TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 07/10/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1675/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1675 R. G. dell'anno 2025 tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Invorio (NO) Via Monte Rosa n. 85, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Michela
Papa (C.F. - pec: e dall'Avv. Elisa Ottolini (C.F.: C.F._2 Email_1
- pec: , entrambe del foro di Verbania, con C.F._3 Email_2 studio in Arona (NO), Via Roma n. 32, presso le quali è elett.te dom.ta
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._4 in Invorio (NO) via Mario Bertona 6 C (doc. 1), assistito e rappresentato, giusta procura in atti, dall'Avv. Barbara Bono (c.f. - PEC: , ed C.F._5 Email_3 elettivamente domiciliato presso lo Studio della stessa in Arona, Via Martiri della Libertà n. 4
- ricorrenti -
E
avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni
Per le parti congiuntamente: “ 1. DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sigg.ri CP_1
e , come meglio sopra generalizzati, trascritto nel Registro degli
[...] Parte_1 atti di matrimonio del Comune di Invorio al n. 1, P. II, S A anno 2022, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione del dispositivo dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. DISPORRE che la casa coniugale, sita in Invorio (NO), Via Monte Rosa n. 85, di proprietà esclusiva della Sig.ra , rimanga assegnata con quanto l'arreda alla medesima, Parte_1 che continuerà ad abitarvi insieme ai figli minori;
3. AFFIDARE i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
4. DARE ATTO che i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale.
Pertanto le decisioni relative ai medesimi devono essere prese congiuntamente ogni qualvolta sia possibile;
in ogni caso tutte le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative in particolar modo all'istruzione, educazione e salute dei medesimi verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli stessi;
limitatamente alle decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente per i tempi di rispettiva permanenza dei figli presso di sé, ai sensi dell'art. 337-ter c.c.; i genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati su tutti gli aspetti che riguardano i figli minori (es. colloquio con gli insegnanti, visite mediche/dentistiche), sia preventivamente che all'esito dell'evento (colloquio/visita ecc.);
5. DARE ATTO che il padre terrà con sé i figli, salvo diversi migliori accordi tra i genitori, secondo il seguente protocollo: ▪ frequentazioni paterne ordinarie: - dal sabato alle ore 13,00 sino alle ore 19,00 della domenica a fine settimana alternati;
- nella settimana in cui il weekend è di spettanza del padre staranno con lo stesso anche il lunedì dalle ore 19,00 con pernotto presso il medesimo sino all'indomani quando il padre avrà cura di accompagnare i figli a scuola;
- nella settimana in cui il weekend è di spettanza della madre staranno con il papà il mercoledì e il giovedì dalle ore 19,00 con pernotto presso il medesimo sino all'indomani quando il padre avrà cura di accompagnare i figli a scuola;
▪ vacanze natalizie:
- per quanto concerne le vacanze natalizie, e trascorreranno la Vigilia di Natale Per_1 Per_2
e il Pranzo di Natale con un genitore, la sera di Natale dalle ore 17,00 sino alle ore 17,00 del giorno di S. ST con l'altro genitore, ad anni alterni. Per la parte rimanente, le vacanze natalizie scolastiche dei due figli saranno ripartite in due sotto-periodi da alternare di anno in anno tra i genitori (27-31 dicembre e 1-6 gennaio) con il cambio alle 16,00 circa del 1° gennaio e alle ore 19,00 del 6 gennaio;
▪ vacanze pasquali, ponti e altre festività: - le festività di Pasqua, Pasquetta, ponti e festività saranno godute con ciascun genitore ad anni alterni e previo accordo fra gli stessi;
▪ vacanze estive: - durante il periodo estivo e Per_1 Per_2 trascorreranno con il padre e con la madre 15 giorni anche non consecutivi, da individuarsi possibilmente entro il 31 maggio di ogni anno;
entro tale data i genitori decideranno di comune accordo le date e le modalità per il prelievo e il riaccompagnamento dei figli minori, con impegno reciproco di ciascun genitore di fornire all'altro l'indirizzo ed il recapito telefonico della località ove soggiornerà con i figli;
per l'anno 2025 i figli staranno con il padre dall'11 agosto al 22 agosto compresi;
6. DARE ATTO che nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori ciascun genitore si occuperà delle attività dei figli minori nei periodi di propria competenza;
7. DISPORRE che il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a mezzo bonifico bancario entro CP_1 Pt_1 il giorno 13 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di euro 300,00 (€ 150,00 mensili per ciascun figlio). L'importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
8. DARE ATTO che l'assegno unico per i figli continuerà ad essere percepito per intero dalla
Sig.ra ma sino alla concorrenza della somma complessiva di euro 500,00 di Parte_1 provenienza paterna (sommando assegno di mantenimento e quota A.U.), di talché
l'eccedenza verrà trattenuta dalla Sig.ra quale acconto sulle spese straordinarie per la Pt_1 prole oggetto di periodico rimborso da parte del padre. Onde consentire il conteggio di cui sopra, la Sig.ra trasmetterà mensilmente al Sig. l'estratto di quanto ricevuto Pt_1 CP_1 dall'INPS (o da chi per esso) a titolo di Assegno Unico per la prole;
9. DISPORRE che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%, secondo quanto previsto dal relativo
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Verbania che si intende integralmente richiamato;
10. con la sottoscrizione dei presenti accordi, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e con un reddito proprio e di rinunciare, pertanto, ad ogni pretesa di contributo al proprio mantenimento nei confronti dell'altro coniuge mediante corresponsione di assegno di mantenimento mensile;
11. DARE ATTO che le parti dichiarano, altresì, reciprocamente di aver regolato ogni rapporto di natura patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra per alcun titolo, ragione e/o causa. È da intendersi pertanto definita ogni questione tra i coniugi, anche pregressa, compresa quella relativa alle spese dentistiche sostenute dalla Sig.ra Pt_1
per i figli minori non riconosciute dal Sig.
[...] CP_1
12. spese legali compensate tra le parti.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 31/07/2025, e chiedevano con domanda Parte_1 CP_1 congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Invorio in data 11/06/2022;
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 11/06/2022 nel comune di Invorio
(VB) e si sono separati consensualmente avanti il Tribunale di Verbania che ha pronunciato sentenza di separazione n. 437/2023 in data 13.11.2023 in R.G. n. 1022/2023, passata in giudicato il
28/11/2023 da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
Si dà atto che con la sottoscrizione dei presenti accordi, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e con un reddito proprio e di rinunciare, pertanto, ad ogni pretesa di contributo al proprio mantenimento nei confronti dell'altro coniuge mediante corresponsione di assegno di mantenimento mensile;
Si dà, inoltre, atto che le parti dichiarano, altresì, reciprocamente di aver regolato ogni rapporto di natura patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra per alcun titolo, ragione e/o causa. È da intendersi pertanto definita ogni questione tra i coniugi, anche pregressa, compresa quella relativa alle spese dentistiche sostenute da per i figli minori non Parte_1 riconosciute da spese legali compensate tra le parti. CP_1
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole, a ogni altro aspetto.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge e al superiore interesse dei figli minori, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Parte_1 CP_1
Invorio (VB) in data 11/06/2022, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n.
1, P. II, S A anno 2022;
assegna la casa coniugale sita in Invorio (NO), Via Monte Rosa n. 85, di proprietà esclusiva di Pt_1
, in uso alla stessa, con quanto l'arreda;
[...]
affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 Per_2 presso la madre;
dà facoltà al padre di poter vedere e tenere con sé i figli minori. salvo diversi migliori accordi tra i genitori, secondo il seguente protocollo:
▪ frequentazioni paterne ordinarie: - dal sabato alle ore 13,00 sino alle ore 19,00 della domenica a fine settimana alternati;
- nella settimana in cui il weekend è di spettanza del padre staranno con lo stesso anche il lunedì dalle ore 19,00 con pernotto presso il medesimo sino all'indomani quando il padre avrà cura di accompagnare i figli a scuola;
- nella settimana in cui il weekend è di spettanza della madre staranno con il papà il mercoledì e il giovedì dalle ore 19,00 con pernotto presso il medesimo sino all'indomani quando il padre avrà cura di accompagnare i figli a scuola;
▪ vacanze natalizie: - per quanto concerne le vacanze natalizie, e trascorreranno la Per_1 Per_2
Vigilia di Natale e il Pranzo di Natale con un genitore, la sera di Natale dalle ore 17,00 sino alle ore
17,00 del giorno di S. ST con l'altro genitore, ad anni alterni. Per la parte rimanente, le vacanze natalizie scolastiche dei due figli saranno ripartite in due sotto-periodi da alternare di anno in anno tra i genitori (27-31 dicembre e 1-6 gennaio) con il cambio alle 16,00 circa del 1° gennaio e alle ore
19,00 del 6 gennaio;
▪ vacanze pasquali, ponti e altre festività: - le festività di Pasqua, Pasquetta, ponti e festività saranno godute con ciascun genitore ad anni alterni e previo accordo fra gli stessi;
▪ vacanze estive: - durante il periodo estivo e trascorreranno con il padre e con la madre Per_1 Per_2
15 giorni anche non consecutivi, da individuarsi possibilmente entro il 31 maggio di ogni anno;
entro tale data i genitori decideranno di comune accordo le date e le modalità per il prelievo e il riaccompagnamento dei figli minori, con impegno reciproco di ciascun genitore di fornire all'altro l'indirizzo ed il recapito telefonico della località ove soggiornerà con i figli;
per l'anno 2025 i figli staranno con il padre dall'11 agosto al 22 agosto compresi;
nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori ciascun genitore si occuperà delle attività dei figli minori nei periodi di propria competenza;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a mezzo bonifico bancario entro il giorno CP_1
13 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di euro
300,00 (€ 150,00 mensili per ciascun figlio). L'importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT; l'assegno unico per i figli continuerà ad essere percepito per intero da ma sino Parte_1 alla concorrenza della somma complessiva di euro 500,00 di provenienza paterna (sommando assegno di mantenimento e quota A.U.), di talché l'eccedenza verrà trattenuta da quale acconto Parte_1 sulle spese straordinarie per la prole oggetto di periodico rimborso da parte del padre. Onde consentire il conteggio di cui sopra, trasmetterà mensilmente a l'estratto di quanto Parte_1 CP_1 ricevuto dall'INPS (o da chi per esso) a titolo di Assegno Unico per la prole;
pone a carico di entrambi i genitori nella misura pari a 50% ciascuno, le spese straordinarie per i figli minori, secondo quanto previsto dal relativo Protocollo in vigore presso il Tribunale di Verbania
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 30/09/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1675 R. G. dell'anno 2025 tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Invorio (NO) Via Monte Rosa n. 85, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Michela
Papa (C.F. - pec: e dall'Avv. Elisa Ottolini (C.F.: C.F._2 Email_1
- pec: , entrambe del foro di Verbania, con C.F._3 Email_2 studio in Arona (NO), Via Roma n. 32, presso le quali è elett.te dom.ta
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._4 in Invorio (NO) via Mario Bertona 6 C (doc. 1), assistito e rappresentato, giusta procura in atti, dall'Avv. Barbara Bono (c.f. - PEC: , ed C.F._5 Email_3 elettivamente domiciliato presso lo Studio della stessa in Arona, Via Martiri della Libertà n. 4
- ricorrenti -
E
avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni
Per le parti congiuntamente: “ 1. DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sigg.ri CP_1
e , come meglio sopra generalizzati, trascritto nel Registro degli
[...] Parte_1 atti di matrimonio del Comune di Invorio al n. 1, P. II, S A anno 2022, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione del dispositivo dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. DISPORRE che la casa coniugale, sita in Invorio (NO), Via Monte Rosa n. 85, di proprietà esclusiva della Sig.ra , rimanga assegnata con quanto l'arreda alla medesima, Parte_1 che continuerà ad abitarvi insieme ai figli minori;
3. AFFIDARE i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
4. DARE ATTO che i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale.
Pertanto le decisioni relative ai medesimi devono essere prese congiuntamente ogni qualvolta sia possibile;
in ogni caso tutte le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative in particolar modo all'istruzione, educazione e salute dei medesimi verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli stessi;
limitatamente alle decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente per i tempi di rispettiva permanenza dei figli presso di sé, ai sensi dell'art. 337-ter c.c.; i genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati su tutti gli aspetti che riguardano i figli minori (es. colloquio con gli insegnanti, visite mediche/dentistiche), sia preventivamente che all'esito dell'evento (colloquio/visita ecc.);
5. DARE ATTO che il padre terrà con sé i figli, salvo diversi migliori accordi tra i genitori, secondo il seguente protocollo: ▪ frequentazioni paterne ordinarie: - dal sabato alle ore 13,00 sino alle ore 19,00 della domenica a fine settimana alternati;
- nella settimana in cui il weekend è di spettanza del padre staranno con lo stesso anche il lunedì dalle ore 19,00 con pernotto presso il medesimo sino all'indomani quando il padre avrà cura di accompagnare i figli a scuola;
- nella settimana in cui il weekend è di spettanza della madre staranno con il papà il mercoledì e il giovedì dalle ore 19,00 con pernotto presso il medesimo sino all'indomani quando il padre avrà cura di accompagnare i figli a scuola;
▪ vacanze natalizie:
- per quanto concerne le vacanze natalizie, e trascorreranno la Vigilia di Natale Per_1 Per_2
e il Pranzo di Natale con un genitore, la sera di Natale dalle ore 17,00 sino alle ore 17,00 del giorno di S. ST con l'altro genitore, ad anni alterni. Per la parte rimanente, le vacanze natalizie scolastiche dei due figli saranno ripartite in due sotto-periodi da alternare di anno in anno tra i genitori (27-31 dicembre e 1-6 gennaio) con il cambio alle 16,00 circa del 1° gennaio e alle ore 19,00 del 6 gennaio;
▪ vacanze pasquali, ponti e altre festività: - le festività di Pasqua, Pasquetta, ponti e festività saranno godute con ciascun genitore ad anni alterni e previo accordo fra gli stessi;
▪ vacanze estive: - durante il periodo estivo e Per_1 Per_2 trascorreranno con il padre e con la madre 15 giorni anche non consecutivi, da individuarsi possibilmente entro il 31 maggio di ogni anno;
entro tale data i genitori decideranno di comune accordo le date e le modalità per il prelievo e il riaccompagnamento dei figli minori, con impegno reciproco di ciascun genitore di fornire all'altro l'indirizzo ed il recapito telefonico della località ove soggiornerà con i figli;
per l'anno 2025 i figli staranno con il padre dall'11 agosto al 22 agosto compresi;
6. DARE ATTO che nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori ciascun genitore si occuperà delle attività dei figli minori nei periodi di propria competenza;
7. DISPORRE che il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a mezzo bonifico bancario entro CP_1 Pt_1 il giorno 13 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di euro 300,00 (€ 150,00 mensili per ciascun figlio). L'importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
8. DARE ATTO che l'assegno unico per i figli continuerà ad essere percepito per intero dalla
Sig.ra ma sino alla concorrenza della somma complessiva di euro 500,00 di Parte_1 provenienza paterna (sommando assegno di mantenimento e quota A.U.), di talché
l'eccedenza verrà trattenuta dalla Sig.ra quale acconto sulle spese straordinarie per la Pt_1 prole oggetto di periodico rimborso da parte del padre. Onde consentire il conteggio di cui sopra, la Sig.ra trasmetterà mensilmente al Sig. l'estratto di quanto ricevuto Pt_1 CP_1 dall'INPS (o da chi per esso) a titolo di Assegno Unico per la prole;
9. DISPORRE che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%, secondo quanto previsto dal relativo
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Verbania che si intende integralmente richiamato;
10. con la sottoscrizione dei presenti accordi, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e con un reddito proprio e di rinunciare, pertanto, ad ogni pretesa di contributo al proprio mantenimento nei confronti dell'altro coniuge mediante corresponsione di assegno di mantenimento mensile;
11. DARE ATTO che le parti dichiarano, altresì, reciprocamente di aver regolato ogni rapporto di natura patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra per alcun titolo, ragione e/o causa. È da intendersi pertanto definita ogni questione tra i coniugi, anche pregressa, compresa quella relativa alle spese dentistiche sostenute dalla Sig.ra Pt_1
per i figli minori non riconosciute dal Sig.
[...] CP_1
12. spese legali compensate tra le parti.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 31/07/2025, e chiedevano con domanda Parte_1 CP_1 congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Invorio in data 11/06/2022;
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 11/06/2022 nel comune di Invorio
(VB) e si sono separati consensualmente avanti il Tribunale di Verbania che ha pronunciato sentenza di separazione n. 437/2023 in data 13.11.2023 in R.G. n. 1022/2023, passata in giudicato il
28/11/2023 da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
Si dà atto che con la sottoscrizione dei presenti accordi, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e con un reddito proprio e di rinunciare, pertanto, ad ogni pretesa di contributo al proprio mantenimento nei confronti dell'altro coniuge mediante corresponsione di assegno di mantenimento mensile;
Si dà, inoltre, atto che le parti dichiarano, altresì, reciprocamente di aver regolato ogni rapporto di natura patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra per alcun titolo, ragione e/o causa. È da intendersi pertanto definita ogni questione tra i coniugi, anche pregressa, compresa quella relativa alle spese dentistiche sostenute da per i figli minori non Parte_1 riconosciute da spese legali compensate tra le parti. CP_1
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole, a ogni altro aspetto.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge e al superiore interesse dei figli minori, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Parte_1 CP_1
Invorio (VB) in data 11/06/2022, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n.
1, P. II, S A anno 2022;
assegna la casa coniugale sita in Invorio (NO), Via Monte Rosa n. 85, di proprietà esclusiva di Pt_1
, in uso alla stessa, con quanto l'arreda;
[...]
affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 Per_2 presso la madre;
dà facoltà al padre di poter vedere e tenere con sé i figli minori. salvo diversi migliori accordi tra i genitori, secondo il seguente protocollo:
▪ frequentazioni paterne ordinarie: - dal sabato alle ore 13,00 sino alle ore 19,00 della domenica a fine settimana alternati;
- nella settimana in cui il weekend è di spettanza del padre staranno con lo stesso anche il lunedì dalle ore 19,00 con pernotto presso il medesimo sino all'indomani quando il padre avrà cura di accompagnare i figli a scuola;
- nella settimana in cui il weekend è di spettanza della madre staranno con il papà il mercoledì e il giovedì dalle ore 19,00 con pernotto presso il medesimo sino all'indomani quando il padre avrà cura di accompagnare i figli a scuola;
▪ vacanze natalizie: - per quanto concerne le vacanze natalizie, e trascorreranno la Per_1 Per_2
Vigilia di Natale e il Pranzo di Natale con un genitore, la sera di Natale dalle ore 17,00 sino alle ore
17,00 del giorno di S. ST con l'altro genitore, ad anni alterni. Per la parte rimanente, le vacanze natalizie scolastiche dei due figli saranno ripartite in due sotto-periodi da alternare di anno in anno tra i genitori (27-31 dicembre e 1-6 gennaio) con il cambio alle 16,00 circa del 1° gennaio e alle ore
19,00 del 6 gennaio;
▪ vacanze pasquali, ponti e altre festività: - le festività di Pasqua, Pasquetta, ponti e festività saranno godute con ciascun genitore ad anni alterni e previo accordo fra gli stessi;
▪ vacanze estive: - durante il periodo estivo e trascorreranno con il padre e con la madre Per_1 Per_2
15 giorni anche non consecutivi, da individuarsi possibilmente entro il 31 maggio di ogni anno;
entro tale data i genitori decideranno di comune accordo le date e le modalità per il prelievo e il riaccompagnamento dei figli minori, con impegno reciproco di ciascun genitore di fornire all'altro l'indirizzo ed il recapito telefonico della località ove soggiornerà con i figli;
per l'anno 2025 i figli staranno con il padre dall'11 agosto al 22 agosto compresi;
nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori ciascun genitore si occuperà delle attività dei figli minori nei periodi di propria competenza;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a mezzo bonifico bancario entro il giorno CP_1
13 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di euro
300,00 (€ 150,00 mensili per ciascun figlio). L'importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT; l'assegno unico per i figli continuerà ad essere percepito per intero da ma sino Parte_1 alla concorrenza della somma complessiva di euro 500,00 di provenienza paterna (sommando assegno di mantenimento e quota A.U.), di talché l'eccedenza verrà trattenuta da quale acconto Parte_1 sulle spese straordinarie per la prole oggetto di periodico rimborso da parte del padre. Onde consentire il conteggio di cui sopra, trasmetterà mensilmente a l'estratto di quanto Parte_1 CP_1 ricevuto dall'INPS (o da chi per esso) a titolo di Assegno Unico per la prole;
pone a carico di entrambi i genitori nella misura pari a 50% ciascuno, le spese straordinarie per i figli minori, secondo quanto previsto dal relativo Protocollo in vigore presso il Tribunale di Verbania
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 30/09/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco