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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 02/02/2026, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 397/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente e Relatore
DE LORENZI ALESSANDRO, Giudice
CARRA ANTONIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1987/2021 depositato il 28/08/2021
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 234/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 04/02/2021
Atti impositivi:
- PREAVV. IPOTECA n. 05976201900001211000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- PREAVV. IPOTECA n. 05976201900001211000 IVA-ALTRO 2007
- PREAVV. IPOTECA n. 05976201900001211000 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
La contribuente appellata non è costituita. Nessuno compare per l'Ufficio appellante. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza 234/2021 la locale C.T.P. dichiarava cessata la materia del contendere per intervenuto sgravio della cartella di pagamento, ultime cifre 8936000, unico atto prodromico impugnato.
Ha appellato l'ADER, rappresentando in primis che la cartella non era mai stata sgravata;
ha poi riproposto tutti i motivi fatti valere in prime cure, concludendo per il rigetto dell'avversa impugnativa con vittoria delle spese del doppio grado.
Ritualmente notificata, la contribuente è rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In disparte la conformità della cartella summenzionata al modello ministeriale, la regolare sua notifica e quella della successiva intimazione di pagamento, anch'essa al pari della cartella mai opposta, sufficienti per il rigetto dei primi motivi di opposizione, è evidente l'errore in cui è incorso il primo Giudice nel dichiarare la cessata materia del contendere.
Contrariamente a quanto azzardato dalla contribuente con la memoria del 29.11.2020, l'estratto di ruolo non attesta lo sgravio della cartella, solo che ne era stata provvisoriamente sospesa l'esecutività.
Pertanto quelle somme continuano legittimamente a essere iscritte a ruolo, il che esclude la c.m.c.
Le spese del doppio grado seguono la piena soccombenza, come da liquidazione in dispositivo, previa decurtazione per quelle relative al primo grado del 20% ex art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso originario della contribuente. La condanna alla rifusione in favore dell'ADER delle spese del doppio grado, liquidate quanto al primo in
€ 800,00 e quanto al secondo in € 1500,00 oltre accessori di legge.
Lecce, 27.1.2026
il Presidente est.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente e Relatore
DE LORENZI ALESSANDRO, Giudice
CARRA ANTONIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1987/2021 depositato il 28/08/2021
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 234/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 04/02/2021
Atti impositivi:
- PREAVV. IPOTECA n. 05976201900001211000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- PREAVV. IPOTECA n. 05976201900001211000 IVA-ALTRO 2007
- PREAVV. IPOTECA n. 05976201900001211000 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
La contribuente appellata non è costituita. Nessuno compare per l'Ufficio appellante. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza 234/2021 la locale C.T.P. dichiarava cessata la materia del contendere per intervenuto sgravio della cartella di pagamento, ultime cifre 8936000, unico atto prodromico impugnato.
Ha appellato l'ADER, rappresentando in primis che la cartella non era mai stata sgravata;
ha poi riproposto tutti i motivi fatti valere in prime cure, concludendo per il rigetto dell'avversa impugnativa con vittoria delle spese del doppio grado.
Ritualmente notificata, la contribuente è rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In disparte la conformità della cartella summenzionata al modello ministeriale, la regolare sua notifica e quella della successiva intimazione di pagamento, anch'essa al pari della cartella mai opposta, sufficienti per il rigetto dei primi motivi di opposizione, è evidente l'errore in cui è incorso il primo Giudice nel dichiarare la cessata materia del contendere.
Contrariamente a quanto azzardato dalla contribuente con la memoria del 29.11.2020, l'estratto di ruolo non attesta lo sgravio della cartella, solo che ne era stata provvisoriamente sospesa l'esecutività.
Pertanto quelle somme continuano legittimamente a essere iscritte a ruolo, il che esclude la c.m.c.
Le spese del doppio grado seguono la piena soccombenza, come da liquidazione in dispositivo, previa decurtazione per quelle relative al primo grado del 20% ex art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso originario della contribuente. La condanna alla rifusione in favore dell'ADER delle spese del doppio grado, liquidate quanto al primo in
€ 800,00 e quanto al secondo in € 1500,00 oltre accessori di legge.
Lecce, 27.1.2026
il Presidente est.