Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/06/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta seguente di sicurezza, apertura di credito, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, SENTENZA sconto bancario)
nelle cause riunite iscritte al n. 2443/2012 R.G. e al n. 2446/2012 R.G., proposte la prima da
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
), difesi dall'avv. Letizia Borella,
[...] C.F._4
– attori opponenti e la seconda da
( ), difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe Cannistrà,
– attrice opponente contro
( ), difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'avv. Giovanni Gulino,
– convenuta opposta e con l'intervento di
Fire s.p.a. ( ), nella qualità di procuratrice speciale della P.IVA_3 [...]
), difesa dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi, CP_3 P.IVA_4
– intervenuta volontaria
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso della il Controparte_2
1
, , e , in solido, di pagare alla
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
ricorrente la somma di euro 258.924,54, oltre interessi.
Questi i titoli dei crediti fatti valere: la aveva intrattenuto con la CP_1
due rapporti di conto corrente, identificati dal n. Controparte_2
500984 e dal n. 500985; alla data del 4.11.2011 su tali conti erano maturati saldi a debito per la correntista, rispettivamente, di euro 79.977,62 e di euro 178.946,92, a cui si dovevano aggiungere gli interessi ai tassi convenzionali dell'11,90% (sul primo conto) e del 5,25% (sul secondo conto), con decorrenza dal 5.11.2011; , Parte_1 Pt_2
, e avevano prestato fideiussioni a garanzia delle
[...] Parte_3 Parte_4
obbligazioni della società.
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, allegando CP_1
ed eccependo quanto segue: i rapporti di conto corrente, il n. 500984 e il n. 500985, erano stati costituiti già nell'anno 1995; in data 27.2.2006 le parti stipulavano due contratti di variazioni dell'affidamento (apertura di credito), correlate ai detti conti correnti;
la banca, con missiva del 4.11.2011, recedeva dai rapporti;
la pretesa creditoria, avanzata con il ricorso per ingiunzione, era sfornita di prova, non essendo stati depositati i contratti di conto corrente e gli estratti conto;
nei rapporti era stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissione di massimo scoperto, in base una «clausola contrattuale radicalmente nulla» e comunque in modo illegittimo;
la commissione di massimo scoperto era illegittima, per mancanza di causa dell'obbligazione relativa, sostanziandosi la stessa in un corrispettivo del «mantenimento dell'apertura di credito», indipendentemente dall'utilizzazione (quindi, in un duplicato degli interessi corrispettivi).
L'attrice opponente ha quindi chiesto: che, previa dichiarazione della nullità (o illegittimità) della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissione di massimo scoperto, il decreto ingiuntivo sia revocato;
che la banca sia condannata a restituire le somme – da determinarsi con una consulenza tecnica d'ufficio – versate e incamerate, operandone la compensazione con quella oggetto dell'ingiunzione.
La si è costituita e ha Controparte_2
chiesto il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo.
Si sono costituiti, chiamati in causa direttamente dalla società attrice opponente,
2 che ha loro notificato l'atto di citazione, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e . Parte_4
La causa è stata iscritta al n. 2446/2012 R.G.
Con un proprio atto di citazione , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto opposizione avverso lo stesso decreto ingiuntivo, Parte_4
eccependo: la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e comunque l'illegittimità degli importi addebitati nei conti correnti per tali titoli;
l'omessa produzione dei contratti di conto corrente e degli estratti conto, sicché la pretesa creditoria era sfornita di prova (il decreto ingiuntivo «è stato emesso per una somma non provata»).
La per azioni, costitiutasi, ha chiesto Controparte_2
il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo.
Gli attori opponenti hanno chiamato in causa la e, esercitando CP_1
l'azione di rilievo ex art. 1953 c.c., ne hanno chiesto la condanna a pagare direttamente quanto eventualmente dovuto alla creditrice o a prestare le garanzie necessarie per il soddisfacimento delle ragioni di regresso e la condanna al risarcimento dei danni.
Si è costituita la che ha articolato motivi e formulato eccezioni e CP_1
domande identiche (sostanzialmente) a quelle già proposte con il suo atto di opposizione.
La causa è stata iscritta al n. 2443/2012 R.G.
Le cause sono state riunite per ragioni di connessione.
Dichiarato il fallimento della si è costituita nelle cause riunite, nella CP_1
stessa udienza fissata per i provvedimenti sulla riunione, con la comparsa datata
13.3.2013, il suo curatore.
È intervenuta volontariamente la rappresentata dalla sua Controparte_3
procuratrice speciale, la Fire s.p.a., che ha fatto proprie le domande e le eccezioni della convenuta opposta.
La ha dedotto, a sostegno dell'intervento: di avere acquistato CP_3 CP_3 dalla nell'ambito di una cessione di crediti Controparte_2 individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/93 e degli artt. 1 e 4 della legge n. 130/99, anche il credito oggetto della causa;
di avere rilasciato alla Fire s.p.a. una procura speciale per l'incasso dei crediti.
Preliminarmente, è da rilevare che tutte le parti, costituite e intervenute, devono considerarsi presenti nella causa, non essendo stata pronunciata l'estromissione di alcuna.
3 E questo, in conformità ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato: «Il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano» (Cass. n. 1535/10).
In effetti, l'art. 111 c.p.c. prevede che il successore a titolo particolare può intervenire nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso (cfr. Cass. n. 6302/95).
Quanto all'intervento e ai relativi titoli non si registrano particolari contestazioni o eccezioni.
L'opposizione dei fideiussori è fondata e deve essere accolta.
Preliminarmente, sul piano del metodo di analisi, funzionale ad una esatta decisione, è da osservare – in conformità ad un principio giurisprudenziale assolutamente consolidato – che «la riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che le statuizioni e gli atti riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al primo» (Cass. n. 5434/21, la quale ha confermato il principio in un giudizio relativo a cause connesse e riunite, in una sola delle quali la convenuta aveva proposto, ai sensi dell'art. 1667, comma 2, c.c., l'eccezione di decadenza del committente dalla possibilità di far valere i vizi o le difformità dell'opera; in senso identico, Cass. n. 19654/05).
Detto altrimenti: «il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni», così che «la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise» (Cass. n. 15954/06, relativamente all'accertamento della soccombenza e alle conseguenti statuizioni;
in senso analogo,
Cass. n. 14086/10).
Il principio spiega riflessi anche sul valore della sentenza per quanto concerne il giudicato: «Qualora nello stesso processo vengano trattate cause diverse, il collegamento processuale tra le cause non esclude la sostanziale autonomia ed indipendenza dei singoli rapporti e, pertanto, la definizione di una delle cause non può mai incidere su un'altra di esse con gli effetti propri del giudicato» (Cass. n. 2435/69).
4 Il rilievo è importante perché esclude che possa configurarsi un – ipotetico – contrasto di giudicati all'interno della sentenza, formalmente unica ma sostanzialmente scindibile in tante pronunce quante sono le cause riunite e, con queste, i rapporti processuali che ne formano oggetto.
L'osmosi tra le cause riunite opera nel senso della trattazione simultanea e unitaria e della utilizzabilità dei materiali istruttori prodotti o formati nell'una o nell'altra, ma non consentirebbe di riferire ad una parte domande ed eccezioni formulate da un'altra parte.
Si può adesso passare all'esame dei fatti documentali.
È provato che i ( , , e ) avevano prestato una Pt_1 Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4
fideiussione generica, c.d. omnibus, a garanzia delle obbligazioni della CP_1
con atto da loro formato in data 27.2.2006.
Agli atti sono prodotti i contratti di conto corrente n. 500984 e n. 500985, stipulati entrambi in data 27.2.2006.
Ma tali contratti non sono quelli originari e costitutivi dei rapporti, come risulta – inequivocabilmente – dai due contratti di conto corrente, identificati dagli stessi numeri
(500984 e 500985), stipulati entrambi in data 19.5.1994, e dagli estratti conto relativi o dalle liste dei movimenti contabili, che risalgono ad anni addietro rispetto al 2006, fatti documentali riscontrati anche dal consulente tecnico d'ufficio (v. la relazione datata
22.9.2015 e la relazione datata 26.6.2021), che ha potuto ricostruire in continuità i saldi a partire dal 1°.1.2002 (conto n. 500984) e dal 1°.10.2001 (conto n. 500985).
È evidente, allora, che i contratti stipulati in data 27.2.2006 non avevano costituito nuovi rapporti obbligatori, ma erano contratti di modificazione di quelli preesistenti.
Per quanto emerge dalla documentazione e riscontrato dal consulente tecnico d'ufficio, i rapporti di conto corrente erano gli stessi ed erano rimasti invariati, quanto alla iniziale fonte e nella loro identità, nonostante la stipulazione di due atti modificativi stipulati nel 2006, che non avevano comportato una loro chiusura (estinzione) a cui fosse seguita – eventualmente – la costituzione di nuovi rapporti.
I contratti la cui stipula risale al 1994 sono stati prodotti dalla stessa e dai CP_1
stessi. Pt_1
I contratti, prodotti dagli opponenti a sostegno delle eccezioni, sono inficiati da due nullità, come, con argomenti mirati, eccepito dalla EM (pagg. 4 e 6 dell'atto di opposizione) e dai (pagg. 3 e 5 dell'atto di opposizione). Pt_1
In entrambi è inserita la capitalizzazione degli interessi, peraltro – previsione
5 ininfluente, per i rapporti costituiti prima del 22 aprile 2000 – con periodicità asimmetrica tra quelli attivi e quelli passivi, ed è pattuita una commissione di massimo scoperto.
Le clausole sulla capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti sono nulle e l'applicazione di questa è illegittima.
È da ricordare il principio giurisprudenziale – consolidato – per cui in materia di capitalizzazione degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente,
«a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la norma
(contenuta nell'art. 25, terzo comma, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342) di salvezza della validità e degli effetti (fino all'entrata in vigore della delibera CICR) delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, dette clausole restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua della quale esse – basate su un uso negoziale, anziché su una norma consuetudinaria – sono da considerarsi nulle» e «la nullità di dette clausole può essere rilevata d'ufficio in considerazione del potere-dovere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione» (Cass. n. 10599/05; in senso analogo, Cass. n.
4093/05; Cass. n. 4092/05).
Il principio è stato affermato, ancora più nettamente, in recenti sentenze: «In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi,
è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera» (Cass. n. 9140/20).
La nullità della clausola e l'illegittimità – che è integrata indipendentemente dall'esistenza o meno di una clausola contrattuale – della capitalizzazione degli interessi, quando la stipula dei contratti di conto corrente o di apertura di credito risalga a una data anteriore al 22 aprile 2000, data di entrata in vigore della delibera del Comitato
Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 9 febbraio 2000, comporta che «il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di
6 anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione» (Cass. n. 17150/16).
L'illegittimità della capitalizzazione degli interessi, con la nullità delle relative clausole, sono state eccepite puntualmente (dalle difese della società e dei CP_1
fideiussori, con gli atti di opposizione).
Sulla scorta di questi principi, perciò, le clausole, contenute nei contratti di conto corrente e inserite tra le condizioni generali, al n. 7, hanno previsto la capitalizzazione trimestrale degli interessi, sono nulle ed è illegittima la capitalizzazione operata nei conti correnti, fino al 26.2.2006.
Solamente in data 27.2.2006, con la stipula dei contratti modificativi, è stata pattuita e prevista una capitalizzazione degli interessi conforme ai requisiti, formali e sostanziali
(identica periodicità, clausola approvata specificamente), prescritti dall'art. 120 del d.lgs.
n. 385/93 – nel testo applicabile ratione temporis – e dalla delibera del Comitato
Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 9 febbraio 2000.
Ai fini della determinazione dei saldi dei conti correnti dovrebbe essere eliminata la capitalizzazione trimestrale, per tutto il periodo dall'inizio dei rapporti fino alla loro chiusura.
Quanto alla commissione di massimo scoperto, secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di rapporti di conto corrente bancario, «è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata» (Cass. n. 19825/22).
La commissione di massimo scoperto non è, quindi, illegittima di per sé o per un motivo (ipotetico) di contrarietà a principi di sistema o di ordine pubblico o per un difetto di causa, ma lo è solamente se sia pattuita con criteri che la rendano indeterminata o indeterminabile.
I contratti stipulati nel 1994 hanno previsto una commissione di massimo scoperto, ma con clausole che non appaiono pienamente determinabili in tutti i criteri applicativi, in particolare per quanto attiene alla base di calcolo, non essendo specificato cosa si dovrebbe intendere, esattamente, per “scoperto” (saldo per valuta, saldo contabile) e se tale riferimento avesse un limite o un riferimento temporale (ad es., una durata minima dello “scoperto”).
Sarebbe illegittima anche la previsione della capitalizzazione di detta commissione
7 (cfr. Cass. n. 11772/02, in motivazione).
Comunque – lo si osserva, per un'analisi esatta –, la sussistenza della sola nullità delle clausole sulla capitalizzazione degli interessi, con la conseguente necessità di eliminarla per tutti i periodi che vanno dall'inizio dei rapporti fino al giorno anteriore alla stipula (in data 27.2.2006) dei nuovi contratti – la continuità documentale (degli estratti conto) parte dal 1°.1.2002 (conto corrente n. 500984) e dal 1°.10.2001 (conto corrente n.
500985) –, basta di per sé a privare di supporto probatorio la pretesa creditoria della banca
(nei confronti dei fideiussori).
Questa è l'unica soluzione esatta in forza di specifici principi giurisprudenziali.
Secondo un principio giurisprudenziale consolidato, «l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali e la capitalizzazione trimestrale impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio» (Cass. n. 21466/13, su un caso in cui il cliente, con l'opposizione al decreto ingiuntivo, aveva contestato gli interessi ultralegali e la loro capitalizzazione, non anche la documentazione a sostegno, e in cui erano documentati solamente i movimenti dell'ultima fase del rapporto: la Suprema Corte ha osservato che una volta esclusa la validità della clausola in base alla quale sono stati calcolati gli interessi, «soltanto la produzione degli estratti conto a partire dalla data di apertura del conto corrente consente di pervenire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere con l'applicazione del tasso legale, alla determinazione del credito della banca, sempre che la stessa non risulti addirittura debitrice», mentre allo stesso risultato non si può pervenire sulla base del saldo registrato alla data di chiusura del conto e della documentazione relativa all'ultimo periodo del rapporto, dal momento che quest'ultima non consente di verificare gli importi addebitati nei periodi precedenti per operazioni passive e quelli relativi agli interessi, la cui iscrizione nel conto ha condotto alla determinazione dell'importo che costituisce la base di computo per il periodo successivo»; in senso conforme, Cass. n.
15148/18, su un caso di accertata unitarietà di un rapporto di conto corrente, in quanto il saldo passivo di un conto era confluito, tramite un giroconto, su un altro conto corrente,
8 e di nullità di clausole contrattuali relative a interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale di interessi e commissioni di massimo scoperto: era stata data prova non dei movimenti a credito e a debito per l'intero rapporto, ma solamente di quelli dell'ultimo periodo).
Il principio è stato ribadito recentemente (Cass. n. 35979/22, in motivazione, anche per le distinzioni dalle ipotesi in cui sia il cliente ad agire o in cui vi siano contrapposte domande della banca e del cliente).
È il caso di osservare che sarebbe irrilevante, a tal fine, che il saldo iniziale risultante dalla documentazione relativa all'ultimo periodo corrisponda a quello finale riportato negli estratti conto relativi ai periodi precedenti e che non vi fossero (o siano) state contestazioni da parte del cliente, dal momento che, ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate attengono agli accrediti e agli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impediscono la formulazione di eccezioni quanto a validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (Cass. n. 11626/11; Cass. n. 6514/07; Cass. n. 11749/06).
Né potrebbe avere una rilevanza, al fine di escludere l'onere di provare i movimenti per l'intera durata del rapporto, la limitazione a dieci anni dell'obbligo di conservare le scritture contabili.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore» (Cass. n.
1842/11).
Bisogna considerare, adesso, in linea generale, che «la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio», con la conseguenza che, «nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di
9 pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa» (Cass. n. 14640/18).
A questo punto, si deve rilevare che i fideiussori opponenti (nella causa n.
2443/2012 R.G.) non hanno formulato domande di restituzione o di ripetizione di indebiti e la causa non ha ad oggetto contrapposte domande della banca e del correntista.
Non può operare, perciò, rispetto a loro, il principio che ammette la determinazione del saldo del conto corrente in base ai documenti prodotti e nei limiti di tale produzione, con criteri atti ad evitare difformità (cfr. Cass. n. 11735/24; Cass. n. 1763/24; Cass. n.
27362/22; Cass. n. 22387/21; Cass. n. 23852/20), principio applicabile esclusivamente nei casi in cui vi siano domande contrapposte, di condanna al pagamento del saldo, proposta dalla banca, e di accertamento del saldo e di ripetizione di indebito, avanzata dal correntista.
Considerando che le cause riunite sono – per i principi citati – autonome e che domande ed eccezioni formulate in ciascuna causa hanno la loro rispettiva sorte, il fatto che la e in seguito la curatela del fallimento della società, abbia chiesto in via CP_1
riconvenzionale l'accertamento del saldo e la condanna alla restituzione degli indebiti non comporta che anche nel giudizio di opposizione intrapreso dai fideiussori, che quelle domande non hanno avanzato, siano ravvisabili contrapposte domande in presenza delle quali opera il criterio della determinazione del saldo in base ai documenti prodotti e nei limiti di tali documenti.
L'accertata la nullità delle clausole con cui è stata pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi (passivi, in particolare) comporta la necessità che, ai fini della determinazione dei saldi dei conti correnti, che coincide con il quantum (debitorio, ma eventualmente anche creditorio, in esito ai calcoli), siano provati i movimenti dell'intero rapporto.
Non essendo prodotti tutti gli estratti conto relativi ai conti correnti, per le intere durate, non è possibile accertare il quantum dei crediti, né, logicamente, la fondatezza
10 della domanda di pagamento, proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e considerati gli elementi documentali, accertata la nullità delle clausole – nei sensi indicati – e, comunque,
l'illegittimità degli addebiti per le causali indicate, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, nei confronti dei fideiussori, con conseguente il rigetto della domanda di pagamento delle somme corrispondenti ai saldi dei conti correnti.
Per compiutezza di analisi, si può osservare che il decreto ingiuntivo nei confronti dei fideiussori va revocato per una ulteriore – di per sé decisiva – ragione, appresso illustrata.
È stato provato, dalla curatela del fallimento della che il Tribunale di CP_1
Messina, con il decreto emesso il 16 giugno 2016 (n. cron. 4367/2016), ha rigettato l'opposizione allo stato passivo proposta dalla Controparte_2
avverso il provvedimento con cui il Giudice delegato aveva respinto la sua istanza di ammissione.
Il decreto è divenuto definitivo, acquistando efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c.
Del fatto la difesa della curatela ha dato prova puntuale, producendo la certificazione di cancelleria della mancata proposizione, avverso il decreto, di ricorso per cassazione.
L'avvenuto passaggio in giudicato, inoltre, non è oggetto di contestazioni specifiche, ma in realtà nemmeno generiche.
Secondo le più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, «la parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova e, a tal fine, la produzione della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. non è indispensabile, potendosi dimostrare in altro modo l'inutile decorso dei termini per l'impugnazione, e può risultare non sufficiente, essendo ammessa la prova contraria alle risultanze da quella emergenti» (Cass. n. 2827/25).
Nel presupposto pacifico che entro il termine previsto dalla legge dalla data del deposito del provvedimento non sia stata proposta impugnazione, la prova del passaggio in giudicato senz'altro sussiste.
A fronte dell'allegazione dell'avvenuto passaggio in giudicato, le altre parti non hanno provato e prima ancora nemmeno asserito che un'impugnazione fosse stata proposta (ed eventualmente quali ne fossero stati gli esiti).
11 Con l'istanza di ammissione allo stato passivo, prima, e con l'opposizione, dopo, la banca aveva chiesto che fossero ammessi al passivo del fallimento gli stessi crediti oggetto del procedimento monitorio, sicché gli elementi costitutivi dell'azione monitoria e della domanda di ammissione al passivo sono identici: causae petendi e petita coincidono.
È da premettere che l'ammissione del credito allo stato passivo, così come il rigetto dell'istanza di ammissione, pronunciati dal giudice delegato non fanno stato tra le parti fuori dal fallimento, ma hanno effetti circoscritti alla procedura concorsuale, dando vita al c.d. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma 6, l. fall. (Cass. n.
18591/23).
Il procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento si configura come un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione (Cass. n. 5847/21).
Essendo il procedimento un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione (non sommario), è logico che il provvedimento che lo definisce ha attitudine al giudicato (cfr.
Cass. n. 1405/80).
In punto di fatto, è da osservare che il rigetto della domanda di ammissione al passivo si è basato, oltre che sul rilievo della inopponibilità dei documenti contrattuali alla curatela per difetto di data certa, anche sulla rilevata incompletezza e inadeguatezza della documentazione contabile: la banca aveva «omesso di fornire» «tutta la documentazione necessaria alla ricostruzione dei due rapporti di conto corrente dalla data dell'apertura del conto e fino alla chiusura in data 4.11.2011».
Il rilievo costituisce una autonoma ratio decidendi del provvedimento.
Secondo un principio assolutamente consolidato, non essendo previste nell'ordinamento «le sentenze di rigetto “allo stato”», «l'accertamento dell'inesistenza di un diritto per difetto di prova, espresso mediante il dispositivo di rigetto della domanda, una volta formatosi il giudicato formale, costituisce giudicato sostanziale, nel senso che la domanda deve ritenersi definitivamente rigettata e non più proponibile in un nuovo giudizio fra le stesse parti» (Cass. n. 1682/91).
Esiste, così, un giudicato di accertamento dell'inesistenza di crediti della banca nei confronti della società debitrice principale.
Il giudicato in questione, rispetto ai fideiussori, non ha effetti diretti (non essendo quelli stati parti del procedimento, né essendo aventi causa delle parti) né riflessi (non essendo l'obbligazione del fideiussore in rapporto di pregiudizialità-dipendenza in senso
12 giuridico con quella del debitore principale), ma effetti indiretti, che rilevano sul piano della prova.
In linea generale, «non può escludersi che il giudicato, quale affermazione obiettiva di verità, possa spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, in quanto titolari di “diritti dipendenti o comunque subordinati” al rapporto deciso con efficacia di giudicato» (Cass. n. 15599/19).
Più nello specifico, secondo la giurisprudenza, «il rapporto di subordinazione e dipendenza dell'obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale si riflette necessariamente sul problema della prova, nel senso che il giudice chiamato ad accertare, nei confronti del fideiussore, l'esistenza e l'ammontare del debito garantito può utilizzare, quale valida prova presuntiva, il giudicato di condanna ottenuto dal creditore contro il solo debitore garantito» (Cass. n. 22954/15; in senso analogo, Cass. n. 17261/13; Cass. n.
2369/84).
Non c'è ragione perché il principio non operi anche nell'ipotesi contraria, della sentenza di accertamento dell'inesistenza dell'obbligazione – o del credito – principale.
Ne deriva che l'accertamento dell'insussistenza del credito, nel rapporto – e nella causa – tra creditrice e debitrice principale, si riflette, per logica, nel rapporto – e nella causa – tra creditrice e fideiussore.
Anche per questa ulteriore ragione la domanda nei confronti dei fideiussori non può essere accolta.
Ovviamente, le statuizioni si estendono alle domande della intervenuta (cessionaria del credito) che ha fatto proprie le domande della convenuta opposta (cedente), chiedendo che sia confermato il decreto ingiuntivo e in via subordinata che sia emessa condanna al pagamento della somma determinata dal consulente tecnico.
Tutte le altre questioni sono per logica, assorbite e superate.
La domanda di risarcimento, avanzata dai fideiussori, non può essere accolta, per mancanza di prova, e prima ancora finanche di specifica allegazione, di eventuali danni.
È adesso possibile decidere sull'opposizione della curatela del fallimento della e sulle relative, contrapposte, domande. CP_1
L'eccezione di improcedibilità della domanda di pagamento, avanzata in via monitoria, della banca convenuta opposta, eccezione sollevata puntualmente dalla curatela del fallimento della società opponente, è fondata e il suo accoglimento comporta la revoca del decreto ingiuntivo.
13 Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, «nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, la domanda è contrassegnata da improcedibilità rilevabile d'ufficio, senza che vada integrato il contraddittorio nei confronti della curatela fallimentare, in quanto il creditore opposto è tenuto a far accertare il proprio credito nell'ambito della verifica del passivo ai sensi degli artt. 92 e s. l. fall., in concorso con gli altri creditori» (Cass. n. 6196/20; v. anche Cass. n. 21565/08).
Il decreto ingiuntivo non definitivo, comunque, è inopponibile al fallimento (Cass.
n. 21565/08; Cass. n. 6098/06; Cass. n. 3580/95).
Tuttavia – si osserva per completezza di analisi –, sarebbe fondata l'eccezione di giudicato esterno, pure sollevata dalla curatela del fallimento.
Il giudicato esterno è, comunque, rilevabile d'ufficio (Cass. n. 48/21).
Secondo un principio giurisprudenziale consolidato, «il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con sentenza passata in giudicato»
(Cass. n. 20111/06).
L'inammissibilità da giudicato prevale sulla improcedibilità dovuta al fallimento perché esclude a priori l'esercizio dell'azione.
Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, mancando una espressa, efficace rinuncia allo stesso (nonostante – sembri – le domande di condanna al pagamento siano dirette nei confronti dei soli fideiussori).
La domanda di ripetizione di indebito, avanzata dalla curatela del fallimento della non può essere accolta. CP_1
Le nullità e le illegittimità eccepite, quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e alla commissione di massimo scoperto, sono – per le ragioni viste – integrate.
In particolare, sono nulle le clausole sulla capitalizzazione degli interessi contenute nei contratti di conto corrente stipulati in data 19.5.1994 ed è illegittima, perciò, la capitalizzazione applicata nei conti correnti fino alla data del 26.2.2006, essendo stata pattuita soltanto con gli atti stipulati in data 27.2.2006 una capitalizzazione conforme ai requisiti normativi, e sono nulle le clausole relative alla commissione di massimo scoperto, inserite nei contratti stipulati nel 1994.
Non presentano aspetti di nullità le clausole relative a detta commissione contenute nei contratti stipulati nel 2006, in quanto sono indicati gli elementi e i fattori di calcolo:
14 la periodicità temporale (trimestrale), l'aliquota percentuale e la base di calcolo («utilizzo massimo raggiunto nel trimestre»).
Però, per le ragioni illustrate la validità di dette clausole non sposterebbe i termini della – esatta – soluzione, la quale discende da ragioni assorbenti.
In generale, «nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione»
(Cass. n. 33009/19).
Ancora più in generale, «nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi» (Cass. n.
30713/18).
La prova dei pagamenti che si assumono non dovuti è data, nei rapporti di conto corrente, dagli estratti conto o da altri documenti da cui risultino gli addebiti (cfr. Cass.
n. 10293/23; Cass. n. 20621/21; Cass. n. 29190/20), purché forniscano «indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti» (Cass. n. 22290/23, a proposito del saldo iniziale).
Sulla questione della incompletezza degli estratti conto, nell'ipotesi in cui sia il cliente ad agire per la ripetizione dell'indebito – o, si può aggiungere, per l'accertamento del saldo (cfr. Cass. n. 9102/15, in motivazione, anche se non in termini esattamente coincidenti) –, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato
15 dall'onere della prova degli indebiti pagamenti» (Cass. n. 37800/22, la quale ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali).
I primi saldi disponibili di una serie continua sono il saldo iniziale alla data del
1°.1.2002, per quanto attiene al conto corrente n. 500984, e il saldo iniziale al 1°.10.2001, per quanto attiene al conto corrente n. 500985.
Il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che, alla data dell'estinzione, il conto corrente n. 500984 aveva un saldo di euro 61.710,54 e il conto corrente n. 500985 aveva un saldo a debito di euro 187.331,08, entrambi a debito per la correntista.
Il calcolo è stato effettuato lasciando invariati gli interessi (applicandoli ai tassi convenzionali) ed eliminando la loro capitalizzazione solamente dall'inizio del periodo esaminato fino al 26.2.2006 (con gli atti contrattuali stipulati in data 27.2.2006 la capitalizzazione era stata pattuita con clausole valide) e le commissioni di massimo scoperto (v. la relazione di consulenza datata 26.6.2021).
Le risultanze – ai soli, limitati fini della dimostrazione dell'inesistenza di indebiti che possano formare oggetto di ripetizione, essendo esclusi saldi che, operati i calcoli in rettifica, non siano passivi per la correntista – sono senz'altro da recepire.
È da notare, peraltro, come non siano stati mossi rilievi alla consulenza, se non alla prima (i cui esiti sono stati trasfusi nella relazione datata 22.9.2015), dalla curatela del fallimento soltanto, per una asserita possibilità di estendere i conteggi anche ai periodi anteriori, possibilità che, però, il consulente ha escluso a causa della lacunosità e incompletezza della documentazione agli atti.
La soluzione che fa iniziare i calcoli dal primo saldo disponibile di una serie continua è in linea con i principi giurisprudenziali poc'anzi citati.
Comunque, anche effettuando calcoli con altri criteri, alternativi e sempre sottrattivi di importi addebitati per causali che si assumano illegittime, i saldi dei conti correnti resterebbero a debito per la correntista (v. la relazione datata 22.9.2015, in cui la capitalizzazione è eliminata completamente): di euro 43.314,36, il conto corrente n.
500984; di euro 163.426,25, il conto corrente n. 500985.
È da notare, ancora, che il consulente ha accertato che, nei periodi ricostruibili,
l'ammontare complessivo degli interessi passivi capitalizzati è di euro 64.437,20 e di euro
71.432,90, rispettivamente nel conto corrente n. 500984 e nel conto corrente n. 500985 e
16 gli importi per commissioni di massimo scoperto sono di euro 9.252,75 e di euro 846,21
(pagg. 6 e 7 della relazione datata 22.9.2015).
Se anche si sottraessero – lo si osserva per completezza di analisi – i detti addebiti nel loro intero ammontare (senza operazioni correttive o sostitutive) e gli importi a titolo di “corrispettivo di disponibilità sul fido accordato” (v. la relazione datata 26.6.2021 e gli allegati alla stessa: euro ) dai saldi contabili bancari (euro 79.977,62 sul conto n. 500984; euro 178.946,92 sul conto n. 500985), i detti saldi dei conti correnti rimarrebbero comunque passivi, a debito per la correntista: a dimostrazione dell'inesistenza di un indebito che, eccedendo il saldo (passivo), possa essere oggetto di obbligo restitutorio.
Dalla consulenza tecnica è emerso, inoltre, che le soglie usurarie non erano state superate in nessuno dei trimestri esaminati (v. la relazione datata 22.9.2015), sicché gli interessi (passivi) non potrebbero essere totalmente esclusi, ai fini della ricostruzione del saldo di ciascun conto corrente.
L'eccezione di illegittimo o invalido esercizio della facoltà di variare unilateralmente le condizioni applicate nei conti correnti è superata dalla mancanza, radicale, di adeguata e integrale prova dei crediti.
Dall'omessa produzione dei documenti, anche in via stragiudiziale, non possono desumersi argomenti di prova: non si tratta di ritenere provati singoli, specifici fatti, ma di ricostruire concatenati movimenti contabili, la cui prova è necessariamente documentale.
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati – espressione degli indirizzi più recenti e attuali – e considerate le risultanze istruttorie, la domanda di ripetizione dell'indebito va rigettata.
Considerato che l'epilogo della causa di opposizione instaurata dalla società
e continuata dalla curatela del fallimento è stato determinato da un evento CP_1
sopravvenuto (il fallimento) – e sopravvenuto sarebbe anche il giudicato –, oltre che per la soccombenza reciproca, le spese nel rapporto tra la detta opponente e la convenuta opposta devono essere compensate.
Le spese, nel rapporto tra i fideiussori opponenti e la convenuta opposta, seguono la soccombenza, correlata (anche a prescindere dagli effetti indiretti del giudicato) già da una mancanza di prova iniziale delle pretese, e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 260.000,00), tenuto conto del valore, del grado di relativa complessità delle questioni e delle attività difensive,
17 correlate anche all'istruttoria (importi medi).
Le spese della consulenza, invece, vanno poste a carico della convenuta opposta, essendo stato il mezzo istruttorio disposto in relazione alla necessità di accertare saldi di conti correnti inficiati da illegittimità.
Nei rapporti con la terza intervenuta le spese vanno compensate, in relazione ai motivi che hanno determinato l'intervento (estranei alle iniziative attoree, degli opponenti) e alla sua incidenza, rilevante per il principio c.d. di causalità, nella controversia.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 191/2012, emesso il 2 febbraio 2012 dal Tribunale di Messina;
2) dichiara improcedibile la domanda formulata dalla convenuta opposta nei confronti della curatela del fallimento della CP_1
3) rigetta la domanda formulata dalla convenuta opposta nei confronti di Pt_1
, , e;
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
4) rigetta la domanda di condanna alla restituzione, avanzata dalla curatela del fallimento della CP_1
5) compensa le spese nei rapporti tra la curatela del fallimento e la convenuta opposta;
6) condanna la convenuta opposta a rimborsare agli attori opponenti nella causa n.
2443/2012 R.G. le spese di lite che liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.;
7) compensa le spese nei rapporti con la terza intervenuta;
8) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico della convenuta opposta.
Così deciso in Messina il 9 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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