Articolo 79 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 78Articolo 80
Versione
23 maggio 1958
>
Versione
8 agosto 1965
Art. 79.
Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono aver dato prova di adeguata capacita' professionale, diligenza e buona condotta, avere riportato, nel biennio precedente o, se questo non sia trascorso, per quelli in possesso di diploma di istruzione secondaria o equipollente, nel primo anno di servizio, ((qualifica non inferiore a "nella media")) e non trovarsi sottoposti ad esperimento per rafferma.
Sono esclusi dall'ammissione:
a) coloro i quali per tre volte in precedenti concorsi per l'ammissione al corso allievi sottufficiali o negli esami finali del corso stesso non abbiano conseguito l'idoneita';
b) coloro i quali, nei due anni precedenti alla data del bando o successivamente abbiano riportato punizione di rigore o altra piu' grave.
Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e' demandato alla Commissione di avanzamento di cui all'art. 112.
Entrata in vigore il 8 agosto 1965