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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/02/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2146/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2146/2024 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. LANFRANCHI GRAZIA, con domicilio presso il suo studio sito in Voghera
(PV), Via Depretis n. 37;
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
MORANDINI DAVIDE, con domicilio presso il suo studio sito in Voghera, Via
Cavallotti n. 44;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati, con note congiunte del 21.11.2024, richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori in forza di Persona_1
affidamento condiviso ai sensi della vigente normativa in materia, con collocazione e residenza anagrafica permanente dello stesso presso l'abitazione della madre in
Voghera, via Fratelli Rosselli 70.
pag. 1 di 4 Il padre, quale genitore non collocatario, mantiene ampio diritto di visita del figlio minore da concordarsi secondo le disponibilità di entrambi i genitori e tenuto conto delle esigenze e dei desideri del figlio medesimo.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio/sera, al termine degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del minore, sino al lunedì mattina quando lo riporterà a scuola, nonché un pomeriggio infrasettimanale, con cena ed eventuale pernottamento, da concordarsi di settimana in settimana con la madre.
Il figlio minore trascorrerà le vacanze natalizie e le vacanze pasquali alternativamente con uno o con l'altro genitore: tali periodi di vacanza verranno concordati dai genitori in base alle rispettive esigenze con un congruo preavviso reciproco e nel rispetto delle esigenze e dei desideri del figlio.
I periodi di vacanze estive che il figlio minore trascorrerà con il padre verranno concordati dai genitori entro il 31/05 di ogni anno.
Durante i periodi di vacanze scolastiche, i genitori, di volta in volta, in base alle proprie esigenze e nel rispetto delle esigenze e degli impegni e desideri del figlio, concorderanno
i giorni che il minore trascorrerà con l'uno o con l'altra.
2) Il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra CP_1 Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e
[...] Persona_1 del figlio maggiorenne , attualmente non economicamente Persona_2 autosufficiente, la somma di €. 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
quanto alle spese straordinarie dei predetti figli, i coniugi concordano di dividerle nella misura del 50% ciascuno aderendo al protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia, che danno per letto ed approvato.
3) i coniugi si danno reciprocamente atto che ogni loro pretesa riguardante la suddivisione dei beni e di quant'altro è già stata dagli stessi definita;
4) il sig. autorizza la sig.ra a conservare e CP_1 Parte_1
conseguentemente utilizzare il cognome maritale , secondo quanto previsto dalla Per_1
legislazione dello Stato di cittadinanza di entrambi (Romania);
pag. 2 di 4 5) le parti hanno già definito ogni diverso ed ulteriore rapporto economico tra esse intercorrente e null'altro hanno reciprocamente a pretendere”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, all'udienza innanzi al Giudice delegato del 22.10.2024, hanno raggiunto un accordo su tutte le condizioni della separazione, secondo quanto indicato nelle note congiunte del 21.11.2024.
Nel merito, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile e non pare più possibile ristabilire la comunione di vita.
Il Tribunale, del resto, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze in merito. L'ascolto della prole deve ritenersi, inoltre, non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Vanno, altresì, recepite le ulteriori condizioni inerenti ai rapporti economici non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e parte resistente, costituendosi, vi ha aderito, e che, conseguentemente, le parti hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio
pag. 3 di 4 sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 12/09/1998, in Suceava CP_1
(Romania), non trascritto in Italia;
2. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici da intendersi qui trascritte;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in data 14/02/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2146/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2146/2024 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. LANFRANCHI GRAZIA, con domicilio presso il suo studio sito in Voghera
(PV), Via Depretis n. 37;
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
MORANDINI DAVIDE, con domicilio presso il suo studio sito in Voghera, Via
Cavallotti n. 44;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati, con note congiunte del 21.11.2024, richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori in forza di Persona_1
affidamento condiviso ai sensi della vigente normativa in materia, con collocazione e residenza anagrafica permanente dello stesso presso l'abitazione della madre in
Voghera, via Fratelli Rosselli 70.
pag. 1 di 4 Il padre, quale genitore non collocatario, mantiene ampio diritto di visita del figlio minore da concordarsi secondo le disponibilità di entrambi i genitori e tenuto conto delle esigenze e dei desideri del figlio medesimo.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio/sera, al termine degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del minore, sino al lunedì mattina quando lo riporterà a scuola, nonché un pomeriggio infrasettimanale, con cena ed eventuale pernottamento, da concordarsi di settimana in settimana con la madre.
Il figlio minore trascorrerà le vacanze natalizie e le vacanze pasquali alternativamente con uno o con l'altro genitore: tali periodi di vacanza verranno concordati dai genitori in base alle rispettive esigenze con un congruo preavviso reciproco e nel rispetto delle esigenze e dei desideri del figlio.
I periodi di vacanze estive che il figlio minore trascorrerà con il padre verranno concordati dai genitori entro il 31/05 di ogni anno.
Durante i periodi di vacanze scolastiche, i genitori, di volta in volta, in base alle proprie esigenze e nel rispetto delle esigenze e degli impegni e desideri del figlio, concorderanno
i giorni che il minore trascorrerà con l'uno o con l'altra.
2) Il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra CP_1 Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e
[...] Persona_1 del figlio maggiorenne , attualmente non economicamente Persona_2 autosufficiente, la somma di €. 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
quanto alle spese straordinarie dei predetti figli, i coniugi concordano di dividerle nella misura del 50% ciascuno aderendo al protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia, che danno per letto ed approvato.
3) i coniugi si danno reciprocamente atto che ogni loro pretesa riguardante la suddivisione dei beni e di quant'altro è già stata dagli stessi definita;
4) il sig. autorizza la sig.ra a conservare e CP_1 Parte_1
conseguentemente utilizzare il cognome maritale , secondo quanto previsto dalla Per_1
legislazione dello Stato di cittadinanza di entrambi (Romania);
pag. 2 di 4 5) le parti hanno già definito ogni diverso ed ulteriore rapporto economico tra esse intercorrente e null'altro hanno reciprocamente a pretendere”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, all'udienza innanzi al Giudice delegato del 22.10.2024, hanno raggiunto un accordo su tutte le condizioni della separazione, secondo quanto indicato nelle note congiunte del 21.11.2024.
Nel merito, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile e non pare più possibile ristabilire la comunione di vita.
Il Tribunale, del resto, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze in merito. L'ascolto della prole deve ritenersi, inoltre, non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Vanno, altresì, recepite le ulteriori condizioni inerenti ai rapporti economici non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e parte resistente, costituendosi, vi ha aderito, e che, conseguentemente, le parti hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio
pag. 3 di 4 sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 12/09/1998, in Suceava CP_1
(Romania), non trascritto in Italia;
2. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici da intendersi qui trascritte;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in data 14/02/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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