Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 2586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2586 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8757/2024
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 03.04.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 8757/2024
TRA
C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte 1 C. F.
Lauro, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.pt., rappresentato Controparte 1
e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De
Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
, in persona del dott. Controparte_3 , nella Controparte_2 qualità di Responsabile Atti introduttivi del Giudizio Campania, rappresentata e difesa, dall'Aw.
Fabio Saggiomo, come da procura in atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato l'11.04.2024, il ricorrente, premesso di essere titolare della ditta individuale denominata Xenon Group, esponeva:
- che le somme richieste non sono dovute, in quanto relative a pretese che, oltre che infondate, sono prescritte e, pertanto, il relativo avviso si appalesa del tutto illegittimo e nullo;
Il ricorrente eccepiva, in particolare, l'intervenuta decadenza dalla pretesa creditoria stante la violazione dell'art. 25 del d.lgs. n. 46/1999 che fissa al 31 dicembre dell'anno successivo il termine di decadenza per la esigibilità dei ruoli relativi ai crediti degli enti pubblici previdenziali;
l'intervenuta prescrizione del presunto credito, anche con riguardo alle sanzioni e agli interessi;
la nullità dell'avviso di addebito, in quanto non preceduto dalla notifica del verbale di accertamento di omissioni contributive.
Sulla base di tali permesse il ricorrente conveniva in giudizio l'CP_1 al fine di sentir: “1. in via preliminare, disporre inaudita altera parte, la sospensione dell'esecutorietà dell'opposto avviso di addebito onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra anche in ragione dell'assorbente rilievo della prescrizione e della decadenza eccepite con il presente ricorso;
2. nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito per i motivi esposti nel presente ricorso.
3. In ogni caso con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre il rimborso forfettario per le spese generali, nonché CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario".
Si costituiva tempestivamente l'CP_1 chiedendo la revoca della sospensiva ed eccependo l'infondatezza delle eccezioni formali, nonché l'infondatezza dell'opposizione nel merito, concludendo per il rigetto del ricorso "perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese".
Si costituiva CP 4 chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione passiva e comunque il rigetto del ricorso.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter cpc, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Si rileva che, pure essendosi costituita, CP_4 non è stata vocata in giudizio e che nei suoi confronti è stato solo notificato il provvedimento di sospensione come disposto dall'art. 24, comma
7 Dlgs. 46/99
In primis si evidenzia che l'eccezione di decadenza ex art. 25 dlgs 46/99 rientra nell'ambito dei rilievi formali che, costituendo un'opposizione ex art. 617° comma cpc, richiamato dall'art. 29 del dlgs 46/99, devono essere proposti entro 20 giorni dalla notifica dell'atto esecutivo per cui può essere esaminata solo se tempestiva, così come l'eccezione di nullità del titolo esecutivo per carenza di preventivo verbale di accertamento, in ogni caso meramente facoltativo, in base a quanto disposto dall'articolo 24 secondo comma del D.L.vo 46/99. Nel caso di specie, essendo stato l'avviso di addebito 37120240001472125000 notificato in data 13.03.2024 e il ricorso depositato in data
11.04.2024, non risulta rispettato il termine di 20 giorni per la valutazione delle eccezioni formali e possono essere esaminate solo le eccezioni di merito.
Nel merito, non è maturata la prescrizione del credito in quanto, l'CP_1 ha depositato ricevuta a mezzo PEC della notifica delle note di rettifica con la richiesta di pagamento delle somme richieste in data 19.9.2019 ( cfr. atti) e, come correttamente sostenuto, i contributi si riferiscono a note di rettifica da 1/2010 a 10/2011 scaturite dalla verifica dei modelli DM10/M, relativi ai contributi dovuti per i mesi dal febbraio 2010 all'ottobre 2011 tardivamente presentati dell'azienda nell'arco temporale dal 24.11.2014 al 02.12.2014 (cfr. atti), piuttosto che nel 2010 e 2011. Il dies a quo del termine prescrizionale, pertanto, va individuato in tale data, poiché solo dopo la tardiva presentazione dei CP modelli, l' ha potuto verificare che la contribuzione autoliquidata dal datore di lavoro sulla base CP- delle retribuzioni dichiarate all' era inferiore a quella realmente dovuta proprio sulla base delle retribuzioni erogate ai dipendenti. Ne consegue che la notifica in data 19.9.2019 delle note di rettifica con cui si chiedeva il pagamento delle differenze contributive calcolate sui dati forniti nel 2014 è intervenuta nel quinquennio ed ha utilmente interrotto il termine.
Alla luce di tutto ciò il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nulla per le spese a CP_4 in quanto non vocata in giudizio.
PQM
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' CP_1 che liquida in €
2697,00 oltre spese generali, I.VA., C.P.A. se dovuti.
- Nulla per le spese a CP_4
Si comunichi.
Napoli, 03.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta Correggia