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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/12/2025, n. 2197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2197 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 275/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 275/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Fabio Caruso ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Formia (LT), Via Rubino, 38, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Leonardo Ruggeri ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina (LT), Via Pontinia, 8, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.12.2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, da riqualificare in ricorso per lo scioglimento del matrimonio, adiva l'intestato Tribunale deducendo che, in data Parte_1
pagina 1 di 6 22.01.2006, aveva contratto matrimonio con la sig.ra e che, già prima del matrimonio, CP_1 in data 18.10.2005, era nata la figlia . Per_1
Esponeva che l'unione coniugale si era progressivamente deteriorata, determinando il venir meno dell'affectio coniugalis, e che i coniugi si erano separati consensualmente in data 08.09.2011, con decreto di omologa del Tribunale di Latina.
Evidenziava che, da allora, la separazione si era protratta ininterrottamente, maturando i presupposti temporali e sostanziali per la pronuncia di divorzio.
Rappresentava, in merito, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non si era più ricostituita, pur avendo i due coniugi continuato a coabitare – unitamente alla figlia – per ragioni economiche e che, soltanto in data 9.03.2018, dopo circa sette anni, avevano posto fine alla coabitazione forzata andando a vivere la e la figlia in un immobile a Latina, acquistato tramite CP_1 un mutuo da lui personalmente garantito, e lui, dopo un primo periodo presso i genitori, in un immobile a Sabaudia, per il quale aveva stipulato un preliminare di compravendita.
Tale situazione si era protratta fino a quando la nel maggio 2023, dopo aver concesso in CP_1 locazione l'immobile in cui viveva, gli aveva chiesto ospitalità presso l'immobile di Sabaudia.
Precisava, circa le condizioni economiche, di condurre in locazione l'azienda “Bar Golfo Sereno” e di aver sempre versato il mantenimento per moglie e figlie, per € 1.000,00 complessivi, ma che le spese mensili erano divenute insostenibili, tanto che non era riuscito a onorare il suddetto contratto preliminare di compravendita. Segnalava, altresì, che la pur percependo un reddito da lavoro CP_1 dipendente dal “Bar Caffetteria Desiderio” e trattenendo per sé i canoni di locazione, continuava indebitamente a incamerare il mantenimento per sé e per la figlia, pretendendo anche ospitalità, e che la figlia maggiorenne, che lavorava presso l'attività paterna, era da ritenersi economicamente indipendente percependo uno stipendio mensile, pari a € 680,00 circa, del tutto adeguato, considerata l'assenza di spese e la possibilità di vivere con il padre presso la casa dei nonni paterni.
Alla luce di quanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni: “che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, voglia a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio Atto n. 2 parte I - anno 2008 contratto in data 22 gennaio
2006 tra il signor e la signora ordinando all'Ufficiale dello stato civile Parte_1 CP_1 competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) accertare e dichiarare, sulla base di quanto illustrato in premessa, che i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, ordinare che alcuna somma a titolo di mantenimento o ad altro titolo debba essere corrisposto alla sig.ra
dal;
c) Disporre che la , proprietaria di un'abitazione, CP_1 Parte_1 CP_1 per l'intero in regime di separazione dei beni, concessa in locazione ed economicamente pagina 2 di 6 autosufficiente in quanto lavoratrice e in età da lavoro, abbandoni la materiale occupazione della casa in Via Vittorio. , in quanto occupante senza titolo, non essendo più la stessa Controparte_2 nel possesso materiale del e non avendo più alcun titolo alla detenzione. d) Disporre che la Pt_1 figlia autonoma economicamente viva con il padre presso la casa dei nonni paterni in Via Per_1
Garibaldi n. 36 in Sabaudia (LT); e) Disporre che il contribuisca al pagamento delle rate del Pt_1 mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile di via Pionieri della Bonifica Snc da parte della CP_1
, solo ove la medesima odierna resistente ne attribuisca nell'immediato la nuda proprietà alla
[...] figlia;
e) Disporre che le spese straordinarie della figlia gravino nella misura del 50% su Per_1 entrambi i genitori. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Si costituiva in giudizio eccependo la tardività della notifica del ricorso, l'erronea CP_1 qualificazione giuridica della domanda inerente allo status, l'infondatezza e l'inammissibilità del ricorso per non essere stato prodotto il decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi, ma la mera copia, priva di attestazione di conformità, del ricorso sottoscritto dai coniugi e, nell'eventualità di prova dell'avvenuta separazione, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso per l'intervenuta riconciliazione dei coniugi che, nonostante il deposito del ricorso per separazione consensuale, avevano mantenuto una comunione di vita spirituale e materiale.
Rappresentava, in merito, che sino al conclamarsi della crisi coniugale a fine 2022, a causa dell'infedeltà del avevano condotto una vita serena e agiata, grazie ai proventi dell'impresa Pt_1 familiare, e che, di comune accordo, avevano deciso di fare dell'immobile in Sabaudia la casa familiare dopo avere, sempre di comune intesa, concesso in locazione l'immobile di Latina – intestato a lei solamente per ragioni di comodo stante l'attività imprenditoriale del coniuge – nel quale, contrariamente a quanto ex adverso dedotto, avevano vissuto insieme.
Contestava di aver ricevuto il mantenimento per sé e per la figlia precisando che l'importo di €
1.000,00 le era corrisposto quale equo compenso per il suo apporto alla gestione e allo sviluppo dell'impresa familiare, oltre allo stipendio dovutole quale barista e cassiera, quando corrisposto.
Esponeva che, dopo il tradimento del marito, aveva dovuto dare le dimissioni dall'impresa familiare e accettare un'occupazione a tempo determinato da barista part time a quindici ore settimanali, con una retribuzione netta mensile di € 650,00 circa, inadeguata per condurre una vita dignitosa e mantenere il tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio considerato, altresì, che il canone di locazione dell'immobile era a malapena sufficiente a coprire i ratei del mutuo contratto per il suo acquisto.
Contestava, infine, che la figlia fosse economicamente autosufficiente in quanto la retribuzione mensile era integralmente assorbita dalle rate per l'acquisto di una Smart acquisto, peraltro, deciso unilateralmente dal ricorrente. pagina 3 di 6 Sulla scorta di tali premesse, così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis: in via preliminare, fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire ope legis onde consentire alla resistente una difesa piena ed efficace;
sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso e per l'effetto rigettarlo siccome carente di presupposti non essendo stato celebrato tra i coniugi alcun matrimonio concordatario bensì un matrimonio civile e comunque non essendo mai venuta meno tra essi la comunione materiale e spirituale di vita successivamente al deposito del ricorso per separazione personale del 29.12.2010 ed all'omologa del 22.09.2011, quest'ultima neppure provata;
in via temporanea ed urgente, nella denegata ipotesi di mancata declaratoria di inammissibilità e rigetto dell'avverso ricorso, assegnare alla sig.ra CP_1 anche quale collocataria della figlia non economicamente autosufficiente, la casa Persona_2 familiare sita in Sabaudia (LT), Via Vittorio Gassman 7, nonché un contributo mensile al mantenimento di euro 1.000,00*, di cui euro 500,00* in favore della medesima figlia, soggetto ad adeguamento ISTAT come per Legge, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico-ricreative di quest'ultima, disciplinando se del caso i tempi di frequentazione ad opera del sig.
nei modi ritenuti più opportuni;
in via definitiva, nella denegata ipotesi di mancata Parte_1 declaratoria di inammissibilità e rigetto dell'avverso ricorso, assegnare alla sig.ra CP_1 anche quale collocataria della figlia non economicamente autosufficiente, la casa Persona_2 familiare sita in Sabaudia (LT), Via Vittorio Gassman 7, nonché un contributo mensile al mantenimento di euro 1.000,00*, di cui euro 500,00* in favore della medesima figlia, soggetto ad adeguamento ISTAT come per Legge, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico-ricreative di quest'ultima, disciplinando se del caso i tempi di frequentazione ad opera del sig.
nei modi ritenuti più opportuni;
in ogni caso, con vittoria di spese e compenso Parte_1 professionale da liquidare ex D.M. 55/2014 e s.m.i..”.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Con provvedimento del 6.01.2025 il Giudice, ritenuta fondata l'eccezione di tardività della notifica, fissava nuova prima udienza all'esito della quale, ritenuto che l'eccezione inerente all'assenza del decreto di omologa fosse astrattamente idonea a definire la controversia, considerato che parte ricorrente non soltanto non aveva allegato siffatto decreto al ricorso, ma nemmeno alla memoria ex art. 473-bis.17 comma 1, malgrado l'eccezione del resistente e le preclusioni istruttorie, rinviava per rimessione della causa in decisione all'udienza del 15.12.2025 concedendo alle parti i termini a ritroso di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
All'esito di tale udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. pagina 4 di 6 Tanto premesso in fatto, va richiamato il principio, già espresso da questo Tribunale, secondo cui
“L'art. 3 della l. 898 del 1970 prevede l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato, ovvero dell'omologa della separazione consensuale, non quale condizione, ma quale vero e proprio presupposto processuale in senso tecnico dell'azione volta alla pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario: infatti, ai sensi di detta norma, ove non sia stata pronunciata la separazione dei coniugi con sentenza passata in giudicato non può essere domandato il divorzio. / Tale principio è pacifico anche in giurisprudenza (cfr. Cass. sent. n. 2725 del 1995; Sent.
Corte di Appello di Ancona n. 605 del 2011, consultabile nella banca dati Leggi d'Italia CP_3
S.U. Cass. sent. 15248 del 2001, richiamata dalla sentenza di Corte di Appello suindicata). /
[...]
Ebbene per orientamento consolidato in dottrina e in giurisprudenza, la distinzione tra presupposto processuale e condizione dell'azione sta in ciò: il presupposto processuale deve essere sussistente sin dal momento della proposizione della domanda, la condizione può sopravvenire anche nel corso del giudizio (Cass. S.U. sent. n. 8389 del 1993)” (così Tribunale di Latina, sent. n. 5 del 2019).
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha prodotto il decreto di omologa della separazione consensuale, né in allegato al ricorso introduttivo, né in allegato alla memoria ex art. 473-bis.17, comma 1, c.p.c., malgrado la tempestiva eccezione di parte avversa e le preclusioni istruttorie, sicché non ha fornito la prova della procedibilità della domanda.
A nulla rileva il deposito della copia del decreto di omologa in allegato alle note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 473-bis.28, comma 1, lett. a), c.p.c. di parte ricorrente depositate il 15.10.2025, trattandosi di un deposito tardivo e inammissibile in spregio alle preclusioni istruttorie e in difetto dei presupposti per una rimessione in termini che, a ben vedere, non è stata neppure chiesta.
Appaiono, peraltro, prive di consistenza le asserite e non provate “oggettive difficoltà da parte del
a procurarlo stante il considerevole lasso di tempo trascorso” (v. pag. 2 della memoria ex art. Pt_1
473-bis.17, comma 1, c.p.c. depositata il 23.07.2024) e “enormi difficoltà nel recuperare la copia conforme dello stesso, anche a causa dei numerosi cambi di abitazioni effettuati in questi anni” (v. pag. 2 della comparsa conclusionale ex art. 473-bis.28, comma 1, lett. b), c.p.c. depositata il
14.11.2025), considerato che sarebbe stato sufficiente per il difensore recarsi presso la cancelleria del
Tribunale.
Peraltro, la copia prodotta è priva di attestazione di conformità.
L'improcedibilità della domanda di divorzio non può che comportare l'improcedibilità anche delle domande accessorie.
pagina 5 di 6 Si ritiene, stante la natura della controversia e la pronuncia in rito, ma tenuto conto della condotta processuale di parte ricorrente, di compensare per un mezzo le spese di lite e di porre il residuo mezzo a carico di parte ricorrente, come liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 275/2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara l'improcedibilità delle domande;
- Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente un mezzo delle spese di lite, compensato il residuo mezzo, che si liquida, al netto del mezzo compensato, in € 3.808,00, oltre alle spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2 del d.m. 55 del 2014 ed Iva e C.p.a. come per legge.
Latina, 22 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 275/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Fabio Caruso ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Formia (LT), Via Rubino, 38, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Leonardo Ruggeri ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina (LT), Via Pontinia, 8, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.12.2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, da riqualificare in ricorso per lo scioglimento del matrimonio, adiva l'intestato Tribunale deducendo che, in data Parte_1
pagina 1 di 6 22.01.2006, aveva contratto matrimonio con la sig.ra e che, già prima del matrimonio, CP_1 in data 18.10.2005, era nata la figlia . Per_1
Esponeva che l'unione coniugale si era progressivamente deteriorata, determinando il venir meno dell'affectio coniugalis, e che i coniugi si erano separati consensualmente in data 08.09.2011, con decreto di omologa del Tribunale di Latina.
Evidenziava che, da allora, la separazione si era protratta ininterrottamente, maturando i presupposti temporali e sostanziali per la pronuncia di divorzio.
Rappresentava, in merito, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non si era più ricostituita, pur avendo i due coniugi continuato a coabitare – unitamente alla figlia – per ragioni economiche e che, soltanto in data 9.03.2018, dopo circa sette anni, avevano posto fine alla coabitazione forzata andando a vivere la e la figlia in un immobile a Latina, acquistato tramite CP_1 un mutuo da lui personalmente garantito, e lui, dopo un primo periodo presso i genitori, in un immobile a Sabaudia, per il quale aveva stipulato un preliminare di compravendita.
Tale situazione si era protratta fino a quando la nel maggio 2023, dopo aver concesso in CP_1 locazione l'immobile in cui viveva, gli aveva chiesto ospitalità presso l'immobile di Sabaudia.
Precisava, circa le condizioni economiche, di condurre in locazione l'azienda “Bar Golfo Sereno” e di aver sempre versato il mantenimento per moglie e figlie, per € 1.000,00 complessivi, ma che le spese mensili erano divenute insostenibili, tanto che non era riuscito a onorare il suddetto contratto preliminare di compravendita. Segnalava, altresì, che la pur percependo un reddito da lavoro CP_1 dipendente dal “Bar Caffetteria Desiderio” e trattenendo per sé i canoni di locazione, continuava indebitamente a incamerare il mantenimento per sé e per la figlia, pretendendo anche ospitalità, e che la figlia maggiorenne, che lavorava presso l'attività paterna, era da ritenersi economicamente indipendente percependo uno stipendio mensile, pari a € 680,00 circa, del tutto adeguato, considerata l'assenza di spese e la possibilità di vivere con il padre presso la casa dei nonni paterni.
Alla luce di quanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni: “che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, voglia a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio Atto n. 2 parte I - anno 2008 contratto in data 22 gennaio
2006 tra il signor e la signora ordinando all'Ufficiale dello stato civile Parte_1 CP_1 competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) accertare e dichiarare, sulla base di quanto illustrato in premessa, che i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, ordinare che alcuna somma a titolo di mantenimento o ad altro titolo debba essere corrisposto alla sig.ra
dal;
c) Disporre che la , proprietaria di un'abitazione, CP_1 Parte_1 CP_1 per l'intero in regime di separazione dei beni, concessa in locazione ed economicamente pagina 2 di 6 autosufficiente in quanto lavoratrice e in età da lavoro, abbandoni la materiale occupazione della casa in Via Vittorio. , in quanto occupante senza titolo, non essendo più la stessa Controparte_2 nel possesso materiale del e non avendo più alcun titolo alla detenzione. d) Disporre che la Pt_1 figlia autonoma economicamente viva con il padre presso la casa dei nonni paterni in Via Per_1
Garibaldi n. 36 in Sabaudia (LT); e) Disporre che il contribuisca al pagamento delle rate del Pt_1 mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile di via Pionieri della Bonifica Snc da parte della CP_1
, solo ove la medesima odierna resistente ne attribuisca nell'immediato la nuda proprietà alla
[...] figlia;
e) Disporre che le spese straordinarie della figlia gravino nella misura del 50% su Per_1 entrambi i genitori. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Si costituiva in giudizio eccependo la tardività della notifica del ricorso, l'erronea CP_1 qualificazione giuridica della domanda inerente allo status, l'infondatezza e l'inammissibilità del ricorso per non essere stato prodotto il decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi, ma la mera copia, priva di attestazione di conformità, del ricorso sottoscritto dai coniugi e, nell'eventualità di prova dell'avvenuta separazione, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso per l'intervenuta riconciliazione dei coniugi che, nonostante il deposito del ricorso per separazione consensuale, avevano mantenuto una comunione di vita spirituale e materiale.
Rappresentava, in merito, che sino al conclamarsi della crisi coniugale a fine 2022, a causa dell'infedeltà del avevano condotto una vita serena e agiata, grazie ai proventi dell'impresa Pt_1 familiare, e che, di comune accordo, avevano deciso di fare dell'immobile in Sabaudia la casa familiare dopo avere, sempre di comune intesa, concesso in locazione l'immobile di Latina – intestato a lei solamente per ragioni di comodo stante l'attività imprenditoriale del coniuge – nel quale, contrariamente a quanto ex adverso dedotto, avevano vissuto insieme.
Contestava di aver ricevuto il mantenimento per sé e per la figlia precisando che l'importo di €
1.000,00 le era corrisposto quale equo compenso per il suo apporto alla gestione e allo sviluppo dell'impresa familiare, oltre allo stipendio dovutole quale barista e cassiera, quando corrisposto.
Esponeva che, dopo il tradimento del marito, aveva dovuto dare le dimissioni dall'impresa familiare e accettare un'occupazione a tempo determinato da barista part time a quindici ore settimanali, con una retribuzione netta mensile di € 650,00 circa, inadeguata per condurre una vita dignitosa e mantenere il tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio considerato, altresì, che il canone di locazione dell'immobile era a malapena sufficiente a coprire i ratei del mutuo contratto per il suo acquisto.
Contestava, infine, che la figlia fosse economicamente autosufficiente in quanto la retribuzione mensile era integralmente assorbita dalle rate per l'acquisto di una Smart acquisto, peraltro, deciso unilateralmente dal ricorrente. pagina 3 di 6 Sulla scorta di tali premesse, così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis: in via preliminare, fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire ope legis onde consentire alla resistente una difesa piena ed efficace;
sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso e per l'effetto rigettarlo siccome carente di presupposti non essendo stato celebrato tra i coniugi alcun matrimonio concordatario bensì un matrimonio civile e comunque non essendo mai venuta meno tra essi la comunione materiale e spirituale di vita successivamente al deposito del ricorso per separazione personale del 29.12.2010 ed all'omologa del 22.09.2011, quest'ultima neppure provata;
in via temporanea ed urgente, nella denegata ipotesi di mancata declaratoria di inammissibilità e rigetto dell'avverso ricorso, assegnare alla sig.ra CP_1 anche quale collocataria della figlia non economicamente autosufficiente, la casa Persona_2 familiare sita in Sabaudia (LT), Via Vittorio Gassman 7, nonché un contributo mensile al mantenimento di euro 1.000,00*, di cui euro 500,00* in favore della medesima figlia, soggetto ad adeguamento ISTAT come per Legge, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico-ricreative di quest'ultima, disciplinando se del caso i tempi di frequentazione ad opera del sig.
nei modi ritenuti più opportuni;
in via definitiva, nella denegata ipotesi di mancata Parte_1 declaratoria di inammissibilità e rigetto dell'avverso ricorso, assegnare alla sig.ra CP_1 anche quale collocataria della figlia non economicamente autosufficiente, la casa Persona_2 familiare sita in Sabaudia (LT), Via Vittorio Gassman 7, nonché un contributo mensile al mantenimento di euro 1.000,00*, di cui euro 500,00* in favore della medesima figlia, soggetto ad adeguamento ISTAT come per Legge, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico-ricreative di quest'ultima, disciplinando se del caso i tempi di frequentazione ad opera del sig.
nei modi ritenuti più opportuni;
in ogni caso, con vittoria di spese e compenso Parte_1 professionale da liquidare ex D.M. 55/2014 e s.m.i..”.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Con provvedimento del 6.01.2025 il Giudice, ritenuta fondata l'eccezione di tardività della notifica, fissava nuova prima udienza all'esito della quale, ritenuto che l'eccezione inerente all'assenza del decreto di omologa fosse astrattamente idonea a definire la controversia, considerato che parte ricorrente non soltanto non aveva allegato siffatto decreto al ricorso, ma nemmeno alla memoria ex art. 473-bis.17 comma 1, malgrado l'eccezione del resistente e le preclusioni istruttorie, rinviava per rimessione della causa in decisione all'udienza del 15.12.2025 concedendo alle parti i termini a ritroso di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
All'esito di tale udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. pagina 4 di 6 Tanto premesso in fatto, va richiamato il principio, già espresso da questo Tribunale, secondo cui
“L'art. 3 della l. 898 del 1970 prevede l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato, ovvero dell'omologa della separazione consensuale, non quale condizione, ma quale vero e proprio presupposto processuale in senso tecnico dell'azione volta alla pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario: infatti, ai sensi di detta norma, ove non sia stata pronunciata la separazione dei coniugi con sentenza passata in giudicato non può essere domandato il divorzio. / Tale principio è pacifico anche in giurisprudenza (cfr. Cass. sent. n. 2725 del 1995; Sent.
Corte di Appello di Ancona n. 605 del 2011, consultabile nella banca dati Leggi d'Italia CP_3
S.U. Cass. sent. 15248 del 2001, richiamata dalla sentenza di Corte di Appello suindicata). /
[...]
Ebbene per orientamento consolidato in dottrina e in giurisprudenza, la distinzione tra presupposto processuale e condizione dell'azione sta in ciò: il presupposto processuale deve essere sussistente sin dal momento della proposizione della domanda, la condizione può sopravvenire anche nel corso del giudizio (Cass. S.U. sent. n. 8389 del 1993)” (così Tribunale di Latina, sent. n. 5 del 2019).
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha prodotto il decreto di omologa della separazione consensuale, né in allegato al ricorso introduttivo, né in allegato alla memoria ex art. 473-bis.17, comma 1, c.p.c., malgrado la tempestiva eccezione di parte avversa e le preclusioni istruttorie, sicché non ha fornito la prova della procedibilità della domanda.
A nulla rileva il deposito della copia del decreto di omologa in allegato alle note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 473-bis.28, comma 1, lett. a), c.p.c. di parte ricorrente depositate il 15.10.2025, trattandosi di un deposito tardivo e inammissibile in spregio alle preclusioni istruttorie e in difetto dei presupposti per una rimessione in termini che, a ben vedere, non è stata neppure chiesta.
Appaiono, peraltro, prive di consistenza le asserite e non provate “oggettive difficoltà da parte del
a procurarlo stante il considerevole lasso di tempo trascorso” (v. pag. 2 della memoria ex art. Pt_1
473-bis.17, comma 1, c.p.c. depositata il 23.07.2024) e “enormi difficoltà nel recuperare la copia conforme dello stesso, anche a causa dei numerosi cambi di abitazioni effettuati in questi anni” (v. pag. 2 della comparsa conclusionale ex art. 473-bis.28, comma 1, lett. b), c.p.c. depositata il
14.11.2025), considerato che sarebbe stato sufficiente per il difensore recarsi presso la cancelleria del
Tribunale.
Peraltro, la copia prodotta è priva di attestazione di conformità.
L'improcedibilità della domanda di divorzio non può che comportare l'improcedibilità anche delle domande accessorie.
pagina 5 di 6 Si ritiene, stante la natura della controversia e la pronuncia in rito, ma tenuto conto della condotta processuale di parte ricorrente, di compensare per un mezzo le spese di lite e di porre il residuo mezzo a carico di parte ricorrente, come liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 275/2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara l'improcedibilità delle domande;
- Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente un mezzo delle spese di lite, compensato il residuo mezzo, che si liquida, al netto del mezzo compensato, in € 3.808,00, oltre alle spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2 del d.m. 55 del 2014 ed Iva e C.p.a. come per legge.
Latina, 22 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino.
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