Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 18/04/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 676/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NA D'NZ Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 676/2024 avente ad oggetto: Affidamento e mantenimento figlia nata fuori da matrimonio tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ernestina Piscopo, presso il cui studio in Termoli (CB), al C.so Nazionale n.75, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Maria CP_1 C.F._2
Scarano, presso il cui studio in Lucera (FG), alla Piazza San Giovanni n.6, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.02.2025, il Giudice relatore, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha ordinato la trasformazione del rito e la trasmissione degli atti al P.M. e ha riservato la causa al collegio per la decisione. Il P.M. in data 17.02.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.10.2024, - premesso di aver intrattenuto Parte_2 una relazione sentimentale con , dalla quale è nata la figlia (9 anni); che CP_1 Persona_1
pagina 1 di 3
il padre potrà vedere e tenere con sé due fine settimana al mese alternati dalla domenica Per_1 mattina con possibilità del pernotto fino al lunedì mattina quando accompagnerà la minore a scuola e comunque compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori;
il padre potrà tenere con sé
durante il periodo estivo per 15 gg consecutivi, seguendo il periodo feriale, nel mese di luglio Per_1
o di agosto;
per le festività natalizie la bambina trascorrerà ad anni alterni dal 24 al 31 dicembre con un genitore e con l'altro dal 1gennaio al 6 gennaio;
altrettanto per le vacanze pasquali ad anni alterni un anno con il papà ed un anno con la madre;
ove il padre dovesse avere esigenze di lavoro tali che non gli consentono di stare con la figlia, nei periodi di sua spettanza, il dovrà versare a mani CP_1 della il costo della babysitter di fiducia per intero, concordando con la ricorrente sia la Parte_1 scelta che il costo della medesima;
d) trascorrerà il suo compleanno con entrambi i genitori, Per_1 in mancanza, ad anni alterni, il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, al contrario trascorrerà il compleanno della madre con la stessa e quello del papà con lui;
e) Disporre l'obbligo in capo al Sig.
di provvedere entro e non oltre il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate CP_1 intestate alla il pagamento di Euro 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 della figlia , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le Per_1 famiglie di impiegati ed operai;
f) Disporre che ciascun genitore si farà carico del 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso l'Intestato Tribunale, in particolar modo corrisponderà il 50% della retta della scuola;
g) Disporre che la Sig.ra incameri il 100% Parte_1 dell'assegno unico;
h) Disporre che il Sig. entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza CP_1 asporti i propri beni personali e provveda al cambio di residenza, senza indugio;
i) Porre a carico del Caraza spese e competenze del presente giudizio”.
Regolarmente evocato, si è costituito in giudizio, chiedendo: “in via principale: 1) CP_1 Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che riguarda l'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso ciascun genitore;
2) Disporre il collocamento della figlia presso la madre nella casa familiare, assegnando il box in uso esclusivo al sig. ; 3) Disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé la minore, salvi diversi accordi tra CP_1 le parti, secondo il calendario redatto nel ricorso;
4) Disporre che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla ricorrente;
5) Porre in compensazione al sig. , con decorrenza CP_1 dalla data di presentazione del ricorso, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, sia per le spese ordinarie che straordinarie fino alla concorrenza del pagamento della quota spettante alla ricorrente delle rate di mutuo dalla stessa mai pagata;
6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 12.02.2025, la ricorrente ha dichiarato la propria disponibilità a trasformare il rito alle seguenti condizioni: “affido condiviso della bambina, con collocazione presso la mamma ed esercizio del diritto di visita secondo le indicazioni fornite nel ricorso;
pagamento del 50% della rata del mutuo;
versamento in mio favore di un assegno di pagina 2 di 3 mantenimento di €. 300,00 mensile, assegno unico universale al 50% e retta scolastica a mio carico;
ulteriori spese straordinarie a carico di entrambi, nella misura del 50% ciascuno”. Il resistente ha accettato le condizioni indicate dalla controparte e ha altresì, chiesto l'uso esclusivo del box. Il Giudice relatore ha esperito, con esito positivo, il tentativo di conciliazione tra le parti, con la precisazione che
“entrambi avranno in comune la disponibilità del box”. Le parti hanno anche prestato reciproco consenso all'autorizzazione al rilascio del passaporto valido per l'espatrio della figlia minore.
Pertanto, il Giudice relatore ha ordinato la trasformazione del rito e la trasmissione degli atti al P.M., riservando quindi la causa al collegio per la decisione. Il P.M. in data 17.02.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni delle parti.
Tutto ciò premesso, il Tribunale, valutata la rispondenza delle suddette condizioni all'interesse della prole e ritenuto che le condizioni concordate non sono contrarie alla legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si ravvisano, in relazione alle ragioni della decisione e all'esito del procedimento, le condizioni per operare la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata il 04.10.2024 da , nata a [...] il Parte_1 14.02.1989, contro , nato a [...] il [...], con l'intervento CP_1 del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, provvede in conformità delle condizioni tutte concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
Spese processuali interamente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in camera di consiglio, il 13.03.2025
Il Presidente estensore dott. NA D'NZ
pagina 3 di 3