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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 08/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1252/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 14:14, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1252/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MENSI Parte_1 C.F._1
LAVINIA e dell'avv. MENSI AVV. LUDOVICA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
Controparte_3 con il patrocinio della dott.ssa , della dott.ssa MARTINA GALOPPINI e Controparte_4 del dott. GUERCIO ANTONIO
PARTE RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.10.2024 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno sez. lavoro, in accoglimento pagina 1 di 10 del ricorso: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, all'assegnazione della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, per l'importo di € 500,00 annui per l'a.s. 2020-21, 2021-22, 2022-23 per l'effetto, condannare il al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente la somma di € 1.500,00, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. accertare altresì il diritto della ricorrente al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docente per gli incarichi di supplenza breve nel corso dell'a.s. 2020-21 e per l'effetto condannare il al pagamento della somma CP_1 dedotta in premessa, salvo il più o il meno di giustizia. Il tutto entro il limite di 5200,00”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Allegava la ricorrente di aver lavorato, in qualità di docente con contratto di lavoro a tempo determinato, presso i diversi Istituti scolastici e nei periodi meglio precisati in ricorso lamentando, da un lato, essenzialmente, di non aver potuto usufruire dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, co. 121 e ss., della L.
107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo. Inoltre, sotto altro profilo, la col proprio ricorso si duole di non aver Pt_1 percepito nel corso dell'A.S. 2020-2021 la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001, assumendo responsabilità non inferiori a quelle dei docenti di ruolo e precari con supplenze annuali.
Si costituiva il convenuto variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del CP_1 quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte resistente chiedeva dichiararsi non dovuti i benefici per gli AA.SS. 2023/2024 e 2024/2025 in quanto la ricorrente era stata assunta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.9.2023, contestava la fondatezza della richiesta attorea relativamente all'A.S. 2020/2021 in quanto la ricorrente avrebbe espletato supplenze brevi e saltuarie non rientranti nella tipologia di incarichi previsti dall'art. 4, co. 1 e 2 della L. n. 124 del 1999 (supplenze con termine finale al 30/6 o al 31/8), e contestava il quantum dell'ammontare dell'importo richiesto a titolo di retribuzione professionale docente.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era discussa all'udienza odierna – in cui la ricorrente aderiva al conteggio indicato dal quanto alla retribuzione CP_1 professionale docente mentre il procuratore di parte resistente dava atto che l'eccezione spiegata in relazione agli AA.SS. 2023/2024 e 2024/2025 era un refuso - e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
pagina 2 di 10 La domanda di cui al ricorso volta ad ottenere il riconoscimento della c.d. retribuzione professionale docenti in misura proporzionale alla quantità di lavoro prestato, è fondata.
La questione è stata posta all'attenzione della Suprema Corte la quale, con percorso argomentativo approfondito e condivisibile, è giunta ad affermare il seguente principio di diritto “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l.
n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 20015/2018).
Il ragionamento del Supremo Collegio prende le mosse dalla considerazione che l'emolumento per cui è causa, avendo natura fissa e continuativa e non essendo in alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientri nelle “condizioni di impiego”.
Da ciò deriva, dunque, la necessità per il datore di lavoro di garantire la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari in ossequio a quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale, come noto, prevede che i lavoratori assunti a tempo determinato non possano “essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Giova allora ricordare come costituisce principio consolidato quello per cui le ragioni oggettive capaci di giustificare la diversità di trattamento non possono consistere nella mera esistenza di una norma generale e astratta, di legge o contratto, che preveda tale disparità, né rilevando la caratura pubblica del datore di lavoro.
La diversità di trattamento si giustifica, infatti, solo dinanzi ad elementi precisi di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura e alle caratteristiche delle mansioni svolte.
Orbene, in assenza di “significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato,
a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici”, non pare possibile aderire all'interpretazione della normativa fatta propria dal resistente CP_1
pagina 3 di 10 che ha escluso la ricorrente dal godimento del beneficio economico in questione, riconosciuto ai soli docenti a tempo indeterminato e ai precari titolari di supplenze di durata annuale o fino alla conclusione dell'attività scolastica.
In effetti, la necessità di superare il contrasto tra le disposizioni sopra richiamate ed il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria rende necessario valutare interpretazioni alternative dell'art 7 C.C.N.L. Comparto scuola 2001 posto che laddove il Giudice sia chiamato ad interpretare una norma o una pattuizione contrattuale deve, in primis, fornire un'interpretazione della stessa, tra le diverse astrattamente possibili, tale da preservare l'armonia del sistema interno con quello comunitario;
solo nel caso in cui il contrasto sia irrimediabile, il Giudice dovrà provvedere a dichiarare nulla la pattuizione privata o a disapplicare il diritto interno contrastante con i superiori principi di diritto comunitario.
Nel caso di specie la Corte ha garantito l'armonia del sistema accedendo ad un'interpretazione della clausola 7 del C.C.N.L. Comparto scuola 2001 che non escludesse i precari titolari di supplenze brevi e saltuari dal novero dei beneficiari della retribuzione professionale docenti, anche alla luce del tenore letterale della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo dell'emolumento nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”.
Detto inciso, infatti, rappresenta un argomento testuale a favore dell'interpretazione proposta in quanto, se il Legislatore avesse voluto riservare detto emolumento ai soli docenti di ruolo o titolari di supplenze annuali, il riferimento ai periodi di servizio inferiori di un mese non avrebbe alcun senso.
Il percorso argomentativo richiamato può essere posto alla base della presente decisione, posto che il non ha allegato alcun elemento concreto, specifico ed oggettivo dal quale si possa CP_1 desumere una differenza concreta tra la prestazione resa dalla e quella resa dal docente Pt_1 titolare assente.
Non può condurre a conclusioni diverse quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 20/9/2018 (causa Motter), afferendo tale pronuncia alla diversa questione della ricostruzione di carriera dei docenti assunti a tempo determinato;
in ogni caso, anche nella predetta sentenza si evidenzia come la disparità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sia giustificata soltanto quando risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Nel caso di specie, come detto, il servizio prestato dalla docente con il contratto a termine è Pt_1
pagina 4 di 10 comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato dalla retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto.
Tanto chiarito – considerata l'adesione della ricorrente al conteggio indicato dal - deve CP_1 concludersi per la condanna del medesimo al pagamento in favore della a titolo di Pt_1 retribuzione professionale docenti per l'A.S. 2020/2021 della somma pari ad € 883,21, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo effettivo.
Quanto alla domanda relativa al riconoscimento della c.d. carta elettronica del docente, giova anzitutto osservare che l'eccezione relativa agli AA.SS. 2023/2024 e 2024/2025 è infondata in quanto i benefici per tali annualità non sono stati oggetto di domanda (come effettivamente riconosciuto anche dal procuratore di parte resistente alla udienza odierna, cf. verbale di udienza odierna). Tanto premesso, la ricorrente ha allegato di aver lavorato, con contratto a tempo determinato, presso l'I.C. 2 Piombino A dall'1.9.23 al 31.8.24, presso l'I.C. Mascagni di Sassetta dal
5.9.22 al 30.6.23, presso la scuola primaria Dante Alighieri di Piombino dal 20.9.21 al 31.8.22 e presso la Scuola primo grado dal 19.10.20 al 10.6.21. Tanto premesso, Persona_1
l'odierna attrice lamenta, essenzialmente, di non aver potuto usufruire dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, co. 121 e ss., della L. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo.
L'art. 1, co. 121, L. 107/2015, come noto, prevede “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo Controparte_5 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle
pagina 5 di 10 scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal D.P.C.M. del
28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono gli insegnanti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Sulla questione si è tuttavia di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c-450/2, ha statuito che il comma
121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la Corte ha osservato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.Lgs. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”.
Dispone infatti l'art 63 CCNL, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di
pagina 6 di 10 cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il
27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo
l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede inoltre che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere, secondo la
CGUE, che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
In linea con tale decisione, si richiama anche quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, con cui ha censurato la scelta del convenuto di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale
pagina 7 di 10 personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Per l'effetto il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 CP_6 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Tanto premesso deve poi dirsi, avuto riguardo all'eccezione di parte resistente relativa all'A.S.
2020/2021 che risulta dal contratto in atti (cfr. doc. 5 allegato al ricorso) che la rispetto a Pt_1 tale annualità, ha svolto servizio dal 19.10.2020 al 10.6.2021 in forza di un unico contratto a tempo determinato che ha interamente coperto il periodo indicato in continuità didattica e senza alcuna scopertura per il periodo compreso tra ottobre e giugno.
Orbene, le concrete modalità esecutive della prestazione lavorativa dimostrano che l'attività di docenza è stata svolta in assoluta continuità temporale anche per tale anno scolastico e di sede di esecuzione (Scuola Primo Grado Andrea Guardi di Piombino).
Il rapporto di lavoro oggetto di eccezione, dunque risulta in concreto continuo e in essere fino al termine delle attività didattiche.
Deve allora ricordarsi che la Corte di Cassazione (cfr. Cass. 29961/2023) ha posto il principio di diritto secondo il quale il bonus per cui è causa spetta ai docenti non di ruolo che ricevano “incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999”.
Come condivisibilmente chiarito dal Tribunale di Verona con la sentenza n. 588/2023, che si richiama anche a norma dell'art. 118 disp. att. c.p.c., “Dal complesso delle disposizioni che regolano la materia, nella lettura offerta dalla Suprema Corte, si evince come la ratio del beneficio risieda - nell'ottica del perseguimento di un migliore servizio scolastico – nell'offrire al corpo docente un sostegno formativo all'intera attività didattica che si moduli su un piano di “continuità” e di durata tendenzialmente “annuale”. Ciò posto, risulterebbe incomprensibile, prima ancora che irragionevole ed in contrasto con l'art. 3 Cost., riconoscere il “bonus” – che, si badi, è fruibile dal docente entro due anni scolastici a partire dalla erogazione - al supplente che “copra” l'intero anno scolastico sino al termine delle attività didattiche in virtù di un unico contratto a tempo determinato da settembre fino a giugno (come è nel caso in scrutinio), e negarlo al docente che “copra” esattamente lo stesso periodo per “sommatoria” di una pluralità di contratti a tempo determinato consecutivi e continuativi nello stesso istituto, con
pagina 8 di 10 lo stesso orario e per la stessa classe di concorso”, di talché la relativa eccezione deve essere rigettata (cfr., in senso conforme, Tribunale di Padova, sentenza n. 490/2023; Tribunale di Vicenza, sentenza n.
503/2023).
Tanto chiarito - in assenza della prova di circostanze che giustifichino un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari – e stante la persistenza del diritto/dovere formativo della ricorrente in quanto immessa in ruolo con decorrenza dall' 1.9.2023 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso)
- deve concludersi per l'accoglimento del ricorso con condanna dell'amministrazione convenuta a mettere a disposizione di la carta docenti (o altro equipollente) per gli anni Parte_1 scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi, atteso che, in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
Peraltro, “ai docenti ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (cfr. Cass. n. 29961, del
27/10/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari secondo gli importi medi previsti dal D.M.
55/2014 per le cause di lavoro senza istruttoria di valore ricompreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1 dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il convenuto al pagamento a favore della ricorrente a titolo di retribuzione CP_1 professionale docenti per l'A.S. 2020/2021 di € 883,21, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
- accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici Parte_1
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di euro 500,00 annui e per l'effetto pagina 9 di 10 - condanna il convenuto a mettere a disposizione di detta carta docente CP_1 Parte_1 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna il convenuto al pagamento in favore dei procuratori di parte ricorrente CP_1 dichiaratosi antistatari delle spese di lite che si liquidano in € 1.029,50 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
LIVORNO, 8 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 14:14, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1252/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MENSI Parte_1 C.F._1
LAVINIA e dell'avv. MENSI AVV. LUDOVICA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
Controparte_3 con il patrocinio della dott.ssa , della dott.ssa MARTINA GALOPPINI e Controparte_4 del dott. GUERCIO ANTONIO
PARTE RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.10.2024 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno sez. lavoro, in accoglimento pagina 1 di 10 del ricorso: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, all'assegnazione della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, per l'importo di € 500,00 annui per l'a.s. 2020-21, 2021-22, 2022-23 per l'effetto, condannare il al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente la somma di € 1.500,00, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. accertare altresì il diritto della ricorrente al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docente per gli incarichi di supplenza breve nel corso dell'a.s. 2020-21 e per l'effetto condannare il al pagamento della somma CP_1 dedotta in premessa, salvo il più o il meno di giustizia. Il tutto entro il limite di 5200,00”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Allegava la ricorrente di aver lavorato, in qualità di docente con contratto di lavoro a tempo determinato, presso i diversi Istituti scolastici e nei periodi meglio precisati in ricorso lamentando, da un lato, essenzialmente, di non aver potuto usufruire dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, co. 121 e ss., della L.
107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo. Inoltre, sotto altro profilo, la col proprio ricorso si duole di non aver Pt_1 percepito nel corso dell'A.S. 2020-2021 la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001, assumendo responsabilità non inferiori a quelle dei docenti di ruolo e precari con supplenze annuali.
Si costituiva il convenuto variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del CP_1 quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte resistente chiedeva dichiararsi non dovuti i benefici per gli AA.SS. 2023/2024 e 2024/2025 in quanto la ricorrente era stata assunta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.9.2023, contestava la fondatezza della richiesta attorea relativamente all'A.S. 2020/2021 in quanto la ricorrente avrebbe espletato supplenze brevi e saltuarie non rientranti nella tipologia di incarichi previsti dall'art. 4, co. 1 e 2 della L. n. 124 del 1999 (supplenze con termine finale al 30/6 o al 31/8), e contestava il quantum dell'ammontare dell'importo richiesto a titolo di retribuzione professionale docente.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era discussa all'udienza odierna – in cui la ricorrente aderiva al conteggio indicato dal quanto alla retribuzione CP_1 professionale docente mentre il procuratore di parte resistente dava atto che l'eccezione spiegata in relazione agli AA.SS. 2023/2024 e 2024/2025 era un refuso - e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
pagina 2 di 10 La domanda di cui al ricorso volta ad ottenere il riconoscimento della c.d. retribuzione professionale docenti in misura proporzionale alla quantità di lavoro prestato, è fondata.
La questione è stata posta all'attenzione della Suprema Corte la quale, con percorso argomentativo approfondito e condivisibile, è giunta ad affermare il seguente principio di diritto “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l.
n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 20015/2018).
Il ragionamento del Supremo Collegio prende le mosse dalla considerazione che l'emolumento per cui è causa, avendo natura fissa e continuativa e non essendo in alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientri nelle “condizioni di impiego”.
Da ciò deriva, dunque, la necessità per il datore di lavoro di garantire la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari in ossequio a quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale, come noto, prevede che i lavoratori assunti a tempo determinato non possano “essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Giova allora ricordare come costituisce principio consolidato quello per cui le ragioni oggettive capaci di giustificare la diversità di trattamento non possono consistere nella mera esistenza di una norma generale e astratta, di legge o contratto, che preveda tale disparità, né rilevando la caratura pubblica del datore di lavoro.
La diversità di trattamento si giustifica, infatti, solo dinanzi ad elementi precisi di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura e alle caratteristiche delle mansioni svolte.
Orbene, in assenza di “significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato,
a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici”, non pare possibile aderire all'interpretazione della normativa fatta propria dal resistente CP_1
pagina 3 di 10 che ha escluso la ricorrente dal godimento del beneficio economico in questione, riconosciuto ai soli docenti a tempo indeterminato e ai precari titolari di supplenze di durata annuale o fino alla conclusione dell'attività scolastica.
In effetti, la necessità di superare il contrasto tra le disposizioni sopra richiamate ed il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria rende necessario valutare interpretazioni alternative dell'art 7 C.C.N.L. Comparto scuola 2001 posto che laddove il Giudice sia chiamato ad interpretare una norma o una pattuizione contrattuale deve, in primis, fornire un'interpretazione della stessa, tra le diverse astrattamente possibili, tale da preservare l'armonia del sistema interno con quello comunitario;
solo nel caso in cui il contrasto sia irrimediabile, il Giudice dovrà provvedere a dichiarare nulla la pattuizione privata o a disapplicare il diritto interno contrastante con i superiori principi di diritto comunitario.
Nel caso di specie la Corte ha garantito l'armonia del sistema accedendo ad un'interpretazione della clausola 7 del C.C.N.L. Comparto scuola 2001 che non escludesse i precari titolari di supplenze brevi e saltuari dal novero dei beneficiari della retribuzione professionale docenti, anche alla luce del tenore letterale della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo dell'emolumento nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”.
Detto inciso, infatti, rappresenta un argomento testuale a favore dell'interpretazione proposta in quanto, se il Legislatore avesse voluto riservare detto emolumento ai soli docenti di ruolo o titolari di supplenze annuali, il riferimento ai periodi di servizio inferiori di un mese non avrebbe alcun senso.
Il percorso argomentativo richiamato può essere posto alla base della presente decisione, posto che il non ha allegato alcun elemento concreto, specifico ed oggettivo dal quale si possa CP_1 desumere una differenza concreta tra la prestazione resa dalla e quella resa dal docente Pt_1 titolare assente.
Non può condurre a conclusioni diverse quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 20/9/2018 (causa Motter), afferendo tale pronuncia alla diversa questione della ricostruzione di carriera dei docenti assunti a tempo determinato;
in ogni caso, anche nella predetta sentenza si evidenzia come la disparità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sia giustificata soltanto quando risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Nel caso di specie, come detto, il servizio prestato dalla docente con il contratto a termine è Pt_1
pagina 4 di 10 comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato dalla retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto.
Tanto chiarito – considerata l'adesione della ricorrente al conteggio indicato dal - deve CP_1 concludersi per la condanna del medesimo al pagamento in favore della a titolo di Pt_1 retribuzione professionale docenti per l'A.S. 2020/2021 della somma pari ad € 883,21, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo effettivo.
Quanto alla domanda relativa al riconoscimento della c.d. carta elettronica del docente, giova anzitutto osservare che l'eccezione relativa agli AA.SS. 2023/2024 e 2024/2025 è infondata in quanto i benefici per tali annualità non sono stati oggetto di domanda (come effettivamente riconosciuto anche dal procuratore di parte resistente alla udienza odierna, cf. verbale di udienza odierna). Tanto premesso, la ricorrente ha allegato di aver lavorato, con contratto a tempo determinato, presso l'I.C. 2 Piombino A dall'1.9.23 al 31.8.24, presso l'I.C. Mascagni di Sassetta dal
5.9.22 al 30.6.23, presso la scuola primaria Dante Alighieri di Piombino dal 20.9.21 al 31.8.22 e presso la Scuola primo grado dal 19.10.20 al 10.6.21. Tanto premesso, Persona_1
l'odierna attrice lamenta, essenzialmente, di non aver potuto usufruire dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, co. 121 e ss., della L. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo.
L'art. 1, co. 121, L. 107/2015, come noto, prevede “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo Controparte_5 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle
pagina 5 di 10 scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal D.P.C.M. del
28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono gli insegnanti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Sulla questione si è tuttavia di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c-450/2, ha statuito che il comma
121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la Corte ha osservato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.Lgs. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”.
Dispone infatti l'art 63 CCNL, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di
pagina 6 di 10 cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il
27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo
l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede inoltre che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere, secondo la
CGUE, che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
In linea con tale decisione, si richiama anche quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, con cui ha censurato la scelta del convenuto di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale
pagina 7 di 10 personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Per l'effetto il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 CP_6 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Tanto premesso deve poi dirsi, avuto riguardo all'eccezione di parte resistente relativa all'A.S.
2020/2021 che risulta dal contratto in atti (cfr. doc. 5 allegato al ricorso) che la rispetto a Pt_1 tale annualità, ha svolto servizio dal 19.10.2020 al 10.6.2021 in forza di un unico contratto a tempo determinato che ha interamente coperto il periodo indicato in continuità didattica e senza alcuna scopertura per il periodo compreso tra ottobre e giugno.
Orbene, le concrete modalità esecutive della prestazione lavorativa dimostrano che l'attività di docenza è stata svolta in assoluta continuità temporale anche per tale anno scolastico e di sede di esecuzione (Scuola Primo Grado Andrea Guardi di Piombino).
Il rapporto di lavoro oggetto di eccezione, dunque risulta in concreto continuo e in essere fino al termine delle attività didattiche.
Deve allora ricordarsi che la Corte di Cassazione (cfr. Cass. 29961/2023) ha posto il principio di diritto secondo il quale il bonus per cui è causa spetta ai docenti non di ruolo che ricevano “incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999”.
Come condivisibilmente chiarito dal Tribunale di Verona con la sentenza n. 588/2023, che si richiama anche a norma dell'art. 118 disp. att. c.p.c., “Dal complesso delle disposizioni che regolano la materia, nella lettura offerta dalla Suprema Corte, si evince come la ratio del beneficio risieda - nell'ottica del perseguimento di un migliore servizio scolastico – nell'offrire al corpo docente un sostegno formativo all'intera attività didattica che si moduli su un piano di “continuità” e di durata tendenzialmente “annuale”. Ciò posto, risulterebbe incomprensibile, prima ancora che irragionevole ed in contrasto con l'art. 3 Cost., riconoscere il “bonus” – che, si badi, è fruibile dal docente entro due anni scolastici a partire dalla erogazione - al supplente che “copra” l'intero anno scolastico sino al termine delle attività didattiche in virtù di un unico contratto a tempo determinato da settembre fino a giugno (come è nel caso in scrutinio), e negarlo al docente che “copra” esattamente lo stesso periodo per “sommatoria” di una pluralità di contratti a tempo determinato consecutivi e continuativi nello stesso istituto, con
pagina 8 di 10 lo stesso orario e per la stessa classe di concorso”, di talché la relativa eccezione deve essere rigettata (cfr., in senso conforme, Tribunale di Padova, sentenza n. 490/2023; Tribunale di Vicenza, sentenza n.
503/2023).
Tanto chiarito - in assenza della prova di circostanze che giustifichino un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari – e stante la persistenza del diritto/dovere formativo della ricorrente in quanto immessa in ruolo con decorrenza dall' 1.9.2023 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso)
- deve concludersi per l'accoglimento del ricorso con condanna dell'amministrazione convenuta a mettere a disposizione di la carta docenti (o altro equipollente) per gli anni Parte_1 scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi, atteso che, in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
Peraltro, “ai docenti ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (cfr. Cass. n. 29961, del
27/10/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari secondo gli importi medi previsti dal D.M.
55/2014 per le cause di lavoro senza istruttoria di valore ricompreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1 dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il convenuto al pagamento a favore della ricorrente a titolo di retribuzione CP_1 professionale docenti per l'A.S. 2020/2021 di € 883,21, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
- accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici Parte_1
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di euro 500,00 annui e per l'effetto pagina 9 di 10 - condanna il convenuto a mettere a disposizione di detta carta docente CP_1 Parte_1 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna il convenuto al pagamento in favore dei procuratori di parte ricorrente CP_1 dichiaratosi antistatari delle spese di lite che si liquidano in € 1.029,50 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
LIVORNO, 8 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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