Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/06/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5757/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
C.F. nata a [...], il AR C.F._1
6.3.1985, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Fabio Batini,
Attrice
nei confronti di
C.F. , nato a [...] RT C.F._2
(Ecuador), il 6.2.1979,
Convenuto contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attrice:
“Voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati e si pronuncia separazione da comunicarsi allo stato civile competente per l'annotazione di legge;
1
2. il sig. , dovrà corrispondere alla moglie entro il dieci RT
di ogni mese la somma di € 200,00- (istat come per legge), oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal verbale d'intesa in uso presso la sezione famiglia di questo
Tribunale a titolo di contributo al mantenimento del figlio oggi Persona_1
studente di anni 9;
3. affido del figlio in via esclusivo alla madre con facoltà di poter fare Persona_1
documenti a firma unica della stessa”;
conclusioni del Pubblico Ministero:
“il Tribunale di Genova pronunci la separazione tra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello
Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”;
“il Tribunale disponga l'affidamento alla madre dei minori e determini le condizioni della separazione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.6.2024 ha adito questo Tribunale AR
chiedendo che venisse pronunciata la separazione personale dal marito, RT
, e che fosse altresì disciplinato il regime di affidamento e contribuzione al
[...]
mantenimento del figlio minore (nato dall'unione coniugale il 2.1.2015). Per_1
Il convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, e ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del 27.11.2024.
Con la medesima ordinanza il giudice delegato, preso atto del carattere ormai conclamato della crisi coniugale, ha autorizzato le parti a vivere separate;
ha poi adottato le ulteriori statuizioni provvisorie ritenute opportune: segnatamente, ha affidato il minore in via esclusiva
'rafforzata' alla madre;
ha sancito la collocazione abitativa di con l'attrice; ha Per_1
disciplinato il regime di frequentazioni tra il padre e il figlio.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 20.3.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, nei termini sopra indicati.
***
1. La domanda di separazione personale spiegata dall'attrice merita accoglimento.
2 Dalla documentazione agli atti risulta anzitutto che le parti hanno contratto matrimonio civile in Genova (GE) il 19.1.2012 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del
Comune competente).
L'attrice ha poi rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, invero già da tempo interrotta: sussistono perciò nel caso di specie i presupposti di legge per la pronuncia della separazione personale tra i coniugi.
2. In ordine alle domande concernenti il figlio minore della coppia, reputa il collegio che debba anzitutto confermarsi il regime di affidamento esclusivo di alla madre secondo il Per_1
modulo “rafforzato” evocato dall'art. 337 quater, comma 3, secondo periodo, c.c.
Occorre, al riguardo, richiamare le considerazioni sviluppate nell'ordinanza del 27.11.2024, che già aveva provvisoriamente accentrato in capo alla madre (la responsabilità genitoriale e)
i poteri decisionali rispetto al minore.
Deve allora prendersi atto del fatto che, a quanto emerso, l'odierno convenuto ha mantenuto nei confronti del figlio una condotta di assoluta noncuranza, sul piano morale e materiale: egli da tempo ha rinunciato a occuparsi del minore, di appena dieci anni, con cui non ha conservato alcun rapporto, salvo sporadici contatti telefonici.
Di contro, la madre – alla stregua degli elementi acquisiti – si è rivelata in grado di fare fronte alle esigenze del minore, pure senza alcun concreto supporto da parte del marito, ma con il sostegno dei propri genitori.
Deve allora ribadirsi che l'affido di anche al padre non risulta conforme all'interesse Per_1
del minore. E deve al contempo riconoscersi alla madre – in funzione di salvaguardia del benessere del ragazzo – la possibilità di assumere le decisioni di maggiore interesse per il predetto senza dover previamente interpellare il padre, alla stregua di quanto precisato nel dispositivo.
3. Per le ragioni appena illustrate, devono parimenti confermarsi: i) la collocazione abitativa di con la madre, presso la quale il minore vive e ha sempre vissuto;
ii) la previsione Per_1
secondo cui l'odierno convenuto potrà – qualora lo vorrà – vedere il figlio solo sulla base degli accordi che egli previamente raggiunga con , accordi che i genitori avranno cura di Pt_1
assumere, in ogni caso, nel preminente interesse del minore.
3 4. Quanto ai provvedimenti di carattere economico, l'attrice ha rappresentato di non lavorare ma di ricevere il sostegno economico dei propri genitori.
Dalle indagini patrimoniali espletate non è emersa la disponibilità di cespiti patrimoniali o di entrate reddituali in capo al convenuto.
Nondimeno, considerate le esigenze di in ragione della sua età, tenuto altresì conto Per_1
dell'attuale assenza di frequentazioni tra il padre e il figlio, ritiene il collegio che sia congruo porre a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma mensile di Persona_1
euro 200,00, quale contributo al mantenimento ordinario del minore, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (5.6.2024).
4.1. Reputa il collegio altresì congruo, alla luce delle risultanze procedimentali, disporre che le spese straordinarie relative al figlio siano suddivise tra i genitori nella misura del 50% a carico di ciascuno.
4.2. Occorre poi dare atto che, in ragione del regime di affidamento esclusivo (rafforzato) del minore alla madre, e in assenza di accordi sul punto raggiunti dalle parti, l'assegno unico per potrà essere integralmente percepito dalla odierna attrice. Per_1
5. In ordine alle spese di lite, queste devono porsi a carico del convenuto, rimasto soccombente.
Tali spese sono liquidate secondo quanto indicato nel dispositivo, sulla scorta dei parametri previsti dalle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55:
- avendo riferimento ai giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale,
- di valore indeterminabile e complessità bassa;
- e assumendo i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale
(stante l'esiguità di tali fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi
C.F. nata a [...], il AR C.F._1
6.3.1985,
4 e
C.F. , nato a [...] RT C.F._2
(Ecuador), il 6.2.1979,
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 33, parte I, anno 2012), e alle ulteriori incombenze di legge;
- affida il minore , nato a Genova (GE) il [...], in [...] esclusiva alla Persona_1
madre, , attribuendo alla medesima il potere di assumere in AR
autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio, in particolare in ordine ai seguenti profili:
• questioni mediche di ogni genere, compresa la facoltà di esprimere il consenso informato per il minore con riferimento a qualsiasi pratica sanitaria;
• questioni attinenti all'istruzione, all'iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
• autorizzazione al rilascio e rinnovo dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
• questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, all'iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive;
- dispone la collocazione abitativa del minore con la madre, ; Per_1 AR
- dispone che il padre, , possa frequentare il figlio RT Per_1
secondo le indicazioni di cui alla motivazione;
- pone a carico di di versare, con decorrenza dal 5.6.2024, RT
a , a titolo di contributo indiretto al mantenimento ordinario del figlio AR
, la somma mensile di euro 200,00, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e Per_1
da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
5 - pone a carico dei genitori, e , il AR RT
pagamento delle spese straordinarie per il figlio (per la cui individuazione si rinvia al Per_1
verbale della riunione ex art. 47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo
Tribunale), suddivise al 50% a carico di ciascuno;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di RT
, che liquida in euro 3.808,00, per compenso tabellare, oltre spese AR
generali al 15%, CPA e IVA se dovuta.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21.3.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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