Art. 79.
Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono aver dato prova di adeguata capacita' professionale, diligenza e buona condotta, avere riportato, nel biennio precedente o, se questo non sia trascorso, per quelli in possesso di diploma di istruzione secondaria o equipollente, nel primo anno di servizio, ((qualifica non inferiore a "nella media")) e non trovarsi sottoposti ad esperimento per rafferma.
Sono esclusi dall'ammissione:
a) coloro i quali per tre volte in precedenti concorsi per l'ammissione al corso allievi sottufficiali o negli esami finali del corso stesso non abbiano conseguito l'idoneita';
b) coloro i quali, nei due anni precedenti alla data del bando o successivamente abbiano riportato punizione di rigore o altra piu' grave.
Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e' demandato alla Commissione di avanzamento di cui all'art. 112.
Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono aver dato prova di adeguata capacita' professionale, diligenza e buona condotta, avere riportato, nel biennio precedente o, se questo non sia trascorso, per quelli in possesso di diploma di istruzione secondaria o equipollente, nel primo anno di servizio, ((qualifica non inferiore a "nella media")) e non trovarsi sottoposti ad esperimento per rafferma.
Sono esclusi dall'ammissione:
a) coloro i quali per tre volte in precedenti concorsi per l'ammissione al corso allievi sottufficiali o negli esami finali del corso stesso non abbiano conseguito l'idoneita';
b) coloro i quali, nei due anni precedenti alla data del bando o successivamente abbiano riportato punizione di rigore o altra piu' grave.
Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e' demandato alla Commissione di avanzamento di cui all'art. 112.