Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/05/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5733/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dal procuratore costituito, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 26.5.25 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 26.5.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 429 c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I Sezione Civile - in composizione mo- nocratica, nella persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5733/2024 r.g., avente ad oggetto: opp.-ordinanza in- giunzione ex art. 22 e ss. L 689\81;
TRA
(C.F. , rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Luigi Sperino ) ed elett.te domiciliato CodiceFiscale_2
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- Ricorrente -
E
Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per le Politiche Agrico- le Alimentari e Forestali –U.O.D. 50.07.24- “ Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in San Nicola la Strada viale
[...]
Carlo III n.153;
-Resistente contumace-
Conclusioni
Per il ricorrente: come da atto introduttivo e note relative all'odierna udienza trattata con modalità cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Il OR ha proposto impugnazione avverso l'ingiunzione di Parte_1
pagamento n.136 del 4.12.2019 , che la Giunta Regionale della Campania -
Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali - gli ha notifica- to in data 2 settembre 2024 , richiedendogli il pagamento della somma di euro
506,87 per una presunta violazione della normativa venatoria.
Il ricorrente ha dedotto che, in data 04.12.2019, i militari della Regione Carabinieri
Forestali -Stazione di gli hanno contestato, mediante il verbale n.136, CP_1
l'esercizio dell'attività venatoria oltre l'orario consentito nel territorio del comune di Pontelatone, località Salemme.
Ha sostenuto di aver provveduto al pagamento dell'importo di euro 206,00 corri- spondente alla sanzione amministrativa contestata, in data 03.02.2020, e quindi en- tro il termine di sessanta giorni previsto per il pagamento in misura ridotta.
Ha evidenziato che il termine ultimo, inizialmente fissato al 02.03.2020, essendo coinciso con una giornata festiva, è stato prorogato al giorno successivo non festi- vo ossia il 03 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 2963 c.c.
Ha inoltre allegato ricevuta di versamento comprovante l'avvenuto pagamento nei termini.
La parte convenuta non si è costituita nei termini previsti dalla legge, restando contumace.
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Il merito
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La contestazione ha ad oggetto la violazione delle disposizioni in materia di attivi- tà venatoria e, più precisamente, la violazione contestata ha riguardato il supera- mento dell'orario consentito per l'esercizio dell'attività venatoria nel comune di
Pontelatone, Loc. Salemme.
L'attività venatoria è disciplinata dalla legge 11 febbraio del 1992 n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterme e per i prelevo venatorio”che stabilisce i princìpi generali per l'esercizio della caccia.
In particolare, l'art. 18 della legge stabilisce che la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, tuttavia le regioni hanno facoltà di re- golamentare in dettaglio l'attività venatoria inclusi gli orari e giorni consentiti.
Nel caso specifico del OR , la contestazione riguarda il su- Parte_1
peramento dell'orario consentito per l'esercizio dell'attività venatoria nel Comune di Pontelatone località Salemme.
Dall'esame della documentazione versata in atti è accertato che il OR
[...]
ha provveduto al pagamento dell'importo di 206,00 € corrispondente Parte_2
alla sanzione amministrativa comminata con verbale n.136 del 4 dicembre 2019, in data 3 febbraio 2020, mediante versamenti su conto corrente postale.
Inoltre, si rileva che ai sensi dell'art. 16 della legge 689 del 1981 l'obbligato può effettuare il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o noti- ficazione della violazione.
Dunque, il termine ultimo per il pagamento scadeva il 2 febbraio 2020 (domenica) giorno festivo e, pertanto, ai sensi dell'articolo 2963 co.3 c.c., tale scadenza è stata prorogata di diritto al primo giorno non festivo successivo, ossia al 3 febbraio
2020.
La giurisprudenza ha costantemente affermato che “il termine per il pagamento in misura ridotta è prorogabile ex lege se scade in un giorno festivo” (Cfr. Cass. Civ. sez. II sent. n. 1234\2019; Napoli, Sez V, n.776\2020). CP_2
Dunque, si ritiene che il pagamento effettuato in data 03.02.2019 abbia pienamente estinto l'obbligazione, rendendo infondata la successiva ingiunzione.
Inoltre, non si sono riscontrati ulteriori presupposti che potessero giustificare l'ingiunzione opposta, né la resistente ha fornito elementi contrari, non essendosi costituita.
Pertanto, l'opposizione va accolta e di conseguenza va annullata l'ingiunzione im-
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pugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenen- do conto dell'attività espletate e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n.
R.G.5733\2024 così decide:
1. accoglie l'opposizione proposta da;
Parte_1
2. annulla l'ingiunzione di pagamento n.136 del 4.12.2019, emessa dalla
[...]
Controparte_3
[...]
3. condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 332,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura di legge, con distrazione in favore del procuratore.
Santa Maria Capua Vetere, 26.5.25
Il Giudice
Maria Del Prete
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