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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 03/06/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2157/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2 assistiti dall'avv. MATTII STEFANO;
elettivamente domiciliato in VIA MONTE VETTORE, 11 - MAGLIANO DI TENNA, presso il difensore nei confronti di
C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1
a mezzo della mandataria
, C.F. Parte_3 P.IVA_2 assistito e difeso dall'avv. PERTICARARI RENATO e PERTICARARI ANDREA,
e dall'avv. ; elettivamente domiciliato in Macerata, v. G. Carducci n. 63, presso il difensore;
OGGETTO: contratti bancari - opposizione tardiva avverso decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.; causa assunta in decisione alla udienza del 2.5.25.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
pagina 1 di 3 1 – Inammissibile l'opposizione tardiva proposta da e Parte_1 Parte_4
(fideiussori) avverso il decreto ingiuntivo n. 944/2010 del 03.09.2010, notificato il
[...]
05.10.2010, per l'importo complessivo di euro 342.165,83, oltre interessi ed accessori, reso dal
Tribunale di Macerata in favore della (cessionaria), in giudizio a mezzo della CP_1 mandataria quale residuo dovuto in forza dei seguenti rapporti Controparte_2 tra la (debitore principale) e la (cedente): euro 210.413,10 CP_3 Controparte_4 complessivi per aperture di credito, ricevute bancarie insolute e anticipi s.b.f; ed euro 131.752,73 per il finanziamento chirografario n. 405662, originariamente di euro 150.000,00, stipulato in data
12.10.2009.
1.1 - Crediti garantiti dalle seguenti fideiussioni:
-fideiussione generica del 28.01.2008 rilasciata dal solo a garanzia di qualunque Parte_1 operazione della nei confronti della sino alla concorrenza dell'importo di euro CP_3 CP_4
350.000,00;
- fideiussione generica del 05.11.2009 rilasciata dalla a garanzia delle Parte_4 obbligazioni assunte dalla;
CP_3
- fideiussione specifica al mutuo chirografario n. 405662 del 12.10.2009 rilasciata da entrambi gli opponenti.
1.1.1- Il decreto ingiuntivo odiernamente opposto costituisce titolo esecutivo fondante l'intervento (28.03.2024) dell'odierna opposta all'esecuzione immobiliare dinnanzi al Tribunale di
Fermo (R.G.E.Imm. 75/2019) introdotta in danno degli odierni opponenti ed altri, avente ad oggetto l'unità immobiliare di proprietà degli opponenti (5/8 del e 3/8 della ), in Parte_1 Parte_4
Torre San Patrizio (AP), in Via dell'Artigianato, distinta al catasto dei fabbricati del medesimo
Comune al fg. 7, part. 187, sub. 3 (abitazione civile), 5 (magazzino/locale deposito) e 7 (garage);
1.1.2 - Gli opponenti sostengono che la remissione in termini per l'opposizione avverso decreto ingiuntivo come prevista dalla ormai nota sentenza Cass. Sez. Unite n. 9479 del
06.04.2023, li legittimerebbe ad impugnare tardivamente ed autonomamente il decreto ingiuntivo che si assume viziato.
2 - Invece, diversamente da quanto sostenuto, la lettura della citata sentenza permette di rilevare che prodromici alla possibilità della proposizione sono la valutazione ed i controlli del giudice della esecuzione dinanzi al quale si procede utilizzando quel titolo esecutivo, ed hanno pagina 2 di 3 ad oggetto i soli qualità personali degli esecutati e carattere abusivo delle clausole contrattuali e gli effetti di dette clausole sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del titolo esecutivo.
E cioè, solo con l'ordinanza del G.E., resa all'esito del controllo officioso, gli intimati sono rimessi in termini per proporre opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.c.
2.1 - E comunque nel caso di specie risulta che il G.E., specificamente adito nella procedura E.I. 75/2019 R.G, ha respinto con provvedimento del 8.6.24 la istanza di sospensione e di rimessione in termini, senza che risultino coltivate impugnazioni del detto provvedimento o la celebrazione della fase del merito.
2.2 - In assenza del presupposto del previo esame del G.Es. per l'attivazione del rimedio dell'opposizione tardiva, va dichiarata l'inammissibilità della presente opposizione.
3 - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, DICHIARA inammissibile l'opposizione tardiva avanzata da e avverso Parte_1 Parte_4 il decreto ingiuntivo n. 944/2010 del 03.09.2010, notificato il 05.10.2010; CONDANNA Parte_1
e a sostenere le spese del giudizio che liquida in favore della
[...] Parte_4 [...]
, in giudizio a mezzo della mandataria nella somma CP_1 Controparte_2 di euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 3 giugno 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2157/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2 assistiti dall'avv. MATTII STEFANO;
elettivamente domiciliato in VIA MONTE VETTORE, 11 - MAGLIANO DI TENNA, presso il difensore nei confronti di
C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1
a mezzo della mandataria
, C.F. Parte_3 P.IVA_2 assistito e difeso dall'avv. PERTICARARI RENATO e PERTICARARI ANDREA,
e dall'avv. ; elettivamente domiciliato in Macerata, v. G. Carducci n. 63, presso il difensore;
OGGETTO: contratti bancari - opposizione tardiva avverso decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.; causa assunta in decisione alla udienza del 2.5.25.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
pagina 1 di 3 1 – Inammissibile l'opposizione tardiva proposta da e Parte_1 Parte_4
(fideiussori) avverso il decreto ingiuntivo n. 944/2010 del 03.09.2010, notificato il
[...]
05.10.2010, per l'importo complessivo di euro 342.165,83, oltre interessi ed accessori, reso dal
Tribunale di Macerata in favore della (cessionaria), in giudizio a mezzo della CP_1 mandataria quale residuo dovuto in forza dei seguenti rapporti Controparte_2 tra la (debitore principale) e la (cedente): euro 210.413,10 CP_3 Controparte_4 complessivi per aperture di credito, ricevute bancarie insolute e anticipi s.b.f; ed euro 131.752,73 per il finanziamento chirografario n. 405662, originariamente di euro 150.000,00, stipulato in data
12.10.2009.
1.1 - Crediti garantiti dalle seguenti fideiussioni:
-fideiussione generica del 28.01.2008 rilasciata dal solo a garanzia di qualunque Parte_1 operazione della nei confronti della sino alla concorrenza dell'importo di euro CP_3 CP_4
350.000,00;
- fideiussione generica del 05.11.2009 rilasciata dalla a garanzia delle Parte_4 obbligazioni assunte dalla;
CP_3
- fideiussione specifica al mutuo chirografario n. 405662 del 12.10.2009 rilasciata da entrambi gli opponenti.
1.1.1- Il decreto ingiuntivo odiernamente opposto costituisce titolo esecutivo fondante l'intervento (28.03.2024) dell'odierna opposta all'esecuzione immobiliare dinnanzi al Tribunale di
Fermo (R.G.E.Imm. 75/2019) introdotta in danno degli odierni opponenti ed altri, avente ad oggetto l'unità immobiliare di proprietà degli opponenti (5/8 del e 3/8 della ), in Parte_1 Parte_4
Torre San Patrizio (AP), in Via dell'Artigianato, distinta al catasto dei fabbricati del medesimo
Comune al fg. 7, part. 187, sub. 3 (abitazione civile), 5 (magazzino/locale deposito) e 7 (garage);
1.1.2 - Gli opponenti sostengono che la remissione in termini per l'opposizione avverso decreto ingiuntivo come prevista dalla ormai nota sentenza Cass. Sez. Unite n. 9479 del
06.04.2023, li legittimerebbe ad impugnare tardivamente ed autonomamente il decreto ingiuntivo che si assume viziato.
2 - Invece, diversamente da quanto sostenuto, la lettura della citata sentenza permette di rilevare che prodromici alla possibilità della proposizione sono la valutazione ed i controlli del giudice della esecuzione dinanzi al quale si procede utilizzando quel titolo esecutivo, ed hanno pagina 2 di 3 ad oggetto i soli qualità personali degli esecutati e carattere abusivo delle clausole contrattuali e gli effetti di dette clausole sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del titolo esecutivo.
E cioè, solo con l'ordinanza del G.E., resa all'esito del controllo officioso, gli intimati sono rimessi in termini per proporre opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.c.
2.1 - E comunque nel caso di specie risulta che il G.E., specificamente adito nella procedura E.I. 75/2019 R.G, ha respinto con provvedimento del 8.6.24 la istanza di sospensione e di rimessione in termini, senza che risultino coltivate impugnazioni del detto provvedimento o la celebrazione della fase del merito.
2.2 - In assenza del presupposto del previo esame del G.Es. per l'attivazione del rimedio dell'opposizione tardiva, va dichiarata l'inammissibilità della presente opposizione.
3 - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, DICHIARA inammissibile l'opposizione tardiva avanzata da e avverso Parte_1 Parte_4 il decreto ingiuntivo n. 944/2010 del 03.09.2010, notificato il 05.10.2010; CONDANNA Parte_1
e a sostenere le spese del giudizio che liquida in favore della
[...] Parte_4 [...]
, in giudizio a mezzo della mandataria nella somma CP_1 Controparte_2 di euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 3 giugno 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
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