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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/03/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 703/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 703 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA CF: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Alessandro Ciciarelli. appellanteE (CF: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Mignogna. appellato
OGGETTO: appello avverso Sentenza n. 5/2021 del Giudice di Pace di
Castrovillari.
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.12.2024 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e la causa, con provvedimento del 20.12.2024, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
FATTO E DIRITTO
1 1. Con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Castrovillari, ritualmente notificato, la società impegnata nell'organizzazione e gestione di Parte_1 master postuniversitari nelle discipline legali, conveniva in giudizio il sig. CP_1 esponendo che: -in data 20.10.2014 alle ore 19:49 il convenuto aveva
[...] inoltrato sul sito della società attrice la richiesta di ammissione al “Master in Giurista d'impresa”; -in data 21.10.2014 a pezzo PEC la società attrice aveva comunicato al convenuto il perfezionamento dell'avvenuta iscrizione al master con inizio fissato al 25.10.2014; -la quota di partecipazione al corso era stata pattuita in
€ 3.074,40, IVA compresa;
-pertanto in data 12.11.2014 era stata emessa la fattura n. FA0373/14 per tale importo;
-nonostante i numerosi solleciti il sig. non CP_1 aveva corrisposto la suddetta somma;
-nessun recesso era stato comunicato dal sig. e, in ogni caso, al punto C) delle clausole accettate dal debitore in sede di CP_1 iscrizione è statuito che “Qualora il recesso venga comunicato oltre l'inizio del Master/Corso ovvero si manifesti per fatti concludenti mediante la mancata presenza al Master/Corso … sarà comunque dovuta l'intera quota dell'evento formativo a prescindere dall'effettiva frequentazione”. Sulla base di tali premesse chiedeva di accertare e dichiarare il grave inadempimento del convenuto e per l'effetto di condannarlo al pagamento dell'importo complessivo di € 3.074,40, oltre interessi di mora nella misura legale.
1.1. Si costituiva in giudizio il sig. il quale, in via preliminare, Controparte_1 eccepiva l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e la nullità dell'atto di citazione stante la mancanza produzione dell'autorizzazione del difensore alle notifiche in proprio e la carenza della firma sulla busta contenente il plico notificato. Nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa ex adverso azionata evidenziando che l'efficacia delle condizioni generali dei contratti conclusi on line è subordinata alla conoscibilità delle stesse da parte dell'aderente e che, in caso di clausole vessatorie, è necessaria la loro specifica approvazione per iscritto. Rappresentava poi che a causa dei problemi di salute della propria figlia minore era stato impossibilitato a partecipare al corso per come già comunicato alla parte attrice. Chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna della al risarcimento dei danni cagionati dal non Parte_1 corretto comportamento contrattuale di controparte, nella misura di € 1.000,00.
1.2. Con sentenza n. 5/2021 depositata in data 7.1.2021 il Giudice di Pace di Castrovillari rigettava la domanda proposta dalla e la domanda Parte_1 riconvenzionale di parte convenuta. Il Giudice di prime cure evidenziava, tra l'altro, che la società attrice non aveva dimostrato che il sig. fosse a conoscenza delle condizioni generali di CP_1 contratto e che questi avesse espressamente approvato, ai sensi degli artt. 1341 e
2 1342 c.c., le clausole ivi contenute e, segnatamente, quella contrassegnata dalla lettera C).
2. Avverso tale decisione ha proposto appello la sulla base dei Parte_1 seguenti motivi:
1) Violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. – erronea, contraddittoria ed illegittima interpretazione degli atti di causa e delle risultanze probatorie, essendo emersa la prova sia dell'avvenuto perfezionamento del contratto sia del grave inadempimento del convenuto.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1341, 1342 e 1350 c.c. – avvenuta accettazione delle condizioni contrattuali da parte del sig. e totale Controparte_1 assenza di clausole vessatorie. Sul punto ha dedotto: che il Codice dell'Amministrazione Digitale prevede solo per i contratti di cui all'art. 1350 c.c., da cui esula quello per cui è causa, la sottoscrizione, a pena di nullità con firma qualificata o con firma digitale;
che nei contratti “point and click”, come quello in oggetto, la spunta sul pulsante negoziale virtuale rappresenta il comportamento concludente espressivo dell'intenzione di concludere il contratto;
che nel caso di specie non si versa in una ipotesi in cui la forma scritta è obbligatoria e la controparte non ha mai specificamente contestato l'avvenuta conclusione del contratto, limitandosi ad affermare che non ne avrebbe conosciuto le condizioni, di cui ha lamentato una non meglio precisata e generica vessatorietà; che nessuna delle condizioni generali applicate nel caso di specie ha le caratteristiche per essere qualificata come vessatoria, nemmeno la clausola relativa al recesso.
3) Violazione degli artt. 1326 e 1336 c.c. - avvenuto perfezionamento del contratto mediante l'offerta al pubblico.
4) Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: arbitraria, erronea, illegittima e contraddittoria interpretazione delle prove acquisite nel procedimento di prime cure – pacifica, palese ed incontestata conclusione del contratto da parte del sig.
Controparte_1
Ha concluso chiedendo la totale riforma della sentenza appellata e il conseguente accoglimento della domanda spiccata in primo grado.
2.1. Si è costituito in appello il sig. che ha dedotto la correttezza Controparte_1 delle valutazioni del Giudice di prime cure ed ha chiesto il rigetto del gravame.
****************************
3. L'appello è infondato e va respinto per i motivi che seguono. Pur volendo accedere alla tesi di parte appellante secondo cui la clausola contenuta nel punto C) delle Condizioni Generali di Contratto (“Qualora il recesso venga
3 comunicato oltre l'inizio del Master/Corso ovvero si manifesti per fatti concludenti mediante la mancata presenza al Master/Corso … sarà comunque dovuta l'intera quota dell'evento formativo a prescindere dall'effettiva frequentazione”) non costituisca una clausola vessatoria per la quale si richiede l'espressa approvazione per iscritto da parte del contraente c.d. debole ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., risulta pur sempre incontestato che quello in disamina sia un tipico contratto “per adesione”, predisposto in via unilaterale da un contraente (in questo caso la in base ad uno Parte_1 schema destinato ad essere utilizzato per una serie indefinita di rapporti. È infatti pacifico che il negozio in questione non sia stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti. Rimane dunque ferma l'applicabilità al caso di specie del comma 1 del sopra richiamato art. 1341 c.c. in base al quale “Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.”. Come noto detta norma regola due tipi di clausole: il primo comma subordina l'efficacia delle condizioni generali di contratto, predisposte unilateralmente nei contratti standard, alla effettiva conoscenza delle medesime da parte dell'aderente al momento della sottoscrizione del contratto, ovvero alla conoscibilità delle stesse secondo l'ordinaria diligenza;
il secondo comma disciplina l'ipotesi in cui le suddette clausole rivestano carattere vessatorio, disponendo che le stesse, al fine di essere vincolanti nei confronti dell'aderente, debbano essere specificamente approvate per iscritto, sì da richiamare l'attenzione del contraente debole sulla particolare gravosità dell'obbligo assunto. Come già anticipato, anche assumendo che la sopra richiamata clausola non abbia natura vessatoria, resta il fatto che la stessa è contenuta in uno schema unilateralmente predisposto dalla Parte_1
Perciò affinché possa ritenersi efficace nei confronti dell'odierno appellato, è necessario che venga fornita la prova che questi l'abbia conosciuta, ovvero abbia avuto la possibilità di conoscerla usando l'ordinaria diligenza. Va rammentato, per inciso, che la diligenza a cui fa riferimento il comma 1 dell'art. 1341 c.c. è la diligenza che è legittimo attendersi dall'uomo medio, in relazione a quel determinato tipo di contratto. Ebbene, detta prova non è stata fornita. In particolare non vi sono elementi che consentano di ritenere che il sig. CP_1
al momento della conclusione dell'accordo mediante la pressione del
[...] bottone di assenso (“point and click”), sia stato messo nelle condizioni di ottenere in qualche modo contezza del contenuto dei termini del contratto. Come già constatato dal Giudice di prime cure la ha prodotto Controparte_2 unicamente le condizioni generali del contratto, prive di sottoscrizione, e la comunicazione di conferma dell'iscrizione al master trasmessa a mezzo PEC del
4 21.10.2014 la quale non contiene alcun richiamo alle condizioni generali di contratto. Non è stato prodotto il modulo di iscrizione al corso che sarebbe stato compilato dal sig. il 20.10.2014 e ciò non consente di capire se lo stesso contenesse o CP_1 meno un richiamo alle clausole contrattuali disciplinanti il rapporto. Non sono state versate in atti le schermate delle operazioni effettuate dall'appellato per la compilazione e l'invio del suddetto modulo e non sono stati prodotti i relativi file di log, circostanza che non permette di verificare se effettivamente vi sia stata la possibilità per il contraente di scaricare o quantomeno di visualizzare le condizioni generali di contratto. A fronte di tali lacune probatorie vi sono ragionevoli motivi per presumere che l'appellato non abbia avuto né la conoscenza né la possibilità di conoscenza delle condizioni generali di contratto, tra le quali è contenuta la clausola richiamata in apertura, invocata dall'appellante al fine di giustificare la richiesta di pagamento della quota di partecipazione nonostante sia pacifico che il sig. non abbia CP_1 preso parte alle lezioni. In tale prospettiva il Giudice di prime cure ha correttamente statuito che la non ha dimostrato che il sig. fosse a conoscenza delle Parte_1 CP_1 condizioni generali di contratto. Alla luce di quanto esposto, in virtù dell'art. 1341 comma 1 c.p.c., la clausola in questione -che impone al discente di pagare l'intero prezzo del corso anche in caso di recesso comunicato tardivamente o manifestato per fatti concludenti mediante la mancata presenza al corso- non può ritenersi efficace nei confronti dell'appellato. Tutto ciò premesso, nel caso di specie è incontestato che il sig. Controparte_1 non abbia partecipato alle lezioni del “Master in giurista d'impresa”, per come peraltro dallo stesso comunicato con mail inviata in data 21.1.2015 alla Parte_1 nella quale aveva rappresentato di essere stato impossibilitato a seguire il
[...] corso a causa di problemi familiari. In buona sostanza l'appellato non ha mai fruito delle prestazioni rese dall'appellante ed ha manifestato la volontà di recedere dal contratto per facta concludentia non avendo presenziato alle lezioni del master, sicché la Parte_1 non ha diritto ad ottenere la quota di partecipazione al corso richiesta con la
[...] domanda azionata in primo grado. Sulla scorta delle superiori argomentazioni la sentenza appellata va quindi confermata per come integrata dalle illustrate motivazioni.
4. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio.
P. Q. M.
5
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
RIGETTA l'appello proposto dalla Parte_1
CONDANNA la in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite del grado Parte_1 di appello in favore di che si liquidano in complessivi € 2.500,00, Controparte_1 oltre spese generali, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge.
DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio d'appello.
Castrovillari, 25/03/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 703 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA CF: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Alessandro Ciciarelli. appellanteE (CF: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Mignogna. appellato
OGGETTO: appello avverso Sentenza n. 5/2021 del Giudice di Pace di
Castrovillari.
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.12.2024 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e la causa, con provvedimento del 20.12.2024, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
FATTO E DIRITTO
1 1. Con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Castrovillari, ritualmente notificato, la società impegnata nell'organizzazione e gestione di Parte_1 master postuniversitari nelle discipline legali, conveniva in giudizio il sig. CP_1 esponendo che: -in data 20.10.2014 alle ore 19:49 il convenuto aveva
[...] inoltrato sul sito della società attrice la richiesta di ammissione al “Master in Giurista d'impresa”; -in data 21.10.2014 a pezzo PEC la società attrice aveva comunicato al convenuto il perfezionamento dell'avvenuta iscrizione al master con inizio fissato al 25.10.2014; -la quota di partecipazione al corso era stata pattuita in
€ 3.074,40, IVA compresa;
-pertanto in data 12.11.2014 era stata emessa la fattura n. FA0373/14 per tale importo;
-nonostante i numerosi solleciti il sig. non CP_1 aveva corrisposto la suddetta somma;
-nessun recesso era stato comunicato dal sig. e, in ogni caso, al punto C) delle clausole accettate dal debitore in sede di CP_1 iscrizione è statuito che “Qualora il recesso venga comunicato oltre l'inizio del Master/Corso ovvero si manifesti per fatti concludenti mediante la mancata presenza al Master/Corso … sarà comunque dovuta l'intera quota dell'evento formativo a prescindere dall'effettiva frequentazione”. Sulla base di tali premesse chiedeva di accertare e dichiarare il grave inadempimento del convenuto e per l'effetto di condannarlo al pagamento dell'importo complessivo di € 3.074,40, oltre interessi di mora nella misura legale.
1.1. Si costituiva in giudizio il sig. il quale, in via preliminare, Controparte_1 eccepiva l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e la nullità dell'atto di citazione stante la mancanza produzione dell'autorizzazione del difensore alle notifiche in proprio e la carenza della firma sulla busta contenente il plico notificato. Nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa ex adverso azionata evidenziando che l'efficacia delle condizioni generali dei contratti conclusi on line è subordinata alla conoscibilità delle stesse da parte dell'aderente e che, in caso di clausole vessatorie, è necessaria la loro specifica approvazione per iscritto. Rappresentava poi che a causa dei problemi di salute della propria figlia minore era stato impossibilitato a partecipare al corso per come già comunicato alla parte attrice. Chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna della al risarcimento dei danni cagionati dal non Parte_1 corretto comportamento contrattuale di controparte, nella misura di € 1.000,00.
1.2. Con sentenza n. 5/2021 depositata in data 7.1.2021 il Giudice di Pace di Castrovillari rigettava la domanda proposta dalla e la domanda Parte_1 riconvenzionale di parte convenuta. Il Giudice di prime cure evidenziava, tra l'altro, che la società attrice non aveva dimostrato che il sig. fosse a conoscenza delle condizioni generali di CP_1 contratto e che questi avesse espressamente approvato, ai sensi degli artt. 1341 e
2 1342 c.c., le clausole ivi contenute e, segnatamente, quella contrassegnata dalla lettera C).
2. Avverso tale decisione ha proposto appello la sulla base dei Parte_1 seguenti motivi:
1) Violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. – erronea, contraddittoria ed illegittima interpretazione degli atti di causa e delle risultanze probatorie, essendo emersa la prova sia dell'avvenuto perfezionamento del contratto sia del grave inadempimento del convenuto.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1341, 1342 e 1350 c.c. – avvenuta accettazione delle condizioni contrattuali da parte del sig. e totale Controparte_1 assenza di clausole vessatorie. Sul punto ha dedotto: che il Codice dell'Amministrazione Digitale prevede solo per i contratti di cui all'art. 1350 c.c., da cui esula quello per cui è causa, la sottoscrizione, a pena di nullità con firma qualificata o con firma digitale;
che nei contratti “point and click”, come quello in oggetto, la spunta sul pulsante negoziale virtuale rappresenta il comportamento concludente espressivo dell'intenzione di concludere il contratto;
che nel caso di specie non si versa in una ipotesi in cui la forma scritta è obbligatoria e la controparte non ha mai specificamente contestato l'avvenuta conclusione del contratto, limitandosi ad affermare che non ne avrebbe conosciuto le condizioni, di cui ha lamentato una non meglio precisata e generica vessatorietà; che nessuna delle condizioni generali applicate nel caso di specie ha le caratteristiche per essere qualificata come vessatoria, nemmeno la clausola relativa al recesso.
3) Violazione degli artt. 1326 e 1336 c.c. - avvenuto perfezionamento del contratto mediante l'offerta al pubblico.
4) Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: arbitraria, erronea, illegittima e contraddittoria interpretazione delle prove acquisite nel procedimento di prime cure – pacifica, palese ed incontestata conclusione del contratto da parte del sig.
Controparte_1
Ha concluso chiedendo la totale riforma della sentenza appellata e il conseguente accoglimento della domanda spiccata in primo grado.
2.1. Si è costituito in appello il sig. che ha dedotto la correttezza Controparte_1 delle valutazioni del Giudice di prime cure ed ha chiesto il rigetto del gravame.
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3. L'appello è infondato e va respinto per i motivi che seguono. Pur volendo accedere alla tesi di parte appellante secondo cui la clausola contenuta nel punto C) delle Condizioni Generali di Contratto (“Qualora il recesso venga
3 comunicato oltre l'inizio del Master/Corso ovvero si manifesti per fatti concludenti mediante la mancata presenza al Master/Corso … sarà comunque dovuta l'intera quota dell'evento formativo a prescindere dall'effettiva frequentazione”) non costituisca una clausola vessatoria per la quale si richiede l'espressa approvazione per iscritto da parte del contraente c.d. debole ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., risulta pur sempre incontestato che quello in disamina sia un tipico contratto “per adesione”, predisposto in via unilaterale da un contraente (in questo caso la in base ad uno Parte_1 schema destinato ad essere utilizzato per una serie indefinita di rapporti. È infatti pacifico che il negozio in questione non sia stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti. Rimane dunque ferma l'applicabilità al caso di specie del comma 1 del sopra richiamato art. 1341 c.c. in base al quale “Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.”. Come noto detta norma regola due tipi di clausole: il primo comma subordina l'efficacia delle condizioni generali di contratto, predisposte unilateralmente nei contratti standard, alla effettiva conoscenza delle medesime da parte dell'aderente al momento della sottoscrizione del contratto, ovvero alla conoscibilità delle stesse secondo l'ordinaria diligenza;
il secondo comma disciplina l'ipotesi in cui le suddette clausole rivestano carattere vessatorio, disponendo che le stesse, al fine di essere vincolanti nei confronti dell'aderente, debbano essere specificamente approvate per iscritto, sì da richiamare l'attenzione del contraente debole sulla particolare gravosità dell'obbligo assunto. Come già anticipato, anche assumendo che la sopra richiamata clausola non abbia natura vessatoria, resta il fatto che la stessa è contenuta in uno schema unilateralmente predisposto dalla Parte_1
Perciò affinché possa ritenersi efficace nei confronti dell'odierno appellato, è necessario che venga fornita la prova che questi l'abbia conosciuta, ovvero abbia avuto la possibilità di conoscerla usando l'ordinaria diligenza. Va rammentato, per inciso, che la diligenza a cui fa riferimento il comma 1 dell'art. 1341 c.c. è la diligenza che è legittimo attendersi dall'uomo medio, in relazione a quel determinato tipo di contratto. Ebbene, detta prova non è stata fornita. In particolare non vi sono elementi che consentano di ritenere che il sig. CP_1
al momento della conclusione dell'accordo mediante la pressione del
[...] bottone di assenso (“point and click”), sia stato messo nelle condizioni di ottenere in qualche modo contezza del contenuto dei termini del contratto. Come già constatato dal Giudice di prime cure la ha prodotto Controparte_2 unicamente le condizioni generali del contratto, prive di sottoscrizione, e la comunicazione di conferma dell'iscrizione al master trasmessa a mezzo PEC del
4 21.10.2014 la quale non contiene alcun richiamo alle condizioni generali di contratto. Non è stato prodotto il modulo di iscrizione al corso che sarebbe stato compilato dal sig. il 20.10.2014 e ciò non consente di capire se lo stesso contenesse o CP_1 meno un richiamo alle clausole contrattuali disciplinanti il rapporto. Non sono state versate in atti le schermate delle operazioni effettuate dall'appellato per la compilazione e l'invio del suddetto modulo e non sono stati prodotti i relativi file di log, circostanza che non permette di verificare se effettivamente vi sia stata la possibilità per il contraente di scaricare o quantomeno di visualizzare le condizioni generali di contratto. A fronte di tali lacune probatorie vi sono ragionevoli motivi per presumere che l'appellato non abbia avuto né la conoscenza né la possibilità di conoscenza delle condizioni generali di contratto, tra le quali è contenuta la clausola richiamata in apertura, invocata dall'appellante al fine di giustificare la richiesta di pagamento della quota di partecipazione nonostante sia pacifico che il sig. non abbia CP_1 preso parte alle lezioni. In tale prospettiva il Giudice di prime cure ha correttamente statuito che la non ha dimostrato che il sig. fosse a conoscenza delle Parte_1 CP_1 condizioni generali di contratto. Alla luce di quanto esposto, in virtù dell'art. 1341 comma 1 c.p.c., la clausola in questione -che impone al discente di pagare l'intero prezzo del corso anche in caso di recesso comunicato tardivamente o manifestato per fatti concludenti mediante la mancata presenza al corso- non può ritenersi efficace nei confronti dell'appellato. Tutto ciò premesso, nel caso di specie è incontestato che il sig. Controparte_1 non abbia partecipato alle lezioni del “Master in giurista d'impresa”, per come peraltro dallo stesso comunicato con mail inviata in data 21.1.2015 alla Parte_1 nella quale aveva rappresentato di essere stato impossibilitato a seguire il
[...] corso a causa di problemi familiari. In buona sostanza l'appellato non ha mai fruito delle prestazioni rese dall'appellante ed ha manifestato la volontà di recedere dal contratto per facta concludentia non avendo presenziato alle lezioni del master, sicché la Parte_1 non ha diritto ad ottenere la quota di partecipazione al corso richiesta con la
[...] domanda azionata in primo grado. Sulla scorta delle superiori argomentazioni la sentenza appellata va quindi confermata per come integrata dalle illustrate motivazioni.
4. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio.
P. Q. M.
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Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
RIGETTA l'appello proposto dalla Parte_1
CONDANNA la in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite del grado Parte_1 di appello in favore di che si liquidano in complessivi € 2.500,00, Controparte_1 oltre spese generali, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge.
DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio d'appello.
Castrovillari, 25/03/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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