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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3377/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3377/2024 R.G. promossa da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Donati, presso il cui studio sono C.F._2
elettivamente domiciliati in Faenza (RA), Via Alessandro Volta n.1, in virtù di procure allegate al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“dichiarare la separazione personale dei coniugi sig. nato a [...] il Parte_1
23.05.1971 di cittadinanza italiana– C.F. – residente a [...]
Valgimigli n.63 e sig.ra nata a [...] il [...] di cittadinanza italiana – Parte_2
C.F. - residente a [...]; C.F._2 ordinare al Comune di Faenza (RA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
le spese legali faranno capo alla sig.ra Pt_2
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi vivranno separatamente, senza interferenze dell'uno o dell'altra nelle rispettive vite private;
Per_
2) La figlia minore , verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, in modo da consentire
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre;
Per_
3) La sig.ra si è momentaneamente trasferita con la figlia in via Lindarola 10/6 Parte_2 presso un'amica in attesa di reperire un alloggio definitivo ove trasferire la residenza. Per_
4) Il sig. verserà a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore la somma Parte_1
di euro 200,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat sul costo della vita;
la decorrenza dell'assegno sarà dal deposito del presente ricorso.
5) Il pagamento del canone di locazione, delle spese condominiali e delle utenze relative all'abitazione di via Valgimigli n.63 a far tempo dal 1.7.24 resteranno a carico integrale del Sig. che continuerà ad abitare nell'ex casa coniugale;
Parte_1
6) La ripartizione delle spese straordinarie per la figlia, come specificate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna, avverrà nella misura del 50% a carico del padre e 50% a carico della madre.
Il genitore che avesse anticipato per intero le spese straordinarie avrà diritto ad ottenere il rimborso della quota parte entro il 15 del mese successivo. Le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie opereranno nella misura del 50% per il padre e 50% per la madre. I suddetti obblighi inizieranno a decorrere dalla data del deposito del ricorso;
l'assegno unico lo percepirà la sig.ra per Pt_2
intero.
7) Quanto il diritto di visita padre/figlia, posto che entrambi i genitori hanno turni lavorativi che si modificano, il sig. potrà vedere la figlia a fine settimana alternati e 1 pomeriggio a Parte_1
settimana da concordare in base agli impegni lavorativi dei genitori;
8) Modalità di vacanze della figlia con i genitori: gli istanti potranno passare periodi di ferie con la figlia in estate anche spezzati previo accordo tra loro ma indicativamente gg. 15. Per il resto delle ferie invernali e pasquali si accorderanno in base ai turni di lavoro. Per_
9) Si allega piano genitoriale avente ad oggetto gli impegni e le attività quotidiane della figlia relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali
e alle vacanze normalmente godute (doc.4);
10) L'autovettura Chevrolet Cruze LT targata EH847VD di proprietà della sig.ra resterà in Pt_2
uso al sig. che si impegna ad effettuare il passaggio entro gg. 60 dal deposito del ricorso. Parte_1
Non vi saranno passaggi di danaro rientrando la cessione negli accordi. Il passaggio di proprietà sarà a carico del sig. (doc. 5); la Punto Fiat tg. DH447DJ di proprietà di Parte_1 Parte_2
resta alla stessa.
11) Le parti si prestano fin da ora reciproco consenso per l'espatrio con la minore, per il rinnovo del passaporto della figlia minorenne e per il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio intestata alla stessa e si obbligano a confermarlo nelle sedi competenti, ove necessario. 12) I coniugi hanno conti separati senza reciproche garanzie. I mobili di casa restano al sig. Parte_1
ed i coniugi hanno già diviso quanto di proprietà. (…)”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 31/7/2024 Parte_1 Parte_2
hanno chiesto omologarsi la separazione consensuale tra loro e, cumulativamente, ex art. 473 bis 49
c.p.c., pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, celebrato a Faenza (RA), il
14/9/2014, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2014, atto n. 64 parte 2, serie A, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione fosse nata la figlia il 31/12/2017. Persona_2
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 24/11/2024 il
Giudice relatore delegato, preso atto dell'assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con l'interesse della figlia minore o con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c. il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate in punto di affidamento e collocamento della minore, permanenza della figlia con i genitori e mantenimento della minore e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di divorzio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 2 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3377/2024 R.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate in punto di affidamento e collocamento della minore, permanenza della figlia con i genitori e mantenimento della minore e da atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti, avendo i coniugi contratto matrimonio a Faenza (RA), il
14/9/2014, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2014, atto n. 64 parte 2, serie A, Ufficio 1;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Faenza (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 23/12/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3377/2024 R.G. promossa da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Donati, presso il cui studio sono C.F._2
elettivamente domiciliati in Faenza (RA), Via Alessandro Volta n.1, in virtù di procure allegate al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“dichiarare la separazione personale dei coniugi sig. nato a [...] il Parte_1
23.05.1971 di cittadinanza italiana– C.F. – residente a [...]
Valgimigli n.63 e sig.ra nata a [...] il [...] di cittadinanza italiana – Parte_2
C.F. - residente a [...]; C.F._2 ordinare al Comune di Faenza (RA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
le spese legali faranno capo alla sig.ra Pt_2
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi vivranno separatamente, senza interferenze dell'uno o dell'altra nelle rispettive vite private;
Per_
2) La figlia minore , verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, in modo da consentire
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre;
Per_
3) La sig.ra si è momentaneamente trasferita con la figlia in via Lindarola 10/6 Parte_2 presso un'amica in attesa di reperire un alloggio definitivo ove trasferire la residenza. Per_
4) Il sig. verserà a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore la somma Parte_1
di euro 200,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat sul costo della vita;
la decorrenza dell'assegno sarà dal deposito del presente ricorso.
5) Il pagamento del canone di locazione, delle spese condominiali e delle utenze relative all'abitazione di via Valgimigli n.63 a far tempo dal 1.7.24 resteranno a carico integrale del Sig. che continuerà ad abitare nell'ex casa coniugale;
Parte_1
6) La ripartizione delle spese straordinarie per la figlia, come specificate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna, avverrà nella misura del 50% a carico del padre e 50% a carico della madre.
Il genitore che avesse anticipato per intero le spese straordinarie avrà diritto ad ottenere il rimborso della quota parte entro il 15 del mese successivo. Le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie opereranno nella misura del 50% per il padre e 50% per la madre. I suddetti obblighi inizieranno a decorrere dalla data del deposito del ricorso;
l'assegno unico lo percepirà la sig.ra per Pt_2
intero.
7) Quanto il diritto di visita padre/figlia, posto che entrambi i genitori hanno turni lavorativi che si modificano, il sig. potrà vedere la figlia a fine settimana alternati e 1 pomeriggio a Parte_1
settimana da concordare in base agli impegni lavorativi dei genitori;
8) Modalità di vacanze della figlia con i genitori: gli istanti potranno passare periodi di ferie con la figlia in estate anche spezzati previo accordo tra loro ma indicativamente gg. 15. Per il resto delle ferie invernali e pasquali si accorderanno in base ai turni di lavoro. Per_
9) Si allega piano genitoriale avente ad oggetto gli impegni e le attività quotidiane della figlia relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali
e alle vacanze normalmente godute (doc.4);
10) L'autovettura Chevrolet Cruze LT targata EH847VD di proprietà della sig.ra resterà in Pt_2
uso al sig. che si impegna ad effettuare il passaggio entro gg. 60 dal deposito del ricorso. Parte_1
Non vi saranno passaggi di danaro rientrando la cessione negli accordi. Il passaggio di proprietà sarà a carico del sig. (doc. 5); la Punto Fiat tg. DH447DJ di proprietà di Parte_1 Parte_2
resta alla stessa.
11) Le parti si prestano fin da ora reciproco consenso per l'espatrio con la minore, per il rinnovo del passaporto della figlia minorenne e per il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio intestata alla stessa e si obbligano a confermarlo nelle sedi competenti, ove necessario. 12) I coniugi hanno conti separati senza reciproche garanzie. I mobili di casa restano al sig. Parte_1
ed i coniugi hanno già diviso quanto di proprietà. (…)”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 31/7/2024 Parte_1 Parte_2
hanno chiesto omologarsi la separazione consensuale tra loro e, cumulativamente, ex art. 473 bis 49
c.p.c., pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, celebrato a Faenza (RA), il
14/9/2014, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2014, atto n. 64 parte 2, serie A, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione fosse nata la figlia il 31/12/2017. Persona_2
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 24/11/2024 il
Giudice relatore delegato, preso atto dell'assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con l'interesse della figlia minore o con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c. il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate in punto di affidamento e collocamento della minore, permanenza della figlia con i genitori e mantenimento della minore e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di divorzio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 2 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3377/2024 R.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate in punto di affidamento e collocamento della minore, permanenza della figlia con i genitori e mantenimento della minore e da atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti, avendo i coniugi contratto matrimonio a Faenza (RA), il
14/9/2014, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2014, atto n. 64 parte 2, serie A, Ufficio 1;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Faenza (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 23/12/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi