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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/02/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4615 /2023, promossa da:
nato in [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BELLUCCIO DARIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Q. Sella N.5 70122 BARI, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero,
PREMESSA IN FATTO Con ricorso depositato il 24/03/2023, cittadino nigeriano, ha Parte_1 impugnato il provvedimento emesso il 20/03/2023 e notificato in pari data con il quale la
Questura di gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno ex art.19 comma CP_1
1 del T.U. Immigrazione.
Ha quindi chiesto al Tribunale, il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. e 1.2., del D.lgs. 286/1998 T.U Immigrazione nel regime del decreto c.d. Lamorgese.
Il , regolarmente notificato, si è costituito in giudizio con memoria Controparte_1 depositata in data 23/05/2023, chiedendo di respingere la domanda tesa al riconoscimento della protezione speciale siccome infondata, sostenendo che il ricorrente sia irregolare sul territorio nazionale da molti anni, ovvero da quando la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Forlì Cesena aveva respinto in data
24.07.2017 la sua domanda di protezione internazionale e il successivo ricorso avanti al
Tribunale era stato respinto con sentenza del 21.11.2019. La resistente evidenzia altresì come il ricorrente risulta avere a carico diversi precedenti penali in materia di stupefacenti e per reati contro la persona ed il patrimonio (lesioni personali, violenza privata, violazione di domicilio, furto in abitazione) ed una condanna con sentenza irrevocabile del 12.09.2014 emessa dal Tribunale di Ravenna per stupefacenti. Ad avviso della
Questura ricorrerebbe nel caso di specie la condizione ostativa al riconoscimento della protezione speciale di cui all'art.19, comma 1.1., TUI.
1 All'udienza del 21/05/2024, fissata per la comparizione delle parti, è stata disposta l'audizione del ricorrente davanti al GOP delegato all'attività istruttoria in quanto incardinato nell' . Controparte_2 Il ricorrente, senza l'ausilio dell'interprete, ha reso le seguenti dichiarazioni in lingua italiana:
“D. Parla italiano? Mi comprende bene mentre le sto parlando in italiano? R. Si
D. Da quanto tempo è in Italia? R. Sono arrivato in Italia nel 2009.
ha svolto attività di studio e di formazione? CP_3
R. Ho seguito corsi di lingua in italiano.
D. Ha conseguito qualche tipo di patente?
R. Ho provato ma non ci sono riuscito. Ho la patente del mio Paese. D. Quali attività lavorative ha svolto da quando è in Italia e quali sta svolgendo attualmente?
R. Adesso lavoro alla SALL. Lamiera in qualità di operaio. Il mio contratto Per_1 scade a dicembre ma mi hanno già detto che mi faranno il contratto a tempo indeterminato. Prima di questo lavoro, ho fatto elettricista, imbianchino, ho riparato biciclette elettriche, giardiniere insomma un po' quello che trovavo. Comunque, ho sempre lavorato, qualche volta anche non in regola.
D. Ha svolto anche attività di volontariato o servizio civile?
R. Si, pulisco la strada vicino alla scuola a Lugo dove abito.
D. Partecipa ad attività sportiva o ad attività di aggregazione sociale in Italia? (comunità religiosa, associazione, teatro, ecc.…) R. Io sono cristiano e vado in Chiesa a Lugo. La parrocchia si chiama Collegiata. Il nome della Chiesa adesso non lo ricordo. Gioco a calcio e faccio un po' di box per allenarmi.
ha familiari? In caso affermativo, chiarisca se siete o siete stati conviventi e CP_3 in che rapporti siete. R. Ho una ragazza con cui convivo e abbiamo una figlia, , di tre anni. Viviamo Per_2 in una casa in comodato. La casa è del mio ex datore di lavoro che mi consente di abitarci in cambio di lavori di manutenzione. D. Al di fuori dell'ambito lavorativo, ha relazioni sociali stabili? R. Avevo gli zii, i fratelli di mia madre, ma ora abitano in Inghilterra. Ho tanti amici sia italiani che stranieri. Poi frequento anche le persone con cui lavoro.
D. Quanti anni aveva quando ha lasciato il suo Paese d'origine?
R. Circa 25 anni.
D. Quali familiari ha ancora nel Paese d'origine e con quali ha mantenuto i contatti? Se non li ha mantenuti chiarisca come mai.
R. Ho ancora mio fratello e mia sorella. I miei genitori sono morti. Ho un'altra figlia in
Nigeria che ha 15 anni e sta con sua madre. La sento regolarmente. L'ho chiamata anche prima di entrare qui.
D. Oltre ai suoi famigliari, quali altri legami e contatti ha mantenuto nel Paese d'origine? R. Avevo degli amici che, però non sento più. Con el Paese d'origine con chi viveva e in quale località precisamente? R. Vivevo a Lagos. D. Nel Paese d'origine lavorava? In caso negativo, come riusciva a mantenersi? R. Facevo l'elettricista. D. Che scuole ha fatto nel Paese d'origine?
R. Ho fatto la prima secondaria e poi il tecnico. D. Come erano le sue condizioni di vita nel Paese d'origine (cibo, acqua, abitazione, possibilità di cure mediche)?
2 R. Prima, quando era in vita mio padre, seguivamo lui nei campi militari perché era un militare. Poi, quando è morto ci siamo dovuti trasferire e le cose non erano facili da un punto di vista economico. D. Per quale motivo ha lasciato il suo paese d'origine. R. Perché le cose non andavano bene economicamente e perché mi aveva invitato mio zio che viveva a Fusignano, vicino a Lugo.
D. Attualmente, quali sono i suoi timori per il caso di un eventuale rientro nel Paese d'origine o quali difficoltà pensa che avrebbe? R. Lì non abbiamo né casa né altro a cui appoggiarci. Non saprei dove reperire un lavoro.
Invece lavorando qui riesco a mantenere la mia famiglia qui e mia figlia in Nigeria. Invio infatti dei soldi perché diversamente avrebbe difficoltà anche a mangiare. Mia figlia va a scuola.
D. La sua attuale compagna lavora? R. Al momento no perché c'è la bambina piccola però frequenta dei corsi di lingua italiana”.
All'udienza del 7/01/2025 veniva disposta l'audizione della compagna del ricorrente,
(nata in [...] il [...]), la quale dichiarava: “[…] vivo con lui Parte_2
a Lugo in via fratelli Cortese 49, abbiamo una figlia di 3 anni (ne compie a marzo 4) e sono attualmente in stato di gravidanza al sesto mese. Non ho problemi con mio marito, abbiamo avuto dei problemi in passato e sono stata accolta in casa-famiglia per pochi giorni poi sono rientrata”. Al termine della stessa, il Procuratore della parte attrice insisteva nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti e il giudice riservava la decisione al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Nel valutare la domanda di protezione complementare, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998 con le modifiche apportate dal D.L. n. 20/2023, conv. con mod. in L. 50/2023, applicabile ratione temporis, trattandosi di domanda manifestata in sede amministrativa in data 20/03/2023, quindi, successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (11 marzo 2023).
La novella non ha inciso sul disposto di cui all'art. 19, co. 1, T.U.I. né sulla fattispecie prevista dal successivo co. 1.1, primo e secondo periodo, limitandosi ad abrogare i periodi terzo e quarto del medesimo co.
1.1 art. 19 TUI. La disposizione non più in vigore, nel sancire il divieto di allontanamento dello straniero nel caso in cui il rimpatrio comportasse un rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare per come esercitata in Italia, contemplava allo stesso tempo i criteri di accertamento di tale rischio di lesione (natura ed effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale dello straniero in Italia, durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, esistenza di legami familiari nel Paese di origine), nonché i limiti al riconoscimento del diritto alla protezione speciale (ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, di prevenzione della salute, nel rispetto della Convenzione di Ginevra del 1951 e della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea). La fattispecie previgente era, quindi, ancorata non solo all'art. 3 CEDU, ma anche all'art. 8 CEDU, come del resto statuito dalla stessa Corte di cassazione a Sezioni unite (Corte cass, sez. un., sent. n. 24413/2021). Seppur ad oggi siano venuti meno gli indici ex lege sintomatici dell'esistenza di una vita privata e
3 familiare meritevole di tutela, l'art. 19, co. 1.1, T.U.I. non ha subìto alcuna modifica nella parte in cui sancisce il divieto di refoulement nei casi di sussistenza del rischio di sottoposizione a tortura o trattamenti inumani o degradanti, nonché “qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5 comma 6” del medesimo T.U.I., norma che impone il
“rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Nelle sue più recenti pronunce aventi ad oggetto l'applicazione dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998, per come novellato dal D.L. 20/2023, la Suprema Corte ha ritenuto tuttora sussistente in capo allo Stato un vincolo di tutela della vita privata e familiare dello straniero, in ossequio tanto alla normativa interna di cui all'art. 5 co. 6 TUI quanto alla normativa sovranazionale di cui all'art. 8 CEDU (cfr. Corte Cass., sent. n. 28162/2023, in tema di espulsione dello straniero, ove si legge “il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”).
1.3. Ebbene, stante il perdurante obbligo di tutela del diritto alla vita privata e familiare dello straniero anche in seguito alle modifiche di cui al D.L. n. 20/2023, occorre brevemente delineare il contenuto del suddetto diritto avuto riguardo alla giurisprudenza della Corte EDU sulla portata dell'art. 8 CEDU. L'art. 8 CEDU prevede al comma 1
“ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza”, impedendo allo Stato di effettuare alcuna ingerenza nell'esercizio di tale diritto se non nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda necessario, in una società democratica, per le ragioni individuate dal comma 2
(sicurezza nazione, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui).
La norma è, dunque essenzialmente posta a tutela della vita privata e familiare dell'individuo e pone a carico degli Stati parte sia obblighi negativi, di ingerenza ingiustificata, sia positivi, volti all'adozione di misure atte a garantire il rispetto effettivo del diritto. La nozione di “vita privata”, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, è ampia e insuscettibile di esatta delimitazione e ricomprende una pluralità di proiezioni dell'identità fisica e psichica dell'individuo fra le quali possono annoverarsi: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (cfr. sentenza del 16.12.1992, n. 13710/88, c. Germania, § 29), incluse Per_3 quelle di natura professionale o lavorativa (cfr. sentenza del 28.01.2003, n. 44647/1998, Peck c. Regno Unito, § 57; cfr. sentenza del 05.09.2017, n. 61496/2008, Bărbulescu v. Romania, § 71); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (cfr. sentenza del 29.04.2002, n. 2346/2002, Pretty c. Regno
Unito, § 61).
4 Allo stesso modo, la nozione di “vita familiare” assume nella giurisprudenza della Corte EDU un significato più ampio di quello tradizionale e viene essenzialmente definito come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente (cfr. sentenza del 13.06.1979, n. 6833/74, Marckx c. Belgio, § 31), sul presupposto dell'esistenza reale di stretti legami personali vantati dallo straniero sul territorio nazionale, anche di fatto, purché dimostrabili da evidenze concrete (tra le altre, cfr. sentenza del 22.4.1997, n. 21839/1993, X, Y and Z c. Regno Unito, § 36; sentenza del
24.01.2017, n. 25358/2012, e c. Italia § 140; sentenza del Per_4 Per_5
21.10.2015, cause riunite n. 18766/2011 e 36030/2011, e altri c. Italia, § 130). Per_6 La “vita familiare” rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU può ricomprendere anche le relazioni esistenti tra genitori e figli adulti o tra fratelli adulti, in taluni casi richiedendo la dimostrazione di elementi di dipendenza tra i familiari diversi e ulteriori rispetto ai naturali legami emotivi (cfr. sentenza del 14.02.2019, n. 57433/2015, c. Italia, § Per_7
37) in altri escludendola, in particolare in fattispecie relative a giovani adulti non ancora legati ad una famiglia propria e diversa da quella di origine (cfr. sentenza del 23.06.2008,
n. 1638/2003, c. Austria, §§ 62 e 64; sentenza del 15.01.2019, n. 37115/2011, Per_8
Yeshtla v. Paesi Bassi § 32).
Ebbene, il diritto al rispetto della vita privata e familiare del singolo, per come delineato dall'art. 8 CEDU, non ha tuttavia carattere assoluto e può trovare adeguata tutela all'esito di un ragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati, consentendo l'ingerenza nel diritto del singolo nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda “necessario in una società democratica” per i motivi di cui al comma 2 dell'art. 8 CEDU, ossia di “sicurezza della nazione, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui”, limiti ben più stringenti delle cause ostative individuate dalla normativa interna previgente.
Sul punto è sufficiente sottolineare, in questa sede, che lo Stato è tenuto, in adempimento degli obblighi sanciti dalla Convenzione, al contemperamento degli interessi generali con l'interesse del singolo individuo, nell'ambito del margine di apprezzamento che gli è conferito, alla luce dei superiori principi di ragionevolezza e proporzionalità. La giurisprudenza della Corte EDU ha quindi ritenuto legittima l'interferenza statuale nelle prerogative del singolo nei casi in cui è necessario soddisfare un “bisogno sociale imperativo” (sentenze del 13.02.2003, c. Francia; n. 13441/1987, c. Per_9 Per_10 Svezia), individuato nel settore dell'immigrazione, ad esempio, dalla necessità di preservare il benessere della popolazione in rapporto alla sua densità territoriale, di regolare il mercato del lavoro (sentenza del 21.06.1988, n. 10730/1984, c. Paesi Per_11 Bassi, § 26). Al fine di verificare quando l'interferenza sia “necessaria” in una società democratica e costituisca, dunque, un bisogno sociale imperativo è necessario tenere presente che gli Stati hanno il diritto di controllare l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel territorio nazionale (sentenza 28.05.1985, serie A n. 94, Per_12 Per_13
e c. Regno Unito, § 67; sentenza 21.10.1997, serie 1997-VI, Boujlifa c. Per_14
Francia, § 42). La Convenzione non garantisce infatti il diritto di uno straniero a entrare o risiedere in un particolare Paese (sentenza del 03.10.2014, n. 12738/2010, Jeunesse c.
Paesi Bassi, § 103; sentenza del 28.06.2011, c. Norvegia, § 66) e lo Stato conserva Per_15 il potere di espellere lo straniero condannato per la commissione di reati al fine di garantire il mantenimento dell'ordine pubblico (sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, § 68, nel richiamare i c.d. Üner ctieria sui quali cfr. sentenza del Per_8
18.10.2006, n. 46410/99, Üner c. Paesi Bassi; sentenza GC del. 7.12.2021, n. 57467/2015, c. . Inoltre, la tutela di cui all'art. 8 CEDU non può Per_16 Per_17 ritenersi da sola sufficiente ad imporre un obbligo positivo in capo agli Stati parte di
5 rispettare la scelta di una coppia sposata del Paese di residenza o di autorizzare per ciò solo il ricongiungimento familiare (sentenza del 03.10.2014, n. 12738/2010, Jeunesse c. Per_ Paesi Bassi, § 103; sentenza GC del 24.05.2016, n. 38590/2010, c. Danimarca, § 117).
Nel bilanciamento tra interesse del singolo al rispetto della vita privata e familiare e interessi statuali di tutela, tali da giustificare l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, rileva inoltre la durata e la regolarità o meno del soggiorno sul territorio nazionale, richiedendosi un maggior rigore nel decretare l'allontanamento di uno straniero nei casi di lunga permanenza regolare (sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003,
c. Austria, § 75). Per_8
Tanto chiarito, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'accoglimento della domanda. L'istruttoria esperita ha consentito di ritenere provata l'esistenza di una vita privata e familiare in capo al ricorrente, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU.
Infatti, da un lato, il ricorrente ha provato l'inserimento lavorativo e la stabilità abitativa a dimostrazione della sua raggiunta autonomia, depositando numerosa documentazione a supporto del suo attuale inserimento nel tessuto sociale del nostro Paese.
Nello specifico, il ricorrente è partito dal suo Paese ed è arrivato in Italia nel 2009. È quindi sul nostro territorio da oltre sedici anni.
In Italia ha dimostrato di aver svolto attività lavorativa in maniera regolare dal 2009 fino al 2018. Attualmente il ricorrente risulta assunto in data 03/05/2023 dall'impresa SALL
S.R.L., sita a Lugo (RA), con un contratto a tempo determinato nella mansione di operaio-addetto alla movimentazione e finitura, prorogato fino al 31/12/2024, percependo una retribuzione mensile netta di circa euro 1.500,00 (cfr. documentazione lavorativa e busta paga in atti).
Il reddito percepito tramite l'attività lavorativa è sufficiente al suo mantenimento: in particolare, come si evince dalla documentazione depositata (cfr. estratto conto previdenziale e CU 2024 relativa all'anno 2023), il ricorrente ha percepito nell'anno CP_4
2009 un guadagno complessivo di euro 3.122,40, nel 2010 di euro 13.221,00, nel 2011 di euro 3.827,97, nel 2012 di euro 9.178,00, nel 2013 di euro 1.875,00, nel 2014 di euro
6.578,00, nel 2015 di euro 6.591,00, nel 2016 di euro 887,00, nel 2017 di euro 5.061,00, nel 2018 di euro 4.931,55 e nel 2023 di euro 13.564,99.
Il ricorrente, inoltre, ha provato la propria autonomia abitativa a dimostrazione della sua raggiunta indipendenza: dalla documentazione in atti (cfr. contratto di comodato d'uso) risulta infatti che attualmente viva nel Comune di Lugo (RA), in Via Fratelli Cortesi nr.49.
Egli, infine, ha formato la sua famiglia in Italia, intraprendendo una relazione sentimentale con (nata in [...] il [...]), dalla cui unione non Parte_2 solo è nata la figlia il 02/03/2021 a (cfr. estratto riassunto atto Persona_19 CP_1 nascita della minore) ma la coppia sarebbe in attesa della nascita del secondogenito.
Appare quindi che la conseguita autonomia economica del ricorrente e la buona rete di relazioni sociali da lui costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. Tale vissuto converge indiscutibilmente nella costruzione di una “identità sociale” legata alla permanenza sul territorio, rafforzata, senza dubbio, dalla presenza della moglie e dei figli in Italia, riferimento familiare sul territorio. Soprattutto la presenza di figli minori sul territorio nazionale rappresenta un elemento significativo che dimostra che, in caso di rimpatrio, verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare così come
6 esercitato qui in Italia (cfr., per quanto in riferimento alla protezione umanitaria, Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 5506 del 26/02/2021, e da ultimo Cass. Ord. 32237/21 secondo cui
"Costituisce indizio di vulnerabilità soggettiva, al di là ed a prescindere dalla valutazione di credibilità del richiedente asilo, la circostanza di essere allontanato dal proprio nucleo familiare e respinto nel Paese di provenienza, costituendo tale allontanamento forzato un atto destinato ad incidere significativamente sulla psiche e sulle emozioni del soggetto che si vede privato del suo diritto di partecipare al sano ed equilibrato sviluppo della propria vita familiare, segnatamente nell'ottica dell'assistenza, dell'educazione e dell'accudimento di figli minori").
Il bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata «per ragioni di sicurezza della nazione, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui, ai sensi dell'art. 8, comma 2, CEDU».
Ebbene, tornando alla fattispecie in esame, al fine di effettuare tale bilanciamento deve tenersi conto delle condotte penalmente rilevanti a carico del ricorrente.
Dal certificato del casellario giudiziale aggiornato al 31/10/2024, si evince che in data 12/09/2014 è stata emessa sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti dal
Tribunale di Ravenna, il quale ha condannato il richiedente alla pena di reclusione mesi
4 e 800,00 euro di multa per il delitto di detenzione e vendita di illecite sostanze stupefacenti ex art.73, comma 5, D.P.R. del 9/10/1990 nr.309 – fatto commesso a
Massalombarda (RA) il 11/09/2014 - con concessione delle attenuanti per il rito prescelto ed il beneficio della sospensione condizionale. In data 28/09/2020 il Tribunale di Ravenna ha emesso ordinanza di estinzione del reato ex art.445, comma 2, c.p.p.
Dal certificato dei carichi pendenti aggiornato, non risulta nulla in capo all'odierno ricorrente. Quanto alla denuncia per maltrattamenti in famiglia, il ricorrente risulta quindi essere stato assolto. Pertanto, se è vero che il ricorrente si è reso responsabile di un fatto penalmente rilevante, ma è altrettanto vero che si tratta di un episodio unico e circoscritto, risalente nel tempo e per il quale è stato inoltre riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p., stante la prognosi di non recidivanza, la limitata offensività ed occasionalità della condotta. Può quindi concludersi per l'assenza di attualità del pericolo per l'ordine pubblico.
In conclusione, alla luce di quanto sino ad ora rilevato, risulta che il ricorrente abbia radicato in Italia una propria identità sociale, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU, tale per cui il rimpatrio nel suo paese dopo sedici anni di permanenza sul territorio italiano sarebbe gravemente pregiudizievole del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ormai qui radicata e non sarebbe neppure giustificata dall'esigenza di salvaguardare superiori interessi pubblici.
Il ricorso pertanto merita accoglimento pur essendo doveroso precisare che il riconosciuto permesso di soggiorno potrà essere revocato nel caso di eventuali ulteriori infrazioni delle regole di civile convivenza da parte del ricorrente.
In definitiva, in ottemperanza del rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano di cui all'art. 5, co. 6, T.U.I. e art. 8 CEDU, sussistono i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
7 Nulla sulle spese processuali essendo la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la parte soccombente il , con la conseguenza che la Controparte_1 liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato e a favore di altra amministrazione (sull'inapplicabilità dell'art. 133 DPR 115/2002 in caso analogo cfr. Cass. n. 18583/2012).
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. D.lgs. n. 25 luglio 1998 n. 286 e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per quanto di competenza.
Nulla sulle spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 07/01/2025.
Giudice rel. dott.ssa Emanuela Romano
Presidente dott. Luca Minniti
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4615 /2023, promossa da:
nato in [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BELLUCCIO DARIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Q. Sella N.5 70122 BARI, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero,
PREMESSA IN FATTO Con ricorso depositato il 24/03/2023, cittadino nigeriano, ha Parte_1 impugnato il provvedimento emesso il 20/03/2023 e notificato in pari data con il quale la
Questura di gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno ex art.19 comma CP_1
1 del T.U. Immigrazione.
Ha quindi chiesto al Tribunale, il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. e 1.2., del D.lgs. 286/1998 T.U Immigrazione nel regime del decreto c.d. Lamorgese.
Il , regolarmente notificato, si è costituito in giudizio con memoria Controparte_1 depositata in data 23/05/2023, chiedendo di respingere la domanda tesa al riconoscimento della protezione speciale siccome infondata, sostenendo che il ricorrente sia irregolare sul territorio nazionale da molti anni, ovvero da quando la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Forlì Cesena aveva respinto in data
24.07.2017 la sua domanda di protezione internazionale e il successivo ricorso avanti al
Tribunale era stato respinto con sentenza del 21.11.2019. La resistente evidenzia altresì come il ricorrente risulta avere a carico diversi precedenti penali in materia di stupefacenti e per reati contro la persona ed il patrimonio (lesioni personali, violenza privata, violazione di domicilio, furto in abitazione) ed una condanna con sentenza irrevocabile del 12.09.2014 emessa dal Tribunale di Ravenna per stupefacenti. Ad avviso della
Questura ricorrerebbe nel caso di specie la condizione ostativa al riconoscimento della protezione speciale di cui all'art.19, comma 1.1., TUI.
1 All'udienza del 21/05/2024, fissata per la comparizione delle parti, è stata disposta l'audizione del ricorrente davanti al GOP delegato all'attività istruttoria in quanto incardinato nell' . Controparte_2 Il ricorrente, senza l'ausilio dell'interprete, ha reso le seguenti dichiarazioni in lingua italiana:
“D. Parla italiano? Mi comprende bene mentre le sto parlando in italiano? R. Si
D. Da quanto tempo è in Italia? R. Sono arrivato in Italia nel 2009.
ha svolto attività di studio e di formazione? CP_3
R. Ho seguito corsi di lingua in italiano.
D. Ha conseguito qualche tipo di patente?
R. Ho provato ma non ci sono riuscito. Ho la patente del mio Paese. D. Quali attività lavorative ha svolto da quando è in Italia e quali sta svolgendo attualmente?
R. Adesso lavoro alla SALL. Lamiera in qualità di operaio. Il mio contratto Per_1 scade a dicembre ma mi hanno già detto che mi faranno il contratto a tempo indeterminato. Prima di questo lavoro, ho fatto elettricista, imbianchino, ho riparato biciclette elettriche, giardiniere insomma un po' quello che trovavo. Comunque, ho sempre lavorato, qualche volta anche non in regola.
D. Ha svolto anche attività di volontariato o servizio civile?
R. Si, pulisco la strada vicino alla scuola a Lugo dove abito.
D. Partecipa ad attività sportiva o ad attività di aggregazione sociale in Italia? (comunità religiosa, associazione, teatro, ecc.…) R. Io sono cristiano e vado in Chiesa a Lugo. La parrocchia si chiama Collegiata. Il nome della Chiesa adesso non lo ricordo. Gioco a calcio e faccio un po' di box per allenarmi.
ha familiari? In caso affermativo, chiarisca se siete o siete stati conviventi e CP_3 in che rapporti siete. R. Ho una ragazza con cui convivo e abbiamo una figlia, , di tre anni. Viviamo Per_2 in una casa in comodato. La casa è del mio ex datore di lavoro che mi consente di abitarci in cambio di lavori di manutenzione. D. Al di fuori dell'ambito lavorativo, ha relazioni sociali stabili? R. Avevo gli zii, i fratelli di mia madre, ma ora abitano in Inghilterra. Ho tanti amici sia italiani che stranieri. Poi frequento anche le persone con cui lavoro.
D. Quanti anni aveva quando ha lasciato il suo Paese d'origine?
R. Circa 25 anni.
D. Quali familiari ha ancora nel Paese d'origine e con quali ha mantenuto i contatti? Se non li ha mantenuti chiarisca come mai.
R. Ho ancora mio fratello e mia sorella. I miei genitori sono morti. Ho un'altra figlia in
Nigeria che ha 15 anni e sta con sua madre. La sento regolarmente. L'ho chiamata anche prima di entrare qui.
D. Oltre ai suoi famigliari, quali altri legami e contatti ha mantenuto nel Paese d'origine? R. Avevo degli amici che, però non sento più. Con el Paese d'origine con chi viveva e in quale località precisamente? R. Vivevo a Lagos. D. Nel Paese d'origine lavorava? In caso negativo, come riusciva a mantenersi? R. Facevo l'elettricista. D. Che scuole ha fatto nel Paese d'origine?
R. Ho fatto la prima secondaria e poi il tecnico. D. Come erano le sue condizioni di vita nel Paese d'origine (cibo, acqua, abitazione, possibilità di cure mediche)?
2 R. Prima, quando era in vita mio padre, seguivamo lui nei campi militari perché era un militare. Poi, quando è morto ci siamo dovuti trasferire e le cose non erano facili da un punto di vista economico. D. Per quale motivo ha lasciato il suo paese d'origine. R. Perché le cose non andavano bene economicamente e perché mi aveva invitato mio zio che viveva a Fusignano, vicino a Lugo.
D. Attualmente, quali sono i suoi timori per il caso di un eventuale rientro nel Paese d'origine o quali difficoltà pensa che avrebbe? R. Lì non abbiamo né casa né altro a cui appoggiarci. Non saprei dove reperire un lavoro.
Invece lavorando qui riesco a mantenere la mia famiglia qui e mia figlia in Nigeria. Invio infatti dei soldi perché diversamente avrebbe difficoltà anche a mangiare. Mia figlia va a scuola.
D. La sua attuale compagna lavora? R. Al momento no perché c'è la bambina piccola però frequenta dei corsi di lingua italiana”.
All'udienza del 7/01/2025 veniva disposta l'audizione della compagna del ricorrente,
(nata in [...] il [...]), la quale dichiarava: “[…] vivo con lui Parte_2
a Lugo in via fratelli Cortese 49, abbiamo una figlia di 3 anni (ne compie a marzo 4) e sono attualmente in stato di gravidanza al sesto mese. Non ho problemi con mio marito, abbiamo avuto dei problemi in passato e sono stata accolta in casa-famiglia per pochi giorni poi sono rientrata”. Al termine della stessa, il Procuratore della parte attrice insisteva nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti e il giudice riservava la decisione al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Nel valutare la domanda di protezione complementare, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998 con le modifiche apportate dal D.L. n. 20/2023, conv. con mod. in L. 50/2023, applicabile ratione temporis, trattandosi di domanda manifestata in sede amministrativa in data 20/03/2023, quindi, successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (11 marzo 2023).
La novella non ha inciso sul disposto di cui all'art. 19, co. 1, T.U.I. né sulla fattispecie prevista dal successivo co. 1.1, primo e secondo periodo, limitandosi ad abrogare i periodi terzo e quarto del medesimo co.
1.1 art. 19 TUI. La disposizione non più in vigore, nel sancire il divieto di allontanamento dello straniero nel caso in cui il rimpatrio comportasse un rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare per come esercitata in Italia, contemplava allo stesso tempo i criteri di accertamento di tale rischio di lesione (natura ed effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale dello straniero in Italia, durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, esistenza di legami familiari nel Paese di origine), nonché i limiti al riconoscimento del diritto alla protezione speciale (ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, di prevenzione della salute, nel rispetto della Convenzione di Ginevra del 1951 e della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea). La fattispecie previgente era, quindi, ancorata non solo all'art. 3 CEDU, ma anche all'art. 8 CEDU, come del resto statuito dalla stessa Corte di cassazione a Sezioni unite (Corte cass, sez. un., sent. n. 24413/2021). Seppur ad oggi siano venuti meno gli indici ex lege sintomatici dell'esistenza di una vita privata e
3 familiare meritevole di tutela, l'art. 19, co. 1.1, T.U.I. non ha subìto alcuna modifica nella parte in cui sancisce il divieto di refoulement nei casi di sussistenza del rischio di sottoposizione a tortura o trattamenti inumani o degradanti, nonché “qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5 comma 6” del medesimo T.U.I., norma che impone il
“rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Nelle sue più recenti pronunce aventi ad oggetto l'applicazione dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998, per come novellato dal D.L. 20/2023, la Suprema Corte ha ritenuto tuttora sussistente in capo allo Stato un vincolo di tutela della vita privata e familiare dello straniero, in ossequio tanto alla normativa interna di cui all'art. 5 co. 6 TUI quanto alla normativa sovranazionale di cui all'art. 8 CEDU (cfr. Corte Cass., sent. n. 28162/2023, in tema di espulsione dello straniero, ove si legge “il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”).
1.3. Ebbene, stante il perdurante obbligo di tutela del diritto alla vita privata e familiare dello straniero anche in seguito alle modifiche di cui al D.L. n. 20/2023, occorre brevemente delineare il contenuto del suddetto diritto avuto riguardo alla giurisprudenza della Corte EDU sulla portata dell'art. 8 CEDU. L'art. 8 CEDU prevede al comma 1
“ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza”, impedendo allo Stato di effettuare alcuna ingerenza nell'esercizio di tale diritto se non nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda necessario, in una società democratica, per le ragioni individuate dal comma 2
(sicurezza nazione, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui).
La norma è, dunque essenzialmente posta a tutela della vita privata e familiare dell'individuo e pone a carico degli Stati parte sia obblighi negativi, di ingerenza ingiustificata, sia positivi, volti all'adozione di misure atte a garantire il rispetto effettivo del diritto. La nozione di “vita privata”, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, è ampia e insuscettibile di esatta delimitazione e ricomprende una pluralità di proiezioni dell'identità fisica e psichica dell'individuo fra le quali possono annoverarsi: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (cfr. sentenza del 16.12.1992, n. 13710/88, c. Germania, § 29), incluse Per_3 quelle di natura professionale o lavorativa (cfr. sentenza del 28.01.2003, n. 44647/1998, Peck c. Regno Unito, § 57; cfr. sentenza del 05.09.2017, n. 61496/2008, Bărbulescu v. Romania, § 71); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (cfr. sentenza del 29.04.2002, n. 2346/2002, Pretty c. Regno
Unito, § 61).
4 Allo stesso modo, la nozione di “vita familiare” assume nella giurisprudenza della Corte EDU un significato più ampio di quello tradizionale e viene essenzialmente definito come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente (cfr. sentenza del 13.06.1979, n. 6833/74, Marckx c. Belgio, § 31), sul presupposto dell'esistenza reale di stretti legami personali vantati dallo straniero sul territorio nazionale, anche di fatto, purché dimostrabili da evidenze concrete (tra le altre, cfr. sentenza del 22.4.1997, n. 21839/1993, X, Y and Z c. Regno Unito, § 36; sentenza del
24.01.2017, n. 25358/2012, e c. Italia § 140; sentenza del Per_4 Per_5
21.10.2015, cause riunite n. 18766/2011 e 36030/2011, e altri c. Italia, § 130). Per_6 La “vita familiare” rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU può ricomprendere anche le relazioni esistenti tra genitori e figli adulti o tra fratelli adulti, in taluni casi richiedendo la dimostrazione di elementi di dipendenza tra i familiari diversi e ulteriori rispetto ai naturali legami emotivi (cfr. sentenza del 14.02.2019, n. 57433/2015, c. Italia, § Per_7
37) in altri escludendola, in particolare in fattispecie relative a giovani adulti non ancora legati ad una famiglia propria e diversa da quella di origine (cfr. sentenza del 23.06.2008,
n. 1638/2003, c. Austria, §§ 62 e 64; sentenza del 15.01.2019, n. 37115/2011, Per_8
Yeshtla v. Paesi Bassi § 32).
Ebbene, il diritto al rispetto della vita privata e familiare del singolo, per come delineato dall'art. 8 CEDU, non ha tuttavia carattere assoluto e può trovare adeguata tutela all'esito di un ragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati, consentendo l'ingerenza nel diritto del singolo nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda “necessario in una società democratica” per i motivi di cui al comma 2 dell'art. 8 CEDU, ossia di “sicurezza della nazione, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui”, limiti ben più stringenti delle cause ostative individuate dalla normativa interna previgente.
Sul punto è sufficiente sottolineare, in questa sede, che lo Stato è tenuto, in adempimento degli obblighi sanciti dalla Convenzione, al contemperamento degli interessi generali con l'interesse del singolo individuo, nell'ambito del margine di apprezzamento che gli è conferito, alla luce dei superiori principi di ragionevolezza e proporzionalità. La giurisprudenza della Corte EDU ha quindi ritenuto legittima l'interferenza statuale nelle prerogative del singolo nei casi in cui è necessario soddisfare un “bisogno sociale imperativo” (sentenze del 13.02.2003, c. Francia; n. 13441/1987, c. Per_9 Per_10 Svezia), individuato nel settore dell'immigrazione, ad esempio, dalla necessità di preservare il benessere della popolazione in rapporto alla sua densità territoriale, di regolare il mercato del lavoro (sentenza del 21.06.1988, n. 10730/1984, c. Paesi Per_11 Bassi, § 26). Al fine di verificare quando l'interferenza sia “necessaria” in una società democratica e costituisca, dunque, un bisogno sociale imperativo è necessario tenere presente che gli Stati hanno il diritto di controllare l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel territorio nazionale (sentenza 28.05.1985, serie A n. 94, Per_12 Per_13
e c. Regno Unito, § 67; sentenza 21.10.1997, serie 1997-VI, Boujlifa c. Per_14
Francia, § 42). La Convenzione non garantisce infatti il diritto di uno straniero a entrare o risiedere in un particolare Paese (sentenza del 03.10.2014, n. 12738/2010, Jeunesse c.
Paesi Bassi, § 103; sentenza del 28.06.2011, c. Norvegia, § 66) e lo Stato conserva Per_15 il potere di espellere lo straniero condannato per la commissione di reati al fine di garantire il mantenimento dell'ordine pubblico (sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, § 68, nel richiamare i c.d. Üner ctieria sui quali cfr. sentenza del Per_8
18.10.2006, n. 46410/99, Üner c. Paesi Bassi; sentenza GC del. 7.12.2021, n. 57467/2015, c. . Inoltre, la tutela di cui all'art. 8 CEDU non può Per_16 Per_17 ritenersi da sola sufficiente ad imporre un obbligo positivo in capo agli Stati parte di
5 rispettare la scelta di una coppia sposata del Paese di residenza o di autorizzare per ciò solo il ricongiungimento familiare (sentenza del 03.10.2014, n. 12738/2010, Jeunesse c. Per_ Paesi Bassi, § 103; sentenza GC del 24.05.2016, n. 38590/2010, c. Danimarca, § 117).
Nel bilanciamento tra interesse del singolo al rispetto della vita privata e familiare e interessi statuali di tutela, tali da giustificare l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, rileva inoltre la durata e la regolarità o meno del soggiorno sul territorio nazionale, richiedendosi un maggior rigore nel decretare l'allontanamento di uno straniero nei casi di lunga permanenza regolare (sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003,
c. Austria, § 75). Per_8
Tanto chiarito, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'accoglimento della domanda. L'istruttoria esperita ha consentito di ritenere provata l'esistenza di una vita privata e familiare in capo al ricorrente, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU.
Infatti, da un lato, il ricorrente ha provato l'inserimento lavorativo e la stabilità abitativa a dimostrazione della sua raggiunta autonomia, depositando numerosa documentazione a supporto del suo attuale inserimento nel tessuto sociale del nostro Paese.
Nello specifico, il ricorrente è partito dal suo Paese ed è arrivato in Italia nel 2009. È quindi sul nostro territorio da oltre sedici anni.
In Italia ha dimostrato di aver svolto attività lavorativa in maniera regolare dal 2009 fino al 2018. Attualmente il ricorrente risulta assunto in data 03/05/2023 dall'impresa SALL
S.R.L., sita a Lugo (RA), con un contratto a tempo determinato nella mansione di operaio-addetto alla movimentazione e finitura, prorogato fino al 31/12/2024, percependo una retribuzione mensile netta di circa euro 1.500,00 (cfr. documentazione lavorativa e busta paga in atti).
Il reddito percepito tramite l'attività lavorativa è sufficiente al suo mantenimento: in particolare, come si evince dalla documentazione depositata (cfr. estratto conto previdenziale e CU 2024 relativa all'anno 2023), il ricorrente ha percepito nell'anno CP_4
2009 un guadagno complessivo di euro 3.122,40, nel 2010 di euro 13.221,00, nel 2011 di euro 3.827,97, nel 2012 di euro 9.178,00, nel 2013 di euro 1.875,00, nel 2014 di euro
6.578,00, nel 2015 di euro 6.591,00, nel 2016 di euro 887,00, nel 2017 di euro 5.061,00, nel 2018 di euro 4.931,55 e nel 2023 di euro 13.564,99.
Il ricorrente, inoltre, ha provato la propria autonomia abitativa a dimostrazione della sua raggiunta indipendenza: dalla documentazione in atti (cfr. contratto di comodato d'uso) risulta infatti che attualmente viva nel Comune di Lugo (RA), in Via Fratelli Cortesi nr.49.
Egli, infine, ha formato la sua famiglia in Italia, intraprendendo una relazione sentimentale con (nata in [...] il [...]), dalla cui unione non Parte_2 solo è nata la figlia il 02/03/2021 a (cfr. estratto riassunto atto Persona_19 CP_1 nascita della minore) ma la coppia sarebbe in attesa della nascita del secondogenito.
Appare quindi che la conseguita autonomia economica del ricorrente e la buona rete di relazioni sociali da lui costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. Tale vissuto converge indiscutibilmente nella costruzione di una “identità sociale” legata alla permanenza sul territorio, rafforzata, senza dubbio, dalla presenza della moglie e dei figli in Italia, riferimento familiare sul territorio. Soprattutto la presenza di figli minori sul territorio nazionale rappresenta un elemento significativo che dimostra che, in caso di rimpatrio, verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare così come
6 esercitato qui in Italia (cfr., per quanto in riferimento alla protezione umanitaria, Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 5506 del 26/02/2021, e da ultimo Cass. Ord. 32237/21 secondo cui
"Costituisce indizio di vulnerabilità soggettiva, al di là ed a prescindere dalla valutazione di credibilità del richiedente asilo, la circostanza di essere allontanato dal proprio nucleo familiare e respinto nel Paese di provenienza, costituendo tale allontanamento forzato un atto destinato ad incidere significativamente sulla psiche e sulle emozioni del soggetto che si vede privato del suo diritto di partecipare al sano ed equilibrato sviluppo della propria vita familiare, segnatamente nell'ottica dell'assistenza, dell'educazione e dell'accudimento di figli minori").
Il bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata «per ragioni di sicurezza della nazione, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui, ai sensi dell'art. 8, comma 2, CEDU».
Ebbene, tornando alla fattispecie in esame, al fine di effettuare tale bilanciamento deve tenersi conto delle condotte penalmente rilevanti a carico del ricorrente.
Dal certificato del casellario giudiziale aggiornato al 31/10/2024, si evince che in data 12/09/2014 è stata emessa sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti dal
Tribunale di Ravenna, il quale ha condannato il richiedente alla pena di reclusione mesi
4 e 800,00 euro di multa per il delitto di detenzione e vendita di illecite sostanze stupefacenti ex art.73, comma 5, D.P.R. del 9/10/1990 nr.309 – fatto commesso a
Massalombarda (RA) il 11/09/2014 - con concessione delle attenuanti per il rito prescelto ed il beneficio della sospensione condizionale. In data 28/09/2020 il Tribunale di Ravenna ha emesso ordinanza di estinzione del reato ex art.445, comma 2, c.p.p.
Dal certificato dei carichi pendenti aggiornato, non risulta nulla in capo all'odierno ricorrente. Quanto alla denuncia per maltrattamenti in famiglia, il ricorrente risulta quindi essere stato assolto. Pertanto, se è vero che il ricorrente si è reso responsabile di un fatto penalmente rilevante, ma è altrettanto vero che si tratta di un episodio unico e circoscritto, risalente nel tempo e per il quale è stato inoltre riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p., stante la prognosi di non recidivanza, la limitata offensività ed occasionalità della condotta. Può quindi concludersi per l'assenza di attualità del pericolo per l'ordine pubblico.
In conclusione, alla luce di quanto sino ad ora rilevato, risulta che il ricorrente abbia radicato in Italia una propria identità sociale, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU, tale per cui il rimpatrio nel suo paese dopo sedici anni di permanenza sul territorio italiano sarebbe gravemente pregiudizievole del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ormai qui radicata e non sarebbe neppure giustificata dall'esigenza di salvaguardare superiori interessi pubblici.
Il ricorso pertanto merita accoglimento pur essendo doveroso precisare che il riconosciuto permesso di soggiorno potrà essere revocato nel caso di eventuali ulteriori infrazioni delle regole di civile convivenza da parte del ricorrente.
In definitiva, in ottemperanza del rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano di cui all'art. 5, co. 6, T.U.I. e art. 8 CEDU, sussistono i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
7 Nulla sulle spese processuali essendo la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la parte soccombente il , con la conseguenza che la Controparte_1 liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato e a favore di altra amministrazione (sull'inapplicabilità dell'art. 133 DPR 115/2002 in caso analogo cfr. Cass. n. 18583/2012).
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. D.lgs. n. 25 luglio 1998 n. 286 e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per quanto di competenza.
Nulla sulle spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 07/01/2025.
Giudice rel. dott.ssa Emanuela Romano
Presidente dott. Luca Minniti
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