Articolo 1 della Legge 6 agosto 1967, n. 687
Versione
1 settembre 1967
Art. 1. Articolo unico

I magistrati di Corte d'appello promossi magistrati di Corte di cassazione a norma dell' articolo 5, comma terzo, della legge 4 gennaio 1963, n. 1 , continuano ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non vi sia disponibilita' di posti nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

Entrata in vigore il 1 settembre 1967
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