Sentenza 3 marzo 1980
Massime • 3
L'accertamento negativo di un diritto, effettuato con sentenza, ancorche in dipendenza di una situazione di prova mancante od insufficiente, costituisce decisione di merito suscettibile di giudicato sostanziale. Ne consegue che la sentenza che neghi l'insinuazione al passivo fallimentare di un credito, per difetto di prova sulla pretesa dedotta, preclude, con il passaggio in giudicato, la riproposizione della medesima domanda. ( V 561/53).*
A seguito di sentenza che accerti un credito in via generica, il fallimento del debitore osta a che il giudizio sul quantum possa essere proposto o proseguito in via ordinaria, ed impone che il credito stesso venga insinuato e quantificato nella procedura concorsuale, in Sede di formazione e verificazione dello stato passivo.*
L'art 338 cod proc civ, il quale, dopo aver stabilito che la Estinzione del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata, fa salvi i casi in cui ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel corso del procedimento estinto, si riferisce ad Atti processuali di carattere non meramente ordinatorio, che abbiano inciso sulle statuizioni della sentenza di primo grado, operandone sostituzione o modificazione parziale. Fra gli indicati casi, pertanto, non puo essere compresa l'ipotesi del provvedimento di sospensione necessaria del processo, reso a norma dell'art 295 cod proc civ, il quale comporta solo la possibilita di una modifica della sentenza impugnata, in esito al giudizio di natura pregiudiziale, ma non modifica attualmente la sentenza stessa, nemmeno per quanto attiene la sussistenza dei requisiti di detta sospensione, che dovra essere ratificata dalla sentenza susseguente. ( V 149/69, mass n 338055).*
Commentario • 1
- 1. Osservazioni sull’art. 363 bis c.p.c.Accesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 8 novembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/03/1980, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 3 marzo 1980 |
Testo completo
L'art 338 cod proc civ, il quale, dopo aver stabilito che la Estinzione del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata, fa salvi i casi in cui ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel corso del procedimento estinto, si riferisce ad Atti processuali di carattere non meramente ordinatorio, che abbiano inciso sulle statuizioni della sentenza di primo grado, operandone sostituzione o modificazione parziale. Fra gli indicati casi, pertanto, non puo essere compresa l'ipotesi del provvedimento di sospensione necessaria del processo, reso a norma dell'art 295 cod proc civ, il quale comporta solo la possibilita di una modifica della sentenza impugnata, in esito al giudizio di natura pregiudiziale, ma non modifica attualmente la sentenza stessa, nemmeno per quanto attiene la sussistenza dei requisiti di detta sospensione, che dovra essere ratificata dalla sentenza susseguente. ( V 149/69, mass n 338055).*