Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 21/02/2018, n. 4227
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Ordinanza 21 febbraio 2018

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L’incarico di esperto tributario per le specifiche attività antievasione dell’amministrazione finanziaria, previsto dall’art. 9 della l. n. 146 del 1980, istitutiva del servizio consultivo e ispettivo tributario, si configura come un servizio di studio e di consulenza, indipendente dall’eventuale rapporto di impiego a tempo indeterminato; ne consegue che la regola di cui all’art. 18 del d.P.R. n. 287 del 1982, secondo la quale il periodo di durata dell'incarico è computato ai fini della anzianità di servizio, è inapplicabile nelle ipotesi in cui l’incarico sia stato svolto successivamente alla cessazione del rapporto di impiego a tempo indeterminato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 21/02/2018, n. 4227
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4227
    Data del deposito : 21 febbraio 2018

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