Art. 1. Articolo unico
I magistrati di Corte d'appello promossi magistrati di Corte di cassazione a norma dell' articolo 5, comma terzo, della legge 4 gennaio 1963, n. 1 , continuano ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non vi sia disponibilita' di posti nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.
I magistrati di Corte d'appello promossi magistrati di Corte di cassazione a norma dell' articolo 5, comma terzo, della legge 4 gennaio 1963, n. 1 , continuano ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non vi sia disponibilita' di posti nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.