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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/07/2025, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Emilia Caleca, in esito all'udienza svoltasi a trattazione scritta in data 14 luglio 2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 5464 / 2024 e n. 1710/2023 R.G. vertenti
TRA sig. nato in [...] il [...], c.f. e residente a Parte_1 C.F._1
Messina ed elettivamente domiciliato in Messina, presso lo studio dell'Avv. Maria Concetta Gatto che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MARCO CP_1
FAZIO , giusta procura generale per atto del Notaio dott. di Roma, elettivamente Per_1 domiciliato in Messina, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps. RESISTENTE
OGGETTO: assegno invalidità civile.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex art. 445 bis c.p.c. il Sig. esponeva di aver presentato Parte_1 domanda amministrativa per essere sottoposto ad accertamento sanitario per il riconoscimento del diritto a godere dell'assegno di assistenza e che, a seguito della visita medica era stato riconosciuto invalido nella misura non sufficiente . Deduceva che le patologie dalle quali era affetto non gli consentivano lo svolgimento a pieno della sua attività lavorativa e chiedeva, pertanto, l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire della detta prestazione assistenziale a far data dalla domanda amministrativa.
Disposta c.t.u. medico legale, non era stato accertato un grado di invalidità sufficiente .
Dopo aver depositato dichiarazione di dissenso, con ricorso depositato in data 18. 10. 2024 il ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetto e ribadiva il diritto alla chiesta misura assistenziale. Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno mensile di invalidità a far data dalla domanda o, in subordine, da altra data da accertarsi in corso di causa, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore. CP_ L' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la relazione di c.t.u., in data 14 luglio 2025 veniva celebrata l'udienza virtuale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in esito al deposito telematico di note scritte, la causa viene oggi decisa.
La domanda attorea è parzialmente fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione .
Le risultanze della consulenza espletata nel presente giudizio di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno mensile di invalidità se pure a decorrere dal mese di gennaio 2025 e non dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ed invero, il c.t.u., con indagine accurata e completa, ha accertato che il ricorrente è affetto da un insieme di patologie che GLI consentono di raggiungere il requisito sanitario per essere riconosciuto soggetto con ridotta capacità lavorativa del pari al 74% , con diritto alla fruizione dell'assegno di invalidità civile , se pure a decorrere dal mese di gennaio 2025 : . Presa quindi visione globale delle infermità denunciate e riscontrate il Sottoscritto dr risponde al quesito Parte_2 postogli dal Signor Giudice, affermando in scienza e coscienza che il Sig. nato il Parte_1
10.05.1978 in Romania è attualmente invalido al 74% a decorrere dal gennaio 2025.
Il c.t.u. ha quindi accertato che tali patologie determinano una ridotta capacità lavorativa , con diritto al riconoscimento dell'assegno di assistenza per invalidità a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto riconosciuto che il Sig.
[...]
possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dell'ASSEGNO DI INVALIDITA' Pt_1
CIVILE a decorrere dal mese di gennaio 2025 .
Il parziale accoglimento della domanda , con riconoscimento del diritto in data successiva alla presentazione della domanda amministrativa e del ricorso, comporta la compensazione fra le parti delle spese di lite . Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via definitiva a carico CP_ dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla con ricorso Parte_3
CP_ depositato in data 18.10.2024 e con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., riuniti, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara che il SIG. è invalido Parte_1 nella misura del 74% e possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dell'ASSEGNO
DI INVALIDITA' a decorrere dal mese di gennaio 2025.
- Compensa per intero fra le parti le spese di lite . CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 15 luglio 2025 Il Giudice del Lavoro
Emilia Caleca