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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 24/07/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. 1761/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1761/2025 v.g. promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Cantarana (AT)
e
, (C.F. ), nata Asti (AT) il 06/05/1985, residente in [...]Parte_2 C.F._2
(AT), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DEMICHELIS MARA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ontraevano matrimonio con rito concordatario in Tigliole Parte_1 Parte_2
(AT) il 04/08/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Tigliole (AT) (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio non sono nati figli.
1 Con ricorso depositato il 04/06/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5
c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e iscritto nel Parte_1 Parte_2 registro del detto Comune all'anno 2012, parte II serie A n. 2.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tigliole (AT) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE
La sig.ra ha provveduto ad acquistare in data 12/05/2025 un immobile di proprietà, con Parte_2 annesse pertinenze, ad essa esclusivamente intestato, sito in Tigliole (AT), e censiti:
• al Catasto Fabbricati di detto Comune, Strada Valperosa n. 25, come segue:
i) fg. 14, mapp. 139, cat. C/2, cl. U, sup. cat. 135 m2, piano T-1;
ii) fg. 15, mapp. 141, sub. 1, cat. A/2, cl. 2, cons. 5,5 vani, piano T-1;
iii) fg. 15, mapp. 141, sub. 2, cat. C/6, cl. U, sup. cat. 88 m2, piano S1; iv) fg. 15, mapp. 141, sub. 3, cat. C/7, cl. U, sup. cat. 39 m2, piano S1; ove si impegna a trasferire la propria residenza entro il 31/07/2025.
Entro tale data la sig.ra si impegna, altresì, a rilasciare, libero da persone e beni personali, Parte_2 l'immobile adibito a casa coniugale - sito in Cantarana (AT), Regione Torrazzo n. 10, con annesse pertinenze (censito a Catasto Fabbricati del Comune di Cantarana (AT), fg. 11, mapp. 93, sub. 6, cat.
A/2, cl. 2, cons. 10 vani, piano T-1; fg. 11, mapp. 93, sub. 7, cat. C/6, cl. U, sup. cat. 50 m2, piano T;
fg. 11, mapp. 93, sub. 4, cat. C/2, cl. U, sup. cat. 205 m2, piano T-1) - in quanto di esclusiva proprietà
2 del sig. , con la precisazione che le parti si sono già separatamente accordate per ripartire Parte_1 la proprietà degli arredi ivi contenuti.
La sig.ra è proprietaria dell'autovettura, alla medesima in uso, Ford Ka, tg. EK141ST, Parte_2 mentre il sig. non risulta essere intestatario di beni mobili registrati ad esso Parte_1 personalmente intestati.
Le parti dichiarano di aver già regolato anticipatamente le questioni patrimoniali tra le medesime insorte in conseguenza del rapporto matrimoniale e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente l'una dall'altra, rinunciando espressamente a pretese presenti e future in relazione ad esse. In particolare, i ricorrenti danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a formulare richieste a titolo di contributo al mantenimento
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 16/07/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1761/2025 v.g. promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Cantarana (AT)
e
, (C.F. ), nata Asti (AT) il 06/05/1985, residente in [...]Parte_2 C.F._2
(AT), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DEMICHELIS MARA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ontraevano matrimonio con rito concordatario in Tigliole Parte_1 Parte_2
(AT) il 04/08/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Tigliole (AT) (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio non sono nati figli.
1 Con ricorso depositato il 04/06/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5
c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e iscritto nel Parte_1 Parte_2 registro del detto Comune all'anno 2012, parte II serie A n. 2.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tigliole (AT) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE
La sig.ra ha provveduto ad acquistare in data 12/05/2025 un immobile di proprietà, con Parte_2 annesse pertinenze, ad essa esclusivamente intestato, sito in Tigliole (AT), e censiti:
• al Catasto Fabbricati di detto Comune, Strada Valperosa n. 25, come segue:
i) fg. 14, mapp. 139, cat. C/2, cl. U, sup. cat. 135 m2, piano T-1;
ii) fg. 15, mapp. 141, sub. 1, cat. A/2, cl. 2, cons. 5,5 vani, piano T-1;
iii) fg. 15, mapp. 141, sub. 2, cat. C/6, cl. U, sup. cat. 88 m2, piano S1; iv) fg. 15, mapp. 141, sub. 3, cat. C/7, cl. U, sup. cat. 39 m2, piano S1; ove si impegna a trasferire la propria residenza entro il 31/07/2025.
Entro tale data la sig.ra si impegna, altresì, a rilasciare, libero da persone e beni personali, Parte_2 l'immobile adibito a casa coniugale - sito in Cantarana (AT), Regione Torrazzo n. 10, con annesse pertinenze (censito a Catasto Fabbricati del Comune di Cantarana (AT), fg. 11, mapp. 93, sub. 6, cat.
A/2, cl. 2, cons. 10 vani, piano T-1; fg. 11, mapp. 93, sub. 7, cat. C/6, cl. U, sup. cat. 50 m2, piano T;
fg. 11, mapp. 93, sub. 4, cat. C/2, cl. U, sup. cat. 205 m2, piano T-1) - in quanto di esclusiva proprietà
2 del sig. , con la precisazione che le parti si sono già separatamente accordate per ripartire Parte_1 la proprietà degli arredi ivi contenuti.
La sig.ra è proprietaria dell'autovettura, alla medesima in uso, Ford Ka, tg. EK141ST, Parte_2 mentre il sig. non risulta essere intestatario di beni mobili registrati ad esso Parte_1 personalmente intestati.
Le parti dichiarano di aver già regolato anticipatamente le questioni patrimoniali tra le medesime insorte in conseguenza del rapporto matrimoniale e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente l'una dall'altra, rinunciando espressamente a pretese presenti e future in relazione ad esse. In particolare, i ricorrenti danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a formulare richieste a titolo di contributo al mantenimento
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 16/07/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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