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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/06/2025, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2063/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2063/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA DELLA Parte_1 P.IVA_1
REPUBBLICA 36, TIRANO presso lo studio dell'avv. DEI CAS DAVIDE, che la rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 P.IVA_2 MASONE, 19/A BERGAMO presso lo studio dell'avv. GHERARDI FEDERICA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Masone 19/ a Controparte_2 P.IVA_3
BERGAMO presso lo studio dell'avv. RACALBUTO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATE
Sulle seguenti conclusioni:
Per Controparte_3
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano contrariis adversis reiectis, in accoglimento, in via gradata, degli spiegati motivi d'appello e in riforma della Sentenza n. 219/2024 resa inter partes dal Tribunale di Sondrio in data 07/06/24 NEL MERITO: in via principale: in accoglimento dello spiegato motivo d'appello sub. 1, dichiarare la nullità della Sentenza resa inter partes dal Tribunale di Sondrio in data 7 giugno 2024, disponendo di conseguenza la rimessione della causa innanzi al Tribunale di Sondrio, con assegnazione ad altro Magistrato;
spese al definitivo;
in via subordinata;
in riforma della Sentenza resa inter partes in data 7 giugno 2024 ed in
pagina 1 di 10 accoglimento degli spiegati motivi d'appello sub. doc. 2 e 3, dichiarare cessata la materia del contendere rispetto alle domande formulate da nei confronti di nonché rispetto alle Controparte_2 CP_1 domande formulate da nei confronti della e della con Controparte_3 Controparte_2 CP_1 atto d'intervento depositato in data 01.07.2022; ordinando al Conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda attorea eseguita tramite nota di presentazione n. 17 del
29/09/2021, Registro generale n. 12618 – Registro Particolare n. 10262, presso l'Agenzia delle Entrate –
Ufficio Provinciale di Sondrio – Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare;
- con condanna di P_ e di in solido alla rifusione a favore di delle spese di lite, nonché
[...] CP_1 Controparte_3 delle spese per la cancellazione della domanda attorea;
in via d'ulteriore subordine: accertata e dichiarata l'inesistenza giuridica e/o la nullità del contratto preliminare prodotto da parte attrice sub. doc. 5, respingere la domanda ex art. 2932 c.c. formulata da nei confronti di nel suo Atto di Citazione in P_ CP_1 data 23/09/21 perché infondata in fatto e in diritto ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda attorea eseguita tramite nota Presentazione n. 17 del 29/09/2021, Registro generale n. 12618 – Registro Particolare n. 10262, presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Sondrio – Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare;
in via subordinata, accertare e dichiarare non opponibile all'interveniente Società il contratto di cui è causa nonché la conseguente pronuncia ex art. 2932 del c.c. Controparte_3 richiesta da nei confronti di in estremo subordine: nella denegata e non Controparte_2 CP_1 creduta ipotesi in cui il contratto preliminare prodotto da parte attrice e la richiesta pronuncia Controparte_2 ex art. 2932 c.c. fossero ritenute opponibili alla società interveniente accertare e Controparte_3 dichiarare la risoluzione del contratto preliminare sottoscritto in data 20/09/2016 tra la promittente venditrice
e la promissaria acquirente per inadempimento della convenuta società CP_1 Controparte_3
conseguentemente condannare in solido la predetta società ex art. 1453 c.c. e la CP_1 CP_1 società ex art. 2043 c.c. al risarcimento del danno corrispondente al totale degli anticipi già Controparte_2 corrisposti da pari ad Euro 128.400,00 con gli interessi moratori maturati e maturandi Controparte_3 dagli effettuati pagamenti al soddisfo e la rivalutazione monetaria;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze, con Iva e C.a,
Per Controparte_1
In via pregiudiziale di rito 1. Dichiarare inammissibile l'appello proposto da Controparte_3 In via subordinata 2. Rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare la Controparte_3 sentenza n.219/2024 emessa dal Tribunale di Sondrio in data 7 giugno 2024. In ogni caso 3. Ordinare la cancellazione della trascrizione sul terreno per cui è causa dell'atto di intervento di
del 22 luglio 2022 (Registro generale n. 9455 - Registro particolare n. 7667): nostro Controparte_3 doc. C.
4. Condannare alla refusione delle spese legali del presente grado di giudizio. Controparte_3
Per Controparte_2
In via pregiudiziale di rito 1. Dichiarare inammissibile l'appello proposto da In via Controparte_3 subordinata 2. Rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare la sentenza Controparte_3 n.219/2024 emessa dal Tribunale di Sondrio in data 7 giugno 2024. In ogni caso 3. Ordinare la cancellazione della trascrizione sul terreno per cui è causa dell'atto di intervento di del 22 luglio Controparte_3
2022 (Registro generale n. 9455 - Registro particolare n. 7667): nostro doc. C.
4. Condannare
[...] alla refusione delle spese legali del presente grado di giudizio. Controparte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato (in avanti ) citava in Controparte_2 P_ giudizio (d'ora in poi, per brevità, “ ”) per chiedere il Controparte_1 CP_1 trasferimento ex art. 2932 c.c. dell'immobile oggetto del contratto stipulato tra le parti in data 1.7.2021, il cui prezzo veniva dato atto fosse stato integralmente versato da in ragione di P_
pagina 2 di 10 pregressi versamenti operati dalla società promissaria acquirente, per il quale era stato previsto il perfezionamento del rogito il 31.8.2021.
Dichiarata QU contumace, e disposto rinvio per pendenza di trattative, in data 1.7.2022 si costituiva la società terza in avanti ”) che, adducendo la pregressa Controparte_3 CP_3 sottoscrizione, in data 20.9.2016, di preliminare di compravendita avente ad oggetto il medesimo bene e, sia in ragione dell'essere stato sottoscritto posteriormente, che per la presenza di elementi di criticità, chiedeva in via principale dichiararsi la nullità del contratto prodotto dall'attrice, in subordine la inopponibilità della eventuale pronuncia di trasferimento, in ulteriore subordine la risoluzione del contratto del 20.9.2016 per inadempimento di , chiedendo per l'effetto il risarcimento del CP_1 danno, in solido, da parte della società ex art. 1453 c.c., e della società CP_1 Controparte_2 ex art. 2043 c.c., in misura corrispondente agli anticipi corrisposti, pari ad Euro 128.400,00 , oltre interessi dal pagamento al soddisfo.
In data 23.11.2022 si costituiva che, eccepita l'inammissibilità dell'intervento di IG in CP_1 quanto tardivo, eccepiva altresì l'intervenuta cessazione della materia del contendere rispetto alle domande di per effetto dell'avvenuto trasferimento del bene oggetto di preliminare in Controparte_2 data 13.07.2022, da parte di in favore della medesima società , chiedendo CP_1 P_ dichiararsi l'estinzione del giudizio. Chiedeva infine il rigetto della domanda di evidenziando CP_3 anomalie che avrebbero contrassegnato la conclusione del preliminare datato 1.7.2021.
Con sentenza emessa il 7.6.2024 il Tribunale di Sondrio ha:
• dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda ex art. 2932 c.c. formulata da nei confronti di con atto di citazione in data 23.9.2021 a P_ CP_1 seguito dell'avvenuto trasferimento di proprietà dell'immobile de quo per atto Notaio Per_1 del 13.7.2022;
• rigettato le domande di dichiarazione di inesistenza giuridica e/o nullità e/o di non opponibilità del contratto preliminare 1.7.2021 tra e formulate dalla Controparte_2 CP_1 intervenuta Parte_1
• accertata la non autenticità e invalidità del contratto preliminare di vendita 20.9.2016 prodotto dall'intervenuta ha rigettato integralmente la domanda di Parte_1 risoluzione del preliminare di vendita 20.9.2016 e relative richieste di risarcimento danni ex art. 1453 c.c. e 2043 c.c. formulate da rispettivamente nei confronti di Parte_1
di CP_1 Controparte_2
• ha compensato le spese processuali fra e mentre ha P_ CP_1 condannato parte intervenuta a rimborsare a parte attrice Parte_1 [...]
e a parte convenuta e spese di lite. P_ CP_1
In particolare il tribunale, respinta preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'intervento di ha dato atto della identità del bene trasferito in data 13.7.2023 con quello oggetto di preliminare CP_3 del 1.7.2021 azionato da nei confronti di , da ritenersi munito di data certa in forza P_ CP_1 della trascrizione della domanda giudiziale, ed ha ritenuto che con il perfezionamento del definitivo fosse cessata la materia del contendere sia per quanto attiene il venire meno dell'interesse ad agire della parte attrice che della parte convenuta , nonché nei confronti della intervenuta P_ CP_1
ritenuto in ogni caso estranea al giudizio la valutazione inerente la validità del contratto CP_3 definitivo per l'avvenuta effettuazione dei versamenti, questione rimessa ad altro giudice.
In ordine alla domanda di risoluzione del contratto preliminare del 20.9.2016 intercorso tra e CP_1
e le connesse richieste risarcitorie, il tribunale, dato atto della inopponibilità del contratto CP_3 Pt_2 pagina 3 di 10 , terza rispetto al predetto contratto, per mancanza di data certa, ha rilevato come la scrittura P_ presentasse anomalie che avrebbero portato a dubitare della autenticità della scrittura e come non fosse documentato che l'importo asseritamente consegnato a titolo di caparra confirmatoria fosse imputabile a tale causale, sicchè ha ritento manchevole il presupposto della esistenza di un valido vincolo contrattuale.
Avverso tale sentenza ha proposto appello articolando motivi che possono riportarsi come segue: CP_3
1) “NULLITA' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 78 C.P.C”: QU è in liquidazione dal 28.6.21 e a quella data il liquidatore era anche amministratore unico di PE [...]
; QU non si poteva costituire in quanto era già costituito come rappresentante di P_ PE
; vi sarebbe stato l'esercizio del potere rappresentativo da parte del rappresentante in P_ conflitto di interessi con il rappresentato che avrebbe determinato una nullità insanabile della costituzione del rapporto processuale con conseguente apparenza del contraddittorio;
2) “MOTIVO N. 2: NULLITA' DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE E PER VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C.”: il tribunale, una volta dato atto della cessazione della materia del contendere, avrebbe errato nello statuire in merito alla domanda di nullità/ accertamento inesistenza/ inopponibilità del contratto preliminare del 1.7.2021 in quanto l'esame e il rigetto di una domanda nel merito è incompatibile con la negazione della permanenza dell'interesse ad agire della parte che l'ha proposta;
aveva CP_3 avanzato domanda di risoluzione in via ulteriormente subordinata alla ritenuta e denegata ipotesi che il contratto fosse ritenuto opponibile alla società interveniente;
la cessazione della materia del contendere non può che estendersi a tutto il compendio processuale pena la violazione dell'art. 112 c.p.c;
3) “TERZO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C.; ERRONEA E LACUNOSA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE”: il tribunale ha rigettato la domanda di risoluzione fondandosi su due presupposti errati consistenti nell'avere dato risalto alla presenza di un timbro non aggiornato nel contratto datato 2016, a fronte della esatta indicazione dell'indirizzo e del nominativo dei soggetti contraenti, e nel ritenere non provato il pagamento di una qualche somma in esecuzione del preliminare quando non ha mai contestato l'imputazione della CP_1 causale, né la ricezione delle somme;
per contro il tribunale non avrebbe valutato elementi che Cont avrebbero condotto a ritenere che il contratto fosse quello azionato da avuto riguardo Pt_3 anche al comportamento extraprocessuale.
Ha chiesto pertanto in accoglimento del primo motivo di appello dichiararsi la nullità della sentenza, in subordine dichiararsi la cessazione della materia del contendere anche delle domande formulate da onfronti di Gas e QU, con conseguente cancellazione della trascrizione della domanda Pt_4 giudiziale;
in ulteriore subordine, accertata la nullità o inesistenza giuridica del contratto preliminare Cont del 1.7.2021 respingere la domanda ex art. 2932c.c. avanzata da nei confronti di;
in CP_1 estremo subordine, ove ritenuto opponibile a il contratto del 1.7.2021, dichiararsi la risoluzione CP_3 del contratto sottoscritto il 20.9.2016 con conseguente condanna al risarcimento del danno, in via Cont solidale tra loro, di QU ex art. 1453 c.c. e di ai sensi dell'art 2043 cc. in favore di di CP_3 quanto da questa versato a titolo di acconti.
Si è costituita che, eccepita preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 cpc, CP_1
348 bis c.p.c., dedotta l'inammissibilità dell'appello di per carenza di interesse a coltivare CP_3 giudizio, stante anche la pendenza del diverso procedimento n.855/2022 RG, avente ad oggetto l'accertamento della nullità del contratto di compravendita in data 13 luglio 2022,in via subordinata la sua inefficacia e/o non opponibilità ex art. 2901 cod.civ., nel merito ha contraddetto le avverse pagina 4 di 10 deduzioni chiedendo il rigetto dell'appello e, in ogni caso, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. Cont Si è costituita altresì che, eccepita preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 cpc, 348 bis c.p.c., dedotta l'inammissibilità dell'appello di per carenza di interesse a coltivare CP_3 giudizio, stante anche la pendenza del diverso procedimento n.855/2022 RG, avente ad oggetto l'accertamento della nullità del contratto di compravendita in data 13 luglio 2022, nel merito ha contraddetto le avverse deduzioni chiedendo il rigetto dell'appello e , in ogni caso, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
All'udienza del 30.1.2025 il Consigliere istruttore, su istanza delle parti, ha fissato udienza in data
3.4.2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c.
Disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 3.4.2025, dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ed
è stata decisa nella camera di consiglio del 9.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
0.Deve rilevarsi preliminarmente l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità ex artt. 342 e 348-bis
c.p.c. sollevate dalle parti appellate QU e . Infatti, da un lato la decisione nel merito P_ assorbe l'eccezione ex art. 348-bis c.p.c. e dall'altro lato, si evincono con sufficiente chiarezza e specificità le censure mosse alla sentenza impugnata e le modifiche richieste alla decisione di primo grado, con conseguente infondatezza dell'eccezione ex art. 342 c.p.c. L'art. 342 c.p.c., infatti, non richiede che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o contenuto, ma impone all'appellante di circoscrivere in modo chiaro ed esauriente il quantum devolutum e le argomentazioni formulate, così da esprimere le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte.
Come meglio esposto in seguito non è ulteriormente apprezzabile l'eccezione sollevata sia da Cont
che da in merito alla carenza di interesse in capo a stante l'introduzione da parte CP_1 CP_3 della medesima società del procedimento n.855/2022 avente ad oggetto la dichiarazione di nullità del contratto di compravendita in data 13 luglio 2022, in via subordinata, di inefficacia e/o non opponibilità ex art. 2901c.c..
1. Il primo motivo di appello è infondato. duole che amministratore unico e legale rappresentante di , che ha CP_4 CP_5 P_ avanzato domanda ex art. 2932 c.c., al momento dell'intervento di stato nominato liquidatore CP_6 di , con ciò assumendo che l'intero procedimento sarebbe stato affetto da nullità per la CP_1 mancata nomina di un curatore speciale ex art. 78 co.2 c.p.c.
La giurisprudenza ha affermato che, seppure la sussistenza di un conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato può legittimare una delle parti che ne abbia interesse a chiedere la nomina di un curatore speciale al rappresentato, “non può essere dedotta da tale parte per farne pagina 5 di 10 derivare l'invalidità della costituzione in giudizio del rappresentante in quanto l'interesse tutelato ex art 78 c.p.c.è esclusivamente quello della parte rappresentata e non quello delle altre parti” ( Cass.
1808/ 79).
In via di fatto deve in ogni caso osservarsi che il conflitto non era rilevabile in quanto dal 28.05.2021 e fino al 19.07.202 2il legale rappresentante di era il dottor (doc. 3 fasc. I CP_1 CP_7 grado QU visura camerale storica). Il periodo indicato copre sia la conclusione del preliminare di compravendita del 1 luglio 2021 che dell'atto di costituzione in giudizio di del 23 settembre CP_1
2021.
2. Il secondo motivo di appello investe la pronuncia di cessazione della materia del contendere tra Gas
e QU, quanto l'avere il tribunale statuito anche in ordine alla dichiarazione di inesistenza giuridica/ nullità inopponibilità del contratto del 1.7.2021 a Anch'esso è infondato. CP_3
Non è contestato che il trasferimento dell'immobile da a Gas in forza del rogito intervenuto CP_1 in data 13.7.2022 abbia travolto e superato il contratto preliminare concluso tra le medesime parti in data 1.7.2021.
Appare opportuno richiamare che la Suprema Corte in ordine all'istituto di natura pretoria ha chiarito che “si ha cessazione materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso” ( Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019;
Cass Sez. 1 - , Ordinanza n. 26299 del 18/10/2018).
E' poi non contraddetto che il predetto contratto preliminare, munito di data certa in ragione della trascrizione della domanda giudiziale per cui è causa, sia opponibile a in virtù della Parte_5 prenotazione conseguita con la trascrizione della domanda.
In primo luogo è ravvisabile il lamentato vizio ex art. 112 c.p.c. poiché la stessa sollecitato Pt_6 una pronuncia nel merito, come ribadito in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, esplicitando il proprio interesse nei termini:“Quanto alla ex averso richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, preme a questa difesa rilevare come il contratto definitivo sia stato impugnato dalla con azione di nullità e in subordine di revocatoria (causa RG 855/22 RG – Giudice Parte_1
Dott.ssa Cargasacchi). L'accoglimento di tale azione, però, non comporterebbe necessariamente la declaratoria di inefficacia, nei confronti della del contratto preliminare azionato in questa sede dalla Parte_1
Come noto, infatti, per l'accoglimento della revocatoria è sufficiente l'esistenza di Controparte_2 un'aspettativa di credito: il Giudice Dott.ssa Cargasacchi potrebbe benissimo non entrare nel merito dei preliminari. Per questa ragione è interesse comunque della ottenere nel presente Parte_1 procedimento una Sentenza di accoglimento delle domande formulate con il proprio atto d'intervento” (cfr pagg. 8 e 9 prima memoria ex art.183 co. 6 n.3 di IG, datata 30.12.2022).
Per altro verso, come sopra fatto cenno, e come d'altra parte anche parte appellante ha ammesso, “la sentenza che dichiara cessata la materia del contendere è di carattere meramente processuale ed è
pagina 6 di 10 inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere nel relativo giudizio” (
p.
8.comparsa conclusionale) sicchè non può che pronunciarsi rispetto alle parti del diritto sostanziale dedotto, nel caso di specie le parti del contratto del 1.7.2021 QU e Gas.
La cessazione della materia del contendere dipendente dall'avvenuto trasferimento del bene ha poi avuto quale ricaduta il venire meno dell'interesse ad agire di per ottenere una pronuncia in CP_3 ordine alla validità del contratto preliminare del 1.7.2021, fermo restando la pendenza del diverso giudizio in ordine alla validità del contratto definitivo del 13.7.2022.
Il Tribunale è quindi entrato nel merito dell'opponibilità a contratto preliminare di CP_8 compravendita dell'01.07.2021 concluso tra QU e Gas, precisando l'estraneità alla controversia di
“qualsivoglia valutazione di validità o meno del contratto definitivo”.
3. Risulta parzialmente fondato il terzo motivo di appello che investe il rigetto della domanda avanzata da in via ulteriormente subordinata, avente ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto CP_3 preliminare concluso tra e il 20.9.2026 e le conseguenti richieste risarcitorie reiterate CP_3 CP_1 nei confronti sia di che di Gas in via solidale tra loro, seppure a diverso titolo. CP_1
E' pacifico che il contratto menzionato sia privo di data certa, né è stato trascritto presso i registri immobiliari sicchè, come rilevato dal giudice di prime cure, trattasi di atto, intercorso tra in CP_1 Cont qualità di promittente venditrice e IG promissaria acquirente, inopponibile a alla quale non è rapportabile alcuna condotta passibile di fondare la pretesa risarcitoria avanzata nei suoi confronti ex art. 2043 c.c.
Pertanto la censura dell'appellante deve essere esaminata solo in relazione alla domanda svolta nei confronti della promittente venditrice QU, in ragione del dedotto inadempimento fondante la risoluzione del contratto preliminare del 20.9.2016, contratto della cui esistenza è stata fornita prova, allegando altresì l'intervento pagamento di un acconto.
La scrittura privata della cui efficacia probatoria si discute, in via di fatto riporta i dati delle società
in qualità di promittente venditrice e di in qualità di promissaria acquirente, CP_1 CP_3 indicandone la sede legale dell'epoca, nonché i nominativi dei soggetti rappresentanti legali che dichiarano di agire in nome e per conto delle predette società, per la prima, Persona_3 [...] per la seconda, i quali, apparentemente, hanno sottoscritto tutte le pagine di cui si compone Tes_1 la scrittura. Il preliminare, corredato degli allegati consistenti nella planimetria e permesso a costruire n. 36/ 2012, rilasciato dal Comune di Valdisotto il 17.12.2012, riporta il prezzo convenuto in euro
450.000,00 complessivi, da pagarsi in euro 110.000 a titolo di caparra confirmatoria, e di cui veniva data quietanza, il resto al saldo.
QU, in precedenza dichiarata contumace, costituitasi in data 23.11.2022 ha eccepito la “ falsità” del contratto in quanto “non è mai esistito, essendo stato confezionato ad hoc a posteriori, come documentalmente risulta dal contratto medesimo, dalle contabili di pagamento prodotte da CP_9 doc. 2 e dalle seguenti ovvie considerazioni”, pagina 7 di 10 Deve pertanto prendersi atto che l'intervenuto trasferimento del bene promesso da parte di in CP_1 Cont favore di in data 13.7.2022, costituisce in re ipsa, un inadempimento del contratto preliminare del
20.9.2016.
In via di eccezione QU ha pertanto dedotto che il contratto “non è mai esistito, essendo stato confezionato ad hoc a posteriori, come documentalmente risulta dal contratto medesimo, dalle contabili di pagamento prodotte da sub doc. 2 e dalle seguenti ovvie considerazioni ( p.8 CP_3 comparsa conclusionale in I grado di QU), contestandone pertanto la efficacia, in ultima analisi al fine di paralizzare la richiesta risarcitoria, senza tuttavia procedere ad alcun formale disconoscimento, né formalizzazione di alcuna querela di falso.
Va richiamato che la scrittura privata, qualora se ne debba considerare riconosciuta la sottoscrizione, è assistita da una presunzione di veridicità per quanto attiene alla riferibilità dell'intero contenuto al suo sottoscrittore e qualora, tuttavia, questi neghi di essere autore, totalmente o parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento, al fine di superare la presunzione, deve proporre querela di falso
( Cass Sez. L - , Sentenza n. 29912 del 25/10/2021; Cass. Sez II 28.6.2022 n.20775). Nel caso di specie è rimasta impregiudicata la riferibilità alla società della spendita del potere rappresentativo da parte dell'allora rappresentante legale né vi è stata alcuna attività volta ad impedire che la Persona_3 scrittura acquistasse efficacia ex art. 2702 c.c., o diretta volta a negare l'autenticità del documento che si assume contraffatto.
Ne deriva, come fatto sopra cenno, che il perfezionamento del trasferimento definitivo tra QU e
Gas ha sancito l'inadempimento definitivo di nei confronti di il conseguente diritto di CP_1 CP_10 quest'ultima società a vedere accolta la propria domanda di risoluzione del contratto del 20.9.2016.
ha allegato di avere corrisposto a titolo di acconto, seppure il contratto preliminare faccia CP_3 riferimento solo a caparra, l'importo di euro 128.400,00 (sebbene come correttamente rilevato dall'appellata il dato sia fondatamente da leggere in euro 124.800) consistenti in: CP_11
a) due assegni circolari intestati a Banca San Paolo dell'importo di euro 50.000 la cui emissione è stata ordinata da ( unitamente ad un terzo assegno di euro 35.000) in data 23.8.2016, il CP_3 cui addebito è stato operato sul conto corrente della società (docc.8, 9 allegati memoria
30.12.2022), importi che sarebbero stati utilizzati da in data 24.8.2016 per estinguere CP_1 parzialmente ipoteca;
b) bonifico di euro 17.000 a favore di perfezionato in data 4.3.2021 con indicata CP_1 causale “acconto compravendita Sanpietro” ( docc. 2, 6 fasc.I grado;
CP_3
c) Bonifico sportello di euro 1.800,00 in data 18.10.2018;
d) Bonifico del 21.10.2016 di euro 6.000,00 con causale “ pagamento fornitore”.
Ciò premesso, se non vi è alcun dato che consenta di rapportare i pagamenti di cui alle superiori lettere b), c) e d) ad un acconto sul prezzo. Infatti i suddetti pagamenti sono tutti successivi alla scrittura del
20.9.2016 e non trovano un avallo, né temporale né in termini di quantificazione, nella scrittura stessa.
pagina 8 di 10 Quale che sia la causale di detti versamenti dalla società IG alla società , quel che conta CP_1 in questa sede è la non provata riferibilità al preliminare.
Viceversa i restanti esborsi, effettuati in data anteriore al 20.9.2016, sono compatibili con il versamento di un anticipo/ caparra entro il 31.12.2016, di cui la parte ha rilasciato quietanza, e deve ritenersi provato l'impiego della somma nella estinzione parziale del mutuo fondiario ipotecario, acceso con
Banca Intesa per euro 2.300.000, sulle particelle Fg 44, part 865, sub 10,12,16,21, utile a consentire il successivo trasferimento dell'immobile ivi realizzato a favore di in data 24.8.2016 Persona_4
(docc.10, 11 all. memoria 31.12.2022 . CP_3
Alla dichiarazione di risoluzione del contratto del 20.9.2016 segue quindi la restituzione di quanto versato in dipendenza del contratto risolto, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, non essendo stato allegato e provato alcun diverso e ulteriore danno propriamente inteso, dovendosi intendere in ogni caso la domanda avanzata da unitamente alla domanda di risoluzione del contratto come CP_3 autonomo esercizio del diritto alla restituzione di quanto versato e rimasto senza causa per effetto della risoluzione (Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 10917 del 26/04/2021).
4. Infine da quanto sopra esposto emerge che la sentenza deve essere riformata parzialmente, limitatamente al rapporto tra e QU, dovendo fare luogo alla risoluzione del contratto CP_3 preliminare del 20.9.2016 per inadempimento di e alla restituzione a CP_1 Controparte_3 dell'importo di euro 100.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Non sono pertanto ravvisabili gli estremi per una condanna ex art 96 c.p.c. di CP_3
A seguito della conferma della cessazione della materia del contendere in merito al preliminare del
1.7.2021, superato dal definitivo del 13.7.2022, deve altresì disporsi, non avendovi provveduto il giudice di prime cure, e dovendovi disporre il giudice di merito, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c di del 29.9.2021. P_
5. In ordine al riparto delle spese di lite deve farsi applicazione al principio secondo cui in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale
(Cass. 19989/ 2021¸Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259).
ha visto accolta la propria domanda subordinata di risoluzione del contratto sicchè è CP_3 parzialmente soccombente nei rapporti con QU. Ricorrono pertanto i presupposti per compensare le spese del primo e secondo grado nella misura di un terzo. Tali spese vanno liquidate in relazione al decisum.
Cont
è invece totalmente soccombente nei confronti di sicchè deve rifondere all'appellata le CP_3 spese di lite del presente grado di giudizio da rapportarsi al valore della causa.
pagina 9 di 10 Le spese si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, facendo riferimento ai parametri medi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n.219/2024 resa in Controparte_3 data 7.6.2024, pubblicata in pari data:
1) dichiara la risoluzione del contratto preliminare sottoscritto in data 20.9.2018 tra CP_1
e ; Controparte_3
2) condanna al pagamento in favore di dell'importo di euro CP_1 Controparte_3
100.000 oltre interessi dalla domanda al saldo;
3) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
4) ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale n.17 del 29.9.2921 registro generale n.12618, reg. particolare n.10262 iscritta presso l'agenzia delle Entrate di Ufficio
Provinciale di Sondrio;
5) compensa tra e le spese di lite del grado nella misura di Controparte_3 CP_1 un terzo e condanna a rifondere a i restanti due terzi CP_1 Controparte_3 delle stesse, che determina per il primo grado, per l'intero, in complessivi euro 8.433,00 oltre iva, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15%, e per il presente grado, per l'intero, in complessivi euro 9.991,00 oltre iva, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15%;
6) condanna a rifondere a le spese di lite del grado che liquidano Controparte_3 P_ in euro 14.239,00 oltre iva, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15%.
Così deciso in Milano, il 9.4.2025.
Il Consigliere est Roberta Nunnari
Il Presidente Francesco Distefano
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2063/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA DELLA Parte_1 P.IVA_1
REPUBBLICA 36, TIRANO presso lo studio dell'avv. DEI CAS DAVIDE, che la rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 P.IVA_2 MASONE, 19/A BERGAMO presso lo studio dell'avv. GHERARDI FEDERICA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Masone 19/ a Controparte_2 P.IVA_3
BERGAMO presso lo studio dell'avv. RACALBUTO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATE
Sulle seguenti conclusioni:
Per Controparte_3
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano contrariis adversis reiectis, in accoglimento, in via gradata, degli spiegati motivi d'appello e in riforma della Sentenza n. 219/2024 resa inter partes dal Tribunale di Sondrio in data 07/06/24 NEL MERITO: in via principale: in accoglimento dello spiegato motivo d'appello sub. 1, dichiarare la nullità della Sentenza resa inter partes dal Tribunale di Sondrio in data 7 giugno 2024, disponendo di conseguenza la rimessione della causa innanzi al Tribunale di Sondrio, con assegnazione ad altro Magistrato;
spese al definitivo;
in via subordinata;
in riforma della Sentenza resa inter partes in data 7 giugno 2024 ed in
pagina 1 di 10 accoglimento degli spiegati motivi d'appello sub. doc. 2 e 3, dichiarare cessata la materia del contendere rispetto alle domande formulate da nei confronti di nonché rispetto alle Controparte_2 CP_1 domande formulate da nei confronti della e della con Controparte_3 Controparte_2 CP_1 atto d'intervento depositato in data 01.07.2022; ordinando al Conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda attorea eseguita tramite nota di presentazione n. 17 del
29/09/2021, Registro generale n. 12618 – Registro Particolare n. 10262, presso l'Agenzia delle Entrate –
Ufficio Provinciale di Sondrio – Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare;
- con condanna di P_ e di in solido alla rifusione a favore di delle spese di lite, nonché
[...] CP_1 Controparte_3 delle spese per la cancellazione della domanda attorea;
in via d'ulteriore subordine: accertata e dichiarata l'inesistenza giuridica e/o la nullità del contratto preliminare prodotto da parte attrice sub. doc. 5, respingere la domanda ex art. 2932 c.c. formulata da nei confronti di nel suo Atto di Citazione in P_ CP_1 data 23/09/21 perché infondata in fatto e in diritto ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda attorea eseguita tramite nota Presentazione n. 17 del 29/09/2021, Registro generale n. 12618 – Registro Particolare n. 10262, presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Sondrio – Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare;
in via subordinata, accertare e dichiarare non opponibile all'interveniente Società il contratto di cui è causa nonché la conseguente pronuncia ex art. 2932 del c.c. Controparte_3 richiesta da nei confronti di in estremo subordine: nella denegata e non Controparte_2 CP_1 creduta ipotesi in cui il contratto preliminare prodotto da parte attrice e la richiesta pronuncia Controparte_2 ex art. 2932 c.c. fossero ritenute opponibili alla società interveniente accertare e Controparte_3 dichiarare la risoluzione del contratto preliminare sottoscritto in data 20/09/2016 tra la promittente venditrice
e la promissaria acquirente per inadempimento della convenuta società CP_1 Controparte_3
conseguentemente condannare in solido la predetta società ex art. 1453 c.c. e la CP_1 CP_1 società ex art. 2043 c.c. al risarcimento del danno corrispondente al totale degli anticipi già Controparte_2 corrisposti da pari ad Euro 128.400,00 con gli interessi moratori maturati e maturandi Controparte_3 dagli effettuati pagamenti al soddisfo e la rivalutazione monetaria;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze, con Iva e C.a,
Per Controparte_1
In via pregiudiziale di rito 1. Dichiarare inammissibile l'appello proposto da Controparte_3 In via subordinata 2. Rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare la Controparte_3 sentenza n.219/2024 emessa dal Tribunale di Sondrio in data 7 giugno 2024. In ogni caso 3. Ordinare la cancellazione della trascrizione sul terreno per cui è causa dell'atto di intervento di
del 22 luglio 2022 (Registro generale n. 9455 - Registro particolare n. 7667): nostro Controparte_3 doc. C.
4. Condannare alla refusione delle spese legali del presente grado di giudizio. Controparte_3
Per Controparte_2
In via pregiudiziale di rito 1. Dichiarare inammissibile l'appello proposto da In via Controparte_3 subordinata 2. Rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare la sentenza Controparte_3 n.219/2024 emessa dal Tribunale di Sondrio in data 7 giugno 2024. In ogni caso 3. Ordinare la cancellazione della trascrizione sul terreno per cui è causa dell'atto di intervento di del 22 luglio Controparte_3
2022 (Registro generale n. 9455 - Registro particolare n. 7667): nostro doc. C.
4. Condannare
[...] alla refusione delle spese legali del presente grado di giudizio. Controparte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato (in avanti ) citava in Controparte_2 P_ giudizio (d'ora in poi, per brevità, “ ”) per chiedere il Controparte_1 CP_1 trasferimento ex art. 2932 c.c. dell'immobile oggetto del contratto stipulato tra le parti in data 1.7.2021, il cui prezzo veniva dato atto fosse stato integralmente versato da in ragione di P_
pagina 2 di 10 pregressi versamenti operati dalla società promissaria acquirente, per il quale era stato previsto il perfezionamento del rogito il 31.8.2021.
Dichiarata QU contumace, e disposto rinvio per pendenza di trattative, in data 1.7.2022 si costituiva la società terza in avanti ”) che, adducendo la pregressa Controparte_3 CP_3 sottoscrizione, in data 20.9.2016, di preliminare di compravendita avente ad oggetto il medesimo bene e, sia in ragione dell'essere stato sottoscritto posteriormente, che per la presenza di elementi di criticità, chiedeva in via principale dichiararsi la nullità del contratto prodotto dall'attrice, in subordine la inopponibilità della eventuale pronuncia di trasferimento, in ulteriore subordine la risoluzione del contratto del 20.9.2016 per inadempimento di , chiedendo per l'effetto il risarcimento del CP_1 danno, in solido, da parte della società ex art. 1453 c.c., e della società CP_1 Controparte_2 ex art. 2043 c.c., in misura corrispondente agli anticipi corrisposti, pari ad Euro 128.400,00 , oltre interessi dal pagamento al soddisfo.
In data 23.11.2022 si costituiva che, eccepita l'inammissibilità dell'intervento di IG in CP_1 quanto tardivo, eccepiva altresì l'intervenuta cessazione della materia del contendere rispetto alle domande di per effetto dell'avvenuto trasferimento del bene oggetto di preliminare in Controparte_2 data 13.07.2022, da parte di in favore della medesima società , chiedendo CP_1 P_ dichiararsi l'estinzione del giudizio. Chiedeva infine il rigetto della domanda di evidenziando CP_3 anomalie che avrebbero contrassegnato la conclusione del preliminare datato 1.7.2021.
Con sentenza emessa il 7.6.2024 il Tribunale di Sondrio ha:
• dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda ex art. 2932 c.c. formulata da nei confronti di con atto di citazione in data 23.9.2021 a P_ CP_1 seguito dell'avvenuto trasferimento di proprietà dell'immobile de quo per atto Notaio Per_1 del 13.7.2022;
• rigettato le domande di dichiarazione di inesistenza giuridica e/o nullità e/o di non opponibilità del contratto preliminare 1.7.2021 tra e formulate dalla Controparte_2 CP_1 intervenuta Parte_1
• accertata la non autenticità e invalidità del contratto preliminare di vendita 20.9.2016 prodotto dall'intervenuta ha rigettato integralmente la domanda di Parte_1 risoluzione del preliminare di vendita 20.9.2016 e relative richieste di risarcimento danni ex art. 1453 c.c. e 2043 c.c. formulate da rispettivamente nei confronti di Parte_1
di CP_1 Controparte_2
• ha compensato le spese processuali fra e mentre ha P_ CP_1 condannato parte intervenuta a rimborsare a parte attrice Parte_1 [...]
e a parte convenuta e spese di lite. P_ CP_1
In particolare il tribunale, respinta preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'intervento di ha dato atto della identità del bene trasferito in data 13.7.2023 con quello oggetto di preliminare CP_3 del 1.7.2021 azionato da nei confronti di , da ritenersi munito di data certa in forza P_ CP_1 della trascrizione della domanda giudiziale, ed ha ritenuto che con il perfezionamento del definitivo fosse cessata la materia del contendere sia per quanto attiene il venire meno dell'interesse ad agire della parte attrice che della parte convenuta , nonché nei confronti della intervenuta P_ CP_1
ritenuto in ogni caso estranea al giudizio la valutazione inerente la validità del contratto CP_3 definitivo per l'avvenuta effettuazione dei versamenti, questione rimessa ad altro giudice.
In ordine alla domanda di risoluzione del contratto preliminare del 20.9.2016 intercorso tra e CP_1
e le connesse richieste risarcitorie, il tribunale, dato atto della inopponibilità del contratto CP_3 Pt_2 pagina 3 di 10 , terza rispetto al predetto contratto, per mancanza di data certa, ha rilevato come la scrittura P_ presentasse anomalie che avrebbero portato a dubitare della autenticità della scrittura e come non fosse documentato che l'importo asseritamente consegnato a titolo di caparra confirmatoria fosse imputabile a tale causale, sicchè ha ritento manchevole il presupposto della esistenza di un valido vincolo contrattuale.
Avverso tale sentenza ha proposto appello articolando motivi che possono riportarsi come segue: CP_3
1) “NULLITA' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 78 C.P.C”: QU è in liquidazione dal 28.6.21 e a quella data il liquidatore era anche amministratore unico di PE [...]
; QU non si poteva costituire in quanto era già costituito come rappresentante di P_ PE
; vi sarebbe stato l'esercizio del potere rappresentativo da parte del rappresentante in P_ conflitto di interessi con il rappresentato che avrebbe determinato una nullità insanabile della costituzione del rapporto processuale con conseguente apparenza del contraddittorio;
2) “MOTIVO N. 2: NULLITA' DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE E PER VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C.”: il tribunale, una volta dato atto della cessazione della materia del contendere, avrebbe errato nello statuire in merito alla domanda di nullità/ accertamento inesistenza/ inopponibilità del contratto preliminare del 1.7.2021 in quanto l'esame e il rigetto di una domanda nel merito è incompatibile con la negazione della permanenza dell'interesse ad agire della parte che l'ha proposta;
aveva CP_3 avanzato domanda di risoluzione in via ulteriormente subordinata alla ritenuta e denegata ipotesi che il contratto fosse ritenuto opponibile alla società interveniente;
la cessazione della materia del contendere non può che estendersi a tutto il compendio processuale pena la violazione dell'art. 112 c.p.c;
3) “TERZO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C.; ERRONEA E LACUNOSA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE”: il tribunale ha rigettato la domanda di risoluzione fondandosi su due presupposti errati consistenti nell'avere dato risalto alla presenza di un timbro non aggiornato nel contratto datato 2016, a fronte della esatta indicazione dell'indirizzo e del nominativo dei soggetti contraenti, e nel ritenere non provato il pagamento di una qualche somma in esecuzione del preliminare quando non ha mai contestato l'imputazione della CP_1 causale, né la ricezione delle somme;
per contro il tribunale non avrebbe valutato elementi che Cont avrebbero condotto a ritenere che il contratto fosse quello azionato da avuto riguardo Pt_3 anche al comportamento extraprocessuale.
Ha chiesto pertanto in accoglimento del primo motivo di appello dichiararsi la nullità della sentenza, in subordine dichiararsi la cessazione della materia del contendere anche delle domande formulate da onfronti di Gas e QU, con conseguente cancellazione della trascrizione della domanda Pt_4 giudiziale;
in ulteriore subordine, accertata la nullità o inesistenza giuridica del contratto preliminare Cont del 1.7.2021 respingere la domanda ex art. 2932c.c. avanzata da nei confronti di;
in CP_1 estremo subordine, ove ritenuto opponibile a il contratto del 1.7.2021, dichiararsi la risoluzione CP_3 del contratto sottoscritto il 20.9.2016 con conseguente condanna al risarcimento del danno, in via Cont solidale tra loro, di QU ex art. 1453 c.c. e di ai sensi dell'art 2043 cc. in favore di di CP_3 quanto da questa versato a titolo di acconti.
Si è costituita che, eccepita preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 cpc, CP_1
348 bis c.p.c., dedotta l'inammissibilità dell'appello di per carenza di interesse a coltivare CP_3 giudizio, stante anche la pendenza del diverso procedimento n.855/2022 RG, avente ad oggetto l'accertamento della nullità del contratto di compravendita in data 13 luglio 2022,in via subordinata la sua inefficacia e/o non opponibilità ex art. 2901 cod.civ., nel merito ha contraddetto le avverse pagina 4 di 10 deduzioni chiedendo il rigetto dell'appello e, in ogni caso, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. Cont Si è costituita altresì che, eccepita preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 cpc, 348 bis c.p.c., dedotta l'inammissibilità dell'appello di per carenza di interesse a coltivare CP_3 giudizio, stante anche la pendenza del diverso procedimento n.855/2022 RG, avente ad oggetto l'accertamento della nullità del contratto di compravendita in data 13 luglio 2022, nel merito ha contraddetto le avverse deduzioni chiedendo il rigetto dell'appello e , in ogni caso, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
All'udienza del 30.1.2025 il Consigliere istruttore, su istanza delle parti, ha fissato udienza in data
3.4.2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c.
Disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 3.4.2025, dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ed
è stata decisa nella camera di consiglio del 9.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
0.Deve rilevarsi preliminarmente l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità ex artt. 342 e 348-bis
c.p.c. sollevate dalle parti appellate QU e . Infatti, da un lato la decisione nel merito P_ assorbe l'eccezione ex art. 348-bis c.p.c. e dall'altro lato, si evincono con sufficiente chiarezza e specificità le censure mosse alla sentenza impugnata e le modifiche richieste alla decisione di primo grado, con conseguente infondatezza dell'eccezione ex art. 342 c.p.c. L'art. 342 c.p.c., infatti, non richiede che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o contenuto, ma impone all'appellante di circoscrivere in modo chiaro ed esauriente il quantum devolutum e le argomentazioni formulate, così da esprimere le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte.
Come meglio esposto in seguito non è ulteriormente apprezzabile l'eccezione sollevata sia da Cont
che da in merito alla carenza di interesse in capo a stante l'introduzione da parte CP_1 CP_3 della medesima società del procedimento n.855/2022 avente ad oggetto la dichiarazione di nullità del contratto di compravendita in data 13 luglio 2022, in via subordinata, di inefficacia e/o non opponibilità ex art. 2901c.c..
1. Il primo motivo di appello è infondato. duole che amministratore unico e legale rappresentante di , che ha CP_4 CP_5 P_ avanzato domanda ex art. 2932 c.c., al momento dell'intervento di stato nominato liquidatore CP_6 di , con ciò assumendo che l'intero procedimento sarebbe stato affetto da nullità per la CP_1 mancata nomina di un curatore speciale ex art. 78 co.2 c.p.c.
La giurisprudenza ha affermato che, seppure la sussistenza di un conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato può legittimare una delle parti che ne abbia interesse a chiedere la nomina di un curatore speciale al rappresentato, “non può essere dedotta da tale parte per farne pagina 5 di 10 derivare l'invalidità della costituzione in giudizio del rappresentante in quanto l'interesse tutelato ex art 78 c.p.c.è esclusivamente quello della parte rappresentata e non quello delle altre parti” ( Cass.
1808/ 79).
In via di fatto deve in ogni caso osservarsi che il conflitto non era rilevabile in quanto dal 28.05.2021 e fino al 19.07.202 2il legale rappresentante di era il dottor (doc. 3 fasc. I CP_1 CP_7 grado QU visura camerale storica). Il periodo indicato copre sia la conclusione del preliminare di compravendita del 1 luglio 2021 che dell'atto di costituzione in giudizio di del 23 settembre CP_1
2021.
2. Il secondo motivo di appello investe la pronuncia di cessazione della materia del contendere tra Gas
e QU, quanto l'avere il tribunale statuito anche in ordine alla dichiarazione di inesistenza giuridica/ nullità inopponibilità del contratto del 1.7.2021 a Anch'esso è infondato. CP_3
Non è contestato che il trasferimento dell'immobile da a Gas in forza del rogito intervenuto CP_1 in data 13.7.2022 abbia travolto e superato il contratto preliminare concluso tra le medesime parti in data 1.7.2021.
Appare opportuno richiamare che la Suprema Corte in ordine all'istituto di natura pretoria ha chiarito che “si ha cessazione materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso” ( Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019;
Cass Sez. 1 - , Ordinanza n. 26299 del 18/10/2018).
E' poi non contraddetto che il predetto contratto preliminare, munito di data certa in ragione della trascrizione della domanda giudiziale per cui è causa, sia opponibile a in virtù della Parte_5 prenotazione conseguita con la trascrizione della domanda.
In primo luogo è ravvisabile il lamentato vizio ex art. 112 c.p.c. poiché la stessa sollecitato Pt_6 una pronuncia nel merito, come ribadito in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, esplicitando il proprio interesse nei termini:“Quanto alla ex averso richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, preme a questa difesa rilevare come il contratto definitivo sia stato impugnato dalla con azione di nullità e in subordine di revocatoria (causa RG 855/22 RG – Giudice Parte_1
Dott.ssa Cargasacchi). L'accoglimento di tale azione, però, non comporterebbe necessariamente la declaratoria di inefficacia, nei confronti della del contratto preliminare azionato in questa sede dalla Parte_1
Come noto, infatti, per l'accoglimento della revocatoria è sufficiente l'esistenza di Controparte_2 un'aspettativa di credito: il Giudice Dott.ssa Cargasacchi potrebbe benissimo non entrare nel merito dei preliminari. Per questa ragione è interesse comunque della ottenere nel presente Parte_1 procedimento una Sentenza di accoglimento delle domande formulate con il proprio atto d'intervento” (cfr pagg. 8 e 9 prima memoria ex art.183 co. 6 n.3 di IG, datata 30.12.2022).
Per altro verso, come sopra fatto cenno, e come d'altra parte anche parte appellante ha ammesso, “la sentenza che dichiara cessata la materia del contendere è di carattere meramente processuale ed è
pagina 6 di 10 inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere nel relativo giudizio” (
p.
8.comparsa conclusionale) sicchè non può che pronunciarsi rispetto alle parti del diritto sostanziale dedotto, nel caso di specie le parti del contratto del 1.7.2021 QU e Gas.
La cessazione della materia del contendere dipendente dall'avvenuto trasferimento del bene ha poi avuto quale ricaduta il venire meno dell'interesse ad agire di per ottenere una pronuncia in CP_3 ordine alla validità del contratto preliminare del 1.7.2021, fermo restando la pendenza del diverso giudizio in ordine alla validità del contratto definitivo del 13.7.2022.
Il Tribunale è quindi entrato nel merito dell'opponibilità a contratto preliminare di CP_8 compravendita dell'01.07.2021 concluso tra QU e Gas, precisando l'estraneità alla controversia di
“qualsivoglia valutazione di validità o meno del contratto definitivo”.
3. Risulta parzialmente fondato il terzo motivo di appello che investe il rigetto della domanda avanzata da in via ulteriormente subordinata, avente ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto CP_3 preliminare concluso tra e il 20.9.2026 e le conseguenti richieste risarcitorie reiterate CP_3 CP_1 nei confronti sia di che di Gas in via solidale tra loro, seppure a diverso titolo. CP_1
E' pacifico che il contratto menzionato sia privo di data certa, né è stato trascritto presso i registri immobiliari sicchè, come rilevato dal giudice di prime cure, trattasi di atto, intercorso tra in CP_1 Cont qualità di promittente venditrice e IG promissaria acquirente, inopponibile a alla quale non è rapportabile alcuna condotta passibile di fondare la pretesa risarcitoria avanzata nei suoi confronti ex art. 2043 c.c.
Pertanto la censura dell'appellante deve essere esaminata solo in relazione alla domanda svolta nei confronti della promittente venditrice QU, in ragione del dedotto inadempimento fondante la risoluzione del contratto preliminare del 20.9.2016, contratto della cui esistenza è stata fornita prova, allegando altresì l'intervento pagamento di un acconto.
La scrittura privata della cui efficacia probatoria si discute, in via di fatto riporta i dati delle società
in qualità di promittente venditrice e di in qualità di promissaria acquirente, CP_1 CP_3 indicandone la sede legale dell'epoca, nonché i nominativi dei soggetti rappresentanti legali che dichiarano di agire in nome e per conto delle predette società, per la prima, Persona_3 [...] per la seconda, i quali, apparentemente, hanno sottoscritto tutte le pagine di cui si compone Tes_1 la scrittura. Il preliminare, corredato degli allegati consistenti nella planimetria e permesso a costruire n. 36/ 2012, rilasciato dal Comune di Valdisotto il 17.12.2012, riporta il prezzo convenuto in euro
450.000,00 complessivi, da pagarsi in euro 110.000 a titolo di caparra confirmatoria, e di cui veniva data quietanza, il resto al saldo.
QU, in precedenza dichiarata contumace, costituitasi in data 23.11.2022 ha eccepito la “ falsità” del contratto in quanto “non è mai esistito, essendo stato confezionato ad hoc a posteriori, come documentalmente risulta dal contratto medesimo, dalle contabili di pagamento prodotte da CP_9 doc. 2 e dalle seguenti ovvie considerazioni”, pagina 7 di 10 Deve pertanto prendersi atto che l'intervenuto trasferimento del bene promesso da parte di in CP_1 Cont favore di in data 13.7.2022, costituisce in re ipsa, un inadempimento del contratto preliminare del
20.9.2016.
In via di eccezione QU ha pertanto dedotto che il contratto “non è mai esistito, essendo stato confezionato ad hoc a posteriori, come documentalmente risulta dal contratto medesimo, dalle contabili di pagamento prodotte da sub doc. 2 e dalle seguenti ovvie considerazioni ( p.8 CP_3 comparsa conclusionale in I grado di QU), contestandone pertanto la efficacia, in ultima analisi al fine di paralizzare la richiesta risarcitoria, senza tuttavia procedere ad alcun formale disconoscimento, né formalizzazione di alcuna querela di falso.
Va richiamato che la scrittura privata, qualora se ne debba considerare riconosciuta la sottoscrizione, è assistita da una presunzione di veridicità per quanto attiene alla riferibilità dell'intero contenuto al suo sottoscrittore e qualora, tuttavia, questi neghi di essere autore, totalmente o parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento, al fine di superare la presunzione, deve proporre querela di falso
( Cass Sez. L - , Sentenza n. 29912 del 25/10/2021; Cass. Sez II 28.6.2022 n.20775). Nel caso di specie è rimasta impregiudicata la riferibilità alla società della spendita del potere rappresentativo da parte dell'allora rappresentante legale né vi è stata alcuna attività volta ad impedire che la Persona_3 scrittura acquistasse efficacia ex art. 2702 c.c., o diretta volta a negare l'autenticità del documento che si assume contraffatto.
Ne deriva, come fatto sopra cenno, che il perfezionamento del trasferimento definitivo tra QU e
Gas ha sancito l'inadempimento definitivo di nei confronti di il conseguente diritto di CP_1 CP_10 quest'ultima società a vedere accolta la propria domanda di risoluzione del contratto del 20.9.2016.
ha allegato di avere corrisposto a titolo di acconto, seppure il contratto preliminare faccia CP_3 riferimento solo a caparra, l'importo di euro 128.400,00 (sebbene come correttamente rilevato dall'appellata il dato sia fondatamente da leggere in euro 124.800) consistenti in: CP_11
a) due assegni circolari intestati a Banca San Paolo dell'importo di euro 50.000 la cui emissione è stata ordinata da ( unitamente ad un terzo assegno di euro 35.000) in data 23.8.2016, il CP_3 cui addebito è stato operato sul conto corrente della società (docc.8, 9 allegati memoria
30.12.2022), importi che sarebbero stati utilizzati da in data 24.8.2016 per estinguere CP_1 parzialmente ipoteca;
b) bonifico di euro 17.000 a favore di perfezionato in data 4.3.2021 con indicata CP_1 causale “acconto compravendita Sanpietro” ( docc. 2, 6 fasc.I grado;
CP_3
c) Bonifico sportello di euro 1.800,00 in data 18.10.2018;
d) Bonifico del 21.10.2016 di euro 6.000,00 con causale “ pagamento fornitore”.
Ciò premesso, se non vi è alcun dato che consenta di rapportare i pagamenti di cui alle superiori lettere b), c) e d) ad un acconto sul prezzo. Infatti i suddetti pagamenti sono tutti successivi alla scrittura del
20.9.2016 e non trovano un avallo, né temporale né in termini di quantificazione, nella scrittura stessa.
pagina 8 di 10 Quale che sia la causale di detti versamenti dalla società IG alla società , quel che conta CP_1 in questa sede è la non provata riferibilità al preliminare.
Viceversa i restanti esborsi, effettuati in data anteriore al 20.9.2016, sono compatibili con il versamento di un anticipo/ caparra entro il 31.12.2016, di cui la parte ha rilasciato quietanza, e deve ritenersi provato l'impiego della somma nella estinzione parziale del mutuo fondiario ipotecario, acceso con
Banca Intesa per euro 2.300.000, sulle particelle Fg 44, part 865, sub 10,12,16,21, utile a consentire il successivo trasferimento dell'immobile ivi realizzato a favore di in data 24.8.2016 Persona_4
(docc.10, 11 all. memoria 31.12.2022 . CP_3
Alla dichiarazione di risoluzione del contratto del 20.9.2016 segue quindi la restituzione di quanto versato in dipendenza del contratto risolto, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, non essendo stato allegato e provato alcun diverso e ulteriore danno propriamente inteso, dovendosi intendere in ogni caso la domanda avanzata da unitamente alla domanda di risoluzione del contratto come CP_3 autonomo esercizio del diritto alla restituzione di quanto versato e rimasto senza causa per effetto della risoluzione (Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 10917 del 26/04/2021).
4. Infine da quanto sopra esposto emerge che la sentenza deve essere riformata parzialmente, limitatamente al rapporto tra e QU, dovendo fare luogo alla risoluzione del contratto CP_3 preliminare del 20.9.2016 per inadempimento di e alla restituzione a CP_1 Controparte_3 dell'importo di euro 100.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Non sono pertanto ravvisabili gli estremi per una condanna ex art 96 c.p.c. di CP_3
A seguito della conferma della cessazione della materia del contendere in merito al preliminare del
1.7.2021, superato dal definitivo del 13.7.2022, deve altresì disporsi, non avendovi provveduto il giudice di prime cure, e dovendovi disporre il giudice di merito, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c di del 29.9.2021. P_
5. In ordine al riparto delle spese di lite deve farsi applicazione al principio secondo cui in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale
(Cass. 19989/ 2021¸Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259).
ha visto accolta la propria domanda subordinata di risoluzione del contratto sicchè è CP_3 parzialmente soccombente nei rapporti con QU. Ricorrono pertanto i presupposti per compensare le spese del primo e secondo grado nella misura di un terzo. Tali spese vanno liquidate in relazione al decisum.
Cont
è invece totalmente soccombente nei confronti di sicchè deve rifondere all'appellata le CP_3 spese di lite del presente grado di giudizio da rapportarsi al valore della causa.
pagina 9 di 10 Le spese si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, facendo riferimento ai parametri medi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n.219/2024 resa in Controparte_3 data 7.6.2024, pubblicata in pari data:
1) dichiara la risoluzione del contratto preliminare sottoscritto in data 20.9.2018 tra CP_1
e ; Controparte_3
2) condanna al pagamento in favore di dell'importo di euro CP_1 Controparte_3
100.000 oltre interessi dalla domanda al saldo;
3) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
4) ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale n.17 del 29.9.2921 registro generale n.12618, reg. particolare n.10262 iscritta presso l'agenzia delle Entrate di Ufficio
Provinciale di Sondrio;
5) compensa tra e le spese di lite del grado nella misura di Controparte_3 CP_1 un terzo e condanna a rifondere a i restanti due terzi CP_1 Controparte_3 delle stesse, che determina per il primo grado, per l'intero, in complessivi euro 8.433,00 oltre iva, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15%, e per il presente grado, per l'intero, in complessivi euro 9.991,00 oltre iva, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15%;
6) condanna a rifondere a le spese di lite del grado che liquidano Controparte_3 P_ in euro 14.239,00 oltre iva, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15%.
Così deciso in Milano, il 9.4.2025.
Il Consigliere est Roberta Nunnari
Il Presidente Francesco Distefano
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