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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/04/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' udienza del 26.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Caporotundo Sergio Parte_1
RICORRENTE
Contro
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv.ti Berloco Maria Maddalena e Graziuso Salvatore
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito n 35920230003846422000
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 25.01.2024, la società ricorrente indicata in epigrafe ha adito il Tribunale di Lecce Sezione lavoro proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 35920230003846422000 con il quale ingiungeva il pagamento della somma di € 25.842,08. A CP_1 sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta decadenza ex art
25 comma 1 lett. a) d.lgs. 46/1999 e la nullità dello stesso per difetto di motivazione. Chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito e, nel merito, dichiararsi la nullità dello stesso, con vittoria di spese e competenze di lite. Si costituiva che contestava gli avversi assunti poiché CP_1 infondati in fatto ed in diritto. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
La causa, rinviata all'udienza del 26.03.2025, veniva sostituita ex art 127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
Motivi della decisione
Preliminarmente, occorre rilevare che le doglianze del ricorrente afferiscono a vizi formali dell'atto e che pertanto integrano una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Invero, tenuto conto che dalla produzione documentale l'avviso di addebito n. 35920230003846422000 risulta notificato a mezzo pec il
30.12.2023 laddove il ricorso è stato depositato il 25.01.2024, tali eccezioni appaiono inammissibili in quanto proposte oltre il termine di 20 giorni dalla notifica del predetto avviso.
Sul punto giova ricordare il principio espresso dalla Suprema Corte secondo il quale: “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente
l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs.
n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (Cass. Ord. 15116 del 17/07/2015). Si osserva altresì che alcuna doglianza ha mosso il ricorrente in merito alla pretesa contributiva azionata da CP_1
Ne consegue, l'inammissibilità dell'opposizione.
Stante il tenore della decisione le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso;
-Compensa le spese processuali,
Lecce, 8.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Francesca Costa