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1 settembre 1967
1 settembre 1967
Art. 1. Articolo unico
I magistrati di Corte d'appello promossi magistrati di Corte di cassazione a norma dell' articolo 5, comma terzo, della legge 4 gennaio 1963, n. 1 , continuano ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non vi sia disponibilita' di posti nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.
I magistrati di Corte d'appello promossi magistrati di Corte di cassazione a norma dell' articolo 5, comma terzo, della legge 4 gennaio 1963, n. 1 , continuano ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non vi sia disponibilita' di posti nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 10/05/1982, n. 86Provvedimento: N. 86 SENTENZA 7 MAGGIO 1982 Deposito in cancelleria: 10 maggio 1982. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 137 del 20 maggio 1982. Pres. ELIA - Rel. PALADIN LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. LD ELIA, Presidente - Dott. IC OS - Prof. NO DE ST - Prof. LI OE - Avv. ZO LE - Avv. RT AL - Prof. IV PALADIN - Dott. RN MA - Prof. ON LA LA - Prof. RG OL - Prof. US ER - Dott. NC AJ - Prof. VA CONSO, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 20 dicembre 1973, n. 831 (Norme per la nomina a magistrato di cassazione) promossi con ordinanze emesse il 2 dicembre 1977 e il 3 luglio 1979 dal Consiglio di …Leggi di più...
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