Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Pasquale CRISTIANO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5323 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2022, avente ad oggetto “Appalto-altre ipotesi ex artt. 1655 e ss. cc.”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4432/22, pubblicata il 5 Maggio
2022; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata in data 23 Ottobre 2024, all'esito dell'udienza del 15 Ottobre 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 13 Gennaio 2025), e pendente tra:
(C.F.: , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 P.IVA_1
(giusta procura in atti) dall'avv. Pier Luigi Menga ( ), con il quale è C.F._1
elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
(C.F.: , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta CP_2 P.IVA_2
procura in atti) dall'avv. Giuseppe Palladino ( , con il quale è C.F._2
elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellata
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Napoli, giusta d.i. n. 2093/18, pubblicato il 2 Marzo 2018 e notificato il 6 Marzo
2018, ingiungeva alla società il pagamento, in favore della ricorrente Controparte_1
della somma di euro 199.788,15, oltre interessi ai sensi del D. Lgs. n. 231/02, CP_2
ed oltre spese della procedura.
Il tutto, in accoglimento del ricorso monitorio del 20 Febbraio 2018.
La ragione creditoria scaturiva da un contratto di lavorazione “a façon”, in virtù del quale la ricorrente aveva eseguito lavorazioni su capi di abbigliamento per conto della CP_2
società Controparte_1
Avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione l'ingiunta con Controparte_1
citazione notificata in data 14 Aprile 2018 nei confronti di con vocatio in jus CP_2
innanzi al Tribunale di Napoli per l'udienza del 13 Settembre 2018.
A fondamento della proposta opposizione, la ingiunta eccepiva plurimi inadempimenti contrattuali da parte dell'opposta.
Altresì deduceva l'erronea determinazione dell'importo oggetto di condanna, CP_1
dato che non si era tenuto conto di versamenti già effettuati e non contabilizzati.
In ogni caso – proseguiva l'ingiunta – la pretesa creditoria era esorbitante CP_1
rispetto agli importi effettivamente dovuti.
Ancora, l'ingiunta eccepiva la mancata consegna di parte dei capi commissionati, la ritardata consegna di quelli ultimati, nonché eccepiva plurimi vizi, riscontrati sui capi consegnati.
Inoltre la opponente spiegava domanda riconvenzionale, con la quale chiedeva che fosse condannata: CP_2
2 A) al pagamento dell'importo di euro 6.228,10, corrispondente alle somme indebitamente percepite, e di cui alle fatture non azionate con il ricorso monitorio;
B) al pagamento della complessiva somma di euro 202.191,80 (di cui euro 63.373,27 a titolo di risarcimento danni per i mancati ricavi, stante la mancata consegna di molti capi;
euro 113.038,59 a causa della ritardata consegna dei capi oggetto delle lavorazioni;
euro 25.779,94 quale pregiudizio subìto per effetto dei vizi riscontrati sui capi consegnati).
In via gradata, l'opponente chiedeva la compensazione dell'eventuale Controparte_1
credito di (nella misura effettivamente dovuta a seguito delle contestazioni CP_2
sollevate), con il credito della medesima (conseguente all'auspicato CP_1
accoglimento della domanda riconvenzionale).
Si costituiva l'opposta eccependo l'infondatezza della proposta opposizione CP_2
nonché della spiegata riconvenzionale;
quindi concludeva per il rigetto CP_2
dell'opposizione, con la conseguente conferma del d.i. opposto.
Il G.I., all'udienza del 15 Ottobre 2018, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
All'udienza dell'8 Ottobre 2020 venivano raccolti i liberi interrogatori dei legali rapp.ti delle due società.
All'udienza del 12 Novembre 2020 venivano sentiti i testi ed;
Testimone_1 Testimone_2
nonché, in data 24 Novembre 2021, veniva escusso il teste . Testimone_3
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4432/22, pubblicata il 5 Maggio 2022.
Il primo Giudice ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente;
altresì, in parziale accoglimento dell'opposizione (e previa revoca del d.i. opposto), ha condannato al pagamento, in favore di della somma di euro Controparte_1 CP_2
192.788,15, oltre interessi ai sensi del D. Lgs. n. 231/02 (in sostanza il G.M. ha riconosciuto il credito di nella misura di euro 192.788,15, anziché gli euro 199.788,15 portati CP_2
dal provvedimento monitorio).
3 Infine il Tribunale ha condannato al pagamento delle spese del giudizio in Controparte_1
favore di – spese liquidate in euro 406,50 per esborsi ed euro 15.565,00 per CP_2
compensi professionali oltre accessori come per Legge, con attribuzione.
Dunque il primo Giudice ha ritenuto fondata la domanda creditoria di sia pure CP_2
per la minor somma di euro 192.788,15.
Il Tribunale è partito dal presupposto che il contratto sottoscritto fra le parti dovesse essere inquadrato nella disciplina del contratto di appalto di servizi.
Ciò premesso, il G.M. ha posto a fondamento della sua decisione l'accertata tardività della denuncia dei vizi da parte di (tardività tempestivamente eccepita da Controparte_1
sin dalla comparsa di costituzione). CP_2
Altresì il Tribunale ha concluso per l'infondatezza delle plurime eccezioni sollevate dall'opponente; in particolare ha ritenuto non provata la dedotta ritardata o mancata consegna di alcune merci;
nonché ha respinto l'eccezione, inerente all'indebita applicazione di un prezzo maggiorato da parte della fornitrice CP_2
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la società con citazione Controparte_1
notificata in data 5 Dicembre 2022.
La srl appellante (originaria opponente) chiede, in accoglimento del gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, dichiararsi infondato il credito vantato da stanti le CP_2
inadempienze di quest'ultima; in ogni caso limitarsi il credito all'importo effettivamente dovuto, alla luce della mancata consegna di 1.089 capi di abbigliamento.
Altresì insiste nell'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in CP_1
primo grado;
quindi chiede disporsi la riduzione del credito di parte appellata, nei limiti dell'importo di euro 30.044,08 (alla luce degli inadempimenti contrattuali posti in essere da
. CP_2
Ancora chiede che sia condannata alla restituzione della somma di CP_1 CP_2
euro 6.228,10 (importo relativo a fatture già pagate dalla medesima ). CP_1
Sempre in accoglimento della spiegata riconvenzionale, la srl appellante chiede disporsi la condanna di controparte al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro
202.191,80 (di cui euro 63.373,27 per la mancata consegna dei capi che avrebbe CP_2
4 dovuto realizzare;
euro 113.038,59 per la ritardata consegna dei capi oggetto delle lavorazioni;
euro 25.779,94 per i vizi riscontrati sui capi lavorati da . CP_2
In via ancor più gradata, chiede la compensazione dell'eventuale credito CP_1
riconosciuto alla con il controcredito della medesima , CP_2 CP_1
conseguente all'auspicato accoglimento della domanda riconvenzionale;
pertanto chiede di condannarsi controparte al pagamento della relativa differenza, da CP_1
accertarsi giudizialmente;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado.
Inoltre parte appellante ha anche chiesto (quale conseguenza dell'auspicato accoglimento del gravame) condannarsi alla restituzione degli importi spontaneamente CP_2
corrisposti in esecuzione della sentenza di primo grado (euro 273.023,43, nonché euro
15.909,24 versati al distrattario avv. Giuseppe Palladino per gli esborsi ed i compensi professionali del primo grado).
A mezzo di comparsa depositata il 22 Febbraio 2023 si è costituita l'appellata CP_2
chiedendo rigettarsi il proposto gravame;
nonché condannarsi parte appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, per lite temeraria.
Il Collegio, a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 27 Marzo 2023, ha respinto l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis cpc, sollevata dalla srl appellata.
Giusta ordinanza comunicata il 23 Ottobre 2024, all'esito dell'udienza del 15 Ottobre 2024
(tenutasi nelle forme della trattazione scritta), sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di gg. sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'appello proposto da Controparte_1
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
5 La odierna appellante, col primo motivo di appello, deduce l'erroneità delle motivazioni addotte dal primo Giudice, per quel che concerne la riconducibilità della concreta fattispecie contrattuale alla disciplina di cui agli artt. 1667 e 1668 cc..
Ad avviso dell'appellante , il Tribunale ha inopinatamente applicato gli artt. 1667 CP_1
e 1668 cc., in luogo della disciplina generale prevista per i contratti.
Aggiunge parte impugnante: gli artt. 1667 e 1668 cc. trovano applicazione soltanto qualora sia in contestazione la qualità dell'opera, ovvero i suoi eventuali vizi e difformità.
Invece, laddove si controverta su altri aspetti relativi al contratto (quali ritardate o mancate consegne delle merci, oppure l'applicazione di prezzi maggiorati), ecco che dovrà applicarsi, per la fase patologica del rapporto contrattuale, la disciplina prevista dal codice civile per i contratti in generale.
Ad avviso dell'appellante si giungerebbe alla medesima conclusione, anche volendo inserire il contratto inter partes nell'alveo della disciplina della vendita.
La censura è infondata.
In via preliminare, è d'uopo procedere alla qualificazione del contratto concluso tra le parti, al fine di individuare le disposizioni ad esso applicabili.
Ai sensi dell'art. 1362 cc., nell'interpretazione del contratto non ci si deve limitare al senso letterale delle parole, ma si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, valutando il loro comportamento complessivo.
Il Collegio ritiene di dover aderire alla qualificazione, operata dal primo Giudice nell'impugnata sentenza.
Invero, oggetto del contratto era la realizzazione di tagli, cuciti e filati su materie prime ed accessori forniti dalla committente. Alla conclusione del lavoro, i capi di abbigliamento venivano restituiti o quanto meno smistati a soggetti terzi.
6 In adesione all'insegnamento della Suprema Corte (Cass. civ., n. 156/20), la fattispecie concreta va qualificata come “rapporto di fornitura di servizi”, inquadrabile nell'appalto di servizi.
Il Collegio è consapevole del fatto che – nell'ipotesi di inadempimento del contratto di appalto – le disposizioni di cui agli artt. 1667 e 1668 cc. riguardino la particolare disciplina delle garanzie per difformità e vizi dell'opera.
Tuttavia, non è esclusa l'applicabilità dei princìpi generali in tema di inadempimento contrattuale, allorquando non ricorrano i presupposti per l'applicazione delle norme speciali.
Infatti, l'appaltatore risponde ex artt. 1453 e 1455 cc., laddove non esegua interamente l'opera, o se si rifiuti di consegnarla, o vi provveda con ritardo rispetto al termine pattuito.
Invece la responsabilità per i vizi dell'opera ricorre qualora l'appaltatore abbia violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica.
La giurisprudenza di legittimità ha, anche di recente, ribadito che “La comune responsabilità dell'appaltatore ex articoli 1453 e 1455 cc. non è esclusa dalle speciali disposizioni degli articoli 1667 e 1668 cc., né è governata da queste disposizioni piuttosto che da quelle generali degli articoli 1453 e 1455 cc., perché le predette disposizioni speciali integrano, senza escluderla, l'applicazione dei princìpi generali in materia di inadempimento contrattuale, che rimangono perciò applicabili nei casi in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata, o quando l'appaltatore abbia eseguito l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla;
quindi, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina della garanzia, che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera”
(Cass. civ., n. 13821/24).
La responsabilità dell'appaltatore, inerente alla garanzia per vizi o difformità dell'opera prevista dagli artt. 1667 e 1668 cc., ricorre quando il suddetto abbia consegnato un'opera completa, ma affetta da vizi o non conforme a quella pattuita. Quando invece egli non
7 esegua integralmente l'opera o, avendola eseguita, si rifiuti di consegnarla o vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, sorge la comune responsabilità dell'appaltatore ex artt. 1453 e 1455 cc., con la conseguente esperibilità nei suoi confronti dell'azione risarcitoria, anche indipendentemente da quella di risoluzione del contratto (cfr.
Cass. civ., nn. 4527/22, 4077/22, 9198/18, 1186/15).
L'appalto di servizi per cui è causa risulta contraddistinto da plurime prestazioni, distinte le une dalle altre, e finalizzate alla fornitura a più riprese di un rilevante numero di capi di abbigliamento (e non già caratterizzato dalla realizzazione di un'unica opera).
Pertanto, le contestazioni dell'odierna appellante non sono riconducibili ad una CP_1
mancata esecuzione di un'opera, oppure all'esecuzione di un'opera o prestazione incompleta.
In base a quanto prospettato dalla medesima appellante, rispetto al totale di 27.542 capi di abbigliamento, l'appaltatrice ne riconsegnò 26.453. CP_2
Ebbene, la differenza di 1089 capi rappresenta il 3,9 % circa del totale, vale a dire una percentuale minima, se si tiene conto dei plurimi e ripetuti passaggi delle merci da un soggetto all'altro, affinché ciascuno di essi apportasse il proprio contributo alla realizzazione del prodotto finito.
Di conseguenza, nel caso di specie (al fine di accertare l'eventuale responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento), risulta applicabile la disciplina della domanda di garanzia, ex artt. 1667 e 1668 cc. (come già affermato dal primo Giudice).
Ciò premesso, la denuncia dei vizi operata da va dichiarata tardiva, ai sensi degli CP_1
artt. 1667 e ss. cc. (come correttamente e tempestivamente eccepito da già in CP_2
primo grado).
Quindi, fin da ora si evidenzia l'infondatezza del sesto motivo di appello, con cui CP_1
reitera la denuncia dei vizi.
Eventuali vizi delle merci riconsegnate dalla alla (dopo le CP_2 CP_1
necessarie lavorazioni), al pari delle contestazioni sui ritardi o su mancate consegne delle
8 merci, dovevano essere constatati al momento della riconsegna delle merci, o quanto meno nei giorni immediatamente successivi.
Al contrario, ha operato le prime contestazioni, soltanto a mezzo CP_1
dell'opposizione a d.i. notificata il 14 Aprile 2018.
Inoltre, ad avviso del Collegio non possono assurgere al rango di denunzie di vizi le conversazioni Whatsapp allegate agli atti, caratterizzate da un'elevata genericità.
Altrettanto è a dirsi per le dichiarazioni rese dai testi escussi;
quindi si condivide la valutazione di loro genericità, espressa dal primo Giudice.
In sostanza dal testimoniale non emerge la prova tranquillante del fatto che la denuncia dei vizi sia stata effettuata, o che comunque sia stata elevata nel termine di 60 giorni dal c.d.
“controllo qualità”.
Per quel che concerne i lamentati ritardi o addirittura le mancate consegne dei capi di abbigliamento ultimati da parte dell'appaltatrice si rimanda alla disamina dei CP_2
successivi motivi di appello.
Col secondo motivo, ha impugnato la sentenza, laddove il Giudice di prime Controparte_1
cure ha ritenuto fondata la pretesa di pagamento avanzata dalla parte opposta, benchè non avesse fornito la prova della consegna della maggior parte delle merci oggetto del contratto di appalto di servizi.
Col quarto motivo, viene censurata la sentenza del Tribunale di Napoli, laddove si è ritenuta l'infondatezza delle eccezioni dell'odierna appellante, riguardanti la mancata consegna di una considerevole quantità di capi di abbigliamento.
In particolare pone in evidenza le risultanze di quasi tutti i Documenti di CP_1
Trasporto. Si sostiene che, da quasi tutti i documenti in oggetto, si possa desumere soltanto la consegna delle merci da parte di società terze (Lina Confezioni srl e Stiro Service One srl) in favore di CP_2
Invece, non risulterebbe la consegna delle merci da parte dell'appaltatrice in CP_2
favore della committente . CP_1
9 Ergo, ad avviso della appellante la società non ha assolto all'onere di fornire CP_2
la prova della consegna delle merci, per un valore complessivo di euro 164.913,75.
A detta di , l'odierna appellata (originaria opposta) non avrebbe provato di avere CP_1
consegnato o prodotto tali capi di abbigliamento.
I motivi testè esposti – da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente e giuridicamente connessi – sono infondati.
L'appellante ha valorizzato un elemento meramente formale – e cioè la CP_1
mancata indicazione, nei D.D.T., di essa quale destinataria della consegna Controparte_1
delle merci finite.
E tutto ciò, pur essendo consapevole delle plurime fasi di lavorazione delle merci, che coinvolgevano più soggetti (ivi comprese altre società terze).
Vale a dire, l'articolata lavorazione richiedeva ripetute spedizioni di merci fra più soggetti.
Da qui l'infondatezza della contestazione di , inerente alla dedotta mancata CP_1
consegna (contestazione non rispondente a canoni di correttezza e buona fede).
La Suprema Corte ha affermato che “In tema di eccezione di inadempimento, nell'indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della buona fede, assume importanza non secondaria che la giustificazione del rifiuto ad adempiere sia stata resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio da quest'ultima instaurato, e non durante lo svolgimento dei tentativi compiuti per ottenere la spontanea esecuzione del contratto” (Cass. civ., n.
36295/23).
Orbene, il rifiuto del pagamento delle spettanze è conforme a buona fede, solo nell'ipotesi in cui la prestazione non abbia avuto alcuna utilità, ed abbia impedito del tutto il godimento integrale del bene, oppure nell'ipotesi in cui il committente non abbia tratto alcun vantaggio, oppure quando la prestazione si sia rivelata priva di qualunque utilità.
Trattasi di circostanze assolutamente da escludere, con riferimento alle merci consegnate da a . CP_2 CP_1
10 Parimenti, assume rilievo il fatto che l'odierna appellante abbia per la prima volta denunciato la condotta asseritamente inadempiente di soltanto a mezzo della CP_2
proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Invero la Suprema Corte ha chiarito che, al fine di individuare in concreto la sussistenza o meno della buona fede, si renda necessario accertare se la proposizione dell'eccezione di inadempimento sia stata svolta soltanto a seguito della richiesta di pagamento, oppure anche in precedenza.
Nel caso di specie, al di là di alcuni stralci di conversazioni Whatsapp del tutto generiche, non vi è traccia di contestazioni formali da parte di con riferimento alla Controparte_1
dedotta mancata consegna di capi di abbigliamento.
Si ribadisce come l'eccezione di inadempimento sia stata per la prima volta avanzata soltanto con la notifica dell'opposizione a d.i..
Parte appellante pone l'accento sul documento rubricato al numero 37 del foliario (allegato in telematico). Trattasi di una tabella, predisposta da , che distingue tra articoli CP_1
consegnati e merci non consegnate.
Tuttavia siamo dinanzi ad un documento privo di data certa, e predisposto unilateralmente dall'odierna appellante.
Al contrario, le fatture emesse mensilmente da richiamano precisamente i D.D.T. CP_2
delle merci, dai quali si evince il numero esatto di capi di abbigliamento consegnati alla
. CP_1
Inoltre – avuto riguardo ai comportamenti assunti dalle parti nel corso della fornitura oggetto del contratto, nonché alla luce della documentazione in atti – deve ritenersi infondata l'eccezione della committente , inerente alla dedotta mancata CP_1
consegna di 1089 capi di abbigliamento.
Col terzo motivo la srl appellante lamenta che avrebbe applicato un prezzo CP_2
superiore a quello contrattualmente concordato.
Neanche questa censura è fondata.
11 In particolare, non può trascurarsi quanto dichiarato dal legale rapp.te p.t. di , CP_1
all'udienza dell'8 Ottobre 2020, in sede di libero interrogatorio:…Preciso, infine, per quanto concerne il prezzo applicato, che in contratto avevamo previsto un prezzo ma poi, essendo stato realizzato un prodotto diverso, di volta in volta concordavamo oralmente il prezzo da applicare. Il prezzo complessivamente più alto applicato è nell'ordine di 30-40 mila euro…
Orbene, il Collegio condivide l'insegnamento giurisprudenziale per cui ….in tema di valutazione della prova, le dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio non formale, pur se prive di alcun valore confessorio, in quanto detto mezzo è diretto semplicemente a chiarire i termini della controversia, ben possono costituire il fondamento del convincimento del Giudice di merito, al quale è riservata la valutazione, non censurabile in sede di legittimità, se congruamente e ragionevolmente motivata, della loro concludenza ed attendibilità (Cass. civ., n. 27407/14).
Ciò premesso, le citate dichiarazioni, rese dal legale rapp.te dell'odierna appellante, confermano non solo la congruità del prezzo applicato nelle fatture (mai contestate), ma sono anche sintomatiche della precisa e puntuale disponibilità della fornitrice CP_2
nell'espletamento delle proprie prestazioni (vale a dire, la continua disponibilità a venire incontro alle richieste della committente).
Col quinto motivo censura la sentenza di prime cure, laddove si è ritenuta Controparte_1
infondata la doglianza, inerente alla ritardata consegna delle merci da parte di CP_2
Neanche tale motivo può trovare accoglimento.
Risulta di pregnante rilievo la documentazione prodotta dall'opposta in primo CP_2
grado, con particolare riferimento ai seguenti documenti di trasporto:
DDT n. 1658 del 4 Luglio 2016; n. 1694 dell'11 Luglio 2016; n. 1715 del 19 Luglio 2016; n.
1720 del 21 Luglio 2016; n. 1753 del 25 Luglio 2016; n. 1777 del 28 Luglio 2016; n. 1781 del
28 Luglio 2016.
12 Ebbene, non può revocarsi in dubbio che la committente abbia ritardato la CP_1
consegna a degli accessori, necessari per ultimare il confezionamento dei capi CP_2
di abbigliamento.
I suddetti Documenti di Trasporto sono tutti datati Luglio 2016; quindi è inevitabile che non sia stata messa nella possibilità di ultimare le lavorazioni entro il termine del CP_2
30 Luglio 2016, previsto nel contratto inter partes.
L'appellante non ha affatto disconosciuto la provenienza dei Documenti di Controparte_1
Trasporto; piuttosto, si è limitata ad affermare di non sapere a quale collezione si riferissero i documenti, se Autunno-Inverno 2016-2017 oppure Estate 2017.
Altresì si impone un'ulteriore osservazione, con riferimento alla consegna degli accessori di cui alla suddetta documentazione.
a fol. 53 dell'atto di gravame, ha ammesso che, relativamente alla collezione Controparte_1
Autunno-Inverno 2016-2017, il ciclo produttivo potesse essere completato entro il 15
Settembre 2016, termine differente e successivo rispetto a quello del 30 Luglio 2016, contrattualmente previsto.
Quindi, anche decorso il termine del 30 Luglio 2016, si era ancora in tempo utile, ai fini dell'evasione degli ordini di vendita richiesti alla committente Controparte_1
In sostanza l'intera fornitura di in favore di è stata caratterizzata da CP_2 CP_1
plurime modifiche ed aggiornamenti degli ordini di volta in volta evasi, così come originariamente concordati fra le parti.
In tale contesto, le eccezioni sollevate dalla committente – inerenti a pretesi CP_1
vizi e ritardi nelle consegne – risultano oltremodo generiche ed imprecise, e quindi infondate.
Altresì, con tutta evidenza, risultano superflui i capi di prova orale non ammessi dal primo
Giudice (istanza istruttoria ribadita dalla srl opponente nell'atto di gravame). Del resto la srl appellante, nelle note scritte depositate nell'ambito della prima udienza del 21 Marzo 2023
13 (svoltasi nelle modalità della trattazione scritta), si era limitata a chiedere di rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni.
In definitiva l'appello deve essere rigettato in toto.
Consegue l'integrale conferma della sentenza di prime cure (e cioè sia nella parte in cui è stata rigettata l'articolata domanda riconvenzionale della committente;
sia CP_1
nella parte in cui il credito dell'appaltatrice è stato riconosciuto nella misura CP_2
di euro 192.788,15).
La lieve riduzione del credito (rispetto all'importo portato dal provvedimento monitorio) è dipesa da un bonifico per euro 7.000,00, effettuato da qualche giorno prima del CP_1
deposito del ricorso monitorio (ed anzi il Tribunale ha evidenziato come il bonifico riportasse la causale “acconto su fatture” – a dimostrazione della consapevolezza, in capo alla
, di essere ancora debitrice nei confronti di . CP_1 CP_2
Ovviamente il rigetto del gravame è assorbente, rispetto alla richiesta di ripetizione delle somme, erogate dall'impugnante in esecuzione della sentenza di primo Controparte_1
grado.
Infine va respinta la domanda risarcitoria ex art. 96 cpc, formulata dalla appellata.
Invero non si ravvisano i presupposti per condannare l'impugnante al CP_1
risarcimento dei danni, per lite temeraria.
Come noto, trattasi di responsabilità che non consegue alla mera infondatezza della domanda o delle tesi sostenute, ma necessita della mala fede o colpa grave, elementi che non si ravvisano nella condotta processuale di Controparte_1
A questo punto, resta da pronunciarsi sulle spese del presente grado.
Sul regime delle spese
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante
Controparte_1
14 Invero, trattasi di soccombenza sostanzialmente integrale, non scalfita dal rigetto della domanda ex art. 96 cpc, dalla valenza meramente accessoria.
Debbono trovare applicazione le nuove tabelle parametriche, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione d'ufficio.
Il valore della causa è pari al credito per euro 192.788,15, riconosciuto dal primo Giudice all'opposta e che trova conferma nel presente grado;
pertanto, si rientra nello CP_2
scaglione, compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
Nell'ambito dello scaglione di riferimento, è da ritenersi equa e congrua la quantificazione dei compensi, nella misura esattamente intermedia tra i valori minimi e quelli medi.
In definitiva, a titolo di compenso professionale si addiviene alla liquidazione dell'importo di euro 10.738,50.
Il compenso complessivo è dato dalla sommatoria non soltanto dei compensi inerenti alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche del compenso relativo alla fase istruttoria.
Ed infatti nel presente grado è stata senz'altro svolta attività istruttoria (cfr. la delibazione dell'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis cpc, in sede di ordinanza pubblicata il 27
Marzo 2023).
Deve essere concesso il provvedimento di distrazione, in favore del Difensore dell'appellata
CP_2
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
(da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1 CP_2
di Napoli n. 4432/22, pubblicata il 5 Maggio 2022, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
15 B) Condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in Controparte_1
favore di liquidate in euro 10.738,50 (diecimilasettecentotrentotto/50) per CP_2
compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Palladino;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 per il versamento, da parte dell'appellante Controparte_1
dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 30 Gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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