TRIB
Ordinanza 24 marzo 2025
Ordinanza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 7701/2024 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Diletta Maria Grisanti, a scioglimento della riserva assunta, con assegnazione alle parti di termine per il deposito di note conclusive, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento cautelare iscritto al n. 7701/2024 R.G., promosso con ricorso ex artt. 1168 e 1170 c.c.
e 703 c.p.c. depositato in data 18.04.2024 da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Venezia-Mestre Parte_1 C.F._1
(VE), via Rampa Cavalcavia n. 1, presso lo studio dell'avv. Jacopo Molina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
(c.f. Controparte_1 C.F._2
(c.f. ) CP_2 C.F._3 entrambi elettivamente domiciliati in Venezia-Mestre, via Egidio Marcon n. 8, presso lo studio dell'avv.
Patrizia Semenzato che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistenti - in punto: azione di reintegra/manutenzione nel possesso;
MOTIVI
Con ricorso promosso ex artt. 1168 e 1170 c.c. e 703 c.p.c., adiva il presente Tribunale Parte_1 affinché venisse ordinata con decreto emanato inaudita altera parte a e a Controparte_1 CP_2
l'immediata rimozione del cancello dagli stessi installato a loro cura e spese e, in caso di omessa esecuzione spontanea, la possibilità di asportare direttamente il manufatto con addebito delle relative spese alle controparti e conseguente immediata reintegrazione nel possesso del libero passaggio al fondo agricolo di sua proprietà sito in San Liberale di Marcon (Ve) (costituito da fabbricato e campi) così catastalmente censito al Comune di Marcon, Foglio 17, Catasto Terreni, Mapp. 43 -45 - 46 -83 -84
-85 -156 -254 nonché, in ogni caso, l'ordine di cessazione della molestia nel possesso della servitù di passaggio sulla capezzagna (via G. Leopardi), ovvero in via subordinata, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, l'immediata reintegra/cessazione di ogni turbativa con riferimento al possesso del libero passaggio sulla strada sterrata/capezzagna a cura e spese dei medesimi.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva in particolare:
- di essere proprietario del compendio agricolo sopra meglio indicato in virtù di successione in morte del padre , il quale lo aveva acquistato in data 02.04.1952; Per_1
- che e sono rispettivamente proprietari del terreno identificato CP_2 Controparte_1 al fg. 17, particella 638-637-636 (ex 417) e del terreno di cui al Fg. 17 particella 415, entrambi confinanti con la sua proprietà;
- che le proprietà di entrambi i resistenti sono divise da una strada sterrata, che costituisce il prosieguo della strada pubblica via Giacomo Leopardi;
- che tale strada costituisce accesso al proprio fondo, nonché a quello dei suddetti;
- di aver utilizzato tale strada fin dal 1952 anche per il tramite di soggetti terzi, in maniera indisturbata e senza contestazione alcuna;
- di aver conseguito la piena proprietà del compendio solo nel 1990 a seguito della morte della propria madre, fino ad allora titolare di un diritto di usufrutto sul bene;
- di aver, in ogni caso, usucapito la servitù di passaggio per aver utilizzato il medesimo in modo pacifico e indisturbato per più di venti anni;
- che, nel maggio del 2023, controparte gli aveva comunicato l'intenzione di revocare l'autorizzazione al passaggio;
- che e avevano, dunque, provveduto a impedire l'accesso mediante CP_1 CP_2 apposizione di un cancello chiuso a chiave;
- che la condotta di spoglio ovvero di turbativa, iniziata nel mese di maggio 2023, era continuata fino al mese di settembre dello stesso anno;
- di non aver, dunque, la possibilità di coltivare il proprio fondo anche per il tramite di terzi, con conseguente rischio di perdita economica, non essendovi alternative al percorso de quo per il passaggio dei macchinari agricoli necessari al raccolto;
- che l'apposizione del cancello, infatti, impedisce o comunque rende più difficoltoso il passaggio di mezzi agricoli;
- che la strada sterrata era già presente a far data dal 1934-1939 ed era proprio a servizio delle uniche due abitazioni all'epoca esistenti di cui una era stata acquistata appunto da CP_1
nel 2006, fatte salve tutte le servitù attive e passive e con la servitù di passaggio;
[...]
- che, dall'atto di compravendita del proprio compendio, si presume che la strada fosse a servizio dei frontisti, per destinazione del pater familias;
- che l'esistenza di una servitù di passaggio è confermata anche nell'atto pubblico con cui la madre di aveva ceduto a quest'ultima il terreno di sua proprietà; CP_2 - che, ad ogni modo, tale via potrebbe aver natura pubblica o essere asservita ad uso pubblico.
Si costituivano nel presente giudizio e chiedendo il rigetto di tutte le Controparte_1 CP_2 domande ex adverso formulate eccependo in particolare: 1) la mancata formalizzazione della consolidazione dell'usufrutto; 2) che è proprietaria, tra l'altro, degli immobili siti in CP_2
Comune di Marcon, foglio 17 mapp. 637 e 638 ma non del 636; 3) che tali immobili non confinano con la proprietà del ricorrente ma sono attraversati dalla capezzagna che divide la proprietà di
[...]
da quella di 3) che né via Giacomo Leopardi, né la relativa parte finale sono CP_2 Controparte_1 pubbliche;
4) che non corrisponde al vero che l'accesso alla proprietà del ricorrente viene praticato ininterrottamente dal 1951 e che sia sempre avvenuto per il tramite della suddetta via;
5) che il fondo di proprietà del ricorrente non risulta, comunque, intercluso considerato che nel 1952, l'accesso avveniva tramite l'attuale via Praello e che solo successivamente era stato concesso tacitamente per mera cortesia il transito sull'attuale strada sterrata;
7) di aver dovuto revocare il permesso di transito in ragione della frequenza di passaggio e della voluminosità dei mezzi agricoli da parte di terzisti anche in considerazione del disturbo che gli stessi provocano all'attività ristorativa di entrambi;
8) che nello stesso atto di compravendita stipulato dal padre di era stata dichiarata l'inesistenza di Parte_1 qualsivoglia servitù di passaggio e che i beni acquistati avrebbero avuto accessi alla strada diretti e indipendenti;
9) di aver, comunque, consegnato a controparte a titolo di cortesia le chiavi del cancello apposto;
10) l'assenza di prova dell'animus possidendi; 11) la mancata prova della natura di fondo servente delle proprietà di e già a far dal 1934-1939; 13) che la servitù di CP_2 Parte_2 passaggio richiamata da controparte riguarda il confine a nord del mappale 746; 14) che l'accesso diretto e indipendente del fondo in titolarità di cui fa riferimento quest'ultimo è quello Parte_1 che si dipana a sud dei suoi terreni fino a via Praello.
Sentiti gli informatori, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva trattenuta in riserva previa assegnazione alle parti di termine per il deposito di note conclusive.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Ebbene, sulla base della documentazione in atti nonché di quanto dichiarato dagli informatori indicati da , quest'ultimo risulta aver fornito prova dell'effettivo possesso della servitù di Parte_1 passaggio insistente sulla capezzagna (costituente prolungamento della via G. Leopardi) che suddivide i mappali corrispondenti alle proprietà esclusive di ciascuno dei due resistenti e che porta direttamente all'accesso del compendio immobiliare in titolarità del suddetto, con la conseguenza che deve ritenersi, dunque integrato, il primo dei requisiti della tutela possessoria azionata.
A tal proposito, infatti, gli informatori di parte ricorrente hanno avuto modo di chiarire, proprio in merito all'utilizzo della capezzagna per l'accesso al fondo del suddetto anche per il tramite di terzisti, come: “riferisco da quando passo io, ossia dal 1985/1987, ho visto che lo utilizzavano come unico passaggio […] sì è vero, sono sempre passati di lì” (cfr. dichiarazione resa da di cui al verbale del Testimone_1 07.11.2024) ed ancora “sì è vero, lo conosco (ricorrente) e frequento i luoghi da circa 60 anni […] sì è vero, sono sempre passati da lì” (cfr. dichiarazione di di cui al sopra citato verbale): da tali dichiarazioni Tes_2 emerge con tutta evidenza che l'inizio dell'esercizio del possesso della suddetta servitù da parte di risulta risalire, in virtù del meccanismo di successione nel possesso, ad un periodo Parte_3 addirittura antecedente all'acquisto della piena proprietà del compendio avvenuta nel 1990 da parte del medesimo a seguito del decesso della di lui madre.
Né ai fini dell'esclusione del possesso in capo al ricorrente vale quanto allegato da e CP_2 in merito ad un'asserita concessione da parte degli stessi della possibilità di transitare Controparte_1 lunga la capezzagna a titolo di mera cortesia, posto che i suddetti non solo non hanno fornito alcuna prova atta ad escludere, quanto meno in via presuntiva, l'animus possidendi in capo a , Parte_3 ma dalle dichiarazioni degli informatori sopra riportate emerge come la strada continui ad essere oggetto di transito da decenni, a comprova, seppur in via presuntiva, che tale facoltà non è mai stata oggetto, appunto, di concessione (sull'onere della prova nel giudizio possessorio, cfr. Corte d'Appello di Genova, sez. II, 05.04.2022, n. 370, secondo cui “in base al principio generale fissato dall'art. 2697 c.c., una volta dimostrata la sussistenza del possesso spetta a chi lo contesta l'onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza, che hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato ed implicano una previsione di saltuarietà e di transitorietà” e ancora, in merito alla valenza presuntiva della durata dell'attività esplicata, Cass. civ. sez. II, 7 febbraio 2024, n. 3494 in virtù della quale “nell'indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e quindi sia inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia o buon vicinato, tenuto conto che nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo, mentre il rapporto di parentela e,
a fortiori, il rapporto di stretta parentela giustificano notoriamente la configurazione di atteggiamenti di accondiscendenza
e, quindi, di tolleranza pur al cospetto di forme di godimento esclusivo di lunga durata”).
Tanto precisato, passando dunque alla qualificazione della fattispecie dedotta nel presente giudizio consistente, per l'appunto, nell'avvenuta installazione, da parte dei resistenti, di un cancello con piloni laterali piantati sui fondi in titolarità degli stessi in corrispondenza e a chiusura dell'accesso al fondo del ricorrente di misura tale da non permettere ovvero da rendere più difficoltoso l'accesso dei macchinari agricoli al medesimo, essa dev'essere ricondotta quantomeno all'ipotesi di turbativa del possesso se non addirittura di spoglio.
E infatti, alla luce di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di azioni a difesa del possesso, è configurabile la molestia possessoria ove la condotta comporti una modifica dello stato dei luoghi, idonea a determinare una condizione di potenziale pericolo al possesso altrui e a produrre un'apprezzabile compressione delle facoltà con cui detto possesso si esteriorizza, sicché costituisce turbativa del possesso l'installazione di una porta sul muro comune, che limita le possibilità di utilizzazione del corrispondente spazio da parte dell'altro proprietario e consente l'esercizio di una servitù di passaggio sul fondo di quest'ultimo”(cfr. Cass. civ. sez. II, 23 ottobre 2018, n. 26787; nello stesso senso, Cass. civ., sez. II, 30 settembre 2016, n. 19586, in base alla quale “in tema di azioni possessorie, la distinzione tra spoglio e molestia riguarda la natura dell'aggressione all'altrui possesso, nel senso che il primo incide direttamente sulla cosa che ne costituisce l'oggetto, sottraendola in tutto o in parte alla disponibilità del possessore, mentre la seconda si rivolge contro l'attività di godimento di quest'ultimo, disturbandone il pacifico esercizio, ovvero rendendolo disagevole e scomodo”), con la conseguenza che risulta fondato quanto sostenuto da parte ricorrente in merito quantomeno all'integrazione, nel caso di specie, di una turbativa del possesso vantato da
, ed esercitato anche per il tramite di terzi, considerato che la modifica dello stato dei Parte_3 luoghi (consistita, appunto, nel restringimento della carreggiata della capezzagna in corrispondenza dell'accesso al proprio fondo) ha reso più difficoltoso il passaggio di taluni mezzi agricoli (mietitrebbie per il mais e per le barbabietole), impedendo addirittura l'esercizio del possesso attraverso taluni altri macchinari (nello specifico, quello per la raccolta delle barbabietole) così come confermato dall'informatore il quale ha chiaramente precisato che “si passa ma con difficoltà, con un Testimone_1 altro operatore che coadiuvi perché c'è una doppia curva della casa colonica davanti […] sì è vero, ho chiamato io Tes_3
per il sopralluogo e abbiamo verificato che serviva un allargamento e uno spostamento del cancello per poter fare
[...] la curva davanti alla casa” riferendosi ai macchinari necessari alla coltivazione delle barbabietole (cfr. verbale di escussione degli informatori già citato).
Sulla base delle dichiarazioni sopra riportate, la condotta posta in essere dai resistenti deve ritenersi integrare un'ipotesi di spoglio/molestia possessoria considerato che la stessa ha comportato un'apprezzabile compromissione della possibilità di utilizzare la servitù di passaggio da tempo esercitata dal ricorrente, nonostante la disponibilità manifestata a fornirgli le chiavi del manufatto (sul punto,
Cass. civ., sez. II, 23 ottobre 2018, n. 26787, secondo cui “in tema di azioni a difesa del possesso, è configurabile la molestia possessoria ove la condotta comporti una modifica dello stato dei luoghi, idonea a determinare una condizione di potenziale pericolo al possesso altrui e a produrre un'apprezzabile compressione delle facoltà con cui detto possesso si esteriorizza”).
Alla luce di tutto quanto esposto, deve essere accolta la richiesta del ricorrente volta ad ottenere l'ordine nei confronti di e a provvedere all'asporto e/o riposizionamento, a Controparte_1 CP_2 loro cura e spese, del cancello dagli stessi apposto in modo da consentire il passaggio di tutti i macchinari agricoli necessari alla coltivazione del fondo del ricorrente.
Le spese vengono liquidate come in dispositivo sulla base dell'applicazione dei parametri di cui al d.m.
n. 55/2014, tenuto conto della natura (cautelare), del valore (indeterminabile, complessità bassa) della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna e a rimuovere il CP_2 Controparte_1 cancello/riposizionare i relativi paletti dagli stessi installati in modo da consentire il passaggio al ricorrente anche tramite i macchinari agricoli necessari alla coltivazione del fondo nonché autorizzandolo, in caso di mancata esecuzione spontanea dei resistenti, a procedervi con addebito delle relative spese a questi ultimi;
- condanna parte resistente alla refusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 5.213,00 per compensi, euro 286,00 per anticipazioni oltre a spese generali al
15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Venezia, 21.03.2025
Il Giudice dott.ssa Diletta Maria Grisanti