Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 02/02/2026, n. 397
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Cessata materia del contendere

    Il giudice di secondo grado ha ritenuto errata la dichiarazione di cessata materia del contendere del primo giudice, poiché l'estratto di ruolo non attestava lo sgravio della cartella, ma solo una sospensione provvisoria della sua esecutività. Pertanto, le somme continuavano legittimamente a essere iscritte a ruolo.

  • Rigettato
    Regolarità atti impositivi e notifiche

    Il giudice di secondo grado ha ritenuto questi motivi sufficienti per il rigetto dei primi motivi di opposizione, implicitamente confermando la regolarità degli atti e delle notifiche.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 02/02/2026, n. 397
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 397
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo