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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/03/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donatella Oneto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5479/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro- tempore ,corrente in VE NO (PV) rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Vogliano (C.F.: , ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vercelli, Corso Guglielmo Marconi, n. 19,
ATTRICE in opposizione contro
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore,corrente in Roma;
rappresentata e difesa dall' Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F.
e elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Correggio C.F._2
43, Milano.
CONVENUTA opposta pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1793/2023 del Tribunale di Pavia emesso nella causa RG 1268/2023 e notificato a mezzo posta il 20.11.2023
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Controparte_1 decreto ingiuntivo in epigrafe indicato col quale le veniva intimato “ di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di Euro 43.775,62; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 1.370,00 per compensi ex D.M. 55/2014, in Euro 286,00 per esborsi, oltre spese generali I.v.a. e C.p.a. e successive occorrende” (docc. 2 e 3).
Parte opponente esponeva quanto segue: la società opponente era socio unico di ed era priva di legittimazione CP_3 processuale in quanto la società già in liquidazione, veniva cancellata dal CP_3
Registro delle Imprese il 28.06.2023 (doc. 1) con conseguente estinzione. Nulla era dovuto ad in quanto, in sede di riparti consecutivi all'ultimata liquidazione CP_2 di la opponente non percepiva utili. CP_3 Controparte_1
I crediti azionati erano comunque prescritti.
Chiedeva pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto o comunque dichiararsene la nullità e/o l'inefficacia.
Si costituiva contestando gli assunti avversari e sostenendo la Controparte_2 correttezza del proprio ed in particolare evidenziando quanto segue: in data 06/03/2023 (periodo in cui la società debitrice svolgeva regolarmente la propria attività) veniva intrapreso il procedimento monitorio, conclusosi con l'emissione del decreto opposto, per come si evinceva dallo storico del fascicolo telematico (doc.8).
La notifica effettuata giorno 20/11/2023 era solo un atto conseguente alla prodromica iscrizione a ruolo dell'atto opposto, non incorrendo in alcun tipo di inefficacia, nullità o inesistenza dell'emesso atto. La responsabilità del socio verso i creditori sorgeva per il semplice fatto della esistenza di creditori che non avevano potuto concorrere alla liquidazione del patrimonio sociale sino a loro soddisfazione, e ciò a prescindere da qualsiasi limitazione “quantitativa” di tale responsabilità. (Cassazione Sezioni Unite sentenze nn.ri 6070 e 6072 del 12 marzo
2013).
Il credito non era prescritto come si evinceva dalla disamina delle bollette allegate al fascicolo monitorio considerato che il decorso del termine prescrizionale non poteva pagina 2 di 4 decorrere se non dal momento in cui l'Opposta aveva contezza dei consumi effettivamente registrati dal misuratore. L'odierna debitrice più volte richiedeva ad rateizzi sulle bollette non CP_2 pagate (doc.7), dilazioni concesse e inviate a controparte, rappresentando quindi validi atti interruttivi della prescrizione. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione. Concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto,esperito il tentativo di conciliazione, scambiate le memorie di rito e precisate le conclusioni la causa,documentalmente istruita ,veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza dell'11 marzo 2025.
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata e deve essere accolta. Al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo in data 03/11/2023 la società già era cancellata (doc. 1 parte opponente). CP_3
Il Giudice richiama ex art. 118 disp. att. cpc la motivazione di Cass. Civile Ord. Sez. 6
Num. 29251 Anno 2018 in cui si legge con riferimento ad analoga fattispecie in cui il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese:
“La presente vicenda, quindi, ha avuto inizio in un momento successivo a quello in cui la società debitrice era stata cancellata dal registro delle imprese e in un'epoca ampiamente successiva all'entrata in vigore della riforma che ha modificato, tra gli altri, l'art. 2495 c.c.. Riguardo a detta norma le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 12 marzo 2013, n. 6070, hanno affermato, in continuità con la precedente sentenza 22 febbraio 2010, n. 4060, che la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall'art. 10 L. fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 c.p.c. e ss., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso.
L'applicazione di questa giurisprudenza, alla quale l'odierno Collegio presta convinta adesione, rende necessario esaminare due problemi: da un lato, quello del momento in cui la questione della cancellazione è stata effettivamente posta, con conseguente ammissibilità
pagina 3 di 4 o meno della produzione della documentazione attestante la cancellazione anche in sede di legittimità (art. 372 c.p.c.); dall'altro, quello della notifica dell'odierno ricorso, che la stessa parte ricorrente ha compiuto alla società in persona del liquidatore anzichè ai singoli soci. Effettivamente, appare in modo palese che l'odierna parte ricorrente ha tenuto un comportamento processuale, per così dire, ondivago, perchè ha preso per prima l'iniziativa al fine di ottenere il decreto ingiuntivo nei confronti di una società già cancellata, ha lasciato sullo sfondo il problema per i due gradi dei giudizi di merito (anche l'atto di appello contiene appena un cenno a questa circostanza, e comunque si conclude chiedendo la condanna al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo) e l'ha poi fatto riemergere in questa sede, dopo che il giudizio di primo e di secondo grado avevano avuto un risultato per essa sfavorevole.
Ciò nonostante, la questione della produzione documentale è superabile, posto che la certificazione della cancellazione era stata già prodotta in sede di merito e che, comunque, sarebbe stata producibile anche in questa sede, trattandosi di documentazione riguardante, almeno potenzialmente, la nullità della sentenza impugnata (v. l'ordinanza 11 luglio 2014, n. 16036, e la sentenza 9 maggio 2016, n. 9334); quanto, invece, alla notifica dell'odierno ricorso alla persona fisica del liquidatore anzichè ai soci – come sarebbe dovuto avvenire alla luce della citata sentenza n. 6070 del 2013 – si tratta di una conseguenza che deriva dal fatto che il ricorso non poteva che essere notificato all'unico contraddittore esistente nel giudizio di appello, ossia il liquidatore, benchè di una società già cancellata.
2.2. Traendo le conclusioni del ragionamento svolto fin qui, risulta evidente che il motivo di ricorso è fondato e che la causa non avrebbe dovuto neppure essere intrapresa nei confronti della , dal momento che essa non era più esistente Parte_1 come soggetto di diritto già da prima che fosse emesso il decreto ingiuntivo”.
Il decreto ingiuntivo,emesso nei confronti di società cancellata e pertanto inesistente, non poteva pertanto essere notificato e deve essere revocato essendo indifferente l'antecedente iscrizione a ruolo.
Resta così assorbita ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate,come da dispositivo a favore della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando ,contrariis reiectis,
REVOCA
Il decreto opposto n. ingiuntivo n. 1793/2023 del Tribunale di Pavia
CONDANNA Parte opposta a rifondere all'opponente le spese di giudizio che liquida nella misura di €286,00 per spese,€5000,00 per competenze oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA.
Pavia,21 marzo 2025 Il Giudice
Dott. Donatella Oneto
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donatella Oneto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5479/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro- tempore ,corrente in VE NO (PV) rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Vogliano (C.F.: , ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vercelli, Corso Guglielmo Marconi, n. 19,
ATTRICE in opposizione contro
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore,corrente in Roma;
rappresentata e difesa dall' Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F.
e elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Correggio C.F._2
43, Milano.
CONVENUTA opposta pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1793/2023 del Tribunale di Pavia emesso nella causa RG 1268/2023 e notificato a mezzo posta il 20.11.2023
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Controparte_1 decreto ingiuntivo in epigrafe indicato col quale le veniva intimato “ di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di Euro 43.775,62; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 1.370,00 per compensi ex D.M. 55/2014, in Euro 286,00 per esborsi, oltre spese generali I.v.a. e C.p.a. e successive occorrende” (docc. 2 e 3).
Parte opponente esponeva quanto segue: la società opponente era socio unico di ed era priva di legittimazione CP_3 processuale in quanto la società già in liquidazione, veniva cancellata dal CP_3
Registro delle Imprese il 28.06.2023 (doc. 1) con conseguente estinzione. Nulla era dovuto ad in quanto, in sede di riparti consecutivi all'ultimata liquidazione CP_2 di la opponente non percepiva utili. CP_3 Controparte_1
I crediti azionati erano comunque prescritti.
Chiedeva pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto o comunque dichiararsene la nullità e/o l'inefficacia.
Si costituiva contestando gli assunti avversari e sostenendo la Controparte_2 correttezza del proprio ed in particolare evidenziando quanto segue: in data 06/03/2023 (periodo in cui la società debitrice svolgeva regolarmente la propria attività) veniva intrapreso il procedimento monitorio, conclusosi con l'emissione del decreto opposto, per come si evinceva dallo storico del fascicolo telematico (doc.8).
La notifica effettuata giorno 20/11/2023 era solo un atto conseguente alla prodromica iscrizione a ruolo dell'atto opposto, non incorrendo in alcun tipo di inefficacia, nullità o inesistenza dell'emesso atto. La responsabilità del socio verso i creditori sorgeva per il semplice fatto della esistenza di creditori che non avevano potuto concorrere alla liquidazione del patrimonio sociale sino a loro soddisfazione, e ciò a prescindere da qualsiasi limitazione “quantitativa” di tale responsabilità. (Cassazione Sezioni Unite sentenze nn.ri 6070 e 6072 del 12 marzo
2013).
Il credito non era prescritto come si evinceva dalla disamina delle bollette allegate al fascicolo monitorio considerato che il decorso del termine prescrizionale non poteva pagina 2 di 4 decorrere se non dal momento in cui l'Opposta aveva contezza dei consumi effettivamente registrati dal misuratore. L'odierna debitrice più volte richiedeva ad rateizzi sulle bollette non CP_2 pagate (doc.7), dilazioni concesse e inviate a controparte, rappresentando quindi validi atti interruttivi della prescrizione. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione. Concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto,esperito il tentativo di conciliazione, scambiate le memorie di rito e precisate le conclusioni la causa,documentalmente istruita ,veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza dell'11 marzo 2025.
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata e deve essere accolta. Al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo in data 03/11/2023 la società già era cancellata (doc. 1 parte opponente). CP_3
Il Giudice richiama ex art. 118 disp. att. cpc la motivazione di Cass. Civile Ord. Sez. 6
Num. 29251 Anno 2018 in cui si legge con riferimento ad analoga fattispecie in cui il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese:
“La presente vicenda, quindi, ha avuto inizio in un momento successivo a quello in cui la società debitrice era stata cancellata dal registro delle imprese e in un'epoca ampiamente successiva all'entrata in vigore della riforma che ha modificato, tra gli altri, l'art. 2495 c.c.. Riguardo a detta norma le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 12 marzo 2013, n. 6070, hanno affermato, in continuità con la precedente sentenza 22 febbraio 2010, n. 4060, che la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall'art. 10 L. fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 c.p.c. e ss., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso.
L'applicazione di questa giurisprudenza, alla quale l'odierno Collegio presta convinta adesione, rende necessario esaminare due problemi: da un lato, quello del momento in cui la questione della cancellazione è stata effettivamente posta, con conseguente ammissibilità
pagina 3 di 4 o meno della produzione della documentazione attestante la cancellazione anche in sede di legittimità (art. 372 c.p.c.); dall'altro, quello della notifica dell'odierno ricorso, che la stessa parte ricorrente ha compiuto alla società in persona del liquidatore anzichè ai singoli soci. Effettivamente, appare in modo palese che l'odierna parte ricorrente ha tenuto un comportamento processuale, per così dire, ondivago, perchè ha preso per prima l'iniziativa al fine di ottenere il decreto ingiuntivo nei confronti di una società già cancellata, ha lasciato sullo sfondo il problema per i due gradi dei giudizi di merito (anche l'atto di appello contiene appena un cenno a questa circostanza, e comunque si conclude chiedendo la condanna al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo) e l'ha poi fatto riemergere in questa sede, dopo che il giudizio di primo e di secondo grado avevano avuto un risultato per essa sfavorevole.
Ciò nonostante, la questione della produzione documentale è superabile, posto che la certificazione della cancellazione era stata già prodotta in sede di merito e che, comunque, sarebbe stata producibile anche in questa sede, trattandosi di documentazione riguardante, almeno potenzialmente, la nullità della sentenza impugnata (v. l'ordinanza 11 luglio 2014, n. 16036, e la sentenza 9 maggio 2016, n. 9334); quanto, invece, alla notifica dell'odierno ricorso alla persona fisica del liquidatore anzichè ai soci – come sarebbe dovuto avvenire alla luce della citata sentenza n. 6070 del 2013 – si tratta di una conseguenza che deriva dal fatto che il ricorso non poteva che essere notificato all'unico contraddittore esistente nel giudizio di appello, ossia il liquidatore, benchè di una società già cancellata.
2.2. Traendo le conclusioni del ragionamento svolto fin qui, risulta evidente che il motivo di ricorso è fondato e che la causa non avrebbe dovuto neppure essere intrapresa nei confronti della , dal momento che essa non era più esistente Parte_1 come soggetto di diritto già da prima che fosse emesso il decreto ingiuntivo”.
Il decreto ingiuntivo,emesso nei confronti di società cancellata e pertanto inesistente, non poteva pertanto essere notificato e deve essere revocato essendo indifferente l'antecedente iscrizione a ruolo.
Resta così assorbita ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate,come da dispositivo a favore della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando ,contrariis reiectis,
REVOCA
Il decreto opposto n. ingiuntivo n. 1793/2023 del Tribunale di Pavia
CONDANNA Parte opposta a rifondere all'opponente le spese di giudizio che liquida nella misura di €286,00 per spese,€5000,00 per competenze oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA.
Pavia,21 marzo 2025 Il Giudice
Dott. Donatella Oneto
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