trattamento o lesione del diritto dei figli sopravvenuti, i quali sono tutelati solo in via mediata ed indiretta, in quanto l'interesse tutelato dalla norma è quello di consentire al genitore di soddisfare le esigenze fondamentali dei figli, sicché è proprio l'assenza in assoluto di pagina 8 di 14 discendenti al momento della donazione che legittima la revocazione, al fine di assicurare rilevanza giuridica ad un intimo e profondo sentire dell'essere umano,
che può non essere stato valutato adeguatamente dal donante che non abbia ancora avuto figli, diversamente da quello che, avendo già provato il sentimento di amore filiale, si è comunque determinato a beneficiare il donatario, benchè
conscio degli oneri scaturenti dalla condizione genitoriale ( cfr. cass.
5345/2017).
In ragione dell'interesse tutelato dalla norma, la circostanza che la donante fosse titolare di altri beni immobili, al momento della donazione, non assume alcuna rilevanza in quanto è soltanto la sopravvenienza di figli e/o di discendenti o la sopravvenuta conoscenza della loro esistenza che determina in capo al donante l'esigenza di riconsiderare l'atto di liberalità, in considerazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole.
Altrettanto irrilevante è la circostanza relativa al raggiungimento della maggiore età delle gemelle, in quanto, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., l'obbligo di mantenimento non cessa automaticamente con la maggiore età, ma si protrae fino a quando il figlio non raggiunge l'indipendenza economica, da valutare caso per caso, nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione e nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni.
Il secondo motivo è infondato.
Presupposto negativo indicato dall'art. 803 c.c. per l'esercizio dell'azione di pagina 9 di 14 revocazione è la mancanza di figli o discendenti ovvero l'ignoranza di averne,
al momento in cui il donante ha posto in essere la donazione, posto che si presume che il donante, in assenza di figli e non avendo ancora sperimentato il sentimento di amore filiale e la dedizione che ne deriva, non possa aver valutato correttamente l'importanza dell'impegno verso la prole.
Nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che l'appellata non avesse figli, biologici o adottivi, al tempo della donazione ( 2019) avendo provveduto a depositare il ricorso per l'adozione solo nel 2021. Di
conseguenza, il legame affettivo e di fatto, concretamente sviluppatosi tra l'odierna appellata e le gemelle, non può in alcun modo essere equiparato al rapporto di filiazione previsto dalla legge, formalmente instauratosi solo con l'adozione ai sensi dell'art. 44 lett. d), l. 4.5.1983, n. 184, cui si è fatto luogo successivamente con sentenza n. 67/2022, emessa dal Tribunale per i Minorenni
di Milano.
Del pari infondato è l'assunto dell'appellante secondo cui non vi sarebbe garanzia alcuna che i beni già oggetto della donazione saranno effettivamente destinati al soddisfacimento dei bisogni delle figlie in quanto, è da escludersi che l'istituto in esame sia pensato per garantire in via immediata tutela agli interessi dei figli sopravvenuti o, più in generale, a quelli familiari. La
revocazione, infatti, “consegue solo al concreto esercizio del diritto potestativo
attribuito dalla norma al donante, il quale è arbitro di decidere se esercitarla,
così come, una volta che l'atto sia stato revocato, è libero di disporre a pagina 10 di 14 piacimento dei beni rientrati nel suo patrimonio” (cfr. Corte Cost., sent. n.
250/2000).
Il terzo motivo d'appello è infondato.
L'art. 803 c.c., nella sua versione attuale, non opera distinzioni tra le diverse categorie di figli, proprio per evitare discriminazioni nella tutela da garantirsi a tutti i figli, senza alcuna differenziazione. Ciò è in linea con le novità introdotte dalla l. 10.12.2012, n. 219, che ha eliminato qualsiasi distinzione, anche a livello terminologico, tra le varie categorie di figli e, in particolare, con il nuovo art. 74 c.c., che include nella definizione di “parentela” anche i figli adottivi, con l'eccezione degli adottati maggiorenni.
Ebbene, è chiaro che tale nuova formulazione intenda suggerire che la parificazione di trattamento tra i figli si estenda anche ai minori adottati in casi particolari ex art. 44 L. 184/1983, proprio perché quelli adottati con adozione legittimante, una volta concluso il processo di adozione, vengono già equiparati ai figli nati nel matrimonio per espressa previsione dell'art. 27 l. cit., risultando altrimenti insensato tale ampliamento dei rapporti di parentela ai figli adottivi.
A questo scopo, è stato adeguato anche l'art. 803 c.c. attraverso vari interventi del legislatore e della giurisprudenza costituzionale (da ultimo, si veda Corte
Cost. sent. 250/2000, che equipara la sopravvenienza o l'intervenuta conoscenza dell'esistenza di un figlio o di un discendente del donante – quali presupposti positivi per la revocazione – alla sopravvenienza della legittimazione del figlio naturale e alla sopravvenuta adozione, “quantomeno pagina 11 di 14 quella dei minori prevista dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, poiché l'adottato
acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti”).
Non vi è, dunque, alcun valido motivo per ritenere che l'art. 803 c.c. operi una discriminazione tra le varie tipologie di adozione di minori.
Nel merito del rilievo sollevato dall'appellante riguardo alla convivenza instauratasi tra l'appellata e il compagno, che avrebbe reso palese l'esistenza di figli e di una relazione familiare di fatto, si ribadisce quanto già sopra affermato,
ossia che solo attraverso il procedimento di adozione un soggetto può acquisire lo status legale di figlio, non potendo la mera convivenza costituire elemento sufficiente per il riconoscimento di tale qualità ai fini della revocazione de qua.
Il quarto motivo è infondato.
Il diritto di revocare una donazione, così come stabilito dall'art. 803 c.c., può
essere esercitato liberamente nei confronti di qualsiasi donatario, purché
ricorrano i due presupposti a cui l'esercizio di tale azione è subordinato: il primo, negativo, si riferisce al fatto che, al momento della donazione, il donante non avesse, o non fosse a conoscenza di avere figli o discendenti;
il secondo requisito, di natura positiva, può consistere alternativamente nella nascita o nella scoperta successiva dell'esistenza di un figlio o discendente del donante
(inclusa la legittimazione di un figlio naturale, che ai sensi dell'art. 280 c.c.
conferisce lo status di figlio legittimo, oppure l'adozione) ovvero nel riconoscimento di un figlio.
Il quinto motivo è infondato.
pagina 12 di 14 Non si può prescindere dal rilevare l'assenza di qualsivoglia motivo di gravame da parte dell'appellante in merito alle ragioni che hanno portato il primo giudice a dichiarare l'inammissibilità della produzione documentale, allegata tardivamente alla terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., in violazione del regime delle preclusioni istruttorie stabilite dal codice di rito, nonché
l'irrilevanza delle prove orali formulate, per genericità e superfluità.
Circostanza che, dunque, determina la preclusione, per il Collegio chiamato a decidere, di ogni possibilità di revisione del giudicato formatosi sul punto.
La soccombenza giustifica la condanna dell'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del grado che si liquidano in complessivi € 18.511,00
di cui € 5.706,00 per la fase di studio, € 3.318,00 per la fase introduttiva ed €
9.487,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Ricorrono le condizioni, ex art. 13-quater DPR 115/2002, per porre a carico dell'appellante l'onere del pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato corrisposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle Parte_1 CP_1
spese del grado, liquidate come in parte motiva;
pagina 13 di 14 - accerta che ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante Pt_1
'onere di pagamento di una somma pari al contributo unificato.
[...]
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Presidente Est.
Daniela Fedele
pagina 14 di 14
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 372/24 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
OGGETTO: dall'avv. ERMES FRANCESCO GALLONE (C.F. ) ed C.F._2
Donazione elettivamente domiciliato presso il suo studio in MILANO, VIA SAN MARCO
26, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di primo grado
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ), rappresentata e difesa, anche CP_1 C.F._3
in via disgiunta, dagli avv.ti PAOLO MORONI (C.F. ) C.F._4
pagina 1 di 14 e CLAUDIA BALESTRIERI (C.F. ed elettivamente C.F._5
domiciliata presso il domicilio telematico dell'avv. Paolo Moroni all'indirizzo come da procura allegata alla comparsa Email_1
di costituzione in appello
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova n. 198/2024 (sezione civile)
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“ Dandosi atto della mancanza dei presupposti di cui all'art. 803 c.c.,
respingersi le domande della signora in quanto infondate in fatto CP_1
ed in diritto;
) Con la rifusione delle spese e dei compensi professionali oltre
rimborso spese generali, C.P.A. e IVA. Ai fini istruttori si insiste per
l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello della signora CP_1
e per testi: ) Vero che immediatamente dopo l'acquisto della Azienda
[...]
Agricola di Quistello il dott. cominciò a frequentarla ogni sabato e Parte_1
domenica; ) Vero che il convenuto, nell'occasione di cui al punto precedente,
praticava nell'azienda di cui al punto precedente, attività di coltivatore
lavorando la terra, piantando ortaggi, raccogliendoli e potando le piante;
)
Vero che l'attività agricola dell'azienda in Quistello veniva svolta
principalmente su istanza del dott. ricorrendo a cosiddetti conto Parte_1
pagina 2 di 14 terzisti che, con loro macchine, provvedevano a seminare i campi, a raccogliere
il grano e altri cerali;
) Vero che i cosiddetti conto terzisti venivano incaricati
direttamente dal dott. e da questo pagati per l'attività prestata;
) Vero CP_1
che il dott. svolgeva personalmente le pratiche amministrative Parte_1
dell'azienda agricola recandosi preso la ) Vero che il dott. CP_2 Pt_1
i recava periodicamente presso la ed il per ordinare
[...] CP_2 CP_3
le forniture di gasolio per riempire il serbatoio presso l'azienda al fine di
poterlo poi utilizzare per le macchie agricole e pagandolo direttamente;
)
Vero che il convenuto, a mezzo di trattori facenti parte dell'azienda, trasportava
il concime, lo distribuiva sui campi e trasportava il raccolto di mais e grano;
Si
indicano a testi: c/o c/o Testimone_1 CP_2 Testimone_2
; ”. CP_2 Testimone_3 Tes_4
Dell'appellata
“In via preliminare: dichiarare, ex art. 342 e 348 bis c.p.c., l'inammissibilità
dell'appello avversario per i motivi illustrati in narrativa;
Nel merito, in via
principale: rigettare l'appello avversario per le ragioni tutte indicate in
narrativa e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
In ogni caso: con
vittoria di diritti, onorari e spese del presente grado di giudizio, aumentati del
30% per la redazione del presente atto con tecniche informatiche tali da
agevolarne la consultazione o la fruizione ex art. 4, comma 1 bis del D.M. n.
55/2014”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 14 Con sentenza n. 198/2024 il Tribunale di Mantova revocava, ai sensi dell'art.
art. 803 c.c., la donazione fatta da in favore del padre CP_1 Parte_1
con atto a rogito della dott.ssa del 25.07.2019, avente ad Persona_1
oggetto la piena proprietà del complesso di beni immobiliari e mobiliari, siti in
Quistello (MN), via Colombarole n. 46/48 (meglio identificati nell'atto notarile)
e, per l'effetto, condannava alla restituzione in favore dell'attrice Parte_1
di tutti i beni donati e dei frutti prodotti da tali beni, maturati a far data dal giorno della domanda giudiziale (30.06.2022), ai sensi dell'art. 807 c.c.
Argomentava il tribunale che l'intervenuta adozione, ai sensi dell'art. 44 Legge
184/1983, da parte della sig.ra delle minori gemelle e CP_1 Per_2 [...]
(figlie del compagno ), disposta con sentenza n. Per_3 Controparte_4
67/2022 del Tribunale per i Minorenni di Milano e passata in giudicato, aveva determinato l'instaurazione tra la donna e le minori di un rapporto di filiazione equiparabile a quello biologico o a quello risultante all'esito dell'adozione legittimante dei minori ex art. 27 l. 184/1983, tale da poter garantire alla donante il “diritto di ripensamento” sulla scelta di effettuare la donazione.
Rigettava, tuttavia, la domanda attorea di condanna del convenuto al pagamento di un importo a titolo di indennizzo, ex art. 808 co. 2 c.c., diretto a compensare la diminuzione di valore subita dai beni qualora sugli stessi fossero stati costituiti diritti reali, in quanto generica.
Le spese di lite venivano interamente compensate.
Per la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda di pagina 4 di 14 revocazione della donazione proponeva appello Parte_1
L'appellata chiedeva il rigetto del gravame.
All'udienza del 26 marzo 2025 la Corte si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto applicabile l'art. 803 c.c., la cui ratio è quella di consentire al donante la rivalutazione dell'opportunità della donazione, al fine di poter recuperare i mezzi adeguati ad adempiere ai doveri di mantenimento, istruzione ed educazione, derivanti dall'instaurazione di un nuovo rapporto di filiazione.
Deduce che il Tribunale non aveva adeguatamente considerato che la sig.ra era già proprietaria di un consistente patrimonio immobiliare che CP_1
le avrebbe permesso di adempiere a tali obblighi senza dover recuperare ulteriori risorse e fa rilevare che la necessità di recuperare i mezzi sarebbe comunque venuta meno con il raggiungimento della maggiore età da parte delle gemelle, così eliminando qualsivoglia presupposto per la revoca.
Con il secondo motivo censura il difetto dei presupposti per l'applicazione dell'art. 803 c.c.
Deduce che, al momento della donazione nel 2019, la sig.ra era CP_1
già a conoscenza dell'esistenza delle gemelle, con cui conviveva da oltre 10
anni, al cui mantenimento, nel corso degli anni, aveva provveduto.
Assume, pertanto, che non vi erano motivi per revocare la donazione, poiché la situazione familiare non era cambiata in seguito all'atto di liberalità e che pagina 5 di 14 dall'adozione non erano sorti nuovi doveri di mantenimento.
Fa rilevare, altresì, che nessuna garanzia sussisteva che i beni donati venissero,
effettivamente, destinati alle esigenze delle figlie adottive.
Con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale – stante l'unificazione dello status di figlio operata dalla l. 219/2012 e l'espressa inclusione dei figli minori adottivi nella nuova definizione di “parentela” di cui all'art. 74 c.c. – ha ritenuto applicabile l'art. 803 c.c. al caso di specie,
equiparando a tal fine non solo i figli nati nel matrimonio e i figli adottivi, ma anche i figli minori adottati con adozione legittimante ex art. 27 l. 184/1983 a quelli adottati in casi particolari, ai sensi dell'art. 44 l. cit., sostenendo che in entrambi i casi il genitore adottivo assume obblighi di mantenimento e di educazione solo dopo la formalizzazione dell'adozione, indipendentemente dal legame affettivo preesistente.
La difesa dell'appellante, innanzitutto, sostiene che il legislatore, modificando l'art. 803 c.c. con il d.lgs. 154/2013, abbia volutamente escluso i figli adottivi,
tutelando così il donatario da possibili abusi del donante, che potrebbe ottenere l'adozione di un minore solo per revocare una donazione e riappropriarsi dei beni per scopi speculativi. Inoltre, ribadisce come il Tribunale non abbia considerato i legami affettivi, consolidatisi sin dal 2007, quando la sig.ra CP_1
ha iniziato a convivere con , padre delle gemelle e
[...] Controparte_4
responsabile del loro mantenimento, formando una famiglia di fatto (ai sensi della l. 76/2016, c.d. legge Cirinnà), che avrebbe reso evidente l'esistenza di pagina 6 di 14 figli e determinato la condizione ostativa prevista dall'art. 803 c.c. per la revoca della donazione. In ogni caso, deduce che, quand'anche l'art. 803 c.c. tutelasse le ipotesi di adozione legittimante, non potrebbe estendersi alle adozioni speciali di cui alla clausola residuale prevista dall'art. 44 l. 184/1983.
Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto irrilevante la circostanza che l'azione di revocazione sia stata proposta dalla figlia nei confronti del padre e non contro estranei.
Deduce, infatti, l'inammissibilità dell'azione, sulla scorta del fatto che la figlia rivestiva la qualità di erede legittima al momento della donazione dei beni
(quindi l'immobile donato al padre sarebbe comunque caduto in successione in favore delle figlie adottate), andando in tal modo a pregiudicare il diritto degli altri figli, che sarebbero stati privati della loro quota di eredità paterna.
Con il quinto motivo, l'appellante contesta la decisione del Tribunale di non qualificare la donazione come remuneratoria ai sensi dell'art. 770 c.c. (e,
dunque irrevocabile ex art. 805 c.c.), per mancanza di prove utili.
Nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., la difesa dell'odierno appellante sosteneva che la donazione fosse stata effettuata dalla sig.ra per riconoscenza verso il padre, che, a sua volta, aveva CP_1
eseguito varie donazioni indirette in suo favore, acquistando immobili con i propri fondi, tra cui la tenuta agricola oggetto del presente giudizio e gestendo quest'ultima personalmente anche prima della donazione nel 2019. Il primo giudice ha ritenuto non provate tali circostanze, anche perché in parte smentite pagina 7 di 14 dalla documentazione prodotta dalla controparte, rilevando che la documentazione presentata dall'allora convenuto fosse tardiva e le prove orali generiche e superflue. L'appellante deduce, invece, di aver fornito ampia documentazione a sostegno dell'intento rimuneratorio della donazione,
desumibile altresì dal fatto che i suddetti pagamenti per importi rilevanti non potevano essere stati eseguiti dalla sig.ra all'epoca studentessa, e CP_1
quindi con mezzi propri.
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Il primo motivo è infondato.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che, la revocazione della donazione per sopravvenienza di figli o discendenti, rispondendo all'esigenza di consentire al donante di riconsiderare l'opportunità dell'attribuzione liberale a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio, ovvero della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza, in funzione degli obblighi di mantenimento,
istruzione ed educazione che derivano da tale evento, è preclusa ove il donante avesse consapevolezza, alla data dell'atto di liberalità, dell'esistenza di un figlio ovvero di un discendente legittimo.
Tale previsione non contrasta con gli artt. 3, 30 e 31 Cost. in quanto non determina alcuna ingiustificata disparità di trattamento o lesione del diritto dei figli sopravvenuti, i quali sono tutelati solo in via mediata ed indiretta, in quanto l'interesse tutelato dalla norma è quello di consentire al genitore di soddisfare le esigenze fondamentali dei figli, sicché è proprio l'assenza in assoluto di pagina 8 di 14 discendenti al momento della donazione che legittima la revocazione, al fine di assicurare rilevanza giuridica ad un intimo e profondo sentire dell'essere umano,
che può non essere stato valutato adeguatamente dal donante che non abbia ancora avuto figli, diversamente da quello che, avendo già provato il sentimento di amore filiale, si è comunque determinato a beneficiare il donatario, benchè
conscio degli oneri scaturenti dalla condizione genitoriale ( cfr. cass.
5345/2017).
In ragione dell'interesse tutelato dalla norma, la circostanza che la donante fosse titolare di altri beni immobili, al momento della donazione, non assume alcuna rilevanza in quanto è soltanto la sopravvenienza di figli e/o di discendenti o la sopravvenuta conoscenza della loro esistenza che determina in capo al donante l'esigenza di riconsiderare l'atto di liberalità, in considerazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole.
Altrettanto irrilevante è la circostanza relativa al raggiungimento della maggiore età delle gemelle, in quanto, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., l'obbligo di mantenimento non cessa automaticamente con la maggiore età, ma si protrae fino a quando il figlio non raggiunge l'indipendenza economica, da valutare caso per caso, nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione e nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni.
Il secondo motivo è infondato.
Presupposto negativo indicato dall'art. 803 c.c. per l'esercizio dell'azione di pagina 9 di 14 revocazione è la mancanza di figli o discendenti ovvero l'ignoranza di averne,
al momento in cui il donante ha posto in essere la donazione, posto che si presume che il donante, in assenza di figli e non avendo ancora sperimentato il sentimento di amore filiale e la dedizione che ne deriva, non possa aver valutato correttamente l'importanza dell'impegno verso la prole.
Nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che l'appellata non avesse figli, biologici o adottivi, al tempo della donazione ( 2019) avendo provveduto a depositare il ricorso per l'adozione solo nel 2021. Di
conseguenza, il legame affettivo e di fatto, concretamente sviluppatosi tra l'odierna appellata e le gemelle, non può in alcun modo essere equiparato al rapporto di filiazione previsto dalla legge, formalmente instauratosi solo con l'adozione ai sensi dell'art. 44 lett. d), l. 4.5.1983, n. 184, cui si è fatto luogo successivamente con sentenza n. 67/2022, emessa dal Tribunale per i Minorenni
di Milano.
Del pari infondato è l'assunto dell'appellante secondo cui non vi sarebbe garanzia alcuna che i beni già oggetto della donazione saranno effettivamente destinati al soddisfacimento dei bisogni delle figlie in quanto, è da escludersi che l'istituto in esame sia pensato per garantire in via immediata tutela agli interessi dei figli sopravvenuti o, più in generale, a quelli familiari. La
revocazione, infatti, “consegue solo al concreto esercizio del diritto potestativo
attribuito dalla norma al donante, il quale è arbitro di decidere se esercitarla,
così come, una volta che l'atto sia stato revocato, è libero di disporre a pagina 10 di 14 piacimento dei beni rientrati nel suo patrimonio” (cfr. Corte Cost., sent. n.
250/2000).
Il terzo motivo d'appello è infondato.
L'art. 803 c.c., nella sua versione attuale, non opera distinzioni tra le diverse categorie di figli, proprio per evitare discriminazioni nella tutela da garantirsi a tutti i figli, senza alcuna differenziazione. Ciò è in linea con le novità introdotte dalla l. 10.12.2012, n. 219, che ha eliminato qualsiasi distinzione, anche a livello terminologico, tra le varie categorie di figli e, in particolare, con il nuovo art. 74 c.c., che include nella definizione di “parentela” anche i figli adottivi, con l'eccezione degli adottati maggiorenni.
Ebbene, è chiaro che tale nuova formulazione intenda suggerire che la parificazione di trattamento tra i figli si estenda anche ai minori adottati in casi particolari ex art. 44 L. 184/1983, proprio perché quelli adottati con adozione legittimante, una volta concluso il processo di adozione, vengono già equiparati ai figli nati nel matrimonio per espressa previsione dell'art. 27 l. cit., risultando altrimenti insensato tale ampliamento dei rapporti di parentela ai figli adottivi.
A questo scopo, è stato adeguato anche l'art. 803 c.c. attraverso vari interventi del legislatore e della giurisprudenza costituzionale (da ultimo, si veda Corte
Cost. sent. 250/2000, che equipara la sopravvenienza o l'intervenuta conoscenza dell'esistenza di un figlio o di un discendente del donante – quali presupposti positivi per la revocazione – alla sopravvenienza della legittimazione del figlio naturale e alla sopravvenuta adozione, “quantomeno pagina 11 di 14 quella dei minori prevista dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, poiché l'adottato
acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti”).
Non vi è, dunque, alcun valido motivo per ritenere che l'art. 803 c.c. operi una discriminazione tra le varie tipologie di adozione di minori.
Nel merito del rilievo sollevato dall'appellante riguardo alla convivenza instauratasi tra l'appellata e il compagno, che avrebbe reso palese l'esistenza di figli e di una relazione familiare di fatto, si ribadisce quanto già sopra affermato,
ossia che solo attraverso il procedimento di adozione un soggetto può acquisire lo status legale di figlio, non potendo la mera convivenza costituire elemento sufficiente per il riconoscimento di tale qualità ai fini della revocazione de qua.
Il quarto motivo è infondato.
Il diritto di revocare una donazione, così come stabilito dall'art. 803 c.c., può
essere esercitato liberamente nei confronti di qualsiasi donatario, purché
ricorrano i due presupposti a cui l'esercizio di tale azione è subordinato: il primo, negativo, si riferisce al fatto che, al momento della donazione, il donante non avesse, o non fosse a conoscenza di avere figli o discendenti;
il secondo requisito, di natura positiva, può consistere alternativamente nella nascita o nella scoperta successiva dell'esistenza di un figlio o discendente del donante
(inclusa la legittimazione di un figlio naturale, che ai sensi dell'art. 280 c.c.
conferisce lo status di figlio legittimo, oppure l'adozione) ovvero nel riconoscimento di un figlio.
Il quinto motivo è infondato.
pagina 12 di 14 Non si può prescindere dal rilevare l'assenza di qualsivoglia motivo di gravame da parte dell'appellante in merito alle ragioni che hanno portato il primo giudice a dichiarare l'inammissibilità della produzione documentale, allegata tardivamente alla terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., in violazione del regime delle preclusioni istruttorie stabilite dal codice di rito, nonché
l'irrilevanza delle prove orali formulate, per genericità e superfluità.
Circostanza che, dunque, determina la preclusione, per il Collegio chiamato a decidere, di ogni possibilità di revisione del giudicato formatosi sul punto.
La soccombenza giustifica la condanna dell'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del grado che si liquidano in complessivi € 18.511,00
di cui € 5.706,00 per la fase di studio, € 3.318,00 per la fase introduttiva ed €
9.487,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Ricorrono le condizioni, ex art. 13-quater DPR 115/2002, per porre a carico dell'appellante l'onere del pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato corrisposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle Parte_1 CP_1
spese del grado, liquidate come in parte motiva;
pagina 13 di 14 - accerta che ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante Pt_1
'onere di pagamento di una somma pari al contributo unificato.
[...]
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Presidente Est.
Daniela Fedele
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