Ordinanza cautelare 16 giugno 2023
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01869/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06056/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6056 del 2022, proposto da
C.L.P. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Di Monda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pomigliano D'Arco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Balsamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Parrocchia San Felice in Pincis, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Determina Dirigenziale del 29/09/2022, n. 416 di acquisizione al patrimonio comunale di opere abusive.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pomigliano D'Arco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa IO IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in trattazione parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale indicata in epigrafe, adottata con determina dirigenziale n. 416 del 30.9.2022.
Deduce in punto di fatto che l’ordinanza di demolizione n. 11/11/2020, n. 7, ad essa presupposta, fu adottata dal Comune di Pomigliano d’Arco in conseguenza dell’annullamento giurisdizionale del permesso di costruire n. 152/2019, rilasciato alla società ricorrente ai sensi dell’art. 5 L.R. 19/2009 e avente ad oggetto la demolizione e ricostruzione con ampliamento di un fabbricato sito in via Firenze, nn. 20, 22, 23, 24 e 26.
Il suddetto titolo edilizio, infatti, fu impugnato innanzi a questo T.A.R. con ricorso n. 617/2020, concluso con sentenza di rigetto n. 4302/20 del 07/10/2020.
La ricorrente deduce di aver impugnato anche l’ordinanza n. 7/2020 con ricorso rubricato al n. 4890/20.
La domanda cautelare proposta in seno al ricorso n. 4890/20 è stata accolta con ordinanza cautelare del 2/02/2021.
In data 14/6/2021, fu pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato n. 4555/21 con la quale è stato respinto l’appello proposto dalla stessa ricorrente avverso la sentenza di annullamento del permesso di costruire (la n. 4302/20).
Con la sentenza n. 6245/21 del 05/10/2021, invece, veniva deciso il ricorso n. 4890/20 avverso l’ordinanza di demolizione n. 7/2020. Il ricorso era respinto.
Deduce ancora parte ricorrente che, prima che decorressero 90 giorni dalla pubblicazione di tale ultima sentenza, la ricorrente, in data 9/07/2021, presentava un’istanza di accertamento di conformità (pratica edilizia n. 220/21), esitata con provvedimento di diniego del 19/07/2021 (Prot. 15210 – Prot. U.T. 252), impugnabile, nelle forme del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, fino al 17/12/2021.
Il 30/12/2021 fu depositata una seconda pratica edilizia (prot. n. 389/21) avente ad oggetto l’istanza di rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 380/01.
Tale pratica fu esitata con diniego, in data 4/07/2022 (Prot. 18975), anch’esso impugnabile nelle forme del ricorso straordinario al Capo dello Stato fino al 2/12/2022.
In pendenza del suddetto termine, in data 8/9/2022, la ricorrente ha presentato, la C.I.L. n. 242/2022 per la demolizione dell’edificio, indicando la data di inizio dei lavori per il 26/09/2022.
I lavori non sarebbero iniziati perché la Protezione Civile, a seguito degli eventi del 25/09/2022, aveva diramato l’allerta meteo per i giorni seguenti.
Con ordinanza n. 416 del 30/09/2022, il Comune ha acquisito l’opera abusiva al proprio patrimonio.
Tanto premesso in punto di fatto la ricorrente ha impugnato l’ordinanza di acquisizione da ultimo citata per i seguenti motivi:
1. Violazione di legge» e, in particolare, dell’art. 3, L. 07/08/1990, n. 241.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto ometterebbe di considerare che il diniego opposto alla seconda pratica di sanatoria non era ancora divenuto definitivo alla data di adozione del provvedimento impugnato, poiché il termine per il ricorso straordinario al Presidente della repubblica sarebbe venuto in scadenza il 3/12/2022. Sotto altro profilo si afferma che il Comune avrebbe proceduto senza tener conto del fatto che all’intervento di demolizione, nei termini che erano stati indicati nella C.I.L. del 08/09/2022, non era stato rispettato per causa di forza maggiore.
2. Violazione degli artt. 31 e 38, D.P.R. N. 380/01 – Travisamento dei fatti – Eccesso di potere.
In base alla scansione procedimentale indicata nella parte in fatto al momento dell’adozione dell’ordinanza di acquisizione impugnata non era decorso il termine di 90 giorni previsto per la spontanea esecuzione all’ordine di demolizione. Infatti il primo verbale di accertamento dell’inottemperanza, risale al 9-13/06/2022 ed è anteriore al diniego di sanatoria del 4/07/2022. Il secondo verbale di accertamento risale, invece, al 29/09/2022 ed è precedente allo spirare del termine di impugnazione del diniego.
Non sussisterebbero i presupposti del dolo o della colpa nell’inottemperanza, mentre la vicenda descritta dovrebbe indurre a ritenere l’operato della “ C.L.P. Costruzioni S.r.l .” non colpevole e in buon fede, perché a) l’intervento fu realizzato in forza di un permesso di costruire (e in sua conformità), b) non vi sarebbe stata un’inottemperanza volontaria all’ordine di demolizione, avendo la ricorrente atteso l’esito delle pratiche edilizie preordinate al rilascio di un titolo in sanatoria che avrebbe, se reso, consentito la permanenza in situ del manufatto. La ricorrente avrebbe manifestato a più riprese la volontà di eseguire spontaneamente l’ordinanza di demolizione nel caso non fosse stata assentita la concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 36 e 38 D.P.R. 380/2001. L’esecuzione non sarebbe stata possibile, dopo che le istanze di sanatoria sono state respinte, per causa di forza maggiore.
Si sono costituiti in resistenza il Comune di Pomigliano d’Arco e la Parrocchia di San Felice in Pincis, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
La domanda cautelare presentata in seno al ricorso è stata respinta con ordinanza n. 1008/23 del 16.6.2023.
All’esito dell’udienza pubblica del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
Dalla incontestata successione dei provvedimenti e delle pronunce giurisdizionali richiamate nella parte in fatto emerge che il termine di novanta giorni previsto dall’art. 31, comma 3, D.P.R. 380/2001 per dare spontanea esecuzione all’ordinanza di demolizione n. 7/2011 – anche tenendo conto delle sospensioni derivanti dalla proposizione dell’istanza di accertamento di conformità e dall’ordinanza cautelare - è elasso al più tardi in data 3.1.2022 senza che il ricorrente abbia provveduto alla demolizione.
Da tale data si è prodotto l’effetto legale dell’acquisizione dell’opera al patrimonio comunale, dichiarata con il provvedimento impugnato.
E, infatti, l’ordinanza di demolizione n. 7/2020, emessa in data 11/11/2020 e è stata notificata il 30/09/2022. La sua efficacia è stata sospesa con le ordinanze cautelari dell’8 gennaio 2021, n. 17 (sospensione interinale fino al 2 febbraio 2021), e del 2 febbraio 2021, n. 231, pronunciate nell’ambito del giudizio n. R.G. 4890/20.
Il termine di novanta giorni di cui all’art. 31, co. 3 e 4, D.P.R. n. 380 del 2001 è iniziato nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza del 5 ottobre 2021, n. 6245, con la quale è stato rigettato nel merito il ricorso proposto dalla società CLP Costruzioni s.r.l. avverso la suddetta ordinanza di demolizione.
Esso, dunque, è scaduto in data 3/1/2022.
Non è rilevante ai fini della decorrenza del termine in questione, l’istanza di accertamento di conformità proposta in data 9/07/2021, in quanto essa (peraltro non presentata nelle debite forme dell’art. 36 D.P.R. 380/2001, ma come istanza di permesso di costruire ai sensi dell’art. 20 D.P.R. 380/2001), fu esitata con provvedimento di diniego del 19/07/2021 (Prot. 15210 – Prot. U.T. 252) anteriore alla pubblicazione della sentenza che ha respinto il ricorso presentato avverso l’ordinanza di demolizione.
Pertanto, il periodo di sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione derivante dalla presentazione dell’istanza di sanatoria si è sovrapposto a quello in cui esso è rimasto sospeso per effetto delle ordinanze cautelari sopra menzionate.
Né rileva che il provvedimento di diniego di sanatoria del 29.7.2021 fosse a sua volta impugnabile, non potendo ritenersi che il termine per l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione resti sospeso anche per il tempo in cui il provvedimento presupposto è ancora impugnabile. Ai sensi dell’art. 21-quater l. 241/90, infatti, i provvedimenti amministrativi sono immediatamente efficaci, ove non sospesi, anche ove fossero ancora impugnabili.
Pertanto, va ribadita la scadenza del termine di 90 giorni rilevante ai fini di cui all’art. 31, comma 3, D.P.R. 390/2001, al 3.1.2022.
In prossimità della scadenza del suddetto termine, in data 30/12/2021, parte ricorrente ha presentato, un’istanza di permesso di costruire (prot. n. 27838), ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 380 del 2001.
La suddetta istanza, tuttavia, non era idonea a determinare una nuova sospensione del termine di cui all’art. 31, comma 3, D.P.R. 380/2001 per diverse ragioni.
Anzitutto, la stessa ordinanza di demolizione n. 7/2020 conteneva già una motivata valutazione di inapplicabilità dell’art. 38 D.P.R. 380/2001, tenuto conto della tipologia di vizio – avente natura sostanziale e non formale o procedimentale - accertato con la sentenza n. 4302/2020 ( “lette le motivazioni della sentenza accogliente la censura del ricorso in merito alla non applicabilità dell’art. 5 della L.R. n. 19 del 28 dicembre 2009 e s.m.i., ricorrendo la causa di esclusione di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) della stessa Legge; Ritenuto che il vizio derivante da tali motivazioni non può essere rimosso ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 3807/2001, in quanto vizio sostanziale e non formale e/o procedurale emendabile, tale quindi da non consentire al privato la conservazione dell’opera realizzata seppur avviata in base ad un titolo ottenuto e successivamente annullato” ).
E infatti, com’è noto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 17/2020, ha chiarito che “I vizi cui fa riferimento l'art. 38 D.P.R. 380/2001, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono esclusivamente quelli che riguardano forma e procedura che, alla luce di una valutazione in concreto operata dall'amministrazione, risultino di impossibile rimozione.”.
L’ordinanza sul punto non risulta essere stata impugnata e, pertanto, la successiva istanza di applicazione dell’art. 38 D.P.R. 380/2001 era già per tale ragione inammissibile, avendone l’amministrazione già valutato la sussistenza dei presupposti.
Inoltre, l’istanza ex art. 38 D.P.R. 380/2001 era manifestamente inammissibile, - così come espressamente indicato nel provvedimento di diniego del 4/7/2022, prot001 – 0018975 - e, come tale, inidonea a determinare effetti sospensivi dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione.
Per condiviso orientamento di questo Tribunale (cfr. T.A.R. Napoli Campania sez. III, 6/06/2014, n. 3178), formatosi in relazione alla materia condonistica, ma applicabile anche al caso di specie per identità di ratio, nel caso di presentazione di un’istanza di accertamento di conformità palesemente inammissibile, non può prodursi alcun effetto sospensivo dell’efficacia dell’ordine di demolizione, non potendosi neppure in astratto configurare la necessità di valutare la conformità sostanziale dell’opera alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento della realizzazione dell’abuso e della presentazione dell’istanza, e non potendo ammettersi che la doverosa repressione degli abusi possa essere subordinata ad istanze pretestuose presentate dagli stessi soggetti che l’abuso abbiano realizzato o tollerato ( “Nei casi di terzo condono edilizio, ex d.l. n. 269 del 2003 conv. con modificazioni, in l. n. 326 del 2003, condono assoggettato a stringenti limiti oggettivi di ammissibilità in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, allorquando emergano, nella fattispecie concreta esaminata, profili di palese inammissibilità - già in astratto rilevabili - della domanda di condono, vuoi sotto il profilo della non conformità urbanistica di quanto realizzato, vuoi sotto il profilo della tipologia dell'intervento, allora potrà ritenersi non necessario il previo provvedimento comunale di inammissibilità o di rigetto della domanda, potrà reputarsi non operativa la sospensione "ex lege" del procedimento sanzionatorio e ammissibile la rilevazione giudiziale diretta della non applicabilità del condono. ”).
Le medesime considerazioni valgono anche per l’istanza di applicazione dell’art. 38 D.P.R. 380/2001, la cui palese inammissibilità non poteva essere ignorata dal ricorrente, atteso che, come si è detto, la valutazione circa l’assenza dei presupposti per accedere all’applicazione dell’art. 38 D.P.R. 380/2001 era già contenuta nell’ordinanza di demolizione e i vizi per i quali il permesso di costruire era stato annullato avevano natura sostanziale.
Pertanto l’accertamento di inottemperanza del 13/06/2022, benchè anteriore al provvedimento dichiarativo della manifesta inammissibilità dell’istanza di applicazione dell’art. 38 D.P.R. 380/2001, adottato il 4/7/2022, è intervenuto dopo la scadenza del termine di 90 giorni previsto nell’ordinanza di demolizione n. 7/2020, avvenuta il 3/1/2022 e deve, pertanto, ritenersi atto prodromico dell’ordine di acquisizione del tutto valido.
A fronte delle precedenti considerazioni, a nulla può rilevare lo stato di allerta meteo verificatosi in data 25.9.2022, atteso che a tale data l’inottemperanza all’ordine di demolizione era da tempo maturata. In ogni caso l’allerta meteo, come risulta dall’ordinanza del sindaco del 25.9.2022, è durata per soli tre giorni, con previsione della chiusura di scuole e cimiteri per le giornate del 25, 26 e 27 settembre 2022 ed è, per tale ragione, del tutto inidonea a dimostrare la non imputabilità dell’inesecuzione dell’ordine di demolizione, a fronte del ben più ampio termine legale di 90 giorni.
Per tali ragioni, il provvedimento impugnato va esente dai vizi dedotti.
Il ricorso, pertanto, va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Pomigliano d’Arco, che liquida in € 3.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA AR, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario
IO IZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO IZ | NA AR |
IL SEGRETARIO