TAR Napoli, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 1869
TAR
Ordinanza cautelare 16 giugno 2023
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TAR
Sentenza 19 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge (art. 3, L. 07/08/1990, n. 241)

    Il termine per l'esecuzione dell'ordinanza di demolizione è scaduto al più tardi in data 3.1.2022, senza che il ricorrente abbia provveduto alla demolizione. L'istanza di accertamento di conformità non è rilevante ai fini della decorrenza del termine, essendo stata esitata con diniego prima della pubblicazione della sentenza che ha respinto il ricorso avverso l'ordinanza di demolizione. L'efficacia dei provvedimenti amministrativi è immediata, anche se impugnabili. L'istanza ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 380/2001 non era idonea a determinare una nuova sospensione del termine, in quanto l'ordinanza di demolizione aveva già valutato l'inapplicabilità di tale articolo e l'istanza era manifestamente inammissibile.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 31 e 38, D.P.R. N. 380/01 – Travisamento dei fatti – Eccesso di potere

    Il termine di novanta giorni è scaduto il 3.1.2022. L'accertamento di inottemperanza del 13/06/2022 è intervenuto dopo la scadenza del termine. Lo stato di allerta meteo non rileva, essendo maturata l'inottemperanza in data anteriore e la durata dell'allerta meteo è stata limitata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 1869
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1869
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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