Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Ordinanza presidenziale 13 marzo 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 30/06/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 01164/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00986/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 986 del 2022, proposto da
NE MI, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Francesco De Grazia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
- del decreto di revoca Cat. A12/Imm/2021/nr. 45 del 25.10.2021, notificato all'odierno ricorrente il 30.04.2022, con il quale il Questore della Provincia di Catanzaro revocava al signor MI NE il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo nr. 113427291;
- nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso al procedimento, comunque lesivo per il ricorrente, ancorché dal medesimo non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Vittorio Carchedi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che parte ricorrente, in data 23 giugno 2025, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, che risulta notificata all’amministrazione resistente in data 18 giugno 2025;
Considerato che, ai sensi dell’art. 84 del c.p.a.:
“ 1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.
3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
4. Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa ”;
Rilevato che, nella fattispecie, la dichiarazione di rinuncia non osserva le formalità richieste dal richiamato art. 84 c.p.a., poiché non è stata notificata alle altre parti del giudizio “ almeno dieci giorni prima dell'udienza ” (del 25 giugno 2025), secondo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 84 c.p.a.;
Ritenuto, dunque, che nella fattispecie debba trovare applicazione il quarto comma dell’art. 84 c.p.a., ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti, tenuto anche conto che, dopo la camera di consiglio per la discussione della domanda cautelare, non è stata svolta attività difensiva;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vittorio Carchedi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO