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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 30/01/2026, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 901/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO RI, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2509/2023 depositato il 08/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7668/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
13 e pubblicata il 04/11/2022
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190020576304 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190020576304 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in appello
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate insiste in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29320190020576304, notificata a mezzo pec in data 12.12.2019 con la quale, nell'interesse dell'Ente impositore Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, si chiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 33.993,35 per il mancato pagamento di imposte, sanzioni ed interessi dovuti relativamente a liquidazioni IVA 2016 e 2017, scaturenti dal mancato versamento della liquidazione modello
IVA.
In particolare, il contribuente ha contestato: illegittimità della cartella notificata a mezzo p.e.c.; mancata sottoscrizione del ruolo da parte dell'Agenzia delle Entrate;
mancanza dell'invio dell'avviso bonario da parte dell'Agenzia delle Entrate;
difetto di motivazione della cartella notificata ed opposta e violazione della L.
212/2000 e della L. 241/1990; illegittimità della cartella per infondatezza nel merito della pretesa esattiva.
Riscossione Sicilia S.p.A., oggi Agenzia delle Entrate Riscossione, non si costituiva innanzi al giudice di prime cure.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, facendo proprie le consolidate statuizioni della Suprema
Corte di Cassazione, ritenendo assolutamente infondate tutte le doglianze manifestate dal contribuente, rigettava integralmente il ricorso.
Il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 7668/2022 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, Sezione 13, in data 19/10/2022, depositata in segreteria il 04/11/2022.
L'appellante ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata in base ai seguenti motivi:
1. nullità della sentenza opposta per errata valutazione circa la notificazione via pec della cartella di pagamento opposta. error in judicando;
2. infondatezza della sentenza opposta per errata decisione circa l'eccezione di nullità della cartella di pagamento per omessa sottoscrizione del ruolo in violazione dell'art. 12 del d.p.r. 602/73;
3. nullità della sentenza appellata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, co.
4 - d.p.r. n. 602/73
e 21 septies - l. n. 241/1990 (difetto sottoscrizione del ruolo), per omessa motivazione sul punto in violazione dell'art. 36 co. 2 n.
4 - d. lgs. n. 546/92, nonché per violazione degli artt. 2697 c.c. e 115, co.1, c.p.c.;
4. infondatezza della sentenza opposta per errata decisione circa l'eccepito difetto di motivazione della cartella di pagamento opposta in violazione degli artt. 7 comma 1 e 17 comma 1 - legge n. 212/2000, dell'art.
8 - d. lgs. n. 32/2001, nonché dell'art. 24 della costituzione (diritto di difesa);
5. error in procedendo o, comunque, in judicando: nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 2697 c.c. e per inesistenza della pretesa tributaria.
In relazione ai motivi di appello l'Agenzia di Riscossione controdeduce:
In relazione ai motivi di appello l'Agenzia delle Entrate chiede di poter intervenire nel giudizio di cui sopra ai sensi dell'art. 14 comma 3 D.Lgs. 546/1992, e controdeduce:
In data odierna, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'appello è infondato.
Infondata la contestazione sull'intervento dell'Agenzia delle Entrate, in quanto prevista dalla normativa vigente.
Sull'eccezione del punto primo la Corte di Cassazione Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15906
Anno 2025 ha ribadito con fermezza un principio ormai consolidato: la notifica di una cartella di pagamento tramite PEC in formato “.pdf” è valida e non necessita del formato “.p7m” con firma digitale. I giudici hanno spiegato che il sistema di Posta Elettronica Certificata è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità del documento all'organo da cui promana. Le ricevute di accettazione e consegna della PEC forniscono la prova legale dell'invio e della ricezione, garantendo l'integrità del contenuto. Spetta al destinatario, in caso di contestazioni specifiche e concrete, fornire la prova contraria. Inoltre, la Corte ha specificato che l'assenza di una firma autografa sulla cartella è irrilevante, in quanto il modello ministeriale non la prevede, essendo sufficiente l'intestazione all'ente emittente.
Alle eccezioni di parte di cui ai punti 2 e 3 la Corte precisa che la sottoscrizione del ruolo rappresenta un atto interno e la sua assenza non determina automaticamente l'invalidità dell'iscrizione a ruolo. Prova ne sia che, per il difetto di sottoscrizione del ruolo, il legislatore non ha previsto espressamente la sanzione di nullità. Tale principio è costantemente espresso dalla Suprema Corte (Cass. 6610/2013; 6199/2015;
26053/2015; 19791/2016)
Il controllo automatizzato consiste nella correzione di errori materiali e di calcolo tenendo conto dei dati dichiarati dal contribuente e delle informazioni presenti nella banca dati dell'anagrafe tributaria.
L'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, infatti, prevede che l'Amministrazione Finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, proceda alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno d'imposta successivo.
Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'Anagrafe Tributaria, dunque, l'Amministrazione Finanziaria, in base a quanto disposto dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, procede:
- alla correzione degli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
- alla correzione degli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
- alla riduzione delle detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella spettante;
- alla riduzione delle deduzioni dal reddito indicate in misura superiore a quella spettante;
alla riduzione dei crediti d'imposta indicati in misura superiore a quella spettante;
- alla verifica della tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta e della loro rispondenza con la dichiarazione.
In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973, costituisce l'atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata. Tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonché qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima. Cass. Ordinanza n. 16983 del 4 agosto 2011.
Sul quarto motivo si precisa che quando la cartella di pagamento segue l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il “quantum” del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo si ritiene congruamente motivata, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori (cfr. Cass.,
Sez. U., 14 luglio 2022, n. 22281) è assolutamente motivata ed è garantito l'art. 24 della Costituzione (diritto di difesa). Secondo pacifica giurisprudenza della Suprema Corte: «4.1. Questa Corte è ferma nel ritenere che “nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - e al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento” (Cass. n. 6914 del 25/3/2011;
Cass. n. 13110 del 25/7/2012; Cass. n. 9032 del 15/4/2013; Cass. n. 9323 del 11/4/2017; Cass. n. 21066 del 11/9/2017).
Sul quinto motivo la Corte evidenzia che il ruolo eseguito dall'Ufficio, dalla quale scaturisce la cartella di pagamento impugnata, si fonda sull'esito del controllo formale posto in essere dallo stesso, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, sulla dichiarazione presentata dalla contribuente. Si rappresenta che la cartella di pagamento n. 29320190020576304 riporta due partite di ruolo: Partita di ruolo n.
T170228113256160410000020/D relativa a somme dovute a seguito del controllo automatizzato, ex art. 54 bis Dpr 633/72, della dichiarazione presentata dal contribuente per l'anno d'imposta 2016; Partita di ruolo n. 000000000000123825063 relativa a somme dovute a seguito del controllo automatizzato, ex art. 54 bis
Dpr 633/72, della comunicazione liquidazioni periodiche IVA prot. n. 123825063 del 27/2/2018 relativa al IV trimestre 2017, ed inviata dal contribuente.
Non sussistono motivi per la riforma della sentenza di prime cure.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio a favore degli appellati per ciascuno che vengono liquidate in euro 5.340 per ciascuno oltre diritti, iva e spese generali al 15%. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 4 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
MA RD NZ IG AR
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO RI, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2509/2023 depositato il 08/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7668/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
13 e pubblicata il 04/11/2022
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190020576304 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190020576304 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in appello
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate insiste in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29320190020576304, notificata a mezzo pec in data 12.12.2019 con la quale, nell'interesse dell'Ente impositore Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, si chiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 33.993,35 per il mancato pagamento di imposte, sanzioni ed interessi dovuti relativamente a liquidazioni IVA 2016 e 2017, scaturenti dal mancato versamento della liquidazione modello
IVA.
In particolare, il contribuente ha contestato: illegittimità della cartella notificata a mezzo p.e.c.; mancata sottoscrizione del ruolo da parte dell'Agenzia delle Entrate;
mancanza dell'invio dell'avviso bonario da parte dell'Agenzia delle Entrate;
difetto di motivazione della cartella notificata ed opposta e violazione della L.
212/2000 e della L. 241/1990; illegittimità della cartella per infondatezza nel merito della pretesa esattiva.
Riscossione Sicilia S.p.A., oggi Agenzia delle Entrate Riscossione, non si costituiva innanzi al giudice di prime cure.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, facendo proprie le consolidate statuizioni della Suprema
Corte di Cassazione, ritenendo assolutamente infondate tutte le doglianze manifestate dal contribuente, rigettava integralmente il ricorso.
Il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 7668/2022 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, Sezione 13, in data 19/10/2022, depositata in segreteria il 04/11/2022.
L'appellante ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata in base ai seguenti motivi:
1. nullità della sentenza opposta per errata valutazione circa la notificazione via pec della cartella di pagamento opposta. error in judicando;
2. infondatezza della sentenza opposta per errata decisione circa l'eccezione di nullità della cartella di pagamento per omessa sottoscrizione del ruolo in violazione dell'art. 12 del d.p.r. 602/73;
3. nullità della sentenza appellata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, co.
4 - d.p.r. n. 602/73
e 21 septies - l. n. 241/1990 (difetto sottoscrizione del ruolo), per omessa motivazione sul punto in violazione dell'art. 36 co. 2 n.
4 - d. lgs. n. 546/92, nonché per violazione degli artt. 2697 c.c. e 115, co.1, c.p.c.;
4. infondatezza della sentenza opposta per errata decisione circa l'eccepito difetto di motivazione della cartella di pagamento opposta in violazione degli artt. 7 comma 1 e 17 comma 1 - legge n. 212/2000, dell'art.
8 - d. lgs. n. 32/2001, nonché dell'art. 24 della costituzione (diritto di difesa);
5. error in procedendo o, comunque, in judicando: nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 2697 c.c. e per inesistenza della pretesa tributaria.
In relazione ai motivi di appello l'Agenzia di Riscossione controdeduce:
In relazione ai motivi di appello l'Agenzia delle Entrate chiede di poter intervenire nel giudizio di cui sopra ai sensi dell'art. 14 comma 3 D.Lgs. 546/1992, e controdeduce:
In data odierna, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'appello è infondato.
Infondata la contestazione sull'intervento dell'Agenzia delle Entrate, in quanto prevista dalla normativa vigente.
Sull'eccezione del punto primo la Corte di Cassazione Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15906
Anno 2025 ha ribadito con fermezza un principio ormai consolidato: la notifica di una cartella di pagamento tramite PEC in formato “.pdf” è valida e non necessita del formato “.p7m” con firma digitale. I giudici hanno spiegato che il sistema di Posta Elettronica Certificata è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità del documento all'organo da cui promana. Le ricevute di accettazione e consegna della PEC forniscono la prova legale dell'invio e della ricezione, garantendo l'integrità del contenuto. Spetta al destinatario, in caso di contestazioni specifiche e concrete, fornire la prova contraria. Inoltre, la Corte ha specificato che l'assenza di una firma autografa sulla cartella è irrilevante, in quanto il modello ministeriale non la prevede, essendo sufficiente l'intestazione all'ente emittente.
Alle eccezioni di parte di cui ai punti 2 e 3 la Corte precisa che la sottoscrizione del ruolo rappresenta un atto interno e la sua assenza non determina automaticamente l'invalidità dell'iscrizione a ruolo. Prova ne sia che, per il difetto di sottoscrizione del ruolo, il legislatore non ha previsto espressamente la sanzione di nullità. Tale principio è costantemente espresso dalla Suprema Corte (Cass. 6610/2013; 6199/2015;
26053/2015; 19791/2016)
Il controllo automatizzato consiste nella correzione di errori materiali e di calcolo tenendo conto dei dati dichiarati dal contribuente e delle informazioni presenti nella banca dati dell'anagrafe tributaria.
L'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, infatti, prevede che l'Amministrazione Finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, proceda alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno d'imposta successivo.
Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'Anagrafe Tributaria, dunque, l'Amministrazione Finanziaria, in base a quanto disposto dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, procede:
- alla correzione degli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
- alla correzione degli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
- alla riduzione delle detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella spettante;
- alla riduzione delle deduzioni dal reddito indicate in misura superiore a quella spettante;
alla riduzione dei crediti d'imposta indicati in misura superiore a quella spettante;
- alla verifica della tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta e della loro rispondenza con la dichiarazione.
In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973, costituisce l'atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata. Tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonché qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima. Cass. Ordinanza n. 16983 del 4 agosto 2011.
Sul quarto motivo si precisa che quando la cartella di pagamento segue l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il “quantum” del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo si ritiene congruamente motivata, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori (cfr. Cass.,
Sez. U., 14 luglio 2022, n. 22281) è assolutamente motivata ed è garantito l'art. 24 della Costituzione (diritto di difesa). Secondo pacifica giurisprudenza della Suprema Corte: «4.1. Questa Corte è ferma nel ritenere che “nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - e al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento” (Cass. n. 6914 del 25/3/2011;
Cass. n. 13110 del 25/7/2012; Cass. n. 9032 del 15/4/2013; Cass. n. 9323 del 11/4/2017; Cass. n. 21066 del 11/9/2017).
Sul quinto motivo la Corte evidenzia che il ruolo eseguito dall'Ufficio, dalla quale scaturisce la cartella di pagamento impugnata, si fonda sull'esito del controllo formale posto in essere dallo stesso, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, sulla dichiarazione presentata dalla contribuente. Si rappresenta che la cartella di pagamento n. 29320190020576304 riporta due partite di ruolo: Partita di ruolo n.
T170228113256160410000020/D relativa a somme dovute a seguito del controllo automatizzato, ex art. 54 bis Dpr 633/72, della dichiarazione presentata dal contribuente per l'anno d'imposta 2016; Partita di ruolo n. 000000000000123825063 relativa a somme dovute a seguito del controllo automatizzato, ex art. 54 bis
Dpr 633/72, della comunicazione liquidazioni periodiche IVA prot. n. 123825063 del 27/2/2018 relativa al IV trimestre 2017, ed inviata dal contribuente.
Non sussistono motivi per la riforma della sentenza di prime cure.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio a favore degli appellati per ciascuno che vengono liquidate in euro 5.340 per ciascuno oltre diritti, iva e spese generali al 15%. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 4 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
MA RD NZ IG AR