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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 10160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10160 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
n. 22944/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino,
preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22944/2024 promossa da:
in persona del legale rapp.te p.t. Ing. nato a Controparte_1 CP_2
Napoli il 14.01.1968, C.F. , con sede in Napoli, alla via dei Mille C.F._1
n. 40, C.F./P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Festa, C.F. P.IVA_1
, presso il cui studio in Napoli alla via C. Poerio, 90, C.F._2
elettivamente domicilia
OPPONENTE
contro
Ing. , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_3
pagina 1 di 10 , rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto De Giacomo, (CF C.F._3
), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, al Viale C.F._4
Antonio Gramsci 21
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 6-11-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispetti scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 21-10-2024 la (d'ora innanzi, Controparte_1
Contr per brevità, ) ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 4621/2024, notificatole l'11-
9-2024, con il quale le veniva intimato il pagamento dell'importo di euro 40.619,05,
oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali asseritamente eseguite dall'ing. in favore della prima. Controparte_3
Il ricorrente, a fondamento delle sue pretese, deduceva di avere svolto “attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza a vantaggio della Controparte_1
giusta contratti sottoscritti tra le parti, ed in particolare quella attinente ad interventi di sisma bonus per 1) Patria n. Controparte_4
C 70 Giugliano Campania (NA); 2) Controparte_6
RI (NA); 3) 4) Controparte_7 [...]
( NA)”. Controparte_8
pagina 2 di 10 L'istante assumeva che la resistente non avesse provveduto al pagamento delle seguenti fatture: n. 7/2024 di € 26.897,24; n. 8/2024, di € 3.033,81; n. 9/2024 di €
4.275,20 e n.10/2024 di € 6.412,80.
Contr Avverso il provvedimento monitorio de quo proponeva opposizione la ,
eccependo, in primo luogo, l'assoluta inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto ex adverso eseguita a mezzo pec, avvenuta in aperta violazione dell'art.
3-bis della legge n. 53 del 21.01.1994, e successive modifiche e integrazioni, stante l'assenza di una relazione di notificazione redatta da parte del notificante su documento informatico separato, sottoscritto digitalmente in conformità all'art. 21 del D.lgs. n. 82
del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e trasmesso in allegato al messaggio di pec unitamente all'atto notificato.
Inoltre, l'ingiunta eccepiva l'improcedibilità della domanda monitoria per il mancato espletamento della mediazione ex art.5 DL.vo n.28/2010. Nel merito, contestava il rapporto contrattuale dedotto in giudizio e lo svolgimento, da parte dell'ing. , dell'attività professionale per la quale lo stesso aveva CP_3
avanzato domanda di ingiunzione di pagamento.
In data 4-12-2024 si costituiva in giudizio l'opposto, impugnando i motivi di opposizione e depositando i contratti menzionati nel ricorso monitorio. Lo stesso chiedeva respingersi la opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione.
Con ordinanza in data 15-10-2025 il G.I. , denegata la provvisoria esecuzione, fissava pagina 3 di 10 l'udienza di discussione ex art.281 sexies cpc, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Parte opponente con l'atto di opposizione ha contestato il credito rivendicato dalla controparte, sia in ordine all'an, che al quantum debeatur, deducendo che l'ing. non avrebbe svolto le attività per le quali oggi reclama la CP_3
corresponsione dei compensi.
Nella prospettazione dell'ingiunta, quanto all'allegato dall'opposto nel ricorso monitorio - ossia di avere svolto “attività di direzione lavori e coordinamento della
sicurezza a vantaggio della giusta contratti sottoscritti tra le parti, Controparte_1
ed in particolare quella attinente ad interventi di sisma bonus per 1)
[...]
Via Signorelle a Patria n. 70 Giugliano in Campania (NA); 2) Controparte_4
RI (NA); 3) Controparte_6 CP_6
4) ( NA)” - non Controparte_7 CP_7 Controparte_8
corrisponderebbe al vero, sicchè non troverebbero fondamento alcuno le pretese creditorie del , che, inoltre, non avrebbe fornito prova alcuna CP_3
dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni professionali fatturate.
Si rileva che nella presente sede oppositiva l'opposto ha depositato i contratti -
mancanti nella fase monitoria - menzionati in sede di ricorso e in forza dei quali sarebbero state emesse le fatture poste a base della domanda di ingiunzione.
pagina 4 di 10 Giova ricordare che in virtù dei principi affermati dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite, in materia di inadempimento è onere del creditore che agisce con l'azione di adempimento o con l'azione di risoluzione o di risarcimento del danno da inadempimento, fornire la prova della fonte, legale o negoziale, del suo diritto,
limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre sarà onere del debitore convenuto in giudizio provare il fatto estintivo dell'altrui diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
E ciò in base al principio delineato dalla Cassazione a Sez.Unite n.13533/2001, secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto,
del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento,
la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione,
dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n. 3099/87; n. 13445/92; n. 3232/98).
Ebbene, nella fattispecie in esame, parte opponente ha contestato il rapporto pagina 5 di 10 contrattuale dedotto in causa. Era, quindi, onere dell' opposto (creditore procedente)
fornire la prova del fatto costitutivo del diritto da esso vantato.
Ebbene, il ha prodotto in allegato alla comparsa di risposta i contratti CP_3
di collaborazione e incarico professionale, a suo dire stipulati con la controparte.
Contr La , nella prima difesa utile, ossia nella memoria ex art.171 ter n.1 cpc ha disconosciuto espressamente tutti i contratti depositati dall'opposto, e ciò ha fatto sia ai sensi dell'art.2719 cc, che ai sensi dell'art.214 cpc.
L'opponente ha, infatti dichiarato: “questa difesa, per conto della Controparte_1
formalmente disconosce ai sensi dell'art. 2719 c.c. c., sia in ordine al loro contenuto che alla loro provenienza , i seguenti documenti ex adverso depositati in uno sub. all. 1
“Copia di n.7 contratti di collaborazione ed incarico professionale” alla avversa comparsa di costituzione e risposta denominati
- Controparte_9 Controparte_10
- D.L. Controparte_9 CP_3
- Melito_ Contratto C SE RT
- Melito_Contratto DL CP_3
Contr
- Controparte_11 Controparte_10
- DL Controparte_11 CP_3
Contr
- via Artiaco_Contratto . CP_8 Controparte_10
pagina 6 di 10 Questa difesa, sempre per conto della CFM S E R V I C E S r l, disconosce altresì
formalmente ex art. 214 c.p.c. tutte l e sottoscrizioni apposte ai predetti e riferibili alla dichiarando espressamente di non aver mai sottoscritto nessuno Controparte_1
dei predetti atti.”.
Ebbene, la CFM, in persona del legale rappresentante, ing. , ha CP_2
disconosciuto espressamente, a norma dell'art.214 cpc, le sottoscrizioni a nome apparente di , che figurano sui contratti allegati da parte opposta. CP_2
A fronte di tale disconoscimento, parte opposta non ha formulato istanza di verificazione entro il termine di cui all'art.171 ter n.2 cpc (né l'ha formulata successivamente).
Si evidenzia che il ricorrente non si è avvalso dei termini di cui all'art.171 ter nn.1, 2
e 3 cpc per il deposito di memorie integrative.
Si rammenta che a norma dell'art.216 cpc, “La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta [214 c.p.c.] deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione.” L'istanza di verificazione, finalizzata ad accertare la paternità della scrittura privata disconosciuta dalla parte contro la quale è stata prodotta in giudizio,
costituisce un onere a carico della parte che vuole avvalersi della scrittura o della sottoscrizione disconosciuta: la norma utilizza propriamente l'espressione "la parte ...
deve chiederne la verificazione". Ebbene, il disconoscimento della scrittura privata preclude al giudice ogni possibilità di utilizzare la scrittura privata stessa, o comunque di pagina 7 di 10 prenderla in esame ai fini della formazione del proprio convincimento, finché non sia stato concluso il procedimento di verificazione, che va obbligatoriamente disposto a seguito della proposizione della corrispondente istanza di parte (Cass. Sez. L, Sentenza
n. 7433 del 16/12/1983).
Cosicché la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può
trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé
favorevoli (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022; Sez. 1, Sentenza n. 27506
del 20/11/2017; Sez. 3, Sentenza n. 2220 del 16/02/2012).
Pertanto, all'esito della mancata presentazione di un'istanza di verificazione conseguente al disconoscimento, è preclusa al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici,
divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto.
(Cassazione n.3602/2024).
Ne consegue che, stante il disconoscimento, operato dall'opponente, dei contratti su cui il fonda le sue pretese creditorie, e la mancata proposizione, da CP_3
parte dello stesso, dell'istanza di verificazione, deve pervenirsi alla conclusione che pagina 8 di 10 il creditore procedente (ing. ) non abbia assolto all'onere probatorio su CP_3
di esso gravante, non avendo fornito prova della fonte del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio. E ciò in conseguenza dell'inutilizzabilità dei contratti disconosciuti, di cui questo Giudicante non può e non deve tener conto.
Appare, in ogni caso, opportuno aggiungere che alcuni dati anomali paiono emergere dai contratti allegati.
Ed infatti, il contratto relativo ai lavori in , denominato Contratto CSP- CP_9
CS , reca la data del 18-1-2022 e al contempo la diversa data del CP_3
22.9.2022 in calce alla sottoscrizione delle clausole vessatorie apposta dal professionista ai sensi degli artt.1341 e 1342 cc;
tale contratto, inoltre, non è firmato dall'opponente, ma solo dall'opposto; risulta firmato, invece, anche dall'opponente l'allegato A, che, però, reca la data del 29-9-2022.
La fattura n.10/2024 allegata nella fase monitoria si riferisce a competenze CSP,
[...]
mentre il contratto relativo ai lavori in Controparte_12
depositato dall'opposto nella presente fase, reca menzione del cantiere sito CP_8
in alla via Artiaco, 88 (e non già alla ). CP_8 Controparte_8
Infine, il contratto relativo ai lavori in , denominato contratto D.L. CP_9
, reca la data del 18-1-2023, ma è corredato da un allegato A che reca CP_3
una data diversa, ossia la data del 18-1-2022.
Per tutte le argomentazioni svolte l'opposizione va accolta, non essendovi prova del pagina 9 di 10 credito vantato dall'opposto.
Il decreto ingiuntivo de quo va revocato.
Restano assorbite tutte le altre questioni sollevate dalle parti.
Le spese del presente procedimento di opposizione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori minimi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo, stante la natura documentale della causa e la semplicità delle questioni affrontate, con attribuzione al procuratore antistatario..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n.4621/24 del Tribunale di
Napoli;
-condanna l'opposto al pagamento in favore dell'opponente delle spese CP_3
del presente procedimento di opposizione, liquidate in euro 286,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario, Avv.Domenico Festa.
Napoli, 6-11-2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino,
preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22944/2024 promossa da:
in persona del legale rapp.te p.t. Ing. nato a Controparte_1 CP_2
Napoli il 14.01.1968, C.F. , con sede in Napoli, alla via dei Mille C.F._1
n. 40, C.F./P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Festa, C.F. P.IVA_1
, presso il cui studio in Napoli alla via C. Poerio, 90, C.F._2
elettivamente domicilia
OPPONENTE
contro
Ing. , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_3
pagina 1 di 10 , rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto De Giacomo, (CF C.F._3
), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, al Viale C.F._4
Antonio Gramsci 21
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 6-11-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispetti scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 21-10-2024 la (d'ora innanzi, Controparte_1
Contr per brevità, ) ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 4621/2024, notificatole l'11-
9-2024, con il quale le veniva intimato il pagamento dell'importo di euro 40.619,05,
oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali asseritamente eseguite dall'ing. in favore della prima. Controparte_3
Il ricorrente, a fondamento delle sue pretese, deduceva di avere svolto “attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza a vantaggio della Controparte_1
giusta contratti sottoscritti tra le parti, ed in particolare quella attinente ad interventi di sisma bonus per 1) Patria n. Controparte_4
C 70 Giugliano Campania (NA); 2) Controparte_6
RI (NA); 3) 4) Controparte_7 [...]
( NA)”. Controparte_8
pagina 2 di 10 L'istante assumeva che la resistente non avesse provveduto al pagamento delle seguenti fatture: n. 7/2024 di € 26.897,24; n. 8/2024, di € 3.033,81; n. 9/2024 di €
4.275,20 e n.10/2024 di € 6.412,80.
Contr Avverso il provvedimento monitorio de quo proponeva opposizione la ,
eccependo, in primo luogo, l'assoluta inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto ex adverso eseguita a mezzo pec, avvenuta in aperta violazione dell'art.
3-bis della legge n. 53 del 21.01.1994, e successive modifiche e integrazioni, stante l'assenza di una relazione di notificazione redatta da parte del notificante su documento informatico separato, sottoscritto digitalmente in conformità all'art. 21 del D.lgs. n. 82
del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e trasmesso in allegato al messaggio di pec unitamente all'atto notificato.
Inoltre, l'ingiunta eccepiva l'improcedibilità della domanda monitoria per il mancato espletamento della mediazione ex art.5 DL.vo n.28/2010. Nel merito, contestava il rapporto contrattuale dedotto in giudizio e lo svolgimento, da parte dell'ing. , dell'attività professionale per la quale lo stesso aveva CP_3
avanzato domanda di ingiunzione di pagamento.
In data 4-12-2024 si costituiva in giudizio l'opposto, impugnando i motivi di opposizione e depositando i contratti menzionati nel ricorso monitorio. Lo stesso chiedeva respingersi la opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione.
Con ordinanza in data 15-10-2025 il G.I. , denegata la provvisoria esecuzione, fissava pagina 3 di 10 l'udienza di discussione ex art.281 sexies cpc, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Parte opponente con l'atto di opposizione ha contestato il credito rivendicato dalla controparte, sia in ordine all'an, che al quantum debeatur, deducendo che l'ing. non avrebbe svolto le attività per le quali oggi reclama la CP_3
corresponsione dei compensi.
Nella prospettazione dell'ingiunta, quanto all'allegato dall'opposto nel ricorso monitorio - ossia di avere svolto “attività di direzione lavori e coordinamento della
sicurezza a vantaggio della giusta contratti sottoscritti tra le parti, Controparte_1
ed in particolare quella attinente ad interventi di sisma bonus per 1)
[...]
Via Signorelle a Patria n. 70 Giugliano in Campania (NA); 2) Controparte_4
RI (NA); 3) Controparte_6 CP_6
4) ( NA)” - non Controparte_7 CP_7 Controparte_8
corrisponderebbe al vero, sicchè non troverebbero fondamento alcuno le pretese creditorie del , che, inoltre, non avrebbe fornito prova alcuna CP_3
dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni professionali fatturate.
Si rileva che nella presente sede oppositiva l'opposto ha depositato i contratti -
mancanti nella fase monitoria - menzionati in sede di ricorso e in forza dei quali sarebbero state emesse le fatture poste a base della domanda di ingiunzione.
pagina 4 di 10 Giova ricordare che in virtù dei principi affermati dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite, in materia di inadempimento è onere del creditore che agisce con l'azione di adempimento o con l'azione di risoluzione o di risarcimento del danno da inadempimento, fornire la prova della fonte, legale o negoziale, del suo diritto,
limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre sarà onere del debitore convenuto in giudizio provare il fatto estintivo dell'altrui diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
E ciò in base al principio delineato dalla Cassazione a Sez.Unite n.13533/2001, secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto,
del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento,
la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione,
dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n. 3099/87; n. 13445/92; n. 3232/98).
Ebbene, nella fattispecie in esame, parte opponente ha contestato il rapporto pagina 5 di 10 contrattuale dedotto in causa. Era, quindi, onere dell' opposto (creditore procedente)
fornire la prova del fatto costitutivo del diritto da esso vantato.
Ebbene, il ha prodotto in allegato alla comparsa di risposta i contratti CP_3
di collaborazione e incarico professionale, a suo dire stipulati con la controparte.
Contr La , nella prima difesa utile, ossia nella memoria ex art.171 ter n.1 cpc ha disconosciuto espressamente tutti i contratti depositati dall'opposto, e ciò ha fatto sia ai sensi dell'art.2719 cc, che ai sensi dell'art.214 cpc.
L'opponente ha, infatti dichiarato: “questa difesa, per conto della Controparte_1
formalmente disconosce ai sensi dell'art. 2719 c.c. c., sia in ordine al loro contenuto che alla loro provenienza , i seguenti documenti ex adverso depositati in uno sub. all. 1
“Copia di n.7 contratti di collaborazione ed incarico professionale” alla avversa comparsa di costituzione e risposta denominati
- Controparte_9 Controparte_10
- D.L. Controparte_9 CP_3
- Melito_ Contratto C SE RT
- Melito_Contratto DL CP_3
Contr
- Controparte_11 Controparte_10
- DL Controparte_11 CP_3
Contr
- via Artiaco_Contratto . CP_8 Controparte_10
pagina 6 di 10 Questa difesa, sempre per conto della CFM S E R V I C E S r l, disconosce altresì
formalmente ex art. 214 c.p.c. tutte l e sottoscrizioni apposte ai predetti e riferibili alla dichiarando espressamente di non aver mai sottoscritto nessuno Controparte_1
dei predetti atti.”.
Ebbene, la CFM, in persona del legale rappresentante, ing. , ha CP_2
disconosciuto espressamente, a norma dell'art.214 cpc, le sottoscrizioni a nome apparente di , che figurano sui contratti allegati da parte opposta. CP_2
A fronte di tale disconoscimento, parte opposta non ha formulato istanza di verificazione entro il termine di cui all'art.171 ter n.2 cpc (né l'ha formulata successivamente).
Si evidenzia che il ricorrente non si è avvalso dei termini di cui all'art.171 ter nn.1, 2
e 3 cpc per il deposito di memorie integrative.
Si rammenta che a norma dell'art.216 cpc, “La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta [214 c.p.c.] deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione.” L'istanza di verificazione, finalizzata ad accertare la paternità della scrittura privata disconosciuta dalla parte contro la quale è stata prodotta in giudizio,
costituisce un onere a carico della parte che vuole avvalersi della scrittura o della sottoscrizione disconosciuta: la norma utilizza propriamente l'espressione "la parte ...
deve chiederne la verificazione". Ebbene, il disconoscimento della scrittura privata preclude al giudice ogni possibilità di utilizzare la scrittura privata stessa, o comunque di pagina 7 di 10 prenderla in esame ai fini della formazione del proprio convincimento, finché non sia stato concluso il procedimento di verificazione, che va obbligatoriamente disposto a seguito della proposizione della corrispondente istanza di parte (Cass. Sez. L, Sentenza
n. 7433 del 16/12/1983).
Cosicché la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può
trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé
favorevoli (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022; Sez. 1, Sentenza n. 27506
del 20/11/2017; Sez. 3, Sentenza n. 2220 del 16/02/2012).
Pertanto, all'esito della mancata presentazione di un'istanza di verificazione conseguente al disconoscimento, è preclusa al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici,
divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto.
(Cassazione n.3602/2024).
Ne consegue che, stante il disconoscimento, operato dall'opponente, dei contratti su cui il fonda le sue pretese creditorie, e la mancata proposizione, da CP_3
parte dello stesso, dell'istanza di verificazione, deve pervenirsi alla conclusione che pagina 8 di 10 il creditore procedente (ing. ) non abbia assolto all'onere probatorio su CP_3
di esso gravante, non avendo fornito prova della fonte del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio. E ciò in conseguenza dell'inutilizzabilità dei contratti disconosciuti, di cui questo Giudicante non può e non deve tener conto.
Appare, in ogni caso, opportuno aggiungere che alcuni dati anomali paiono emergere dai contratti allegati.
Ed infatti, il contratto relativo ai lavori in , denominato Contratto CSP- CP_9
CS , reca la data del 18-1-2022 e al contempo la diversa data del CP_3
22.9.2022 in calce alla sottoscrizione delle clausole vessatorie apposta dal professionista ai sensi degli artt.1341 e 1342 cc;
tale contratto, inoltre, non è firmato dall'opponente, ma solo dall'opposto; risulta firmato, invece, anche dall'opponente l'allegato A, che, però, reca la data del 29-9-2022.
La fattura n.10/2024 allegata nella fase monitoria si riferisce a competenze CSP,
[...]
mentre il contratto relativo ai lavori in Controparte_12
depositato dall'opposto nella presente fase, reca menzione del cantiere sito CP_8
in alla via Artiaco, 88 (e non già alla ). CP_8 Controparte_8
Infine, il contratto relativo ai lavori in , denominato contratto D.L. CP_9
, reca la data del 18-1-2023, ma è corredato da un allegato A che reca CP_3
una data diversa, ossia la data del 18-1-2022.
Per tutte le argomentazioni svolte l'opposizione va accolta, non essendovi prova del pagina 9 di 10 credito vantato dall'opposto.
Il decreto ingiuntivo de quo va revocato.
Restano assorbite tutte le altre questioni sollevate dalle parti.
Le spese del presente procedimento di opposizione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori minimi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo, stante la natura documentale della causa e la semplicità delle questioni affrontate, con attribuzione al procuratore antistatario..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n.4621/24 del Tribunale di
Napoli;
-condanna l'opposto al pagamento in favore dell'opponente delle spese CP_3
del presente procedimento di opposizione, liquidate in euro 286,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario, Avv.Domenico Festa.
Napoli, 6-11-2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
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