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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/08/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 648/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Barbara BORTOT Presidente
Dr. Gaetano CAMPO Consigliere rel.
Dr. Silvia BURELLI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato in data 13 agosto 2021 da:
C.F.: , nato ad [...], Parte_1 C.F._1
il 12.09.1961 e residente in [...], Mogliano
Veneto (TV), rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Campesan (C.F:
, PEC: C.F._2
come da procura allegata al Email_1
ricorso di primo grado espressamente valido anche per la presente fase e con domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, P.zza
Pontelandolfo n. 6 (per eventuali comunicazioni e/o avvisi di cancelleria si indica la PEC: Email_1
e il numero di telefax 0444325020) 2
- appellante - contro in concordato preventivo, c.f.: , in CP_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore unico dott. c.f. Controparte_2
, corrente in Chiuppano, Via Ponte dei C.F._3
Granatieri n. 4, rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto e con esso unita con modalità telematiche ai sensi di legge, dall'avv. Giuliana Frison, c.f.: , pec: C.F._4
e con domicilio eletto Email_2
presso il suo studio in Schio, Via XX Settembre n. 73 (comunicazioni ed avvisi potranno essere trasmessi al n. telefax 0445.1712011 o all'indirizzo pec suindicato)
-appellato-
Oggetto: Riforma della sentenza n. 55/2021 del Tribunale di Vicenza.
In punto: Rapporto di lavoro dirigenziale. Dimissioni. Indennità.
Causa trattata all'udienza del 19 giugno 2025.
CONCLUSIONI:
Conclusioni dell'appellante: in riforma parziale, per le ragioni di cui in narrativa o per le diverse ritenute di giustizia, della sentenza n. 55/2021 del Tribunale di
Vicenza – Sez. Lav., dott. Paolo Talamo, pubblicata il 24/02/2021 nel procedimento rubricato al n. 576/2019 R.C. Lav.:
1) In via principale: accertata e dichiarata la sussistenza di una giusta causa di dimissioni del dott. e/o comunque la violazione degli Pt_1 3
artt. 1358 e 1359 c.c., condannarsi la società convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere al dott. Pt_1
la somma di euro 825.000,00 (ottocentoventicinquemila,00)
[...]
stabilita nella lettera di assunzione o la diversa somma ritenuta di giustizia;
2) In subordine: accertata e dichiarata la sussistenza di una giusta causa di dimissioni del ricorrente, condannarsi la società convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere al dott. il trattamento di cui all'art. 16 del CCNL Dirigenti Parte_1
Industriali pari a sei mensilità di preavviso pari all'importo complessivo non inferiore a € 64.532,50
(sessantaquattromilacinquecentotrentadue,50) o nella diversa somma che risulterà di giustizia;
3) In ogni caso condannarsi la società convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere al dott. Parte_1
l'indennità supplementare prevista dal CCNL Dirigenti Industria pari a 8 mensilità di preavviso pari all'importo complessivo non inferiore a € 86.043,33 (ottantaseimilaquarantatre,33) o per la diversa somma risultante di giustizia. 4) In ogni caso: condannarsi la convenuta a corrispondere, sugli importi comunque dovuti, la rivalutazione e gli interessi di legge dalla maturazione di ogni singolo credito e fino al saldo effettivo ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. ovvero a risarcire il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. (quantificabile nella rivalutazione e negli interessi); con la precisazione che per il periodo successivo alla domanda giudiziale il saggio di interesse legale è ex art. 1284, comma 4 c.c., così come modificato dal D.L. n. 132/2014 conv. 4
in Legge n. 162/2014 pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali;
5) con vittoria di spese e compensi legali per entrambi i gradi di giudizio;
6) confermarsi per il resto la sentenza impugnata.
Conclusioni dell'appellata:
1) Dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello avversario.
2) In parziale riforma della sentenza appellata: - accertarsi e dichiararsi che il ricorso di primo grado avversario era infondato in fatto e in diritto, anche per nullità o simulazione del contratto di lavoro subordinato sottoscritto tra le parti per i motivi in atti;
- accertarsi e dichiararsi che rassegnava le dimissioni senza giusta Parte_1
causa e, per l'effetto, condannarlo al versamento a favore di CP_1
del complessivo importo di euro 21.510,82 a titolo d'indennità
[...]
sostitutiva del preavviso ex art. 23, nn. 3 e 4, CCNL Dirigenti
Industria.
3) In denegata ipotesi di accoglimento delle richieste di riforma avversarie della sentenza di primo grado: - in caso di accoglimento della domanda avversaria di indennità ex art. 16 CCNL Dirigenti
Industria, ridursi il suo importo ad euro 59.154,80 lordi, deducendo dall'importo richiesto dal ricorrente euro 5.377,70 per l'inosservanza del termine di preavviso di quindici giorni di cui al medesimo art. 16
CCNL; - in caso di accoglimento della domanda di indennità supplementare ex art. 19 CCNL Dirigenti Industria, ridursi l'importo 5
richiesto ad euro 43.021,66 lordi, pari a quattro mensilità, o alla diversa somma risultante di giustizia.
4) Condannarsi a rifondere a in c.p. le Parte_1 CP_1
spese e competenze sia per il primo che per il secondo grado di giudizio;
in subordine, compensarsi le spese per il primo grado di giudizio e condannare alla rifusione delle spese per il Parte_1
secondo grado;
in ogni caso, condannarsi alla Parte_1
restituzione a dell'importo di euro 8.332,74 CP_1
riconosciutigli in esecuzione della sentenza di primo grado.
5) Confermarsi per il resto la sentenza impugnata.
6) in via istruttoria, ribadite le censure di cui alle pp. 27/29 della memoria di costituzione di primo grado, nel caso in cui la controparte chieda ed ottenga di ampliare l'istruttoria, si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli avversari con i testi indicati a p. 33 e 34 della memoria difensiva di costituzione di primo grado.
Svolgimento del processo.
Il signor ha proposto avanti al Tribunale di Vicenza, Parte_1
con funzioni di giudice del lavoro, domanda diretta all'accertamento della giusta causa delle proprie dimissioni dal rapporto di lavoro dirigenziale intrattenuto con e alla condanna della società CP_1
resistente al pagamento della somma di € 825.000,00, pattuita nel contratto di lavoro per l'ipotesi di “licenziamento per ragioni diverse dalla giusta causa”, da considerarsi come comprendente anche l'ipotesi di dimissioni per giusta causa. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto la condanna della società resistente al pagamento 6
dell'indennità sostitutiva del preavviso, dovuta nel caso di dimissioni del dirigente o, in ulteriore subordine, al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura pari a due mensilità della retribuzione globale di fatto e, in ogni caso, al pagamento dell''indennità supplementare prevista dall'art. 23 del CCNL di riferimento, pari a 8 mensilità. si è costituita nel giudizio di primo grado, ha contestato CP_1
la fondatezza della domanda, ha eccepito la natura simulata del rapporto di lavoro subordinato, per essere il ricorrente amministratore delegato della società, e ha chiesto in via riconvenzionale la condanna del ricorrente al pagamento della somma di € 2.485,74, a titolo di corrispettivo per l'acquisto di beni aziendali e per acquisti eseguiti dal ricorrente presso lo spaccio aziendale e a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, assumendo l'inesistenza della giusta causa delle dimissioni.
Con sentenza n. 55/2021, il Tribunale di Vicenza, con funzioni di giudice del lavoro, accertata la giusta causa delle dimissioni, ha respinto la domanda principale, escludendo che la clausola contrattuale invocata dal ricorrente potesse essere estesa alla cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, e ha condannato la società resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità sostitutiva del preavviso, previa compensazione con il credito azionato in via riconvenzionale, fondato sulla mancata contestazione del ricorrente. Ha inoltre condannato la società resistente alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la sentenza ha proposto appello il signor Pt_1 7
1.1 Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura il capo della sentenza di primo grado che ha escluso l'equiparazione tra licenziamento e dimissioni per giusta causa, quanto meno con riferimento agli effetti. La tesi dell'appellante è nel senso che le dimissioni indotte dal datore di lavoro debbano essere equiparate, quanto alle conseguenze, al licenziamento illegittimo, dal momento che la cessazione del rapporto di lavoro è imputabile a comportamento inadempiente del datore di lavoro. In particolare, questa equiparazione andrebbe affermata nei casi di sanzioni pattizie.
Sul punto l'appellante richiama orientamenti della Corte di Giustizia
UE e della Corte di Cassazione.
1.2 Con il secondo motivo di appello viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui esclude che la clausola contenuta nel contratto di lavoro, su cui si fonda la domanda principale, possa essere qualificata come condizione sospensiva. L'appellante, ribadita la tempestività dell'eccezione, respinta invece dalla sentenza di primo grado, sostiene che la società appellata ha posto in essere comportamenti contrari ai principi di correttezza e buona fede, diretti a estrometterlo dall'azienda e spingerlo alle dimissioni, così da impedire l'avveramento della condizione, costituita dal licenziamento, con conseguente operatività della disciplina dettata dagli art. 1358 e
1359 c.c.
1.3 Con il terzo motivo di appello viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui esclude l'applicazione dell'art. 16 CCNL
. In particolare, l'appellante sostiene che il termine Parte_2
di 60 giorni per la risoluzione del rapporto, che decorre dalla data in 8
cui si verifica il mutamento sostanziale delle mansioni del dirigente, debba essere fatto decorrere dal mese di gennaio 2019, quando egli stato escluso dai partecipanti all'evento di Pitti Uomo, massima manifestazione del settore moda uomo. Di conseguenza, il termine stabilito dalla norma contrattuale sarebbe stato rispettato, con il conseguente riconoscimento del diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, nella misura stabilita.
La società appellata si è costituita ha resistito all'appello e ha proposto appello incidentale.
In merito ai motivi di appello principale ha esposto:
1.1 Quanto al primo motivo di appello, sostiene che la legge italiana e la disciplina del CCNL dirigenti industria pongono una precisa distinzione tra gli effetti delle dimissioni per giusta causa e il licenziamento e richiama sul punto l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, sottolineando l'assenza di una nozione eurounitaria di licenziamento, con la conseguente applicazione del diritto interno.
1.2 Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, richiama l'eccezione di tardività della prospettazione dell'appellante in merito alla qualificazione della clausola contrattuale in termini di condizione sospensiva. esclude in ogni caso la configurabilità di una condizione sospensiva e l'inapplicabilità dell'art. 1359
c.c. alle condizioni potestative semplici o improprie, come quella della clausola contrattuale. Infine, afferma la propria buona fede e l'insussistenza dei comportamenti impeditivi del verificarsi della condizion 9
1.3 Quanto al terzo motivo di appello, ne contesta la fondatezza, assumendo che lo stesso ricorrente aveva individuato nel 7 novembre 2018 il peggioramento sostanziale della propria posizione lavorativa attraverso una comunicazione del proprio legale, per cui le dimissioni, intervenute il 14 gennaio 2019, si collocano oltre il limite temporale di applicazione dell'art. 16
CCNL. ha poi proposto appello incidentale alla sentenza di CP_1
primo grado.
2.1 Con il primo motivo di appello incidentale, viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto l'eccezione di simulazione, e di conseguente nullità, del contratto di lavoro subordinato. In proposito, ribadita la tempestività dell'eccezione e la rilevabilità della simulazione assoluta, la società richiama le prove testimoniali acquisite per evidenziare come il signor avesse Pt_1
svolto esclusivamente i compiti di amministratore delegato, mentre altri svolgevano i compiti oggetto del contratto di lavoro subordinato.
Ha sostenuto l'assenza di prova riguardo alla sottoposizione del ricorrente al potere direttivo di altri.
2.2 Con il secondo motivo, la società impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato la giusta causa delle dimissioni del ricorrente. Richiama le difese svolte nel giudizio di primo grado in merito alla valutazione dei comportamenti delle parti ed esclude che le prove testimoniali abbiano consentito di dimostrare l'invito rivolto agli addetti all'ufficio marketing a non avere rapporti con il ricorrente, 10
afferma infine l'irrilevanza del mancato invito a partecipare alla manifestazione Pitti Uomo.
2.3 Con il terzo motivo di appello incidentale censura il capo della sentenza di primo grado di condanna al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità sostitutiva del preavviso e di rigetto dell'analoga domanda formulata nei confronti del ricorrente.
2.4 La società appellante incidentale censura, infine, il capo della sentenza di primo grado nella parte in cui, senza tenere conto della parziale soccombenza del ricorrente, ha condannato la società alla rifusione integrale delle spese di lite.
La causa è stata decisa in grado di appello all'udienza del 19 giugno
2025.
Motivi della decisione.
La Corte ritiene che, per ragioni di ordine logico e giuridico, debbano essere esaminati i primi tre motivi dell'appello incidentale proposto dalla società concernenti, rispettivamente, la natura CP_3
simulata del rapporto di lavoro, la sussistenza della giusta causa delle dimissioni dell'appellante principale e, di conseguenza, il riconoscimento in favore della società dell'indennità sostitutiva del preavviso.
L'appello principale infatti si articola su motivi che presuppongo l'accertamento dell'effettiva esistenza del rapporto di lavoro dirigenziale e della giusta causa delle dimissioni del lavoratore.
1.1 La società appellante incidentale ha anzitutto censurato il capo della sentenza di primo grado che ha ritenuto la tardività dell'eccezione di simulazione del contratto di lavoro subordinato. Sul 11
punto, la società afferma di aver tempestivamente dedotto l'eccezione nella memoria di costituzione. In ogni caso, ponendosi la simulazione assoluta come motivo di nullità del contratto, la stessa avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio dal giudice. Anche aderendo alla tesi della società, per cui la simulazione assoluta, comportando la nullità del contratto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice (cfr. Cass.
19097/2021), l'eccezione non è fondata
L'esame delle pagine da 1 a 3 della memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, specificamente richiamate dalla società a fondamento dell'impugnazione, non consente di trarre dai fatti esposti l'allegazione di una simulazione assoluta del contratto di lavoro subordinato. In queste pagine non si afferma affatto che il contratto di lavoro subordinato fosse simulato, ma che il signor avesse Pt_1
delegato le funzioni dirigenziali di direttore del marketing alla signora
, svolgendo esclusivamente le funzioni di Parte_3
amministratore della società. In sostanza, nella memoria viene solo affermato che, una volta instaurati i due rapporti, quello di amministratore e quello subordinato dirigenziale, il ricorrente abbia dedicato la propria attività ai compiti propri dell'amministratore, che,
a detta della società, “assorbiva completamente le energie e il tempo del ricorrente”. Inoltre, a ulteriore riprova della impossibilità di configurare nei fatti esposti un'eccezione di simulazione assoluta del contratto, la stessa società afferma che “Egli (il ricorrente) avrebbe dovuto svolgere le mansioni di Direttore Marketing…Egli avrebbe dovuto rispondere al Consiglio di Amministrazione ed osservarne le linee guida e direttive…Tuttavia egli entrava
a far parte praticamente sin da subito di quel Consiglio di amministrazione da cui 12
avrebbe dovuto in teoria dipendere;
svolgeva unicamente l'incarico di amministratore delegato”. E ancora “Solo raramente e solo nel primo anno di attività in azienda esprimeva opinioni sui contenuti nelle campagne e dei comunicati, diradando via via il suo interesse che poi scemava totalmente man mano che il compito di amministratore si faceva più impegnativo sul fronte finanziario ed amministrativo. Lo stesso avveniva per l'incarico di responsabile sviluppo, strategia commerciale e politiche commerciali mondo).
Da questa prospettazione emerge tutt'altro che la natura simulata del contratto di lavoro subordinato e, anzi, la stessa società sostiene che, nell'esecuzione del contratto di lavoro subordinato, il ricorrente abbia trascurato i compiti connessi al rapporto dirigenziale, che avrebbe dovuto svolgere seguendo le direttive del consiglio di amministrazione, per dedicarsi, progressivamente, in modo esclusivo a quelli di amministratore.
In sostanza, ciò che viene prospettato non è riferibile alla fattispecie della simulazione assoluta, caratterizzata dalla finzione voluta dalle parti, che in realtà non intendono costituire alcun rapporto contrattuale e non intendono perseguire gli effetti del contratto simulato concluso, quanto una situazione di fatto riferibile al ricorrente, che, progressivamente e nel corso del tempo, non avrebbe svolto i compiti assegnatigli dal contratto di lavoro subordinato.
Si tratta quindi di una situazione che incide sull'esecuzione del contratto e non sul suo momento genetico, come invece per la simulazione assoluta invocata dalla società.
In buona sostanza, i fatti esposti dalla società non mettono in evidenza un accordo delle parti diretto a escludere gli effetti del contratto 13
stipulato, quanto piuttosto una situazione successiva alla conclusione del contratto, di eventuale inadempimento da parte del ricorrente dei compiti assegnatigli dal contratto di lavoro subordinato.
E anche con riferimento alla prova dell'assenza del requisito della subordinazione, è la stessa società, a pag. da 1 a 3 della memoria di costituzione di primo grado, ad affermare che lo svolgimento dei compiti dirigenziali avrebbe dovuto essere subordinato alle direttive del consiglio di amministrazione e se così non accadde, nella tesi della società, non fu per la natura simulata del rapporto di lavoro subordinato, quanto per il comportamento del ricorrente, che dedicò la propria attività i compiti di amministratore, delegando ad altri le mansioni dirigenziali.
Va da ultimo considerato che proprio dal doc. 12 prodotto in primo grado dalla società, successivo alla cessazione dell'incarico di amministratore, emerge con chiarezza l'invito al ricorrente da parte del presidente del consiglio di amministrazione a continuare a svolgere la prestazione lavorativa dirigenziale (“Rimane il rapporto di lavoro dirigenziale, che dott. è invitato a svolgere con rinnovato impegno”), a Pt_1
ulteriore conferma che il contratto di lavoro dirigenziale fu effettivamente voluto e perseguito dalle parti.
Le considerazioni che precedono portano quindi al rigetto del motivo di appello incidentale incentrato sulla natura simulata del contratto di lavoro subordinato.
1.2 Quanto al secondo motivo di appello incidentale, CP_3
censura la valutazione delle prove svolta dalla sentenza di primo grado 14
in merito alla sussistenza della giusta causa delle dimissioni del ricorrente.
Su punto la Corte ritiene che la sentenza impugnata abbia correttamente valutato le prove acquisite in giudizio.
In particolare, la sentenza ritiene provati: a) l'invito al ricorrente dal presidente del consiglio di amministrazione della società a non presentarsi in azienda fino a nuovo ordine, risalente al mese di ottobre
2018, revocato a seguito delle rimostranze del ricorrente;
b)
l'assegnazione ad altro personale, dipendente e autonomo, dei compiti oggetto dell'incarico dirigenziale (la sentenza richiama in particolare la posizione del signor e quella della signora;
c) gli Pt_4 Parte_3
ordini impartiti ai dipendenti addetti all'ufficio marketing di non intrattenere rapporti con i ricorrente, circostanza confermata dal mancato coinvolgimento del ricorrente nella manifestazione Pitti
Uomo e dalla eliminazione del ricorrente dalle comunicazioni aziendali e dalla stessa possibilità per lo stesso di accedere alle informazioni contenute nel server aziendale, oltre che dal cambiamento della mail aziendale.
Occorre, anzitutto, evitare una lettura parcellizzata dei singoli episodi, per valorizzarne invece una valutazione complessiva e unitaria, come indicativa dell'intento della società di marginalizzazione del ricorrente, come ha correttamente fatto la sentenza di primo grado.
Quanto all'invito rivolto al ricorrente di non presentarsi in azienda, si tratta di circostanza riferita dal teste , la cui deposizione trova Pt_4
riscontro indiretto proprio nel doc. 12 della società e nel doc. 9 prodotto dal ricorrente. La circostanza per cui il ricorrente venne 15
addirittura ripreso per aver contravvenuto all'ordine di non presentarsi in azienda è stata confermata dal teste , cui è stata a Pt_4
riferita dallo steso presidente del consiglio di amministrazione, oltre che da altri dipendenti. In merito agli ulteriori elementi valorizzati dalla sentenza di primo grado, occorre anzitutto prendere le mosse dal contratto di lavoro subordinato, che ha individuato il ricorrente come
“direttore del marketing, responsabile dello sviluppo delle collezioni della strategia dell'offerta, delle politiche commerciali mondo e di responsabile della comunicazione mondo”.
La sentenza di primo grado ha correttamente fatto riferimento alle deposizioni testimoniali acquisite. In particolare, il teste che ha Tes_1
svolto il ruolo di direttore delle vendite, ha riferito che il suo riferimento non è stato più il ricorrente ma e , come Pt_4 CP_1
comunicato dalla stessa società, che, nel mese di dicembre 2018, in occasione della presentazione delle collezioni ad agenti, distributori e altre figure chiave dell'azienda, delle comunicazioni social, delle strategie di vendita, nessuna comunicazione venne data al ricorrente, che pure ricopriva, appunto, il ruolo di direttore del marketing e di responsabile delle politiche commerciali dell'azienda; il testimone ha anche confermato che il ricorrente non era più inserito nella mailing list relativa alle comunicazioni attinenti alle politiche ed eventi commerciali, quali la manifestazione Pitti Uomo.
Il teste a sua volta ha confermato di aver ricevuto l'incarico Pt_4
prima svolto dal ricorrente dopo l'episodio dell'allontanamento dall'azienda. 16
Di particolare rilevanza è la deposizione del teste . Questi ha Tes_2
confermato il divieto per gli addetti all'ufficio marketing di tenere rapporti o contatti con il ricorrente, la disattivazione della casella di posta elettronica e la sostituzione con altra casella che tuttavia non consentiva l'accesso al dominio aziendale, che dal mese di ottobre
2018 venne sospeso nei confronti del ricorrente l'invio dei dati relativi a vendite, spedizioni, fatturato, riassortimento e altre informazioni. Si tratta di informazioni inerenti ai compiti dirigenziali del ricorrente, quale direttore del marketing e responsabile delle politiche commerciali della società. Queste circostanze sono state confermate dal teste con particolare riferimento all'esclusione del ricorrente Tes_3
dai dati relativi alle politiche commerciali della società e dalla mailing list aziendale, al divieto di conferire e confrontarsi con lui, alla sostituzione con il nel suo ruolo dirigenziale, circostanza questa Pt_4
confermata anche dalla teste alla estromissione dalla Testimone_4
manifestazione Pitti Uomo, alla presentazione ad agenti, distributori e figure di riferimento delle iniziative commerciali.
Le prove richiamate sono state quindi adeguatamente valutate dalla sentenza di primo grado e le conclusioni cui è pervenuta sono pienamente condivise dalla Corte.
In sostanza, l'emarginazione del ricorrente, la privazione dei compiti più rilevanti e significativi connessi al suo ruolo dirigenziale,
l'esclusione dalle comunicazioni e dagli eventi più rilevanti nell'ambito delle politiche commerciali della società, costituiscono tutti elementi idonei a integrare la nozione di giusta causa legittimante le dimissioni senza preavviso dal rapporto di lavoro. 17
1.3 Il rigetto dell'appello incidentale riferito all'insussistenza della giusta causa delle dimissioni comporta il rigetto del motivo di appello incidentale diretto a ottenere, in riforma della sentenza di primo grado, il riconoscimento in favore della società dell'indennità sostitutiva del preavviso, attesa la sussistenza della giusta causa delle dimissioni.
2. Occorre a questo punto esaminare i tre motivi su cui si articola l'appello principale.
2.1 Il primo motivo di appello principale non è fondato e va respinto.
Il motivo è fondato sulla sostanziale equiparazione quanto alle conseguenze giuridiche, tra licenziamento e dimissioni per giusta causa, specie con riferimento all'applicazione del regime sanzionatorio pattizio.
La tesi si fonda sulla considerazione che anche le dimissioni per giusta causa, così come il licenziamento illegittimo, sono originate da un comportamento inadempiente del datore di lavoro e che un regime diverso quanto alle conseguenze provocherebbe un'ingiustificata differenziazione in danno del lavoratore, che subisce il comportamento illecito del datore di lavoro diretto a provocare la risoluzione del rapporto di lavoro.
Sul punto la giurisprudenza richiamata dall'appellante si fonda sull'applicazione della Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio
1998, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi. È con riferimento a questo specifico e ben delimitato ambito che l'orientamento richiamato esprime il principio per cui “Rientra nella nozione di
«licenziamento» il fatto che un datore di lavoro proceda, unilateralmente e a 18
svantaggio del lavoratore, ad una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso, da cui consegua la cessazione del contratto di lavoro, anche su richiesta dal lavoratore medesimo (Corte di Giustizia UE 11 novembre 2015 in causa C-422/14, p.ti da 50 a 54);
5.3. una tale interpretazione, conforme alla citata giurisprudenza della Corte di Giustizia, comporta il superamento della precedente dell'art. 24 I.
223/1991, anche alla luce del clig. 151/97 di attuazione alla Direttiva comunitaria 26 giugno 1992, n. 56, nel senso che nel numero minimo di cinque licenziamenti, ivi considerato come sufficiente ad integrare l'ipotesi del licenziamento collettivo, non potessero includersi altre differenti ipotesi risolutorie del rapporto di lavoro, ancorché riferibili all'iniziativa del datore di lavoro (Cass.
6 novembre 2001, n. 13714; Cass. 22 gennaio 2007, n. 1334): dovendosi intendere il termine licenziamento in senso tecnico, senza potere ad esso parificare qualunque altro tipo di cessazione del rapporto determinata (anche o soltanto) da una scelta del lavoratore, come nelle ipotesi di dimissioni, risoluzioni concordate, o prepensionamenti, anche ove tali forme di cessazione del rapporto fossero riconducibili alla medesima operazione di riduzione delle eccedenze della forza lavoro giustificante il ricorso ai licenziamenti (Cass. 22 febbraio 2006, n. 3866;
Cass. 29 marzo 2010, n. 7519)” (cfr. Cass. 15401/2020).
La giurisprudenza di legittimità ha poi considerato, in altra materia, che le dimissioni per giusta causa legittimano il lavoratore a percepire l'indennità di disoccupazione, analogamente all'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento. Anche in questo caso si tratta tuttavia di un'equiparazione limitata a uno specifico istituto, per la tutela della disoccupazione involontaria, che trova il proprio fondamento costituzionale nella disciplina dettata dall'art. 38 Cost. 19
Al di fuori di queste specifiche ipotesi, non vi sono ragioni per ritenere esistente nell'ordinamento nazionale e in quello comunitario un principio generale di equiparazione tra i due fatti estintivi del rapporto di lavoro con riferimento agli effetti giuridici sanzionatori.
Ritiene questa Corte, con riferimento alla materia dei licenziamenti collettivi, che proprio la specificità dell'ambito di applicazione della direttiva e l'esigenza di comprendervi anche cessazioni del rapporto di lavoro riferibili non direttamente alla decisione del datore di lavoro, ma alla complessiva operazione di riduzione dell'eccedenza della forza lavoro che ha determinato i ricorso ai licenziamenti, escludano un'applicazione estensiva a tutte le ipotesi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro dipenda da comportamenti inadempienti del datore di lavoro. In questo senso, nella fattispecie esaminata dalla giurisprudenza richiamata dall'appellante, rileva il dato oggettivo del numero delle cessazioni del rapporto di lavoro originate dalla medesima operazione economica e organizzativa di riduzione del personale ed è solo in questa prospettiva che la nozione di licenziamento viene estesa anche a fatti estintivi del rapporto diversi, ma originati dalla stessa oggettiva situazione economica e dalle stesse ragioni organizzative.
Diversa è invece la disciplina che il nostro ordinamento riserva alle ipotesi di dimissioni per giusta causa, dipendenti cioè da un comportamento del datore di lavoro caratterizzato da un inadempimento di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto di lavoro. 20
La giurisprudenza di legittimità ha peraltro sottolineato le differenti conseguenze tra dimissioni e licenziamento (cfr. Cass. 6342/2012, con riferimento alle diverse conseguenze previste dall'ordinamento).
Riguardo agli effetti, l'ordinamento assicura al lavoratore che si sia dimesso in conseguenza dell'inadempimento del datore di lavoro il risarcimento del danno, costituito non solo dall'indennità sostitutiva del preavviso, ai sensi dell'art. 2119 c.c., ma anche dalle ulteriori conseguenze risarcitorie ove il comportamento datoriale integri la nozione di mobbing o sia lesivo del diritto alla professionalità (cfr.
Cass. 19053/2005).
In ogni caso, il motivo di impugnazione è riferito all'interpretazione di una clausola inserita nel contratto di lavoro subordinato stipulato dalle parti. L'eventuale estensione della sua portata anche al caso di dimissioni del lavoratore per giusta causa dev'essere fondata sui criteri di interpretazione del contratto di cui agli art. 1362 e seguenti c.c.
Occorre infatti indagare se le parti abbaino inteso fare riferimento non solo al licenziamento, ma anche alle dimissioni per giusta causa come condizione per il riconoscimento dell'indennità risarcitoria prevista dalla clausola.
In particolare, non vi sono elementi da cui poter desumere che la comune volontà delle parti sia stata nel senso di comprendere anche le dimissioni del lavoratore, sia pure originate da una giusta causa. In questo senso milita non solo il dato letterale, ma anche l'assenza di elementi, che l'appellante avrebbe dovuto allegare, che inducano a questa conclusione. 21
Dalle difese dell'appellante emerge infatti che la parificazione, quanto agli effetti, delle dimissioni per giusta causa al licenziamento si fonda su ragioni di equità e di tutela sostanziale, ma non sui canoni di interpretazione del contratto che portino a ritenere che le parti abbiano inteso far riferimento anche a questa fattispecie di risoluzione del contratto.
2.2 L'esame del secondo motivo di appello investe l'interpretazione e l'applicazione della clausola del contratto di lavoro subordinato che disciplina le conseguenze della risoluzione del rapporto per licenziamento.
È opportuno muovere dal testo della clausola: “In caso di Suo licenziamento per ragioni diverse dalla giusta causa, Lei avrà diritto – in aggiunta alle altre spettanze di fine rapporto obbligatoriamente previste dalla legge e dal contratto collettivo (fatta eccezione per l'indennità sostitutiva del preavviso che si intenderà assorbita) – al pagamento di un importo lordo a titolo di incentivo all'esodo pari ad Euro 825.000 (ottocentoventicinquemila), a fronte della sottoscrizione di un accordo transattivo ai sensi dell'art. 2113, 4° comma cod. civ., che preveda rinunce tombali reciproche tra le Parti in ordine al rapporto di lavoro tra esse intercorrenti, le cariche societarie da Lei ricoperte e la loro cessazione”.
La sentenza di primo grado afferma che la clausola è diretta a predeterminare una somma omnicomprensiva nel caso di insorgenza tra le parti di controversia sul licenziamento, subordinandola alla stipulazione di un accordo transattivo. La sentenza non ritiene che sia configurabile una condizione, quanto un presupposto di fatto
(l'accordo transattivo e la rinuncia al contenzioso) ed ha escluso la sua applicazione alla fattispecie in esame, in considerazione del fatto che 22
ha determinato la risoluzione del rapporto, costituito dalle dimissioni e non dal licenziamento.
Preliminarmente, la Corte non condivide la sentenza di primo grado in punto a tempestività del richiamo all'art. 1359 c.c.
A questo proposito, va rilevato che la difesa svolta dall'appellante è conseguente alla prospettazione della società appellata contenuta nella memoria di costituzione, laddove, qualificati il licenziamento e la sottoscrizione di una transazione come condizioni per l'efficacia della clausola, se ne esclude l'operatività (cfr. pag. 12 della memoria di costituzione di primo grado).
La difesa dell'appellante, che ha invocato l'applicabilità dell'art. 1359
c.c., è quindi conseguente alle difese svolte dalla controparte e non introduce nel giudizio fatti nuovi e diversi da quelli prospettati negli scritti introduttivi delle parti, tali da estendere il thema decidendi con nuovi elementi.
Superata questo rilievo, nel merito il motivo di impugnazione dev'essere disatteso.
La clausola contrattuale subordina il pagamento della somma di €
825.000,00 al verificarsi di due eventi: la risoluzione del rapporto di lavoro in forza di un licenziamento e la stipulazione di una transazione che comporti rinunce definite espressamente “tombali”, riferite tanto al rapporto di lavoro subordinato che all'incarico di amministratore ricoperto dall''appellante.
Ora, anche a voler qualificare questi due fatti come condizioni per l'efficacia della clausola, dev'essere in ogni caso esclusa l'applicazione dell'art. 1359 c.c. nel caso, come quello in esame, di condizione 23
potestativa semplice o impropria (cfr. Cass. 25689/2017; Cass.
2714/2024). Come ha sottolineato quest'ultima sentenza, “E ciò perché, in questa ipotesi, sin dall'inizio (ossia già nella contemplazione di cui al negozio), le parti rimettono alla scelta (recte alla libertà di azione) di una delle parti di condizionare l'efficacia del contratto all'assunzione di una propria condotta impegnativa, che – proprio perché oggetto di un'iniziativa rimessa alla parte – non si presta all'applicazione della fictio nel caso in cui la parte decida di non adottare quella condotta. La natura potestativa della condizione, infatti, esclude il sindacato sulla condotta della parte obbligata: un'eventuale limitazione alla discrezionalità del contraente importerebbe una contraddizione in termini sul piano giuridico, poiché non è giustificabile, da un lato, concedere libertà di agire al fine di determinare l'avveramento dell'evento futuro e incerto e, dall'altro, circoscrivere tale libertà, prevedendo la finzione di avveramento nel caso in cui la parte non adotti quel contegno. Né si applica al segmento delle condizioni miste riconducibile all'elemento potestativo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25085 del 22/08/2022; Sez.
2, Sentenza n. 24325 del 18/11/2011; Sez. 3, Sentenza n. 23824 del
22/12/2004; Sez. 2, Sentenza n. 10074 del 18/11/1996; Sez. 2, Sentenza
n. 9 del 05/01/1983; Sez. 3, Sentenza n. 1453 del 18/05/1973; Sez. 1,
Sentenza n. 862 del 05/05/1967; Sez. 1, Sentenza n. 1655 del 20/07/1965; contra Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29641 del 28/12/2020; Sez. 1, Sentenza
n. 7405 del 28/03/2014; Sez. 1, Sentenza n. 12 del 02/01/2014; Sez. 2,
Sentenza n. 23014 del 14/12/2012; Sez. 1, Sentenza n. 5492 del
08/03/2010; Sez. U, Sentenza n. 18450 del 19/09/2005; Sez. 1, Sentenza
n. 14198 del 28/07/2004; Sez. 1, Sentenza n. 140 del 14/01/1967).
Orbene, l'omissione di un'attività, in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto essa costituisca oggetto di un obbligo 24
giuridico, ma la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo in una condizione mista (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 5976 del 06/03/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 17919 del
22/06/2023; Sez. 2, Sentenza n. 22046 del 11/09/2018). Inoltre, la finzione di avveramento non si applica alle condizioni bilaterali (Cass. Sez. L, Sentenza
n. 18512 del 26/07/2017; Sez. 1, Sentenza n. 16620 del 03/07/2013; Sez.
3, Sentenza n. 419 del 12/01/2006; Sez. 3, Sentenza n. 23824 del
22/12/2004; Sez. 1, Sentenza n. 6423 del 22/04/2003; Sez. 2, Sentenza n.
3936 del 08/06/1983), ossia nell'ipotesi in cui la parte tenuta in via condizionata all'esecuzione di una prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento della condizione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5975 del
19/05/1992). A tal fine, la condizione può ritenersi apposta nell'interesse di uno solo dei contraenti solo in presenza di una clausola espressa in tal senso o di elementi che inducano a ritenere che l'altra parte non abbia alcun interesse al suo verificarsi, tenuto conto della situazione al momento della conclusione del contratto
(Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 31728 del 04/11/2021; Sez. 2, Sentenza n.
7004 del 23/05/2001; Sez. 2, Sentenza n. 7973 del 12/06/2000; Sez. 2,
Sentenza n. 4178 del 23/04/1998).”.
È indubbio che le condizioni previste dalla clausola in esame abbiano natura potestativa mista, con particolare riferimento alla stipulazione di una transazione contenente rinunce “tombali” reciproche in merito al rapporto di lavoro subordinato e all'incarico di amministratore della società.
Le considerazioni che precedono portano quindi al rigetto del secondo motivo d'appello). 25
2.3 Va considerato che l'appellante ha riproposto nelle conclusioni del ricorso in appello, la domanda di riconoscimento del diritto all'indennità supplementare, respinta in primo grado. Le ragioni che sono state esposte in merito all'infondatezza della tesi diretta a parificare, quanto agli effetti, il licenziamento alle dimissioni per giusta causa, porta a ritenere infondata la domanda, dal momento che il pagamento dell'indennità è previsto dall'art. 19 del CCNL nei casi di licenziamento del dirigente. Il regime delle dimissioni per giusta causa
è peraltro autonomamente tutelato dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto, come emerge anche dalla disciplina dell'art. 16 del contratto.
2.4 Il terzo motivo di appello investe il capo della sentenza di primo grado che ha respinto la domanda di condanna della società resistente al pagamento dell'indennità di cui all'art. 16 CCNL Dirigenti Industria.
La disposizione contrattuale prevede “Il dirigente che, a seguito di mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulla sua posizione, risolva, entro 60 giorni, il rapporto di lavoro, avrà diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche ad un trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento”.
La sentenza di primo grado ha respinto la domanda, collocando il mutamento sostanziale della posizione lavorativa del ricorrente al più tardi al 7 novembre 2018, in corrispondenza della missiva inviata alla società dal suo legale.
La sentenza fa riferimento alla missiva inviata alla società dal ricorrente e prodotta come doc. 9 dalla società resistente. In essa il legale del ricorrente sostiene l'esautoramento del proprio assistito “da 26
ogni compito e funzione”, lamenta lo spostamento dell'ufficio e la disattivazione della mail, oltre al divieto rivolto ai dipendenti di intrattenere rapporti con lui. La missiva si conclude con la richiesta alla società di ripristino delle mansioni assegnate e con il rinnovo dell'offerta della prestazione lavorativa.
La Corte ritiene necessaria una lettura non parcellizzata delle vicende del rapporto di lavoro che hanno condotto alle dimissioni del ricorrente, tale da comprendere tutti gli eventi che si sono verificati fino alla decisione dell'appellante di risolvere il rapporto.
In questo senso, ritiene che il mutamento sostanziale della posizione lavorativa dell'appellante debba ritenersi perfezionato successivamente alla missiva richiamata, in occasione tanto dell'esclusione del ricorrente dalla presentazione ad agenti, distributori a altre figure chiave dell'Azienda, comunicazione sui vari social, per la definizione dei budget e delle vetrine per il periodo natalizio, avvenuta nel mese di dicembre 2018, che, soprattutto, della sua estromissione dalla manifestazione Pitti Uomo, tenutasi dall'8 al'11 gennaio 2015, pacificamente considerata la più importante manifestazione del settore merceologico di attività della società, a cui i ricorrente aveva in passato sempre partecipato (cfr. teste . Che si tratti della Tes_1
principale manifestazione del settore emerge dalle deposizioni della teste che aveva iniziato a prepararla già nel mese di Testimone_4
ottobre 2018, oltre che dalla deposizione del teste che ha Tes_1
ricordato la partecipazione costante del ricorrente e lo scambio di informazioni in merito all'evento. 27
La Corte ritiene pertanto che questi ultimi due eventi, collocati nel mese di dicembre 2018 e nei giorni dall'8 all'11 gennaio 2019, immediatamente precedenti le dimissioni, avvenute il 15 gennaio
2019, debbano essere considerati come ulteriori fatti decisivi per ritenere perfezionato il requisito della sostanziale modificazione della posizione lavorativa del ricorrente, richiesta dalla norma contrattuale.
La rilevanza di questi due eventi ai fini dell'applicazione della norma contrattuale risiede infatti nella loro portata esterna, perché rivolti ad agenti e distributori, comunicatori social e partecipanti alla manifestazione fieristica. Deve ritenersi che proprio in conseguenza di questi eventi la posizione lavorativa dell'appellante sia stata irrimediabilmente e definitivamente modificata e compromessa, per il sostanziale azzeramento del suo ruolo tanto all'interno della società che nei rapporti con i principali riferimenti esterni, tutti essenziali per lo svolgimento dei compiti di responsabilità delle politiche commerciali dell'azienda connessi al rapporto di lavoro dirigenziale.
Discende da questa valutazione l'accoglimento del terzo motivo di appello e il riconoscimento in favore dell'appellante dell'indennità prevista dall'art. 16 CCNL Dirigenti Industria.
Quanto alla determinazione dell'ammontare dell'indennità, il riferimento al parametro dell'indennità di preavviso porta a fare riferimento alla previsione dell'art. 23 CCNL, che individua in sei mesi il termine di preavviso per i dirigenti con anzianità di servizio fino a sei anni, come appunto nel caso in esame.
L'indennità va quindi determinata in complessivi € 64.532,50, corrispondente a sei mensilità dell'ultima retribuzione dell'appellante 28
come determinata nell'atto di appello, sostanzialmente coincidente con quella indicata dalla società appellata e non contestata dalla società appellata.
L'indennità non potrà essere ridotta come richiesto dalla società appellata di quanto eventualmente dovuto dall'appellante per il mancato preavviso, in quanto è stata accertata la giusta causa delle dimissioni e, quindi, l'infondatezza della pretesa della società diretta al riconoscimento in proprio favore della corrispondente indennità.
Di conseguenza, in parziale accoglimento dell'appello, condanna al pagamento in favore di della somma CP_3 Parte_1
come sopra determinata, oltre alla rivalutazione secondo gli indici
ISTAT e agli interessi di legge sulla somma annualmente rivalutata, dal
15 gennaio 2019, data delle dimissioni, al saldo.
3. Resta da esaminare il motivo di impugnazione incidentale che investe il regime delle spese processuali di primo grado. La società appellante incidentale mette in evidenza l'accoglimento della domanda riconvenzionale e il rigetto di due delle domande principali proposte dal ricorrente.
Il motivo è fondato. Anche all'esito del presente grado di giudizio,
l'appellante principale è soccombente con riferimento alla domanda principale, diretta al riconoscimento in suo favore della somma di €
825.000,00, mentre vede accolte le sole domande relative a due delle indennità contrattuali richieste, mente in favore della società appellata risulta, all'esito dei due gradi di giudizio, accolta la domanda riconvenzionale per la somma di € 2.485,74. 29
In ragione dell'esito complessivo della causa nei due gradi di giudizio e del valore della domanda principale del ricorrente che è stata respinta, con statuizione confermata in questo grado di giudizio, la
Corte ritiene che le spese processuali vadano compensate nella misura di ¾ per entrambi i gradi, con il riconoscimento in favore dell'appellante principale della somma residua, tenuto conto della maggiore soccombenza della società.
Le spese si liquidano come in dispositivo, sulla base dei valori medi previsti dal DM 55/2014.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa, in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale accoglimento dell'appello incidentale e a parziale riforma della sentenza impugnata:
1) Condanna la società appellata al pagamento in favore dell'appellante principale della somma di € 64,532,50 a titolo di indennità ex art. 16 CCNL Dirigenti Industria, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT e agli interessi di legge sulla somma annualmente rivalutata, dalla data del 15.1.2019 al saldo, somma da compensarsi con il credito della società appellata come determinato nella sentenza impugnata;
2) Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio in ragione di ¾ e per l'effetto condanna la società appellata alla rifusione in favore dell'appellante principale della somma residua di ¼ , che liquida in € 6.148,00 per compensi ed €
843,00 per esborsi quanto al giudizio di primo grado e in € 30
4.628,00 per compensi ed € 1.264,50 per esborsi quanto al presente grado di giudizio, somme già determinate per effetto della disposta compensazione parziale, oltre al contributo forfetario di cui all'art. 2 DM 10 marzo n. 2014 n.55, IVA e
CPA.
Venezia, 19 giugno 2025.
Il giudice relatore Il Presidente