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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/06/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 321/2019
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. NATALINO SAPONE Consigliere dott.ssa FEDERICA RENDE Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n.321/2019 vertente
TRA
C.F.: ) difeso dall'avv. Donatella Iacona, (C.F.: Parte_1 C.F._1
) - pec: -Appellante C.F._2 Email_1
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. Stefania Morgante (C.F.: -pec: - Appellato C.F._3 Email_2
E NEI CONFRONTI DI già Controparte_2 [...]
P.I. in persona del Curatore pro tempore avv. Controparte_2 P.IVA_2
Domenico Cataldo, pec: Appellata non costituita Email_3
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale- Risarcimento danni- appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.1510/2018 del 16.10.2018 resa nel proc. RG n.
2014/2011.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione notificato il 4.05.2011 al , Controparte_1 Parte_1 adiva il Tribunale di Reggio Calabria, esponendo che:
• in data 15.09.2010, intorno alle ore 22:40, mentre percorreva la via D. Romeo di all'altezza dell'incrocio semaforico con la via D. Tripepi, a bordo di un Controparte_1 motoveicolo, rimaneva vittima di un grave incidente a causa di una buca presente sul manto stradale di mt. 1 per 0,85, priva di segnalazione e delimitata da una rete plastificata arancione sostenuta da tondini di ferro conficcati al suolo e che da esso fuoriuscivano;
• nell'impatto con l'ostacolo veniva trapassato da un tondino di ferro al centro del torace, con fuoriuscita in sede mammaria destra;
• intervenivano la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco al fine di liberare il danneggiato, praticando il taglio di una estremità del tondino di ferro che, in parte, rimaneva nel torace;
veniva poi trasportato dal 118 presso il Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di
[...]
dove gli veniva diagnosticata “frattura pluriframmentaria del manubrio e del terzo superiore CP_1 dello sterno con spostamento dei monconi, fratture multiple costali con discostamento pneumo mediastino, pnm dx iperteso che viene drenato”;
• in data 16.09.2010 veniva ricoverato in rianimazione e Parte_1 terapia, sottoposto ad intervento chirurgico, quindi trasferito nel reparto di chirurgia toracica e poi nel centro clinico di Villa San Giovanni per un percorso riabilitativo della spalla destra e per la deambulazione autonoma. L' incidente ne comprometteva la funzionalità biologica a livello respiratorio e delle articolazioni, nonché la vita di relazione, anche per la presenza di uno stato ansioso-depressivo;
• stante la dinamica dei fatti, ascriveva la responsabilità per il sinistro al quale proprietario della strada,per non aver adeguatamente segnalato la Controparte_1 buca e la presenza di tondini di ferro conficcati al suolo e per non aver messo insicurezza la buca stessa.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale adito di accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
per i fatti allegati e, per l'effetto, condannare l'ente convenuto all'integrale Controparte_1 risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, oltre rivalutazione ed interessi legali, liquidandoli in favore dell'attore nella somma di giustizia, previo accertamento dell'invalidità permanente residuata;
con condanna al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Con comparsa del 21.09.2011 si costituiva il chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, la declaratoria di difetto di legittimazione passiva e la conseguente estromissione dal
2 giudizio con la chiamata in causa della società alla quale era stata contrattualmente Controparte_2 affidatala manutenzione ordinaria e straordinaria;
nel merito, avendo eccepito la scarsa attenzione alla guida da parte dell'attore, il rigetto della domanda o, in subordine, la declaratoria di corresponsabilità del danneggiato nella causazione dell'evento dedotto in lite, previa esatta quantificazione dei danni.
Con ordinanza del 23.09.2011, veniva chiamato in causa il terzo iussu iudicis ex art. 107 e 270 c.p.c.
Con comparsa del 9.07.2012 si costituiva in giudizio la società Controparte_2
la quale chiedeva, in via preliminare, la cancellazione della causa dal ruolo per mancata
[...] citazione del terzo nel termine fissato dal giudice e nel merito, il rigetto della domanda dell'ente territoriale anche in ordine al merito della vertenza, non avendo il Controparte_1 trasferito ad alcuno la custodia o la sorveglianza della sede stradale;
infine, sempre nel merito,chiedeva che il sinistro venisse ascritto unicamente alla distrazione dell'attore e ad una velocità elevata del mezzo condotto dall'attore.
Superata l'eccezione preliminare con ordinanza del 6.03.2012, la causa veniva istruita con prova testimoniale e con accertamento medico legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 13.01.2016, il processo veniva dichiarato interrotto stante la dichiarazione di fallimento della società e successivamente riassunto nell'interesse di parte attrice Controparte_2 all'udienza del 14.07.2016, nell'inerzia della Curatela fallimentare della società Controparte_2
Espletata l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In esito al giudizio de quo veniva emessa sentenza n. 1510/2018 del 16.10.2018 con la quale il
Tribunale di Reggio Calabria dichiarava l'improcedibilità della domanda di manleva spiegata dal nei confronti della Curatela fallimentare della società dichiarava che il CP_1 Controparte_2 sinistro dedotto in lite si era verificato per concorso colposo del nella Controparte_1 misura del 20%, e dell'attore nella misura dell'80% e, per l'effetto, condannava l'ente territoriale a risarcire all'attore i danni non patrimoniali subiti in conseguenza dell'occorso e quantificati, in applicazione del concorso di responsabilità, nella complessiva somma di € 43.433,20, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 15.09.2010, e via via rivalutata, e al pagamento delle spese di lite distratte in favore del difensore dell'attore.
Con atto di citazione notificato il 10.04.2019e iscritto a ruolo in pari data Parte_1 proponeva appello deducendo i seguenti motivi:
3 I – Errata valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado (violazione dell'art.116 c.p.c. ss.. ritenendo la decisione basata su mere presunzioni anche in contrasto con le risultanze testimoniali, queste ultime non adeguatamente valutate, in relazione al capo della sentenza che dichiara Pt_1 responsabile nella misura dell'80% nella causazione del sinistro, chiedendone la riforma nel
[...] senso della declaratoria di totale responsabilità del sinistro in capo all'Ente o, in subordine, di stabilire la percentuale di responsabilità da imputarsi al danneggiato in misura inferiore all'80%.
II – Illegittima declaratoria di mancato riconoscimento del danno ex art. 2059 c.c.. per non aver riconosciuto la personalizzazione del danno e il danno alla vita di relazione.
III –Omessa pronuncia in ordine al risarcimento del danno patrimoniale (violazione dell'art. 112
c.p.c..per non aver il Tribunale considerato il danno patrimoniale connesso alla perdita parziale della capacità lavorativa generica, per come attestato dal CTU nel rilevare l'impedimento a svolgere attività lavorativa di tipo non sedentario, circostanza aggravata dalla diagnosticata sindrome depressiva ed episodi di attacchi di panico e confusionali, con coartazione sociale e relazionale.
IV –Errata liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione per aver disposto la corresponsione degli interessi al tasso legale non sulla somma rivalutata definitivamente, ma su quella ottenuta e liquidata all'attualità, devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno, secondo gli indici ISTAT, sino alla data di pubblicazione della sentenza, chiedendone la riforma nel senso del riconoscimento degli interessi nella misura legale dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della sentenza e degli interessi moratori successivamente sino al soddisfo.
V –Revisione della quantificazione del danno per aggravamento dello stato di salute del danneggiato. Sulla scorta dei su riportati motivi di gravame l'appellante chiedeva, previo espletamento di CTU cinematica per stabilire l'esatta dinamica del sinistro, di CTU medico legale volta ad accertare l'aggravamento psico-fisico del danneggiato in seguito al sinistro e di prova testimoniale.
Concludeva per la riforma dell'impugnata sentenza, chiedendo attribuirsi esclusivamente al la colpa per il sinistro, e condannando l'ente al pagamento dei danni Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali occorsi ovvero, in subordine, una gradazione del concorso di colpa dell'appellante inferiore alla soglia dell'80%; con vittoria di spese di lite.
4 Con comparsa del 30.07.2019 si costituiva nel giudizio di appello il Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame sulla scorta delle stesse difese ed eccezioni articolate in primo grado.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, ritenuto con ordinanza del 5.10.2024, che le istanze istruttorie potevano essere rimesse al collegio in sede di decisione. Precisate le conclusioni la causa era assegnata a sentenza con ordinanza del 27.01.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., di cui profittavano entrambe le parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, verificata l'integrità del contradditorio e, in specie, la regolarità della notifica dell'atto di citazione al terzo chiamato, che già in primo grado non si era costituito in fase di riassunzione del processo, va dichiarata la contumacia del Controparte_2 empre in via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis
[...]
c.p.c. formulata dal Controparte_1
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato, e solo con riferimento al primo dei motivi.
I
Con il primo motivo censura l'operato del Tribunale in punto di valutazione delle Parte_1 risultanze istruttorie, in specie dell'escussione testimoniale ritiene non adeguatamente motivato l'iter logico giuridico che ha portato ad attribuire il concorso di colpa al danneggiato nella misura dell'80%.
Può condividersi quanto affermato dal Tribunale in ordine alla responsabilità del proprietario della cosa, ovvero il convenuto, per non aver messo in sicurezza la buca, restando per contro CP_1 escluso che la condotta del conducente potesse avere eliso il nesso di causalità tra la cosa obiettivamente pericolosa (la buca delimitata da tondini in ferro) e l'evento dannoso.
Non è invece condivisibile la decisione che accolla all'attore il preponderante concorso di colpa (80%) nella causazione del sinistro.
Gli argomenti del Tribunale per giungere a tale conclusione sono tre: l'avere il conducente violato l'art. 143 C.d.S. , perché non mantenendo la sua destra avrebbe impattato contro i tondini di ferro che perimetravano la buca posta al centro della carreggiata;
la violazione dell'art. 142 C.d.S. quindi l'avere tenuto una velocità non adeguata alle circostanze , ricavata dal'avere il motociclo continuato la sua corsa oltre il punto d'impatto per mt. 10,35< unita a quella che uno dei tondini di ferro posto in verticale a sostegno della rete plastificata si è (…) conficcato nel torace dell'attore, ed all'altra che a seguito dell'impatto la rete arancione si è impigliata al motoveicolo>>; infine l'imprudenza
5 del guidatore rispetto alla situazione dei luoghi, perché il teatro dell'incidente era un incrocio semaforico.
Solo alcuni degli argomenti del Tribunale appaiono convincenti
Certamente può ascriversi alla responsabilità del non aver tenuto strettamente la propria Pt_1 destra, dal momento che ha impattato contro i tondini di ferro che delimitavano la buca posta quasi al centro della carreggiata, come verificabile dalle fotografie prodotte nel fascicolo di parte cartaceo del e come evidenziato dalla planimetria redatta dalla Polizia Municipale intervenuta sul CP_1 posto, a corredo del verbale;
tale circostanza è confermata dall'unica testimone oculare del sinistro,
. Testimone_1
Non trovano, invece, supporto le restanti argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della valutazione della responsabilità dell'attore .
In particolare, non vi sono elementi per affermare che avesse superato il limite di velocità, Pt_1 circostanza che appare smentita dalla deposizione della teste la quale dichiara che <il S_ motorino non procedeva ad alta velocità (…) l'ho visto circolare in modo normale, tanto da poter vedere la scena del passaggio della macchina e poi, appunto, del motorino>> aggiungendo che
<circolava in maniera lineare da monte verso mare>>.
Quest'ultima deposizione sulla linearità dell'andatura assume rilievo letta in combinato con il dato, asseverato dalle forze dell'ordine intervenute sul posto, degli avvallamenti del tratto di strada precedente l'incrocio, che, percorsa a velocità sostenuta, avrebbe dovuto restituire la visione di una marcia sobbalzante del mezzo, anziché lineare come percepita dalla testimone oculare.
Non risulta eseguita una indagine tecnica – non più praticabile oggi a distanza di 15 anni dal sinistro
- che avrebbe consentito di stabilire con elevato grado di attendibilità a quale velocità circolasse l'appellante, pur prescindendo da quanto riferito dal testimone oculare. Ma gli elementi disponibili agli atti non permettono di ritenere con adeguata certezza che la velocità tenuta fosse elevata.
Non può infatti darsi alcun peso - per valutare la velocità - alla distanza di arresto del motociclo rispetto al punto d'urto: il veicolo, perso il conducente, ha proseguito la sua marcia per inerzia a causa della pendenza del tratto di strada percorso in direzione monte-mare. Pendenza che ha conferito forza cinetica autonoma al mezzo per alcuni metri.
Né possono indicare la velocità le circostanze dell'entrata di uno dei tondini di ferro nel torace del centauro e dell'aggrovigliamento della rete plastificata intorno al motociclo, che potrebbero essere state determinate da diversi fattori causali.
L'urto del motociclista e del motociclo su quel pericoloso manufatto posto quasi al centro di una strada in pendenza, privo di segnalazioni di alcun genere , catarifrangenti o luminose, è stato
6 indubbio, e da ciò le conseguenze, ma in assenza di ormai impossibili ricostruzioni cinematiche non si possono ricavare certezze sulla velocità del veicolo.
Conseguentemente, non possono condividersi tra gli argomenti presuntivi dal Tribunale per affermare l'alto tasso di corresponsabilità del danneggiato, alla luce delle considerazioni appena svolte.
Non vi è menzione di condotte del conducente che possano accollargli particolari imprudenze alla guida, che viene semmai smentita dalle dichiarazioni raccolte dalla Polizia Municipale a sommarie informazioni rese nell'immediatezza dalla persona presente , secondo la quale l'appellante S_ portava il casco e aveva le mani sul manubrio e <non (…) è sembrato che fosse distratto>>.
Peraltro, il non essersi avveduto per tempo della buca potrebbe essere imputabile alla illuminazione artificiale , che pur presente era limitata dalle folte chiome degli alberi , circostanza anche questa confermata dalla teste oculare.
Non può nemmeno escludersi che il abbia provato a frenare per scongiurare il sinistro, dal Pt_1 momento che, sebbene la dichiarasse di non aver sentito rumori di frenata avendo i S_ finestrini dell'autoveicolo chiusi, dalla planimetria allegata al verbale di intervento della Polizia
Municipale si ricava la presenza di segni di incisione prima dell'impatto, compatibili con un tentativo di arrestare il motociclo.
Non possono tenersi in alcun conto le produzioni documentali tardivamente effettuate solo in appello dall'ente territoriale appellato , ostando il divieto dell'art 345 cpc : in primo grado il CP_1 ha prodotto solo il rapporto dei VVUU reso il 15.9.2010 , quindi nella immediatezza del fatto, con i rilievi e la planimetria , oltre al verbale di contravvenzione elevato alla società di manutenzione , la
, per avere delimitato la buca sulla strada senza nessun degli accorgimenti di Controparte_2 sicurezza prescritti .
Contestazione che trova riscontro nel verbale dei VVFF accorsi sul posto, che hanno rilevato che la buca stradale era “delimitata con tondini in ferro e rete in plastica di colore arancione, la stessa risultava sprovvista di segnaletica luminosa e stradale” .
La mancanza di segnaletica luminosa e stradale significa che la buca e l'apparato non rifrangente non solo non erano resi visibili per mancanza di dispositivi luminosi che avvertissero i conducenti dei veicoli che vi si avvicinassero , ma che mancava ogni segnalazione stradale nella parte di strada antecedente lo sprofondamento, che avvisasse gli utenti della grave anomalia che poco più avanti si sarebbero trovati quale ostacolo, occupante il centro della strada ed una consistente porzione di carreggiata
E' vero che nel rapporto vi è menzione di alcune violazioni al CdS che sono state constatate dai
VVUU , ma sono indicati solo gli articoli e il numero dei verbali (articoli 193 comm 1 e 2 , art 213
7 comma 2 sexies e art 125 comma 3 e 5 ) mentre non sono stati tempestivamente prodotti i verbali per poter conoscer il contenuto esatto delle contravvenzioni .
Dalle indicazioni delle norme violate si può ricavare che siano state riscontrate violazioni comportanti il sequestro del veicolo per mancanza della patente di guida corrispondente al tipo di veicolo del conducente e per la mancanza di copertura assicurativa;
mentre non risulta siano state contestate imprudenze o violazioni specifiche nella condotta di guida tenuta nell'occorso .
Pertanto, l'inosservanza di una norma relativa alla circolazione stradale, pur comportando responsabilità sotto altro profilo, non è da sola sufficiente a determinare la responsabilità civile per l'evento dannoso, se questo non sia eziologicamente riconducibile alla trasgressione stessa;
infatti:
<il fatto colposo del danneggiato, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., deve connettersi causalmente all'evento dannoso, non potendo quest'ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, né potendosi collegare direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito;
ne consegue che non ogni esposizione
a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell'evento dannoso>> - Cass. sentenza n. 1295 del 19.01.2017 ed ex multis Cass. sentenza n. 14885 del
31.05.2019; Cass. Ord. Ordinanza n. 5729 del 27/02/2019: Cass. sentenza n. 26239 del 22.11.2013;
Cass. 21 gennaio 1995, n. 699.
Per quanto sopra argomentato, questa Corte d'Appello, deve valutarsi assai più grave
l'inadempienza dell'ente pubblico (e della società da questo incaricata, del cui operato risponde) per non avere rimediato alla buca creatasi sull'asfalto, e anzi per averla delimitata con un manufatto insidioso, non segnalato in alcun modo, creando una situazione di rilevante ed evidente pericolo ed insidia per gli utenti della strada
Pur nella imputabilità ad entrambe le parti di violazioni di regole di condotta , certamente assai più rilevanti e gravi sono state quelle dell'ente Comunale sia per il verificarsi del fatto che per la gravità delle conseguenze ( mancata messa in sicurezza della buca, assoluta mancanza di preavviso della grave anomali stradale per mancanza di segnaletica per chi vi si approssimasse percorrendo una strada in pendenza discendente, mancanza di segnali luminosi sulla delimitazione stessa , in una condizione di limitata o diminuita visibilità imputabile anche alla frondosa vegetazione esistente sul posto).
Appare quindi di giustizia ed in parziale accoglimento del motivo di appello, rimodulare il concorso colposo dell'appellante nella minore misura del 30%, restando il residuo 70% a carico del CP_1
8 Di conseguenza la misura del risarcimento del danno che spetta al è corrispondente al Pt_1
70% dell'intero di gran lunga superiore al 20% riconosciuto in primo grado.
Va conseguentemente rideterminato il risarcimento del danno spettante all'infortunato , tenendo conto dei seguenti elementi:
- non è oggetto di censura né di motivi di appello l'applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano del 2018, utilizzate per la liquidazione del danno non patrimoniale
(biologico e dinamico.-relazionale) : l'appellante ha concluso espressamente che i dannii fossero riconosciuti <<… per come quantificati nel corso del giudizio di primo grado, oltre interessi e rivalutazioni …>>>
- il risarcimento non può quindi essere calcolato diversamente o sulla scorta di una diversa Tabella , ma deve essere soltanto attualizzato nell'importo (rivalutato) . Quindi la somma deve essere rivalutata alla data odierna , applicando gli indici ISTAT per il periodo compreso tra la decisione di primo grado e l'odierna
- non è contestata la misura del danno permanente (35%) che temporaneo (33 gg di
i.t.t; 120 gg di i.t.p. al 50%; 30 gg di i.t.p. al 25%) riconosciuto dal CTU medico – legale la cui relazione non è stata mai censurata, non avendo le parti neppure proposto osservazioni nei termini in primo grado loro concessi.
Tanto premesso, il risarcimento (totale) per l'invalidità permanente calcolato con le tabelle di
Milano del 2018 per una percentuale di 35% in un danneggiato di 35 anni di età al momento del fatto era pari nel 2018 ad euro 207.317,00 . Questo, rivalutato all'attualità, ammonta ad euro 245.463,33.
Deve riconoscersi a il 70% di questo importo, pari ad euro 171.824,331 restando a suo Pt_1 carico il residuo 30% ascrivibile al concorso colposo come rideterminato;
Invece il ristoro per il danno da inabilità temporanea – totale e parziale – secondo i periodi riconosciuti dal CTU e dalla sentenza per un totale di euro 9.849,00 al 2018, rivalutato all'attualità ammonta ad euro € 11.661,22. Deve riconoscersi a il 70% di questo importo, pari ad euro Pt_1
8.162,854, restando a suo carico il residuo 30% ascrivibile al concorso colposo come rideterminato
- Il risarcimento dovuto al (nella misura del 70% dell'intero) è quindi Pt_1 pari all'attualità all'importo di euro 179.987, 185 (euro 171.824,331 + euro 8.162,854) la somma così rideterminata è comprensiva della minor somma riconosciuta in primo grado , da detrarsi se corrisposta , previa equiparazione delle poste alla stessa data;
- La somma effettivamente dovuta (previa decurtazione di quanto già riconosciuto, se effettivamente pagato) deve essere devalutata alla data del sinistro (15.09.2010) e gli interessi al tasso legale calcolati e corrisposti sulla somma via via annualmente rivalutata fino alla data della presente sentenza.
9 - Dalla data della odierna sentenza, il debito del si trasformerà in un debito di CP_1 valuta (Cass Sez. 2, Sentenza n. 8507 del 14/04/2011) e da quel momenti maturerà soltanto interessi a tasso legale, che si dovranno corrispondere fino all'effettivo soddisfo.
II
E' infondato il secondo motivo , con cui chiede una maggiore misura di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale sotto il profilo esistenziale e della personalizzazione del danno stesso.
L'applicazione della Tabella di Milano del 2018 , cui esplicitamente si è rifatto il Tribunale per la liquidazione del danno (riconosciuta al momento della liquidazione come un parametro corretto e condivisibile - conteneva già in sé la componente del danno diamico-relazionalare e del danno morale – cfr Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 15733 del 17/05/2022 “Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il "quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari
(che contemplano entrambe le voci di danno), mentre, ove si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce, salvo procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico (con esclusione, dunque, della componente morale), qualora sussistano i presupposti per la personalizzazione di tale tipologia di pregiudizio.”
Non vi è una autonoma categoria risarcibile di danno “esistenziale” , secondo le ormai consolidate ricostruzioni dettate dalla giurisprudenza di legittimità, che riconducono quello che un tempo era indicato come danno esistenziale, ad una componente del danno dinamico- relazionale già compreso nel risarcimento tabellare del “danno alla persona” , nelle sue molteplici sfaccettature.
Semmai – come ricordato dalla citata sentenza di legittimità – può essere “personalizzato” il risarcimento, laddove le peculiarità dello stile di vita e delle abitudini del danneggiato siano incise in misura diversa e maggiore rispetto alle ricadute che quel tipo di danno possa avere sulla generalità delle persone;
ed in tal caso il danno deve essere adeguato alla diversità della situazione del singolo, che si discosta dalla misura del risarcimento tabellare “standard” che le tabelle puntano a ristorare.
Tuttavia è pacifico che le condizioni che giustificano la personalizzazione devono essere allegate tempestivamente e provate (Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 31681 del 09/12/2024 “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge
o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal
10 danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”.
Il nella domanda iniziale invece non ha fatto neppure un cenno a possibili circostanze Pt_1 giustificanti la personalizzazione , quindi vi è una assoluta carenza di allegazione ; la domanda introduttiva, assolutamente generica, chiedeva la liquidazione dei danni “patrimoniali e non patrimoniali” senza nulla precisare al riguardo.
Parimenti, nessuna prova né istanza istruttoria è stata formulata al fine di dimostrare quanto solo tardivamente dedotto , ovvero che il non avrebbe più potuto dedicarsi al calcio e Pt_1 all'equitazione (allegazione peraltro anch'essa estremamente generica, e priva di connotazioni che illustrassero quale rilevanza avrebbero avuto nella vita dell'infortunato tali attività, senza considerare che il risultava essere disoccupato , privo di patente di guida e a bordo di un ciclomotore Pt_1 non assicurato .
L'articolata prova testimoniale richiesta nella memoria dell'art 183 secondo termine cpc non fa alcun riferimento a circostanze che potrebbero giustificare alcuna personalizzazione, mai chieste;
la prova è stata ammessa ed assunta ma riguardava tutt'altre circostanze,.
Il motivo di appello che lamenta la mancata personalizzazione è quindi del tutto infondato.
III
Va respinto anche il terzo motivo di appello, nella parte relativa alle doglianze per il mancato riconoscimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa.
Intanto deve rilevarsi che nell'originaria domanda non vi è traccia di alcuna allegazione relativa alle competenze o alle attività svolte dal , né vi è una esplicita richiesta del danno patrimoniale da Pt_1
“mancato” o ridotto guadagno in conseguenza del sinistro.
Comunque, pur volendo presumere che nella generica domanda di risarcimento del danno
“patrimoniale” potesse comprendersi il danno da ridotta capacità lavorativa, non vi è alcuna prova che l'incidente e i postumi abbiano causato danno patrimoniale, poiché nessuna attività lavorativa risulta che l'attore avesse mai svolto prima, pur avendo ormai 35 anni al momento del sinistro .
Infatti, l'appellante richiama le conclusioni del perito medico del Tribunale secondo cui postumi indubbiamente possono costituire un notevole impedimento in caso di attività lavorativa non sedentaria>>, ma non ha dimostrato quale attività non sedentaria egli avrebbe potuto svolgere in base al proprio bagaglio di competenze e alle proprie aspirazioni, limitandosi ad asserire di aver conseguito il diploma di geometra, senza tuttavia documentarlo e senza dare prova di aver svolto l'attività professionale pertinente al titolo di studi dal momento del presumibile conseguimento dello stesso (18 anni) al verificarsi del sinistro (35 anni).
11 Invero, lo stesso CTU ha rilevato <<… il periziando non svolge alcun lavoro proficuo sia all'epoca dell'incidente che in atto>>.
Occorre precisare, come chiarito in sede di legittimità, che non può applicarsi in termini di automatismo l'invocato parametro della liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa, secondo il criterio del triplo della pensione sociale, quale indicatore di una soglia minima: <in tema di danno patrimoniale da incapacità lavorativa, la relativa liquidazione non può essere fatta in modo automatico in base ai criteri dettati dall'art. 4 della L. 26 febbraio
1977, n. 39, trattandosi di norma che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa, che comunque incombe al danneggiato e che può essere data anche in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità di lavoro specifica>>- Cass., n. 23761 del 2011.
Detto parametro sopperisce a situazioni di impossibilità di documentare il reddito per circostanze obiettive quali la giovane età, la mancata conclusione degli studi intrapresi, la cassa integrazione o la disoccupazione involontaria per perdita di precedenti occupazioni .
Dagli atti di causa emerge che non verte in nessuna delle indicate condizioni, Parte_1 essendo al momento del sinistro già trentacinquenne e tuttavia inoccupato e non avendo fornito prova degli studi , né del titolo di “geometra” solo asseritamente conseguito;
e non avendo provato di avere mai lavorato.
Il documento di identità prodotto in allegato all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato non riporta alcun titolo di studio ma una generica indicazione di “libero professionista”, che appare contraddetta dallo stato di inoccupazione che l'attore – odierno appellante – non ha mai neppure giustificato, non avendo mai spiegato per qual ragione non lavorasse benché fosse più che adulto .
In tale condizione in cui l'attore- appellante non risulta avere mai lavorato, non può trovare spazio alcun ristoro per una condizione che non dipende dal sinistro e non ha relazione causale con esso.
L'attore non lavorava e non risulta che lo abbia mai fatto neppure prima del sinistro nonostante avesse già 35 anni, e ciò esclude la possibilità di ritenere conseguente al sinistro o fonte di danno la perdita o riduzione di una capacità lavorativa mai attivata, e che mai aveva prodotto reddito .
Non risulta documentata neppure alcuna spesa medica, circostanza indicata al punto n. 8 della motivazione della sentenza impugnata e mai smentita
Nulla può quindi riconoscersi a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, e il motivo di appello sul punto risulta infondato
IV
12 Infondate sono le doglianze sull' “errata liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione” almeno da intendersi come criteri adottati nella sentenza appellata (e salvi i ricalcoli che dovranno essere eseguiti sulla diversa somma riconosciuta in questa sede a titolo di differenza del danno non patrimoniale attribuita)
La sentenza ha adottato il criteri di calcolo indicato nella decisione di legittimità Cass a Sezioni
Unite n 1712 del 1995, espressamente citata nella motivazione.
Il Tribunale , liquidando secondo le tabelle milanesi del 2018 e nel 2018 il danno in moneta attuale
(ovvero già rivalutato al momento della liquidazione), ha poi stabilito che gli interessi dovessero calcolarsi sulla somma devalutata fino al momento del sinistro (165.9.2010) e annualmente rivalutata fino alla data della sentenza .
Il criterio di calcolo per la determinazione del debito di valore , ovvero del risarcimento scaturente dall'illecito extracontrattuale è corretto, e deve intendersi (implicitamente) che gli interessi, in difetto di determinazioni diverse dovessero essere quelli al tasso legale per ogni periodo vigente .
Parimenti è noto che la somma così determinata fino al momento della decisione , dalla pubblicazione della sentenza si trasformi in debito di valuta . E che poi, da quel momento, maturi interessi compensativi , da calcolarsi al tasso legale fino al soddisfo.
L'unico aspetto del motivo di appello che appare contrastare tale decisione (che per il resto è già rispondente alle argomentazioni dell'appellante ) è la richiesta degli interessi moratori previsti dal quarto comma dell'art 1284 cc che il danneggiato pretenderebbe si applichino alla somma dopo il deposito della sentenza.
La richiesta non può avere seguito, posto che “Il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma
4, c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione. (Nella specie, la
S.C. ha cassato, decidendo nel merito, il decreto con cui la corte d'appello, nel liquidare l'indennizzo
a titolo di equa riparazione ex l. n. 89 del 2001, aveva applicato il saggio degli interessi in misura pari a quello previsto in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).” (Cass Sez. 2,
Sentenza n. 28409 del 07/11/2018).
Non sconosce il Collegio l'esistenza di pronunce di legittimità che si discostano da tale principio, ma che non appaiono rispondenti al dettato esplicito della norma, che fa riferimento ad un accordo delle parti, che, come ben chiarito dalla sentenza di legittimità riportata , espressione di giurisprudenza consolidata e logicamente fondata sull'osservazione per cui ove le obbligazioni
13 derivino da fatto illecito o dalla legge “ non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio”.
Pertanto con le precisazioni sopra indicate sul calcolo delle rivalutazioni e degli interessi, è infondato e da respingere il motivo di appello riferito al IV comma dell'art 1284 cc
V
Infondato è infine il quinto e ultimo motivo, con cui l'appellante chiede la revisione della quantificazione del danno per aggravamento del proprio stato di salute.
Aggravamento che deve essere adeguatamente documentato per giustificare altre attività istruttorie, che altrimenti sarebbero meramente esplorative.
Nessun elemento concreto ha però addotto il per giustificare l'aggravamento; e addirittura Pt_1 non ha neppure chiarito espressamente per quali patologie e in quale misura si sarebbe aggravato il suo stato di salute, e quanto avrebbero inciso sulla percentuale di invalidità già riconosciuta.
La relazione medica di parte prodotta con l'appello non indica né specifica quali sarebbero le ragioni dell'aggravamento; la patologia psichiatrica (definita come disturbo post-traumatico da stress) è stata già considerata e valutata dal CTU di primo grado (alla relazione del CTU nessuna delle parti ha fatto alcuna osservazione).
Del resto le diagnosi portate dal certificato ASP del 11.08.2014 sono precedenti alla relazione peritale di primo grado, non potrebbe da quello desumersi alcun aggravamento, e ove non fosse stato tempestivamente prodotto in primo grado , non potrebbe essere prodotto in questa sede né valutato per il divieto dettato dall'art 345 cpc
L'indagine medica è intervenuta dopo cinque anni dal sinistro;
il CTU nella relazione del settembre
2015 ha espressamente definito permanenti e stabili i postumi riscontrati (“Gli esiti rilevati sono oramai stabilizzati e quindi non suscettibili di miglioramento futuro e incidono negativamente sulle condizioni psico-fisiche del soggetto. Non può essere nemmeno ipotizzata l'evoluzione positiva dei postumi di natura psichiatrica in quanto la sindrome post-traumatica da stress è oramai strutturata
e quindi a carattere di cronicità.”)
A fronte di ciò , l'aggravamento ulteriore a distanza di un tempo ancora maggiore diventa un fatto eccezionale soprattutto se lo si correli a conseguenza del sinistro accaduto tanto tempo prima, ed esige una accuratissima e chiara definizione di quale sia la patologia da ritenersi aggravamento postumo e quale incidenza abbia potuto avere sul danno già riconosciuto.
Nessuno di queste allegazioni né prove documentali è stata minimamente fornita, le generiche argomentazioni dell'appellante non consentono neppure di avviare un accertamento. Anche tali motivi di doglianza sono inconsistenti
VI
14 Il solo parziale accoglimento dell'appello (con il rigetto di quasi tutti i motivi, compresa la richiesta di riconoscimento di un danno patrimoniale elevato , calcolato nell'atto di appello in misura superiore a 400.000 euro- cfr pag 18 atto d'appello, domanda però infondata), comporta che siano compensate per 2/3 fra e le spese di entrambi i gradi, lasciando Pt_1 Controparte_1 il terzo residuo a carico dell'ente territoriale
Applicando il DM 55/2014 e il DM 147/2022 , tenendo presente il valore della causa in rapporto al decisum , rientrante nello scaglione compreso da € 52.001 a € 260.000, e i parametri medi, nell'intero i compensi risultano pari ad euro 14.103,00 per il primo grado ( di cui fase di studio della controversia, valore medio:€ 2.552,00, fase introduttiva del giudizio, valore medio:€ 1.628,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:€ 5.670,00, fase decisionale, valore medio:€
4.253,00); e ad euro 14.317,00 per il presente grado di appello ( di cui per fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:€ 4.326,00 Fase decisionale, valore medio:€
5.103,00) .
Un terzo dei due importi effettivamente dovuto dai per il ristoro delle spese di lite del CP_1
sarebbe pari rispettivamente ad euro 4.701,00 per il primo grado e ad euro 4.772,00 per Pt_1
l'appello, somme da maggiorarsi di CU già versato, spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge .
L'importo di spese liquidate in primo grado è superiore e on può essere ridotto né modificato in misura peggiorativa per l'appellante rispetto a quanto deciso: resta confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui liquida le spese pone a favore dei difensori distrattari dell'attore
Poiché per l'appello risulta ammesso al PSS, le spese di euro 4.772,00 devono esee Pt_1 poste a favore dello Stato
Nulla per le spese con la dichiarata fallita e non costituitasi dopo la interruzione in CP_2 primo grado, né nel presente appello
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull' 'appello in epigrafe, proposto avverso la sentenza n.1510/2018 del 16.10.2018, emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria a definizione del procedimento RG n. 2014/2011,così provvede:
- dichiara la contumacia del Controparte_2
- accoglie parzialmente l'appello, ed in parziale riforma dell'appellata sentenza:
a) ridetermina il concorso colposo del nella misura del 70%, e lo Controparte_1 condanna al pagamento in tal misura del risarcimento del danno;
15 b) liquida il risarcimento dovuto dal per l'importo di euro 179.987, 185, Parte_2 misura già calcolata nel 70% e comprensiva della minor somma riconosciuta in primo grado , da detrarsi se corrisposta , previa equiparazione delle poste alla stessa data;
c) a somma effettivamente dovuta (previa eventuale decurtazione) dovrà essere devalutata alla data del sinistro (15.09.2010) e gli interessi al tasso legale calcolati e corrisposti sulla somma via via annualmente rivalutata fino alla data della presente sentenza;
dopo la quale sulla somma matureranno solo interessi a tasso legale, dovuti fino all'effettivo soddisfo.
- rigetta nel resto l'appello
- nulla per le spese con il fallimento della contumace CP_2
- conferma la liquidazione e regolazione fra le parti delle spese del primo grado stabilita dal Tribunale;
- pone a carico del delle spese dell'appello che si liquida in tal misura CP_3 per euro 4.772,00 da maggiorarsi di CU già versato, spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge .
- dispone che le spese dell'appello siano corrisposte in favore dello Stato , in virtù dell'ammissione al PSS dell'appellante per il presente grado .
Reggio Calabria, così deciso il 24 giugno 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
16
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. NATALINO SAPONE Consigliere dott.ssa FEDERICA RENDE Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n.321/2019 vertente
TRA
C.F.: ) difeso dall'avv. Donatella Iacona, (C.F.: Parte_1 C.F._1
) - pec: -Appellante C.F._2 Email_1
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. Stefania Morgante (C.F.: -pec: - Appellato C.F._3 Email_2
E NEI CONFRONTI DI già Controparte_2 [...]
P.I. in persona del Curatore pro tempore avv. Controparte_2 P.IVA_2
Domenico Cataldo, pec: Appellata non costituita Email_3
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale- Risarcimento danni- appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.1510/2018 del 16.10.2018 resa nel proc. RG n.
2014/2011.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione notificato il 4.05.2011 al , Controparte_1 Parte_1 adiva il Tribunale di Reggio Calabria, esponendo che:
• in data 15.09.2010, intorno alle ore 22:40, mentre percorreva la via D. Romeo di all'altezza dell'incrocio semaforico con la via D. Tripepi, a bordo di un Controparte_1 motoveicolo, rimaneva vittima di un grave incidente a causa di una buca presente sul manto stradale di mt. 1 per 0,85, priva di segnalazione e delimitata da una rete plastificata arancione sostenuta da tondini di ferro conficcati al suolo e che da esso fuoriuscivano;
• nell'impatto con l'ostacolo veniva trapassato da un tondino di ferro al centro del torace, con fuoriuscita in sede mammaria destra;
• intervenivano la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco al fine di liberare il danneggiato, praticando il taglio di una estremità del tondino di ferro che, in parte, rimaneva nel torace;
veniva poi trasportato dal 118 presso il Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di
[...]
dove gli veniva diagnosticata “frattura pluriframmentaria del manubrio e del terzo superiore CP_1 dello sterno con spostamento dei monconi, fratture multiple costali con discostamento pneumo mediastino, pnm dx iperteso che viene drenato”;
• in data 16.09.2010 veniva ricoverato in rianimazione e Parte_1 terapia, sottoposto ad intervento chirurgico, quindi trasferito nel reparto di chirurgia toracica e poi nel centro clinico di Villa San Giovanni per un percorso riabilitativo della spalla destra e per la deambulazione autonoma. L' incidente ne comprometteva la funzionalità biologica a livello respiratorio e delle articolazioni, nonché la vita di relazione, anche per la presenza di uno stato ansioso-depressivo;
• stante la dinamica dei fatti, ascriveva la responsabilità per il sinistro al quale proprietario della strada,per non aver adeguatamente segnalato la Controparte_1 buca e la presenza di tondini di ferro conficcati al suolo e per non aver messo insicurezza la buca stessa.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale adito di accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
per i fatti allegati e, per l'effetto, condannare l'ente convenuto all'integrale Controparte_1 risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, oltre rivalutazione ed interessi legali, liquidandoli in favore dell'attore nella somma di giustizia, previo accertamento dell'invalidità permanente residuata;
con condanna al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Con comparsa del 21.09.2011 si costituiva il chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, la declaratoria di difetto di legittimazione passiva e la conseguente estromissione dal
2 giudizio con la chiamata in causa della società alla quale era stata contrattualmente Controparte_2 affidatala manutenzione ordinaria e straordinaria;
nel merito, avendo eccepito la scarsa attenzione alla guida da parte dell'attore, il rigetto della domanda o, in subordine, la declaratoria di corresponsabilità del danneggiato nella causazione dell'evento dedotto in lite, previa esatta quantificazione dei danni.
Con ordinanza del 23.09.2011, veniva chiamato in causa il terzo iussu iudicis ex art. 107 e 270 c.p.c.
Con comparsa del 9.07.2012 si costituiva in giudizio la società Controparte_2
la quale chiedeva, in via preliminare, la cancellazione della causa dal ruolo per mancata
[...] citazione del terzo nel termine fissato dal giudice e nel merito, il rigetto della domanda dell'ente territoriale anche in ordine al merito della vertenza, non avendo il Controparte_1 trasferito ad alcuno la custodia o la sorveglianza della sede stradale;
infine, sempre nel merito,chiedeva che il sinistro venisse ascritto unicamente alla distrazione dell'attore e ad una velocità elevata del mezzo condotto dall'attore.
Superata l'eccezione preliminare con ordinanza del 6.03.2012, la causa veniva istruita con prova testimoniale e con accertamento medico legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 13.01.2016, il processo veniva dichiarato interrotto stante la dichiarazione di fallimento della società e successivamente riassunto nell'interesse di parte attrice Controparte_2 all'udienza del 14.07.2016, nell'inerzia della Curatela fallimentare della società Controparte_2
Espletata l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In esito al giudizio de quo veniva emessa sentenza n. 1510/2018 del 16.10.2018 con la quale il
Tribunale di Reggio Calabria dichiarava l'improcedibilità della domanda di manleva spiegata dal nei confronti della Curatela fallimentare della società dichiarava che il CP_1 Controparte_2 sinistro dedotto in lite si era verificato per concorso colposo del nella Controparte_1 misura del 20%, e dell'attore nella misura dell'80% e, per l'effetto, condannava l'ente territoriale a risarcire all'attore i danni non patrimoniali subiti in conseguenza dell'occorso e quantificati, in applicazione del concorso di responsabilità, nella complessiva somma di € 43.433,20, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 15.09.2010, e via via rivalutata, e al pagamento delle spese di lite distratte in favore del difensore dell'attore.
Con atto di citazione notificato il 10.04.2019e iscritto a ruolo in pari data Parte_1 proponeva appello deducendo i seguenti motivi:
3 I – Errata valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado (violazione dell'art.116 c.p.c. ss.. ritenendo la decisione basata su mere presunzioni anche in contrasto con le risultanze testimoniali, queste ultime non adeguatamente valutate, in relazione al capo della sentenza che dichiara Pt_1 responsabile nella misura dell'80% nella causazione del sinistro, chiedendone la riforma nel
[...] senso della declaratoria di totale responsabilità del sinistro in capo all'Ente o, in subordine, di stabilire la percentuale di responsabilità da imputarsi al danneggiato in misura inferiore all'80%.
II – Illegittima declaratoria di mancato riconoscimento del danno ex art. 2059 c.c.. per non aver riconosciuto la personalizzazione del danno e il danno alla vita di relazione.
III –Omessa pronuncia in ordine al risarcimento del danno patrimoniale (violazione dell'art. 112
c.p.c..per non aver il Tribunale considerato il danno patrimoniale connesso alla perdita parziale della capacità lavorativa generica, per come attestato dal CTU nel rilevare l'impedimento a svolgere attività lavorativa di tipo non sedentario, circostanza aggravata dalla diagnosticata sindrome depressiva ed episodi di attacchi di panico e confusionali, con coartazione sociale e relazionale.
IV –Errata liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione per aver disposto la corresponsione degli interessi al tasso legale non sulla somma rivalutata definitivamente, ma su quella ottenuta e liquidata all'attualità, devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno, secondo gli indici ISTAT, sino alla data di pubblicazione della sentenza, chiedendone la riforma nel senso del riconoscimento degli interessi nella misura legale dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della sentenza e degli interessi moratori successivamente sino al soddisfo.
V –Revisione della quantificazione del danno per aggravamento dello stato di salute del danneggiato. Sulla scorta dei su riportati motivi di gravame l'appellante chiedeva, previo espletamento di CTU cinematica per stabilire l'esatta dinamica del sinistro, di CTU medico legale volta ad accertare l'aggravamento psico-fisico del danneggiato in seguito al sinistro e di prova testimoniale.
Concludeva per la riforma dell'impugnata sentenza, chiedendo attribuirsi esclusivamente al la colpa per il sinistro, e condannando l'ente al pagamento dei danni Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali occorsi ovvero, in subordine, una gradazione del concorso di colpa dell'appellante inferiore alla soglia dell'80%; con vittoria di spese di lite.
4 Con comparsa del 30.07.2019 si costituiva nel giudizio di appello il Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame sulla scorta delle stesse difese ed eccezioni articolate in primo grado.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, ritenuto con ordinanza del 5.10.2024, che le istanze istruttorie potevano essere rimesse al collegio in sede di decisione. Precisate le conclusioni la causa era assegnata a sentenza con ordinanza del 27.01.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., di cui profittavano entrambe le parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, verificata l'integrità del contradditorio e, in specie, la regolarità della notifica dell'atto di citazione al terzo chiamato, che già in primo grado non si era costituito in fase di riassunzione del processo, va dichiarata la contumacia del Controparte_2 empre in via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis
[...]
c.p.c. formulata dal Controparte_1
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato, e solo con riferimento al primo dei motivi.
I
Con il primo motivo censura l'operato del Tribunale in punto di valutazione delle Parte_1 risultanze istruttorie, in specie dell'escussione testimoniale ritiene non adeguatamente motivato l'iter logico giuridico che ha portato ad attribuire il concorso di colpa al danneggiato nella misura dell'80%.
Può condividersi quanto affermato dal Tribunale in ordine alla responsabilità del proprietario della cosa, ovvero il convenuto, per non aver messo in sicurezza la buca, restando per contro CP_1 escluso che la condotta del conducente potesse avere eliso il nesso di causalità tra la cosa obiettivamente pericolosa (la buca delimitata da tondini in ferro) e l'evento dannoso.
Non è invece condivisibile la decisione che accolla all'attore il preponderante concorso di colpa (80%) nella causazione del sinistro.
Gli argomenti del Tribunale per giungere a tale conclusione sono tre: l'avere il conducente violato l'art. 143 C.d.S. , perché non mantenendo la sua destra avrebbe impattato contro i tondini di ferro che perimetravano la buca posta al centro della carreggiata;
la violazione dell'art. 142 C.d.S. quindi l'avere tenuto una velocità non adeguata alle circostanze , ricavata dal'avere il motociclo continuato la sua corsa oltre il punto d'impatto per mt. 10,35< unita a quella che uno dei tondini di ferro posto in verticale a sostegno della rete plastificata si è (…) conficcato nel torace dell'attore, ed all'altra che a seguito dell'impatto la rete arancione si è impigliata al motoveicolo>>; infine l'imprudenza
5 del guidatore rispetto alla situazione dei luoghi, perché il teatro dell'incidente era un incrocio semaforico.
Solo alcuni degli argomenti del Tribunale appaiono convincenti
Certamente può ascriversi alla responsabilità del non aver tenuto strettamente la propria Pt_1 destra, dal momento che ha impattato contro i tondini di ferro che delimitavano la buca posta quasi al centro della carreggiata, come verificabile dalle fotografie prodotte nel fascicolo di parte cartaceo del e come evidenziato dalla planimetria redatta dalla Polizia Municipale intervenuta sul CP_1 posto, a corredo del verbale;
tale circostanza è confermata dall'unica testimone oculare del sinistro,
. Testimone_1
Non trovano, invece, supporto le restanti argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della valutazione della responsabilità dell'attore .
In particolare, non vi sono elementi per affermare che avesse superato il limite di velocità, Pt_1 circostanza che appare smentita dalla deposizione della teste la quale dichiara che <il S_ motorino non procedeva ad alta velocità (…) l'ho visto circolare in modo normale, tanto da poter vedere la scena del passaggio della macchina e poi, appunto, del motorino>> aggiungendo che
<circolava in maniera lineare da monte verso mare>>.
Quest'ultima deposizione sulla linearità dell'andatura assume rilievo letta in combinato con il dato, asseverato dalle forze dell'ordine intervenute sul posto, degli avvallamenti del tratto di strada precedente l'incrocio, che, percorsa a velocità sostenuta, avrebbe dovuto restituire la visione di una marcia sobbalzante del mezzo, anziché lineare come percepita dalla testimone oculare.
Non risulta eseguita una indagine tecnica – non più praticabile oggi a distanza di 15 anni dal sinistro
- che avrebbe consentito di stabilire con elevato grado di attendibilità a quale velocità circolasse l'appellante, pur prescindendo da quanto riferito dal testimone oculare. Ma gli elementi disponibili agli atti non permettono di ritenere con adeguata certezza che la velocità tenuta fosse elevata.
Non può infatti darsi alcun peso - per valutare la velocità - alla distanza di arresto del motociclo rispetto al punto d'urto: il veicolo, perso il conducente, ha proseguito la sua marcia per inerzia a causa della pendenza del tratto di strada percorso in direzione monte-mare. Pendenza che ha conferito forza cinetica autonoma al mezzo per alcuni metri.
Né possono indicare la velocità le circostanze dell'entrata di uno dei tondini di ferro nel torace del centauro e dell'aggrovigliamento della rete plastificata intorno al motociclo, che potrebbero essere state determinate da diversi fattori causali.
L'urto del motociclista e del motociclo su quel pericoloso manufatto posto quasi al centro di una strada in pendenza, privo di segnalazioni di alcun genere , catarifrangenti o luminose, è stato
6 indubbio, e da ciò le conseguenze, ma in assenza di ormai impossibili ricostruzioni cinematiche non si possono ricavare certezze sulla velocità del veicolo.
Conseguentemente, non possono condividersi tra gli argomenti presuntivi dal Tribunale per affermare l'alto tasso di corresponsabilità del danneggiato, alla luce delle considerazioni appena svolte.
Non vi è menzione di condotte del conducente che possano accollargli particolari imprudenze alla guida, che viene semmai smentita dalle dichiarazioni raccolte dalla Polizia Municipale a sommarie informazioni rese nell'immediatezza dalla persona presente , secondo la quale l'appellante S_ portava il casco e aveva le mani sul manubrio e <non (…) è sembrato che fosse distratto>>.
Peraltro, il non essersi avveduto per tempo della buca potrebbe essere imputabile alla illuminazione artificiale , che pur presente era limitata dalle folte chiome degli alberi , circostanza anche questa confermata dalla teste oculare.
Non può nemmeno escludersi che il abbia provato a frenare per scongiurare il sinistro, dal Pt_1 momento che, sebbene la dichiarasse di non aver sentito rumori di frenata avendo i S_ finestrini dell'autoveicolo chiusi, dalla planimetria allegata al verbale di intervento della Polizia
Municipale si ricava la presenza di segni di incisione prima dell'impatto, compatibili con un tentativo di arrestare il motociclo.
Non possono tenersi in alcun conto le produzioni documentali tardivamente effettuate solo in appello dall'ente territoriale appellato , ostando il divieto dell'art 345 cpc : in primo grado il CP_1 ha prodotto solo il rapporto dei VVUU reso il 15.9.2010 , quindi nella immediatezza del fatto, con i rilievi e la planimetria , oltre al verbale di contravvenzione elevato alla società di manutenzione , la
, per avere delimitato la buca sulla strada senza nessun degli accorgimenti di Controparte_2 sicurezza prescritti .
Contestazione che trova riscontro nel verbale dei VVFF accorsi sul posto, che hanno rilevato che la buca stradale era “delimitata con tondini in ferro e rete in plastica di colore arancione, la stessa risultava sprovvista di segnaletica luminosa e stradale” .
La mancanza di segnaletica luminosa e stradale significa che la buca e l'apparato non rifrangente non solo non erano resi visibili per mancanza di dispositivi luminosi che avvertissero i conducenti dei veicoli che vi si avvicinassero , ma che mancava ogni segnalazione stradale nella parte di strada antecedente lo sprofondamento, che avvisasse gli utenti della grave anomalia che poco più avanti si sarebbero trovati quale ostacolo, occupante il centro della strada ed una consistente porzione di carreggiata
E' vero che nel rapporto vi è menzione di alcune violazioni al CdS che sono state constatate dai
VVUU , ma sono indicati solo gli articoli e il numero dei verbali (articoli 193 comm 1 e 2 , art 213
7 comma 2 sexies e art 125 comma 3 e 5 ) mentre non sono stati tempestivamente prodotti i verbali per poter conoscer il contenuto esatto delle contravvenzioni .
Dalle indicazioni delle norme violate si può ricavare che siano state riscontrate violazioni comportanti il sequestro del veicolo per mancanza della patente di guida corrispondente al tipo di veicolo del conducente e per la mancanza di copertura assicurativa;
mentre non risulta siano state contestate imprudenze o violazioni specifiche nella condotta di guida tenuta nell'occorso .
Pertanto, l'inosservanza di una norma relativa alla circolazione stradale, pur comportando responsabilità sotto altro profilo, non è da sola sufficiente a determinare la responsabilità civile per l'evento dannoso, se questo non sia eziologicamente riconducibile alla trasgressione stessa;
infatti:
<il fatto colposo del danneggiato, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., deve connettersi causalmente all'evento dannoso, non potendo quest'ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, né potendosi collegare direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito;
ne consegue che non ogni esposizione
a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell'evento dannoso>> - Cass. sentenza n. 1295 del 19.01.2017 ed ex multis Cass. sentenza n. 14885 del
31.05.2019; Cass. Ord. Ordinanza n. 5729 del 27/02/2019: Cass. sentenza n. 26239 del 22.11.2013;
Cass. 21 gennaio 1995, n. 699.
Per quanto sopra argomentato, questa Corte d'Appello, deve valutarsi assai più grave
l'inadempienza dell'ente pubblico (e della società da questo incaricata, del cui operato risponde) per non avere rimediato alla buca creatasi sull'asfalto, e anzi per averla delimitata con un manufatto insidioso, non segnalato in alcun modo, creando una situazione di rilevante ed evidente pericolo ed insidia per gli utenti della strada
Pur nella imputabilità ad entrambe le parti di violazioni di regole di condotta , certamente assai più rilevanti e gravi sono state quelle dell'ente Comunale sia per il verificarsi del fatto che per la gravità delle conseguenze ( mancata messa in sicurezza della buca, assoluta mancanza di preavviso della grave anomali stradale per mancanza di segnaletica per chi vi si approssimasse percorrendo una strada in pendenza discendente, mancanza di segnali luminosi sulla delimitazione stessa , in una condizione di limitata o diminuita visibilità imputabile anche alla frondosa vegetazione esistente sul posto).
Appare quindi di giustizia ed in parziale accoglimento del motivo di appello, rimodulare il concorso colposo dell'appellante nella minore misura del 30%, restando il residuo 70% a carico del CP_1
8 Di conseguenza la misura del risarcimento del danno che spetta al è corrispondente al Pt_1
70% dell'intero di gran lunga superiore al 20% riconosciuto in primo grado.
Va conseguentemente rideterminato il risarcimento del danno spettante all'infortunato , tenendo conto dei seguenti elementi:
- non è oggetto di censura né di motivi di appello l'applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano del 2018, utilizzate per la liquidazione del danno non patrimoniale
(biologico e dinamico.-relazionale) : l'appellante ha concluso espressamente che i dannii fossero riconosciuti <<… per come quantificati nel corso del giudizio di primo grado, oltre interessi e rivalutazioni …>>>
- il risarcimento non può quindi essere calcolato diversamente o sulla scorta di una diversa Tabella , ma deve essere soltanto attualizzato nell'importo (rivalutato) . Quindi la somma deve essere rivalutata alla data odierna , applicando gli indici ISTAT per il periodo compreso tra la decisione di primo grado e l'odierna
- non è contestata la misura del danno permanente (35%) che temporaneo (33 gg di
i.t.t; 120 gg di i.t.p. al 50%; 30 gg di i.t.p. al 25%) riconosciuto dal CTU medico – legale la cui relazione non è stata mai censurata, non avendo le parti neppure proposto osservazioni nei termini in primo grado loro concessi.
Tanto premesso, il risarcimento (totale) per l'invalidità permanente calcolato con le tabelle di
Milano del 2018 per una percentuale di 35% in un danneggiato di 35 anni di età al momento del fatto era pari nel 2018 ad euro 207.317,00 . Questo, rivalutato all'attualità, ammonta ad euro 245.463,33.
Deve riconoscersi a il 70% di questo importo, pari ad euro 171.824,331 restando a suo Pt_1 carico il residuo 30% ascrivibile al concorso colposo come rideterminato;
Invece il ristoro per il danno da inabilità temporanea – totale e parziale – secondo i periodi riconosciuti dal CTU e dalla sentenza per un totale di euro 9.849,00 al 2018, rivalutato all'attualità ammonta ad euro € 11.661,22. Deve riconoscersi a il 70% di questo importo, pari ad euro Pt_1
8.162,854, restando a suo carico il residuo 30% ascrivibile al concorso colposo come rideterminato
- Il risarcimento dovuto al (nella misura del 70% dell'intero) è quindi Pt_1 pari all'attualità all'importo di euro 179.987, 185 (euro 171.824,331 + euro 8.162,854) la somma così rideterminata è comprensiva della minor somma riconosciuta in primo grado , da detrarsi se corrisposta , previa equiparazione delle poste alla stessa data;
- La somma effettivamente dovuta (previa decurtazione di quanto già riconosciuto, se effettivamente pagato) deve essere devalutata alla data del sinistro (15.09.2010) e gli interessi al tasso legale calcolati e corrisposti sulla somma via via annualmente rivalutata fino alla data della presente sentenza.
9 - Dalla data della odierna sentenza, il debito del si trasformerà in un debito di CP_1 valuta (Cass Sez. 2, Sentenza n. 8507 del 14/04/2011) e da quel momenti maturerà soltanto interessi a tasso legale, che si dovranno corrispondere fino all'effettivo soddisfo.
II
E' infondato il secondo motivo , con cui chiede una maggiore misura di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale sotto il profilo esistenziale e della personalizzazione del danno stesso.
L'applicazione della Tabella di Milano del 2018 , cui esplicitamente si è rifatto il Tribunale per la liquidazione del danno (riconosciuta al momento della liquidazione come un parametro corretto e condivisibile - conteneva già in sé la componente del danno diamico-relazionalare e del danno morale – cfr Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 15733 del 17/05/2022 “Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il "quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari
(che contemplano entrambe le voci di danno), mentre, ove si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce, salvo procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico (con esclusione, dunque, della componente morale), qualora sussistano i presupposti per la personalizzazione di tale tipologia di pregiudizio.”
Non vi è una autonoma categoria risarcibile di danno “esistenziale” , secondo le ormai consolidate ricostruzioni dettate dalla giurisprudenza di legittimità, che riconducono quello che un tempo era indicato come danno esistenziale, ad una componente del danno dinamico- relazionale già compreso nel risarcimento tabellare del “danno alla persona” , nelle sue molteplici sfaccettature.
Semmai – come ricordato dalla citata sentenza di legittimità – può essere “personalizzato” il risarcimento, laddove le peculiarità dello stile di vita e delle abitudini del danneggiato siano incise in misura diversa e maggiore rispetto alle ricadute che quel tipo di danno possa avere sulla generalità delle persone;
ed in tal caso il danno deve essere adeguato alla diversità della situazione del singolo, che si discosta dalla misura del risarcimento tabellare “standard” che le tabelle puntano a ristorare.
Tuttavia è pacifico che le condizioni che giustificano la personalizzazione devono essere allegate tempestivamente e provate (Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 31681 del 09/12/2024 “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge
o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal
10 danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”.
Il nella domanda iniziale invece non ha fatto neppure un cenno a possibili circostanze Pt_1 giustificanti la personalizzazione , quindi vi è una assoluta carenza di allegazione ; la domanda introduttiva, assolutamente generica, chiedeva la liquidazione dei danni “patrimoniali e non patrimoniali” senza nulla precisare al riguardo.
Parimenti, nessuna prova né istanza istruttoria è stata formulata al fine di dimostrare quanto solo tardivamente dedotto , ovvero che il non avrebbe più potuto dedicarsi al calcio e Pt_1 all'equitazione (allegazione peraltro anch'essa estremamente generica, e priva di connotazioni che illustrassero quale rilevanza avrebbero avuto nella vita dell'infortunato tali attività, senza considerare che il risultava essere disoccupato , privo di patente di guida e a bordo di un ciclomotore Pt_1 non assicurato .
L'articolata prova testimoniale richiesta nella memoria dell'art 183 secondo termine cpc non fa alcun riferimento a circostanze che potrebbero giustificare alcuna personalizzazione, mai chieste;
la prova è stata ammessa ed assunta ma riguardava tutt'altre circostanze,.
Il motivo di appello che lamenta la mancata personalizzazione è quindi del tutto infondato.
III
Va respinto anche il terzo motivo di appello, nella parte relativa alle doglianze per il mancato riconoscimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa.
Intanto deve rilevarsi che nell'originaria domanda non vi è traccia di alcuna allegazione relativa alle competenze o alle attività svolte dal , né vi è una esplicita richiesta del danno patrimoniale da Pt_1
“mancato” o ridotto guadagno in conseguenza del sinistro.
Comunque, pur volendo presumere che nella generica domanda di risarcimento del danno
“patrimoniale” potesse comprendersi il danno da ridotta capacità lavorativa, non vi è alcuna prova che l'incidente e i postumi abbiano causato danno patrimoniale, poiché nessuna attività lavorativa risulta che l'attore avesse mai svolto prima, pur avendo ormai 35 anni al momento del sinistro .
Infatti, l'appellante richiama le conclusioni del perito medico del Tribunale secondo cui postumi indubbiamente possono costituire un notevole impedimento in caso di attività lavorativa non sedentaria>>, ma non ha dimostrato quale attività non sedentaria egli avrebbe potuto svolgere in base al proprio bagaglio di competenze e alle proprie aspirazioni, limitandosi ad asserire di aver conseguito il diploma di geometra, senza tuttavia documentarlo e senza dare prova di aver svolto l'attività professionale pertinente al titolo di studi dal momento del presumibile conseguimento dello stesso (18 anni) al verificarsi del sinistro (35 anni).
11 Invero, lo stesso CTU ha rilevato <<… il periziando non svolge alcun lavoro proficuo sia all'epoca dell'incidente che in atto>>.
Occorre precisare, come chiarito in sede di legittimità, che non può applicarsi in termini di automatismo l'invocato parametro della liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa, secondo il criterio del triplo della pensione sociale, quale indicatore di una soglia minima: <in tema di danno patrimoniale da incapacità lavorativa, la relativa liquidazione non può essere fatta in modo automatico in base ai criteri dettati dall'art. 4 della L. 26 febbraio
1977, n. 39, trattandosi di norma che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa, che comunque incombe al danneggiato e che può essere data anche in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità di lavoro specifica>>- Cass., n. 23761 del 2011.
Detto parametro sopperisce a situazioni di impossibilità di documentare il reddito per circostanze obiettive quali la giovane età, la mancata conclusione degli studi intrapresi, la cassa integrazione o la disoccupazione involontaria per perdita di precedenti occupazioni .
Dagli atti di causa emerge che non verte in nessuna delle indicate condizioni, Parte_1 essendo al momento del sinistro già trentacinquenne e tuttavia inoccupato e non avendo fornito prova degli studi , né del titolo di “geometra” solo asseritamente conseguito;
e non avendo provato di avere mai lavorato.
Il documento di identità prodotto in allegato all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato non riporta alcun titolo di studio ma una generica indicazione di “libero professionista”, che appare contraddetta dallo stato di inoccupazione che l'attore – odierno appellante – non ha mai neppure giustificato, non avendo mai spiegato per qual ragione non lavorasse benché fosse più che adulto .
In tale condizione in cui l'attore- appellante non risulta avere mai lavorato, non può trovare spazio alcun ristoro per una condizione che non dipende dal sinistro e non ha relazione causale con esso.
L'attore non lavorava e non risulta che lo abbia mai fatto neppure prima del sinistro nonostante avesse già 35 anni, e ciò esclude la possibilità di ritenere conseguente al sinistro o fonte di danno la perdita o riduzione di una capacità lavorativa mai attivata, e che mai aveva prodotto reddito .
Non risulta documentata neppure alcuna spesa medica, circostanza indicata al punto n. 8 della motivazione della sentenza impugnata e mai smentita
Nulla può quindi riconoscersi a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, e il motivo di appello sul punto risulta infondato
IV
12 Infondate sono le doglianze sull' “errata liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione” almeno da intendersi come criteri adottati nella sentenza appellata (e salvi i ricalcoli che dovranno essere eseguiti sulla diversa somma riconosciuta in questa sede a titolo di differenza del danno non patrimoniale attribuita)
La sentenza ha adottato il criteri di calcolo indicato nella decisione di legittimità Cass a Sezioni
Unite n 1712 del 1995, espressamente citata nella motivazione.
Il Tribunale , liquidando secondo le tabelle milanesi del 2018 e nel 2018 il danno in moneta attuale
(ovvero già rivalutato al momento della liquidazione), ha poi stabilito che gli interessi dovessero calcolarsi sulla somma devalutata fino al momento del sinistro (165.9.2010) e annualmente rivalutata fino alla data della sentenza .
Il criterio di calcolo per la determinazione del debito di valore , ovvero del risarcimento scaturente dall'illecito extracontrattuale è corretto, e deve intendersi (implicitamente) che gli interessi, in difetto di determinazioni diverse dovessero essere quelli al tasso legale per ogni periodo vigente .
Parimenti è noto che la somma così determinata fino al momento della decisione , dalla pubblicazione della sentenza si trasformi in debito di valuta . E che poi, da quel momento, maturi interessi compensativi , da calcolarsi al tasso legale fino al soddisfo.
L'unico aspetto del motivo di appello che appare contrastare tale decisione (che per il resto è già rispondente alle argomentazioni dell'appellante ) è la richiesta degli interessi moratori previsti dal quarto comma dell'art 1284 cc che il danneggiato pretenderebbe si applichino alla somma dopo il deposito della sentenza.
La richiesta non può avere seguito, posto che “Il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma
4, c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione. (Nella specie, la
S.C. ha cassato, decidendo nel merito, il decreto con cui la corte d'appello, nel liquidare l'indennizzo
a titolo di equa riparazione ex l. n. 89 del 2001, aveva applicato il saggio degli interessi in misura pari a quello previsto in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).” (Cass Sez. 2,
Sentenza n. 28409 del 07/11/2018).
Non sconosce il Collegio l'esistenza di pronunce di legittimità che si discostano da tale principio, ma che non appaiono rispondenti al dettato esplicito della norma, che fa riferimento ad un accordo delle parti, che, come ben chiarito dalla sentenza di legittimità riportata , espressione di giurisprudenza consolidata e logicamente fondata sull'osservazione per cui ove le obbligazioni
13 derivino da fatto illecito o dalla legge “ non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio”.
Pertanto con le precisazioni sopra indicate sul calcolo delle rivalutazioni e degli interessi, è infondato e da respingere il motivo di appello riferito al IV comma dell'art 1284 cc
V
Infondato è infine il quinto e ultimo motivo, con cui l'appellante chiede la revisione della quantificazione del danno per aggravamento del proprio stato di salute.
Aggravamento che deve essere adeguatamente documentato per giustificare altre attività istruttorie, che altrimenti sarebbero meramente esplorative.
Nessun elemento concreto ha però addotto il per giustificare l'aggravamento; e addirittura Pt_1 non ha neppure chiarito espressamente per quali patologie e in quale misura si sarebbe aggravato il suo stato di salute, e quanto avrebbero inciso sulla percentuale di invalidità già riconosciuta.
La relazione medica di parte prodotta con l'appello non indica né specifica quali sarebbero le ragioni dell'aggravamento; la patologia psichiatrica (definita come disturbo post-traumatico da stress) è stata già considerata e valutata dal CTU di primo grado (alla relazione del CTU nessuna delle parti ha fatto alcuna osservazione).
Del resto le diagnosi portate dal certificato ASP del 11.08.2014 sono precedenti alla relazione peritale di primo grado, non potrebbe da quello desumersi alcun aggravamento, e ove non fosse stato tempestivamente prodotto in primo grado , non potrebbe essere prodotto in questa sede né valutato per il divieto dettato dall'art 345 cpc
L'indagine medica è intervenuta dopo cinque anni dal sinistro;
il CTU nella relazione del settembre
2015 ha espressamente definito permanenti e stabili i postumi riscontrati (“Gli esiti rilevati sono oramai stabilizzati e quindi non suscettibili di miglioramento futuro e incidono negativamente sulle condizioni psico-fisiche del soggetto. Non può essere nemmeno ipotizzata l'evoluzione positiva dei postumi di natura psichiatrica in quanto la sindrome post-traumatica da stress è oramai strutturata
e quindi a carattere di cronicità.”)
A fronte di ciò , l'aggravamento ulteriore a distanza di un tempo ancora maggiore diventa un fatto eccezionale soprattutto se lo si correli a conseguenza del sinistro accaduto tanto tempo prima, ed esige una accuratissima e chiara definizione di quale sia la patologia da ritenersi aggravamento postumo e quale incidenza abbia potuto avere sul danno già riconosciuto.
Nessuno di queste allegazioni né prove documentali è stata minimamente fornita, le generiche argomentazioni dell'appellante non consentono neppure di avviare un accertamento. Anche tali motivi di doglianza sono inconsistenti
VI
14 Il solo parziale accoglimento dell'appello (con il rigetto di quasi tutti i motivi, compresa la richiesta di riconoscimento di un danno patrimoniale elevato , calcolato nell'atto di appello in misura superiore a 400.000 euro- cfr pag 18 atto d'appello, domanda però infondata), comporta che siano compensate per 2/3 fra e le spese di entrambi i gradi, lasciando Pt_1 Controparte_1 il terzo residuo a carico dell'ente territoriale
Applicando il DM 55/2014 e il DM 147/2022 , tenendo presente il valore della causa in rapporto al decisum , rientrante nello scaglione compreso da € 52.001 a € 260.000, e i parametri medi, nell'intero i compensi risultano pari ad euro 14.103,00 per il primo grado ( di cui fase di studio della controversia, valore medio:€ 2.552,00, fase introduttiva del giudizio, valore medio:€ 1.628,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:€ 5.670,00, fase decisionale, valore medio:€
4.253,00); e ad euro 14.317,00 per il presente grado di appello ( di cui per fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:€ 4.326,00 Fase decisionale, valore medio:€
5.103,00) .
Un terzo dei due importi effettivamente dovuto dai per il ristoro delle spese di lite del CP_1
sarebbe pari rispettivamente ad euro 4.701,00 per il primo grado e ad euro 4.772,00 per Pt_1
l'appello, somme da maggiorarsi di CU già versato, spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge .
L'importo di spese liquidate in primo grado è superiore e on può essere ridotto né modificato in misura peggiorativa per l'appellante rispetto a quanto deciso: resta confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui liquida le spese pone a favore dei difensori distrattari dell'attore
Poiché per l'appello risulta ammesso al PSS, le spese di euro 4.772,00 devono esee Pt_1 poste a favore dello Stato
Nulla per le spese con la dichiarata fallita e non costituitasi dopo la interruzione in CP_2 primo grado, né nel presente appello
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull' 'appello in epigrafe, proposto avverso la sentenza n.1510/2018 del 16.10.2018, emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria a definizione del procedimento RG n. 2014/2011,così provvede:
- dichiara la contumacia del Controparte_2
- accoglie parzialmente l'appello, ed in parziale riforma dell'appellata sentenza:
a) ridetermina il concorso colposo del nella misura del 70%, e lo Controparte_1 condanna al pagamento in tal misura del risarcimento del danno;
15 b) liquida il risarcimento dovuto dal per l'importo di euro 179.987, 185, Parte_2 misura già calcolata nel 70% e comprensiva della minor somma riconosciuta in primo grado , da detrarsi se corrisposta , previa equiparazione delle poste alla stessa data;
c) a somma effettivamente dovuta (previa eventuale decurtazione) dovrà essere devalutata alla data del sinistro (15.09.2010) e gli interessi al tasso legale calcolati e corrisposti sulla somma via via annualmente rivalutata fino alla data della presente sentenza;
dopo la quale sulla somma matureranno solo interessi a tasso legale, dovuti fino all'effettivo soddisfo.
- rigetta nel resto l'appello
- nulla per le spese con il fallimento della contumace CP_2
- conferma la liquidazione e regolazione fra le parti delle spese del primo grado stabilita dal Tribunale;
- pone a carico del delle spese dell'appello che si liquida in tal misura CP_3 per euro 4.772,00 da maggiorarsi di CU già versato, spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge .
- dispone che le spese dell'appello siano corrisposte in favore dello Stato , in virtù dell'ammissione al PSS dell'appellante per il presente grado .
Reggio Calabria, così deciso il 24 giugno 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
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