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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/05/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa Viviana Mele ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4829 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 6.3.2025 e vertente tra
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Crespino;
attore e
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vito Cataldi;
convenuta
, CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Bagno;
convenuto
OGGETTO: risarcimento danno derivante da sinistro stradale
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 6.3.2025.
1
ha esposto che, in data 8.2.2019, alle ore 15:00 circa, è stato Parte_1 coinvolto in un incidente stradale verificatosi nel comune di Racale. Nello specifico,
l'attore ha dedotto che, mentre percorreva a bordo del suo motociclo Aprilia 125, targato BG2114821, la strada vicinale “Campore” con direzione verso la litoranea, ha visto uscire in maniera improvvisa da proprietà privata, posizionata sulla sua destra, il motocarro Ape Piaggio targato LE105671, assicurato da
[...]
condotto da . Quest'ultimo nell'intraprendere una Controparte_3 Persona_1 manovra di svolta a sinistra ha, in tesi attorea, arrestato la sua marcia al centro della carreggiata, costringendo così l'attore ad effettuare una manovra di evitamento. Ciò nonostante, l'attore ha esposto che vi è stata una collisione tra il proprio braccio e gamba sinistra e l'angolo posteriore sinistro del motocarro.
In conseguenza del sinistro l'attore è stato trasportato presso l'ospedale di
Casarano, ove i sanitari hanno riscontrato la sub amputazione della falange ungueale del II e III dito della mano sinistra, il trauma dell'avampiede sinistro con frattura della I falange e ampia perdita di sostanza cutanea dorsale e una ferita lacero contusa al ginocchio sinistro.
L'attore ha, quindi, convenuto in giudizio in Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., al fine di chiedere, in via principale,
l'accertamento della responsabilità esclusiva di nella causazione Persona_1 dell'evento lesivo e, in subordine, l'accertamento della responsabilità concorrente dello stesso. L'attore ha, dunque, domandato la condanna della Compagnia al risarcimento in suo favore dei danni patrimoniali e non patiti in conseguenza del sinistro, danni quantificati nella somma pari ad € 73.921,00, oltre a rivalutazione monetaria e interessi come per legge. In subordine, ha chiesto la condanna della medesima Compagnia al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese del giudizio.
Con propria comparsa si è costituita in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t., eccependo, in via preliminare, il difetto di integrità del contraddittorio, non avendo l'attore evocato in giudizio l'asserito responsabile del sinistro . Nel merito, la Compagnia ha contestato la fondatezza della Persona_1 domanda attorea sia nell'an che nel quantum e ha concluso per il rigetto della
2 stessa, ritenendo non provata la dinamica del sinistro per come prospettata in tesi attorea e, in ogni caso, esclusivo responsabile dell'evento lesivo l'attore stesso. La
Compagnia ha, altresì, formulato domanda riconvenzionale al fine di chiedere la condanna dell'attore alla restituzione delle somme a questi versate nelle more della procedura di risarcimento diretto ex art. 149 D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, sul presupposto di una responsabilità concorsuale ex art. 2054 c.c.. In subordine, la
Compagnia ha chiesto l'accertamento della responsabilità concorsuale prevalente dell'attore nella causazione del sinistro con consequenziale riduzione della domanda risarcitoria ed eventuale rimborso delle somme corrisposte in eccesso nelle more della procedura di risarcimento diretto.
In seguito alla disposta integrazione del contraddittorio, si è costituito con propria comparsa , figlio di , eccependo, in via preliminare, il CP_2 Persona_1 proprio difetto di legittimazione passiva in assenza di prova dell'accettazione, espressa o tacita, dell'eredità di . Nel merito, ha Persona_1 CP_2 contestato la fondatezza della domanda attorea in quanto responsabile esclusivo nella causazione del sinistro sarebbe l'attore stesso.
La causa è stata istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale dell'attore, delle prove testimoniali nonché mediante l'espletamento delle cc.tt.uu. dinamica e medica ed è stata trattenuta in decisione, previa concessione del termine massimo di legge per conclusionali e repliche.
***
Come premesso, la controversia in esame attiene alla determinazione della responsabilità nel sinistro avvenuto sulla strada vicinale “Campore” nel centro abitato di Racale in data 8.2.2019, alle ore 15:00 circa, tra il motociclo Aprilia tg.
BG2114821 condotto da e l'Ape Piaggio tg. LE105671 condotto Parte_1 da . Persona_1
A fondamento della propria domanda, l'attore ha dedotto che la responsabilità esclusiva nella causazione dell'evento lesivo è da individuarsi nella condotta colposa e negligente di . Nello specifico, l'attore ascrive a Persona_1 Persona_1
l'omessa concessione della precedenza, in quanto quest'ultimo usciva da proprietà privata, si immetteva sulla strada principale e si fermava di traverso al centro della
3 carreggiata, ponendosi quale ostacolo per il L'attore ha dunque ritenuto Pt_1 che tali comportamenti, posti in essere da in violazione degli artt. 145, Per_1 comma 6 e 154, comma 1 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, hanno di fatto ridotto al minimo le chance di esito positivo della manovra di emergenza effettuata dall'attore portando, dunque, alla collisione tra il braccio sinistro e la gamba sinistra di e l'angolo posteriore sinistro dell'Ape di (cfr. Parte_1 Per_1 pp. 6, 7, 8 atto di citazione).
La Compagnia convenuta ha contestato la ricostruzione attorea, affermando che la stessa sia priva di riscontro probatorio e che, in ogni caso, esclusivo responsabile dell'incidente è l'attore stesso. In particolare, la Compagnia ha dedotto che Per_1
e ercorrevano con direzione di marcia opposta il tratto stradale che collega Pt_1 la SP 247 Racale con Torre Suda e che il sinistro si è verificato a causa dell'elevata velocità tenuta da nell'affrontare la curva che immette nel predetto tratto Pt_1 di strada (cfr. pp.
2-3 comparsa di costituzione e risposta . CP_3
ha, preliminarmente, eccepito il proprio difetto di legittimazione CP_2 passiva non avendo l'attore dato prova della sua qualità di erede e sussistendo, al contrario, la mera qualità di chiamato all'eredità. Nel merito, il convenuto ha prospettato una diversa dinamica del sinistro, che vede l'attore invadere la corsia di marcia dell'Ape, urtandola sulla fiancata sinistra, a causa dell'elevata velocità con cui ha affrontato la curva che immette sul tratto di strada in cui si è poi verificata la collisione.
a) Sul difetto di legittimazione passiva di CP_2
L'eccezione sollevata dalla difesa di parte convenuta merita di essere accolta.
Al riguardo si osserva quanto segue.
La difesa di parte attorea non ha allegato né provato nessuno dei presupposti di cui agli artt. 475 e 476 c.c. al fine di poter validamente predicare la qualità di erede di in capo a . Persona_1 CP_2
Sul punto, inoltre, la Suprema Corte ha avuto modo di osservare che “In tema di riassunzione del processo per morte di una parte mediante notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente, l'accertamento della qualità di erede, afferendo all'accertamento del diritto sostanziale oggetto della pretesa, resta assoggettato ai
4 principi generali su cui si fonda l'onere della prova, di cui all'art. 2967 c.c., non potendosi desumere dalla mera costituzione in giudizio l'accettazione tacita dell'eredità, con la conseguenza che grava sulla parte che alleghi la qualità di erede fornirne la prova, spettando poi al giudice verificare l'assolvimento dell'onere, anche valutando il comportamento, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal chiamato”
(Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 1330 del 12/01/2024).
Pertanto, non risultando agli atti che ha accettato in maniera CP_2 espressa o tacita l'eredità di , quest'ultimo non può essere considerato Persona_1 successore del supposto responsabile civile e quindi non è tenuto a rispondere dei debiti eventualmente contratti dal padre o dei danni cagionati dal medesimo.
Nell'atto di costituzione, infatti, si è costituito in proprio e non quale CP_2 erede del padre e la costituzione è avvenuta al mero fine di eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, con la conseguenza che la costituzione in giudizio non può ritenersi accettazione tacita dell'eredità.
b) Sulla responsabilità
In via preliminare, occorre evidenziare che, del sinistro oggetto di causa, sono state proposte dinamiche differenti sia dalla medesima parte che dalle parti contrapposte che, ancora, dai consulenti che si sono occupati della questione.
La prima dinamica offerta è quella di padre dell'attore, che – Persona_2 sulla base di quanto dichiaratogli telefonicamente dal figlio - ha riferito la seguente dinamica alla Polizia Locale intervenuta sul posto: “... In corrispondenza del civico
n. 24 un moto ape di colore verde usciva dal viale della predetta abitazione non concedendo la precedenza;
per questo, il , alla guida della moto, Parte_1 sbandava e rovinava sulla strada finendo in quiete e dopo pochi metri dal civico 24, senza che il conducente del moto ape di colore verde fermasse per prestare soccorso.
In base alla ricostruzione fornita dal signor , padre di Persona_2 Pt_1
, quest'ultimo veniva attinto durante la marcia da una moto-Ape di colore
[...] verde, condotto da persona non identificata al momento del sinistro, che usciva da un'area privata di una civile abitazione di via Campore, civico 24, non concedendo precedenza e urtando la moto, con impatto-strisciatura latero-SX, finendo in quiete
5 vicino al civico 24 (foto allegata), senza essere soccorso dal conducente del moto ape”
(cfr. p. 1 rapporto di Polizia Locale di Racale).
La prima ricostruzione offerta è dunque sintetizzata dagli agenti sulla base delle dichiarazioni del padre, il quale peraltro si contraddice, avendo dapprima affermato che il figlio sbandava e rovinava sulla strada e poi riferito che la moto veniva attinta dall'ape, che la urtava.
La ricostruzione che il padre ha fornito sulla base di quanto comunicatogli telefonicamente dal figlio è dunque pienamente inattendibile, sia in quanto evidentemente riportata in modo errato dai verbalizzanti, che nel sintetizzarla hanno reso versioni contrastanti, sia in quanto non coincidente con nessuna delle ulteriori ricostruzioni.
La seconda dinamica è quella offerta da nella propria denuncia Parte_1 querela, ove afferma che , vedendo sopraggiungere il motociclo condotto Persona_1 dal querelante, arrestava la propria marcia al centro della carreggiata, obbligando il che viaggiava nei limiti consentiti, ad una repentina manovra di Pt_1 emergenza, non idonea tuttavia ad evitare completamente l'impatto con il motocarro. Infatti, tutto ciò nonostante, il attingeva con il braccio e la Pt_1 gamba sinistra l'angolo posteriore sinistro del motocarro, arrestando la propria corsa un paio di metri dal punto di impatto (cfr. denuncia-querela in atti).
Nella dinamica offerta in sede di denuncia-querela, confermata poi nell'atto di citazione, il motocarro si è arrestato al centro della carreggiata, rendendo impossibile la manovra di emergenza posta in essere dal motociclista. Secondo la tesi dell'attore, pertanto, l'impatto sarebbe avvenuto perché il motocarro si è fermato al centro della carreggiata, non lasciando al motociclista uno spazio sufficiente per poter attuare una manovra di emergenza volta ad evitare l'urto.
Se, dunque, il padre ha riferito che è stato il motocarro a impattare contro la moto e ha dichiarato che il figlio sbandava e cadeva - salvo poi riferire che il figlio proseguiva nella marcia per alcuni metri - l'attore sostiene invece di aver attuato una manovra di emergenza divenuta inefficace per la posizione del motocarro e sostiene di aver urtato contro la parte posteriore sinistra del mezzo con il proprio corpo.
Ancora, nelle pp.
1-2 della prima memoria istruttoria di parte attrice si legge: “In particolare si rileva come la ricostruzione della dinamica operata dalla difesa della
6 sia incompatibile con le lesioni riportate dal e con il Controparte_4 Pt_1 punto di impatto tra i due veicoli, che come già precisato nell'atto di citazione è avvenuto tra la parte posteriore sinistra del cassone del moto ape del e Persona_1 la parte sinistra del motociclo del Sulla base di tali dati è verosimile ritenere Pt_1 che il moto ape non avesse un posizionamento in linea con la corsia di sua pertinenza, ma fosse, invece, posizionato di traverso sull'intera carreggiata, posizione che lascia presagire che il conducente del moto ape stesse compiendo una manovra per immettersi sulla strada teatro dell'occorso.”.
Un'ulteriore dinamica è stata invece offerta da , rintracciato come Persona_1 conducente dell'ape sulla base di informazioni assunte dalle persone del luogo, in quanto pacificamente non si fermò a prestare soccorso.
, sentito a verbale di sommarie informazioni, riferisce: “Transitavo su Persona_1 via Campore in direzione Racale;
alle ore 15.30 circa incrociavo una moto che proveniva di fronte a forte velocità diretta verso il mare. Avvertendo un piccolo rumore alla parte posteriore del mio veicolo prontamente mi fermavo voltandomi indietro;
scendevo dal mezzo;
non ho visto nelle vicinanze nessun veicolo o conducente. Sono risalito sul mezzo ed ho proseguito la marcia”. Alla propria Compagnia assicuratrice, poi, lo stesso ha rilasciato una dichiarazione in data 12.2.2019, da lui Persona_1 sottoscritta, che così recita: “io sottoscritto , nato a [...] il Persona_1
20/07/1933 ed ivi residente a[...], dichiaro quanto segue: il giorno 08 febbraio 2019 intorno alle ore 15.30 mentre percorrevo via Campore (SP
247) direzione Racale, in prossimità di una curva, sopraggiungeva nel senso opposto della carreggiata una motocicletta, la stessa, forse, avrebbe strisciato nella parte sinistra del motocarro. In quanto non ho udito nessun rumore di impatto. Impaurito, mi sono fermato e sceso dall'autocarro, ma lungo la strada, non ho visto più nessuno.
Ho effettuato un controllo visivo del motocarro ma non ho notato nessuna ammaccatura del mezzo, quindi, ho pensato che il motociclista avrebbe proseguito per la sua strada e così mi sono rimesso in viaggio per la mia residenza”.
Anche il si contraddice, in quanto dapprima afferma di essersi fermato per Per_1 un piccolo rumore avvertito nella parte posteriore del veicolo e successivamente afferma che l'impatto è avvenuto nella parte sinistra del motocarro senza alcun rumore. In ogni caso, il afferma di essersi fermato dopo l'impatto, con la Per_1 conseguenza che, secondo la ricostruzione di costui, il transito è proseguito fino al
7 momento dell'urto, in contrasto con la dinamica riferita dal in atto di Pt_1 citazione.
Il ha inoltre dichiarato che si trovava già sulla SP, mentre il ostiene Per_1 Pt_1 che costui uscì da una stradina laterale. Tale ultima versione è comunque la più verosimile, per il contatto con lo spigolo posteriore dell'ape e in quanto i residenti hanno riferito della frequente presenza del sui luoghi. Per_1
Ricostruzioni ancora diverse sono poi avvenute sulla base della consulenza redatta dall'ing. nominato dal PM nell'ambito delle indagini che hanno Persona_3 visto il quale imputato. Per_1
Il primo elemento da evidenziare in questa perizia, redatta sulla base del fascicolo fotografico prodotto dalla Polizia Municipale di Racale (pag. 8), è che non si rinviene nessun segno d'urto né sulla Aprilia né sull'ape Piaggio.
Va evidenziato che gli stessi agenti nel verbale dell'8 febbraio 2019 hanno dichiarato: “ispezionata la moto del non vi riscontravano tracce di un Pt_1 impatto-strisciatura sinistra con un moto ape di colore verde”.
Inoltre, sempre in punto di urti, deve rilevarsi che il maresciallo ha dichiarato: Tes_1
“sull'ape del , vista dopo 2 giorni, non c'erano segni di collisione;
non abbiamo Per_1 riscontrato segni di urto;
al mio arrivo l'ape non c'era e la moto fu portata via dal padre” e lo stesso maresciallo, nel rapporto di polizia, ha affermato che:
“ispezionata la moto del non vi riscontravano tracce di un impatto- Pt_1 strisciatura Sx con un Moto Ape di colore verde”.
Sul punto si tornerà in seguito.
L'ing. ricostruisce in primo luogo il possibile punto di immissione dell'ape, Per_3 escludendo correttamente il civico 24, in quanto corrispondente ad una casa privata il cui proprietario ha dichiarato ai vigili di non aver avuto alcun rapporto con il e di non averlo mai autorizzato al transito. Il consulente esclude Per_1 anche la prima possibile immissione, in quanto non corrispondente con la descrizione del sinistro, e indica come verosimile quella indicata sub 2 nella planimetria della pag. 9 del telematico, per precisare chi si tratta di immissione confermata dalla PG.
Nel ricostruire la posizione relativa d'urto, il CT del PM ricostruisce un urto tangenziale di strisciamento con le sole parti del corpo del motociclista, conformemente a quanto dichiarato da questi. Il mancato urto della motocicletta
8 trova conferma nell'analisi compiuta immediatamente dagli agenti della polizia locale e trova inoltre conferma nelle stesse fotografie, dove si nota un'ammaccatura sulla parte sinistra della moto che è però rientrata rispetto al manubrio: in caso di urto con la mano del motociclista, infatti, la carena della moto non impatta contro il veicolo.
Il consulente afferma che la posizione molto in avanti dell' denota che il CP_5 aveva avuto il tempo di frenare e accostare 50 m dopo l'urto. Pt_1
Il consulente ricostruisce poi la posizione assoluta d'urto sulla base della dimensione della carreggiata di appena 4 m e delle ferite riportate dal ulle Pt_1 dita della mano sinistra, sul ginocchio e sul piede sinistro. Ciò nonostante, nella ricostruzione grafica l'impatto è rappresentato solo con la mano del e non Pt_1 anche col ginocchio e il piede sinistro, che restano staccati. Inoltre, la ruota dell'attore ha direzione verso la banchina, mentre è pacifico che la moto abbia proseguito per alcuni metri in avanti prima di arrestarsi.
Una dinamica ancora diversa viene invece offerta dall'ing. , c.t.u. Persona_4 nel presente procedimento, il quale parte, tuttavia, da una duplice premessa errata.
Alla pag. 5, infatti, il TU afferma che nelle foto il motociclo è interessato da un urto strisciante in senso anteroposteriore di media entità nella parte inferiore del fianchetto laterale sinistro, individuando in questo modo un danno che in realtà è stato escluso dai vigili, che videro la moto de visu immediatamente dopo il sinistro.
Sul punto si rimanda a quanto detto in precedenza. Si evidenzia che le tracce ematiche presenti nella parte più alta della carena sono evidentemente sgocciolate dalla mano che si trovava sul manubrio e non indicano un impatto all'altezza della carena, peraltro mai indicato da alcuno.
Alla pagina 7, poi, il TU visiona le foto del motocarro, affermando che lo stesso presenta un urto quasi tangenziale leggermente obliquo da sinistra verso destra di media entità nella parte centrale inferiore della sponda laterale sinistro del cassone.
Tale urto non è stato tuttavia individuato da alcuno come collegato al sinistro, poiché tanto l'attore quanto il hanno riferito che l'urto avvenne con lo Per_1 spigolo sinistro posteriore e non con la parte centrale del cassone e i Vigili hanno visionato il mezzo escludendo segni di un contatto.
Partendo da una ricostruzione dei danni riportati dai mezzi non conforme al materiale probatorio in atti, il TU giunge a individuare la posizione relativa d'urto
9 dei mezzi, a pag. 10, ponendo la moto che urta al centro del cassone. Peraltro, nella planimetria è evidente che la posizione ricostruita dal c.t.u. impone di fare urtare il manubrio e la mano, senza alcun contatto con la carena, il piede ed il ginocchio.
La dinamica ricostruita dal c.t.u. è dunque evidentemente errata. Per_4
Quanto alla posizione assoluta d'urto, poi, la stessa viene ricostruita espressamente “facendo riferimento alla posizione relativa d'urto, come così come sopra ricostruita”. Tuttavia, poiché la posizione relativa d'urto è errata, anche la posizione assoluta d'urto risulta errata. Peraltro, il TU fa riferimento al civico 24, sebbene le indagini svolte in sede penale abbiano escluso che il stesse Per_1 uscendo proprio da tale civico.
Con riferimento a quanto emerge dalla pagina 13, peraltro, si evidenzia che la posizione del motocarro all'interno della carreggiata risulta completamente arbitraria, non essendovi alcun elemento per poter ritenere che la moto si trovasse in quel punto al momento dell'attraversamento.
La dinamica ricostruita dal TU è dunque errata e non viene considerata. Per_4
Conclusivamente, l'evento per cui è causa si è certamente verificato con un motocarro ape condotto dal che proveniva da una strada laterale per Per_1 svoltare sulla sinistra e il che alla guida della propria moto procedeva Pt_1 nell'opposto senso di marcia. È pacifico che il corpo del bbia urtato contro Pt_1 il moto ape, in quanto le lesioni sono state così accertate in sede di pronto soccorso.
Peraltro, la stessa dichiarazione è stata resa dal ell'anamnesi rilasciata al Pt_1
Pronto Soccorso immediatamente dopo l'evento, dunque da ritenersi attendibile.
Non risulta provata la posizione relativa d'urto, in quanto non sono stati rinvenuti danni sui veicoli riconducibili a una delle dinamiche successivamente offerte dalle parti e dai loro familiari, né risulta provata la posizione assoluta d'urto.
È probabile, per i danni riportati dal che il si stesse immettendo Pt_1 Per_1 da strada laterale su quella principale e che dovesse pertanto prestare la precedenza al motociclo. Non è invece in alcun modo confermato che il si Per_1 sia fermato sulla carreggiata prima dell'impatto.
È certo che il non arrestò la marcia ma provò a evitare l'impatto Pt_1 spostandosi sulla sua destra, non riuscendo a evitare, ciò nonostante, l'urto. Non
è tuttavia nota la posizione assoluta d'urto dei mezzi e non è dunque possibile
10 ritenere che il tesse mantenendo strettamente la propria destra e che non Pt_1 avesse spazio sufficiente per scartare il motocarro e proseguire senza impatto.
Residua poi piena incertezza circa l'elemento relativo alla velocità.
Nella propria ricostruzione, l'ing. riconosce una velocità di immissione Per_3 dell'ape con partenza da fermo di 9 km/h, mentre il TU , ipotizzando Per_4 senza alcuna base che il moto ape sia ripartito dal muretto o dalla linea di margine del civ. 24 (premessa errata), giunge a una velocità di 14,19 km/h, che appare francamente eccessiva in considerazione delle caratteristiche del mezzo e dell'età avanzata del suo conducente.
Nel ricostruire la velocità del motociclo, l'ing. parte dalla constatazione che Per_3 il motociclista non ha assunto alcuna azione frenante per ricostruire, sulla base di un coefficiente d'attrito di 0,7, le possibili velocità del veicolo, da 50 a 100 km/h.
Poi, sulla base della manovra di emergenza, il consulente riconosce una velocità di
70/80 km/h, che è tuttavia calcolata sulla base di fattori non noti ed è dunque inammissibile.
Il TU parte da una marcia post urto della moto di 48 mt, indicandone Per_4 erroneamente il punto di partenza nel civ. 24; sottolinea che il è riuscito a Pt_1 mantenere il controllo del mezzo e applica un coefficiente di attrito di 0,20, contestato dal consulente di parte convenuta come eccessivamente basso ed evidentemente più basso di quello applicato dal c.t. del P.M. (0,70). Sulla base di tali elementi, lo giunge a ricostruire una velocità post urto di 49,57 km/h. Per_4
Successivamente, il TU si impegna nella determinazione della visuale posseduta dai mezzi sulla base della posizione assoluta d'urto e della posizione relativa d'urto, ricostruite in modo errato. L'intera ricostruzione è pertanto completamente inutilizzabile.
Peraltro, alle pagine 16 e 17 il c.t.u. compie un errore metodologico, formulando un inammissibile giudizio ex post. Egli, infatti, afferma che il conducente del motociclo avrebbe avuto tempo, spazio e modo per evitare la collisione ma, tenuto conto che il sinistro si è verificato, se ne deduce che il motociclo era più prossimo alla zona di collisione. Così facendo, il TU ricostruisce una dinamica del sinistro ex post basata sulla presunzione di una condotta prudente del per Pt_1 giustificare la collisione solo in virtù dell'impossibilità dello stesso di procedere a un avvistamento tempestivo del mezzo. Il ragionamento è inutilizzabile e
11 giuridicamente errato, essendo al contrario necessario dimostrare il presupposto
(la condotta prudente del e valutare gli eventi ex ante. Pt_1
L'esame delle due perizie, del PM e del tribunale, dimostra come il materiale probatorio a disposizione sia insufficiente al fine di determinare la velocità dei mezzi e le loro posizioni d'urto assoluta e relativa. Entrambi i consulenti presentano infatti delle ipotesi che non trovano tuttavia conferma nel materiale probatorio in atti. I consulenti tentano di spiegare una dinamica, partendo da elementi non conosciuti e considerando come corrette ricostruzioni non confermate da alcuno.
Nel caso di specie, peraltro, le dinamiche offerte dai soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nel sinistro sono risultate diverse e i mezzi non sono stati messi a disposizione, con la conseguenza che l'incertezza è evidente.
Si è affermato che il aveva l'obbligo di prestare la precedenza al e Per_1 Pt_1 si è anche ricordato che il riuscì solo parzialmente ad evitare l'impatto Pt_1 spostandosi sulla propria destra. Non è stato possibile individuare la visibilità di cui godevano entrambe le parti né la velocità della moto, con la conseguenza che non può che farsi applicazione dell'art. 2054 co. 2 c.c..
Nonostante i notevoli sforzi, infatti, non è stata individuata una condotta colpevole specifica in nessuno dei due conducenti, in quanto il aveva l'obbligo di Per_1 prestare la precedenza, ma il aveva l'obbligo di mantenere una velocità Pt_1 prudente e adeguata allo stato dei luoghi e di mantenersi sulla destra. La velocità calcolata dal TU è evidentemente errata, ma anche quella dell'ing. Per_4 risente di elementi di arbitrarietà. Per_3
Residua la circostanza che l'impatto è avvenuto su una strada stretta, con il motociclista che aveva una visuale ristretta e che proprio per tale motivo avrebbe dovuto moderare estremamente la velocità al di sotto del limite consentito, al fine di potersi garantire un arresto tempestivo del mezzo in caso di ostacolo.
La fuoriuscita di un mezzo da un accesso laterale, lungi dal costituire evento eccezionale o imprevedibile, è assolutamente ordinaria e prevedibile. Né rileva la circostanza che fosse febbraio e la strada portasse al mare, ove si consideri che entrambi i conducenti erano sui luoghi nel mese di febbraio e che il Pt_1 procedeva verso il mare.
I tentativi di parte attrice di riconoscere un limite massimo di velocità in 90 km/h
(confortati dall'ing. ) sono ininfluenti ai fini di causa. Per_4
12 A prescindere dalla possibilità di ritenere o meno che si tratti di centro abitato, è pacifico che nel tratto di strada in esame vi fossero diversi accessi corrispondenti ad altrettante abitazioni o strade private. La eventuale destinazione delle abitazioni alla villeggiatura estiva non è elemento conoscibile dal né rilevante, poiché Pt_1 il proprietario può recarsi sui luoghi in ogni momento, anche solo per la manutenzione o per un controllo del bene. La strada era molto stretta e la curva da cui proveniva il motociclista impegnativa, con la conseguenza che egli avrebbe dovuto moderare moltissimo la velocità, ben potendo prevedere che dopo la curva si palesasse un qualsiasi tipo di ostacolo (un veicolo in immissione, un camion largo a occupare più della metà della carreggiata, un animale vagante, un bambino uscito da un giardino).
Conclusivamente, non avendo l'attore provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ed essendo rimasti dubbi sulle responsabilità di ciascuno, trova applicazione l'art. 2054 co. 2 c.c..
Difatti “In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni” (Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 15736 del
17/05/2022).
c) Sul danno risarcibile
Premesso quanto sopra in punto di an, si procede alla determinazione del quantum, facendo riferimento alle conclusioni cui è giunto il c.t.u. dr. , il quale ha Persona_5 accertato che il ha riportato inabilità permanente per 9 punti percentuali Pt_1
e ITT pari a gg. 30 (trenta), ITP di giorni 75 (settantacinque) di cui gg.20 al 75%, gg. 20 al 50% e gg.35 al 25%.
13 Si procede dunque alla determinazione del danno secondo le Tabelle ministeriali per lesioni micropermanenti aggiornate ad oggi:
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 42 anni
Percentuale di invalidità permanente 9%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 35
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 16.471,65
Invalidità temporanea totale € 1.657,20
Invalidità temporanea parziale al 75% € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 50% € 552,40
Invalidità temporanea parziale al 25% € 483,35
Totale danno biologico temporaneo € 3.521,55
Danno morale (20%) € 3.294,33
(calcolato sulla sola invalidità permanente)
TOTALE GENERALE: € 23.287,53
L'attore ha chiesto la personalizzazione del danno nel 41%, ritenendo che le lesioni patite lo abbiano gettato in uno stato di sconforto e disperazione, anche per la paura di non poter riprendere la propria attività lavorativa.
La richiesta è stata formulata senza alcuna prova di uno stato di turbamento e prostrazione diverso da quello normalmente patito da un uomo di anni 42 che abbia riportato “
1- perdita di sostanza apicale del 2° dito mano sinistra con frattura esposta pluriframmentaria della falangetta di tale dito trattata con toilette- riparazione del letto ungueale e della cute insieme ad una osteosintesi con filo di
Kirschner;
2- perdita di sostanza apicale del 3° dito mano sinistra con perdita dell'apparato ungueale ed avulsione del tendine estensore dalla sua inserzione
14 distale insieme a frattura esposta della falangetta e frattura della testa della seconda falange dello stesso dito con perdita di cute dorsalmente a livello della IFD;
il trattamento chirurgico fu toilette-riparazione dei tessuti molli con lembo di rotazione
a copertura dell'apice del dito ed osteosintesi-artrodesi in estensione della IFD stabilizzata con due fili di Kirschner ad X;
3- frattura chiusa della falange prossimale
e distale del V° dito piede sinistro trattate conservativamente oltre ad una perdita di sostanza cutanea nella regione laterale dello stesso piede a livello della V° metatarso-falangea trattata con innesto cutaneo prelevato dalla faccia volare del gomito destro;
4- ferita lacero-contusa in regione sovra-rotulea ginocchio sinistro trattata con toilette e sutura”.
Tutte le conseguenze di tipo morale-esistenziale connesse a tali lesioni sono comprese nella maggiorazione indicata nella tabella sopra riportata, nella misura del 20%, non essendo stato provato un turbamento come richiesto.
Neppure è presumibile un turbamento legato alla preoccupazione di non poter riprendere l'attività di bracciante agricolo, ove si consideri che la limitazione è di appena il 2% ed è dunque di fatto del tutto ininfluente.
Il danno è dunque riconosciuto in € 23.287,53, da dimezzare in ragione del concorso di colpa.
L'attore ha chiesto il danno da perdita della capacità lavorativa specifica, lamentando l'impossibilità di proseguire nella propria attività di bracciante agricolo.
Nel caso di specie, il dr. ha accertato che l'attore ha patito una riduzione di Per_5 appena il 2%, sostanzialmente inidonea a incidere sulla sua effettiva capacità di guadagno. Del resto, il ha scelto di produrre una sola dichiarazione dei Pt_1 redditi, impedendo al tribunale di conoscere i guadagni pregressi e quelli successivi al sinistro.
A fronte di lesioni micropermanenti e di un danno da incapacità lavorativa specifica impercettibile, non si ritiene che sussista alcun danno da lucro cessante.
Il danno da liquidarsi al è dunque di € 23.287,53/2= € 11.643,76. Pt_1
Da tale importo deve essere sottratto l'acconto di € 8.000,00 pagato dalla
Compagnia, da rivalutarsi ad oggi per giungere al confronto tra poste omogenee.
Il danno residuo è dunque di € 11.643,76 - € 9.400,00 = € 2.243,76, arrotondato ad € 2.245,00.
15 Su tale danno sono da aggiungersi interessi legali, dalla data odierna al soddisfo;
l'importo va poi devalutato alla data dell'evento e maggiorato di anno in anno secondo l'indice ISTAT, con applicazione di interessi legali, dall'evento alla data odierna.
d) sulle spese di lite
Le spese di lite sono interamente compensate, in quanto l'esito del giudizio ha comportato l'accertamento dell'insussistenza di una colpa esclusiva del e Per_1 poiché lo stesso attore ha offerto ricostruzioni diverse dell'evento e ha chiesto un danno decisamente sproporzionato rispetto a quello patito;
si tiene inoltre in considerazione la straordinaria complessità dell'istruttoria, che ha portato al riconoscimento di un danno residuo modestissimo.
Le spese di cc.tt.uu. si confermano a carico delle parti in solido, attore e convenuto, in ragione della necessità dell'accertamento e dell'esito del giudizio.
Per la posizione del , inoltre, si tiene conto della sua sostanziale veste di Per_1 spettatore e della circostanza che l'attore non poteva sapere se il figlio avesse o meno accettato l'eredità del padre.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 4829/2021 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
CP_2
2. Accerta e dichiara la pari responsabilità concorsuale dei conducenti nella causazione del sinistro;
3. Condanna al risarcimento del danno residuo in favore Controparte_6 di liquidato – al netto del concorso di colpa e dell'acconto Parte_1 già versato – in € 2.245,00, oltre accessori come in parte motiva;
4. Compensa interamente tra le parti in causa le spese di lite;
5. Conferma le spese di cc.tt.uu. in via definitiva a carico di e Parte_1 in solido. Controparte_6
Lecce, 27.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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